Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: DE TH de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 3514 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 31.3.2025 tra
(cod. fisc.: ), in proprio e quale erede Parte_1 CodiceFiscale_1 di (cod. fisc.: ), elettivamente do- Persona_1 CodiceFiscale_2 miciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell'avv. Mauri- zio Bellucci, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione in riassunzione;
-attrice in riassunzione- e (cod. fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro in carica pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvoca- tura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
-convenuto in riassunzione-
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in ottemperanza al Parte_1 principio di legge espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordi- nanza n. 9507/2023 respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi di cui in premessa, accogliere le seguenti con- clusioni:
II) Condannare il al pagamento delle spese di lite in relazione al pro- cesso di appello, a quello di cassazione e alla presente fase”; per : “Voglia codesta ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, accogliere le conclu- sioni rassegnate con l'atto di appello, sopra trascritte.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 29.4.2008, ed Persona_1 Pt_1
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il
[...] [...]
, chiedendo l'accertamento dell'indennizzo loro Controparte_1 spettante per la perdita in Somalia, in occasione dei provvedimenti di nazio- nalizzazione del 1975, di beni appartenenti alla loro dante causa (rispettiva- mente, moglie e madre) per il complessivo importo di € Parte_2
1.565.730,00, composti da un'azienda agricola con annesso lotto bana- niero, sita nel comprensorio agricolo di Genale, distinta come azienda n. 78, per un totale complessivo di ha 233.60, dall'avviamento e dai frutti pendenti;
e, quindi, la condanna del convenuto al pagamento della somma CP_1 ancora dovuta, detratti gli importi versati, pari a € 1.340.325,89, oltre gli interessi richiesti con decorrenze alternativamente proposte.
Gli attori hanno allegato, nello specifico, che, a seguito dell'entrata in vigore delle leggi sugli indennizzi per i beni perduti all'estero – leggi nn. 16/1980, 135/1985, 98/1994 – la dante causa degli odierni attori formulò, nel 1980
e poi nel 1994, le relative richieste di indennizzo, a cui, dopo lunghissima istruttoria, seguì: (i) un indennizzo per beni materiali, erogato con d.m. 26.1.1994, n. 421436, di Lire 363.703.830 (pari ad € 187.837,35); (ii) un indennizzo per avviamento, erogato a seguito della Seduta Interministeriale n. 19 del 18.3.1998, di Lire 72.740.766 (pari ad € 37.567,47). E hanno dedotto come i suddetti indennizzi, seppure provassero la sussistenza del loro diritto, risultassero del tutto inadeguati rispetto all'effettivo valore dei beni perduti.
2 Si è costituito nel giudizio di primo grado il Controparte_1
, che ha contestato la sussistenza dell'ulteriore credito azionato dagli
[...] attori e ha concluso per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
Con sentenza n. 15530/2012 del 31.7.2012 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, ha condannato il Controparte_3 al pagamento della somma di € 585.048,91, oltre interessi dal
[...]
26.1.1994 sull'importo di € 487.540,76 e dal 25.6.1998 sull'importo di € 97.508,15, ponendo a carico del soccombente le spese di causa CP_1
e di consulenza tecnica d'ufficio.
2. Avverso la suddetta sentenza di primo grado ha proposto appello il
[...]
e in quel grado di giudizio si sono costi- Parte_3 tuiti gli appellati, che hanno contestato la fondatezza delle censure svolte dall'Amministrazione appellante e hanno concluso per il rigetto dell'impu- gnazione.
Questa Corte d'appello, con sentenza n. 2310/2017 del 7.4.2017, ha par- zialmente accolto il gravame e ha ridotto l'importo dovuto agli attori a €
118.219,61, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, compensando per i due terzi le spese del giudizio e ponendo a carico del
[...]
il residuo terzo delle spese attoree per entrambi i Controparte_4 gradi. In particolare, questa Corte d'appello ha disatteso la valutazione peri- tale;
ha ritenuto che l'onere della prova competesse agli attori e che in sede contenziosa la valutazione dei beni dovesse basarsi su prove oggettive, e non su mere dichiarazioni;
ha infine fatto decorrere gli interessi sul minore importo attribuito - calcolato alla luce di quelle che erano state le “osserva- zioni” del alla c.t.u. (ribadite nel proporre appello), e sul sostanziale CP_1 riconoscimento da parte dell'appellante di un maggior importo dovuto nei limiti poi riconosciuti dal giudice di appello - dalla data della domanda giu- diziale in difetto di anteriore messa in mora.
3. Avverso la predetta sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione ed , svolgendo tre motivi. Con Persona_1 Parte_1 atto notificato il 28.2.2018 ha proposto controricorso il
[...]
, chiedendo che venisse dichiarata inammissibile o ri- Controparte_4 gettata l'impugnazione proposta dai ricorrenti.
3 In particolare, con il secondo motivo di ricorso ed Persona_1 Pt_1
hanno dedotto: (a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
[...] in materia di riparto dell'onere probatorio per avere ritenuto onere di parte attrice (art. 2697, co. 1, c.c.) dimostrare circostanze addotte come eccezione da parte convenuta, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per avere assunto come dati positivi elementi provenienti da un docu- mento contestato, quale il formulario statistico del 1970 sopra menzionato, e non agli atti del processo;
(b) la violazione e falsa applicazione della 2697 c.c. in relazione all'art. 2700 c.c. e alle leggi nn. 16/1980, 135/1985 e 98/1994 per avere genericamente indicato di assegnare valore indiziario ad atti notori rilasciati da quattro cittadini italiani indifferenti, senza tuttavia dare conto, nemmeno a livello indiziario, dei relativi contenuti.
Con ordinanza n. 9507/2023 del 6.4.2023 la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da ed , statuendo – per quanto Persona_1 Parte_1 di interesse ai fini del presente giudizio di rinvio – che:
(a) “a fronte della contestazione sollevata dai ricorrenti circa l'affitto in corso con la dichiarant , la Corte di appello ha attribuito erroneamente l'onere CP_5 della prova di produrre il contratto di affitto agli attori appellati e non al
, che aveva formulato l'eccezione e intendeva avvalersi del docu- CP_1 mento. Ciò, aldilà della difficile comprensibilità di come si possa produrre un contratto che si nega esistere. In tal modo la Corte romana è incorsa nella violazione dell'art.2697 cod.civ.”;
(b) “gli scritti provenienti da terzi, pur non avendo efficacia di prova testimo- niale, non essendo stati raccolti nell'ambito del giudizio in contraddittorio delle parti, ne' di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice del merito, e possono, in concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, fornire utili elementi di convincimento, spe- cie ove di essi sia stata provata (nella specie, mediante l'autentica della sot- toscrizione apposta alle dichiarazioni in atti) la veridicità formale (Sez. 3, n. 12763 del 26.9.2000; Sez. L, n. 4666 del 27.3.2003). Le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, quali prove atipiche, possono essere idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 cod. proc. civ., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del
4 processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio. (Sez. 1, n. 17392 del 1.9.2015; Sez. 2, n. 1593 del 20.1.2017)”.
4. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ha riassunto il giudizio, Parte_1 dichiarando che “in data 20 marzo 2021 decedeva il sig. Persona_1 come da certificato di morte che si allega la cui posizione è assunta dalla figlia odierna attrice (la cui qualità di figlia è documentata già agli atti del processo)”.
In verità, ai fine del presente giudizio non assume rilevanza che l'odierna attrice in riassunzione sia figlia di per poter ritenere che la Persona_1 stessa sia subentrata nei diritti già spettanti a quest'ultimo. Piuttosto, assume rilevanza la circostanza per cui la stessa sia erede del padre defunto, circo- stanza che viene solo indirettamente allegata e, invero, non provata.
Al contempo, però, la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'ere- dità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la vo- lontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario (gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel com- portamento dell'erede: cfr. Cass. civ., Sez. II, 8.1.2025, n. 390).
5. Anche alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 9507/2023 del 6.4.2023, con cui il giudizio è stato nuovamente rimesso a questo giudicante, si deve ritenere – al pari di quanto ritenuto da questa
Corte all'esito del giudizio di appello, con la sentenza cassata da tale deci- sione – che l'odierna parte attrice in riassunzione non ha assolto all'onere della prova, gravante in capo alla stessa, in relazione all'esistenza del diritto a un maggiore indennizzo rispetto a quello riconosciutole in sede ammini- strativa, se non nei limiti risultanti dal ricalcolo proposto dallo stesso Pt_3
appellato (e odierno convenuto in riassunzione) con le proprie osser-
[...] vazioni alla c.t.u. espletata in primo grado. Pertanto, le domande proposte dall'odierna attrice in riassunzione (e dal suo dante causa, il padre ER
) con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado possono trovare
[...] accoglimento, quanto alla misura dell'indennità, nei limiti in cui erano stati riconosciuti dal giudice di secondo grado con la sentenza cassata.
5 Infatti, come ha osservato il giudice di legittimità con l'ordinanza sopra ri- chiamata, “il giudice può legittimamente porre a base del proprio convinci- mento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riser- vato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congrua- mente motivato - con le altre risultanze del processo”. Nel caso in esame, tuttavia, dalle dichiarazioni giurate rese dinanzi a un notaio di RI (di cui si dirà di seguito), non emergono circostanze tali da superare le altre risul- tanze del processo, esaminate dal giudice di appello, e segnatamente docu- mentato dalla stessa originaria parte attrice e risultante dai due decreti con cui sono state liquidate le indennità ritenute non congrue ed adeguate all'ef- fettivo valore dei beni persi.
I quattro “dichiaranti” hanno riferito esclusivamente in ordine alla proprietà in capo alla dante causa degli originari attori (e dell'odierna attrice in rias- sunzione) dell'azienda agricola e alla sua consistenza, circostanze su cui, in- vero, non c'è mai stata alcuna contestazione da parte del Ministero conve- nuto, tanto che un indennizzo in sede amministrativa era stato riconosciuto agli eredi di . Inoltre, hanno genericamente fatto riferi- Parte_2 mento all'essere gli stessi produttivi, anche questa circostanza non conte- stata, tanto da essere stata riconosciuta agli originari attori anche l'avvia- mento. Non è però possibile ritenere che – come il Supremo Collegio invita questo giudicante a fare – da tale dichiarazione emergano “elementi di giu- dizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istrut- torie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 cod. proc. civ., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddit- torio si instaura con la produzione in giudizio. (Sez. 1, n. 17392 del 1.9.2015; Sez. 2, n. 1593 del 20.1.2017)”.
6. La Suprema Corte ha statuito che “La prova che le era stata sottoposta non era affatto soltanto la dichiarazione giurata della parte di cui all'art. 1, comma 3, della legge 29.1.1994, n. 98, della quale la giurisprudenza ricor- data esclude il valore di prova legale in sede giurisdizionale, ma una prova atipica, meritevole di essere valutata, e non ignorata in radice, costituita dalla dichiarazione di verità di certi fatti resa da alcuni testimoni indifferenti e ver- balizzata da un notaio”.
6 Il riferimento è alla “attestazione giurata” innanzi al notaio Persona_2 di RI in data 2.12.1980 (rep. n. 126111; racc. n. 5732), da parte di
, , , Parte_4 Parte_5 Controparte_6 Persona_3 nonché a una seconda “attestazione giurata” da parte degli stessi quattro cittadini italiani innanzi allo stesso notaio in data 18.3.1982 (rep. n. 137666; racc. n. 7055), che indica in modo lievemente difforme l'estensione dell'azienda, ricomprendendo il bananeto, e con cui gli stessi hanno dichia- rato: "E' pubblico notorio ed a nostra conoscenza, che:
-premesso che all'epoca in cui sono avvenuti i fatti qui di seguito riferiti gli attestanti erano residenti in [...]e precisamente nella zona delle Conces- sioni di GENALE, per diretta e personale conoscenza possono affermare quanto segue: in sita nella V Parte_6 ER
(quinta) Zona del Comprensorio di Genale in Somalia e distinta col n° 78 (settantotto), della superficie di complessivi ha. 233,6, iniziò la sua attività nel 1926, ed era composta da:
i) Azienda madre di ha. 183,6 nella V (quinta) Zona del Comprensorio di Genale, confinante a Nord con l'Azienda Chiatellino, a sud con l'Azienda Fer- rarini, a ovest con l'Azienda Farri, a Est con l'Azienda Renier Arigeleri. Tale Azienda fu data in concessione con trasferimento della proprietà con D.G. n.10637 dell'11 gennaio 1935 B.U. 15 giugno 1937, in rinnovazione ai D.G. n. 5460 del 10 novembre 1926 B.U. del 30 aprile 1927 supp.4 pag.58 e successivamente con D.G. n. 7285 dell'11 febbraio 1929 B.U. del 28 feb- braio 1929.
2) Azienda di ha. 509 sita nella V (quinta) Zona del Comprensorio di Genale sulla sponda sinistra dell'Uebi Scebeli, atta per la coltivazione del banano. Tale Azienda fu data in concessione con trasferimento della proprietà con D.G. n° 12794 del 26 luglio 1937 B.U. del 15 settembre 1937 n. 17 pag. 660.
La titolare del di ha. 233,96 già in proprietà con De- Parte_6 creto AFIS n. 35 del 31 gennaio 1953 B.U. n. 4 pag. 164, non è in grado di esibire il documento comprovante tale proprietà alla data del 21 ottobre 1975, perché tale titolo può essere rinvenuto eventualmente soltanto presso gli Uffici dei Governo della Repubblica Democratica Somala.
7 Per effetto della Legge Somala n 73 del 21 ottobre 1975 di ablazione di tutti i terreni agricoli della Somalia, essa titolare è stata privata di tutti i suoi beni “ope legis” con effetto immediato, senza rilascio di certificazione alcuna né di inventario in contraddittorio.
Tutti i beni indicati, nella relazione valutativa che accompagna la domanda di indennizzo presentata dalla signor i , erano Parte_2 ER esenti da ipoteche o altri oneri fiscali o reali alla data del 21 ottobre 1975.
I beni descritti nella suddetta relazione valutativa corrispondono, per quan- tità e qualità alla reale situazione di quelli perduti, e , all'atto Pt_6 dell'ablazione, era in normali condizioni di produttività” (così doc. n. 13 del fascicolo di parte attrice in riassunzione – primo grado di giudizio, ma scan- sionato in maniera parziale ed integralmente leggibile soltanto per lo stralcio riportato nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di rinvio e – non contestato da parte convenuta in riassunzione).
7. Come ha rilevato la sentenza di appello, la “escludeva CP_7 dall'indennizzo finale le consistenze eccedenti la normalità e/o l'ordinarietà (canalizzazioni, strade ecc..) in quanto non comprovate secondo gli accerta- menti tecnici, effettuati dal nel corso della missione Controparte_1 del 1984”. In particolare, questa Corte ha rilevato che “la Commissione in- terministeriale per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni diritti ed interessi perduti all'estero nella seduta del 10 giugno 1992 conce- deva "l'indennizzo di lit. 363.703.829 per il suolo avvalorato e le opere specifiche (sh.so.1.327,428 + 361.500 + 116.950 x 106 x 1,90)" specifi- cando che restavano escluse le "opere eccedenti in quanto non provate da alcuna documentazione probatoria" (rectius, "le consistenze eccedenti la nor- malità perché prive di documentazione, nonché le partecipazioni azionarie alle Società per mancanza di documentazione probatoria" secondo quanto si legge nel Decreto del Ministero del Tesoro n. 421436 del 10 marzo 1994)”.
Nel proporre appello, il aveva osser- Controparte_1 vato che, nella quantificazione dell'indennizzo del danno operata dalla Com- missione, si era tenuto conto del fatto che, “In fase di sopralluogo, per redi- gere la relazione Ministeriale, si è per di più accertato che la superficie azien- dale in generale non era (a distanza di tanti anni) interamente bonificata, ma
8 limitata in quota parte all'originaria superficie assegnata e per di più variabile da comprensorio a comprensorio e nello stesso comprensorio in base alla natura del possesso (proprietà o concessione)”.
Da quanto esposto dalla stessa parte appellante, e segnatamente da quanto dichiarato dai quattro dichiaranti e sopra riportato, non emergono allora ele- menti per ritenere provato che l'azienda agricola di cui era titolare
[...]
avesse un valore maggiore rispetto a quello valutato dalla Parte_2
la quale aveva motivato come dovesse essere attribuito un CP_7 maggior valore alle aziende agricole presenti nel comprensorio di Agfoi ri- spetto a quelle del comprensorio di Genale, dove appunto si trovavano quelle per cui è causa. Segnatamente, dalle dichiarazioni non valutate dal giudice di appello (la cui decisione è stata proprio per questo cassata) non emerge che – come dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado, al fine di contestare e ritenere non adeguata la stima effettuata dalla CP_7
– “Risultano altresì smentiti i criteri correttivi di valore applicati dalla P.A. quali quelli della vicinanza ai fiumi ovvero della distanza dalla capitale Mo- gadiscio al fine di individuare la bontà dell'azienda (il primo perché tutte le aziende erano abbondantemente irrigate attraverso una fitta rete di canali di canali, irrigazione che costituisce il presupposto per piantagioni come quelle del banano e delle colture tropicali;
il secondo perché i prodotti erano desti- nati all'esportazione che avveniva attraverso il porto di Merca e dunque la lontananza dalla capitale non esercitava alcuna influenza)”.
8. Ancora, l'allora parte appellante ha dedotto che la Commissione “esclu- deva dall'indennizzo (in assenza del contratto di affitto di azienda) anche le piantagioni ed i macchinari e attrezzature non valutate dall'organo tecnico in quanto essendo l'azienda condotta in affittanza dalla Soc. S.I.P.A. S.p.A., la stessa dichiarava di essere proprietaria degli investimenti colturali in atto e di conseguenza anche dei macchinari ed attrezzature (vedi Formulario n. 87 del 1970 in atti)”. E ha dedotto che “Per comprendere la reale consi- stenza di alcune opere (soprassuolo) dal Formulario trasmesso dall'Amba- sciata Italiana in Mogadiscio il 16.02.1983 in cui espressamente si rileva che l'azienda era condotta in affittanza dalla Soc. S.I.P.A. S.p.A., la stessa dichia- rava di essere proprietaria degli investimenti colturali in atto e di conse- guenza anche dei macchinari ed attrezzature”.
9 Questa Corte, con la sentenza n. 2310/2017 del 7.4.2017, ha affermato che
“l'azienda in questione era stata concessa in affitto alla S.I.P.A. S.p.a. come risulta dal formulario statistico compilato nell'anno 1970; sul punto, la man- cata produzione del contratto di affitto non è elemento contro il CP_1 perché è onere degli appellati fornire la prova dei propri assunti”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza che ha rinviato a questo giudicante, ha statuito che, “a fronte della contestazione sollevata dai ricor- renti circa l'affitto in corso con la dichiarante , la Corte di appello ha CP_5 attribuito erroneamente l'onere della prova di produrre il contratto di affitto agli attori appellati e non al , che aveva formulato l'eccezione e CP_1 intendeva avvalersi del documento. Ciò, aldilà della difficile comprensibilità di come si possa produrre un contratto che si nega esistere. In tal modo la Corte romana è incorsa nella violazione dell'art. 2697 cod.civ.”. In altri ter- mini, la Suprema Corte ha statuito che l'onere di provare la sussistenza di un contratto di affitto di azienda con la SIPA S.p.A., e quindi che agli originari attori non potesse essere riconosciuto un indennizzo anche per le attrezza- ture, spettava al convenuto, che avrebbe dovuto provare l'esi- CP_1 stenza del relativo contratto.
9. La valutazione operata dalla e ritenuta non adeguata dagli CP_7 attori nell'introdurre il giudizio di primo grado, non era però basata sulla circostanza che la stessa fosse affittata, e dunque sulla circostanza allegata dal nel costituirsi nel giudizio di appello. Piuttosto, e come si legge CP_1 nella sentenza di appello (con conseguente irrilevanza – appunto – della ul- teriore circostanza, pure riportata nella stessa, della sussistenza di tale con- tratto di affitto), “La medesima Commissione poi nella seduta del 18 marzo 1998 deliberava, in punto di perdita di avviamento dell'azienda agricola Cu- niolo Maria Elena Licata che "nella specie, peraltro, la quantificazione dell'in- dennizzo per la perdita di tale valore non può essere calcolata sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci, né sulla base di completa e puntuale documentazione perché l'esercente della attività non era per legge tenuto a conservarla c/o perché presumibilmente la documentazione stessa è andata perduta o distrutta;
le lacune documentati possono, a discrezionale giudizio di questa Commissione, essere colmate mediante l'esercizio dei poteri equi- tativi a lei attribuiti dal primo comma, ultima parte dell'art. 1 e dal sesto comma dell'art. 3 della legge 98/1994, sembra corretto ed opportuno 10 impostare tale valutazione seguendo i criteri di carattere generale individuati dalla Commissione nella seduta del 3,6.1997; attraverso l'applicazione di detti criteri si perviene ad indentificare l'azienda in esame come azienda di tipo D e, conseguentemente, a quantificare l'indennizzo relativo all'avvia- mento nella misura percentuale dei 20% di quanto già riconosciuto per la perdita dei beni materiali dell'azienda (20% di Lit. 363,703.830 = Lit. 72.740.760)”.
In altri termini, quella per cui l'azienda di cui era titolare , Parte_2 dante causa dell'odierna attrice in riassunzione, era stata data in affitto alla S.I.P.A. S.p.A., è una valutazione ultronea operata dal giudice di secondo grado con riguardo all'avviamento e alla perdita dei beni materiali dell'azienda come valutati in sede amministrativa. Era tuttavia assorbente ai fini della decisione cassata – come invero della presente decisione – che gli attori non avevano fornito alcuna prova del loro maggiore diritto. Statuizione quest'ultima che pure si rinviene nella sentenza di secondo grado e che – ad avviso di questo giudicante – è stata fraintesa dal giudice di legittimità.
A ben considerare, infatti, il giudice di secondo grado non ha affatto ritenuto
– come dedotto nel ricorso per cassazione, e soprattutto come ritenuto dalla
Suprema Corte – che fosse onere degli attori provare il contratto di affitto di azienda (o, meglio, la sua inesistenza), la cui esistenza avevano discono- sciuto, laddove era onere del provare tale circostanza avendo de- CP_1 dotto in relazione alla stessa il minore valore dei beni materiali dell'azienda nel proporre appello. Di contro, questa Corte aveva ritenuto che il mancato assolvimento da parte del a tale Controparte_1 onere probatorio fosse del tutto irrilevante una volta ritenuto – e, sul punto, la decisione non è inficiata dalla decisione resa in sede di legittimità – che l'onere di provare il proprio diritto a conseguire un'indennità in misura mag- giore a quanto riconosciuto in sede amministrativa spettasse agli attori (poi appellati), senza che vi avessero assolto.
10. Nell'accogliere l'appello proposto dal CP_1 Controparte_3
questa Corte ha rilevato come, “Sulla scorta di tutto ciò, valutato il
[...] materiale probatorio nel suo complesso, appaiono allora pienamente condi- visibili le deduzioni svolte al (perché oggettivamente riscontrabili CP_1
e valutabili con il materiale probatorio in atti: v., stima del 21 maggio 1987,
11 formulario dell'anno 1970, etc.) con le osservazioni critiche alla ctu deposi- tate all'udienza del giorno 8 ottobre 2008 e, comunque, riproposte con l'atto di appello, che pervengono a un valore complessivo 3.312.590, an- Pt_7 ziché 57.791.744 come invece erroneamente accertato dal ctu, così Pt_7 articolato: valore dell'azienda 2.760,492; valore di avviamento 8% Pt_7
552.098 = totale complessivo 3.312.590 x 106 x 1.9 = Pt_7 Pt_7
£667.155.626 = €344.557,13 -€226.337,52 = € 118.219,61, il cui crite- rio per la sua determinazione testualmente si trascrive: " ... per la determina- zione del più probabile valore di mercato delle 150 aziende espropriate in Somalia e distribuite in diversi comprensori (Genale, Afgoi, Basso Giuba ecc.), in assenza di qualsiasi documentazione probatoria (se non su dichiarazione di parte) delle effettive consistenze aziendali ed in assenza di trasferimenti di proprietà di aziende agricole all'epoca di riferimento, ha proceduto: - ad accertare (in sopralluogo) i costi unitari delle principali opere e lavori che concorrono a formare il costo di ricostruzione di un'azienda agricola di di- mensioni ed entità ordinarie sia delle opere che dei lavori di bonifica;
- ad accertare l'estensione ordinaria della superficie aziendale per la quale si è proceduto a bonifica integrale;
- a verificare le variazioni di appetibilità delle aziende in relazione: 1) del comprensorio di appartenenza (Genale, Afgoi, Basso Giuba ecc.); 2) dell'ubicazione in prossimità dei corsi d'acqua naturali;
3) della fertilità del terreno riscontrata in loco. I valori dell'unità tipo di su- perficie aziendale, riferiti ad un'azienda ritenuta ordinaria di ha 150, espressi in Sh.So./Ha, sono riportati a pag. 41 della predetta relazione generale sulla Somalia. Naturalmente il valore complessivo dell'azienda agricola è dato dalla sommatoria dei seguenti importi: - valore del suolo aziendale;
ottenuto mediante moltiplicazione dell'intera superficie aziendale per il valore della su indicata unità tipo di superficie aziendale riscontrabile (a pag. 41 della rela- zione) per fascia, fertilità ed ubicazione dell'azienda; - valore delle opere ec- cedenti l'ordinarietà riscontrata e computate a parte;
- valore delle scorte specifiche dell'azienda (macchine ed attrezzi agricoli) ritenuti ordinari e non
... nel merito dei valori di ricostruzione degli avvaloramenti assegnati dal C.T.U. (disboscamento, livellamento, scasso e opere irrigue) pari a comples- sivi Sh.So. 3.034.353 (al netto del terreno nudo)
contro
Sh.So.
2.015.328 assegnati dal ... la macroscopica differenza di valori ... è deter- Parte_8 minata dalle seguenti incongruenze: i) il C.T.U. pur dichiarando di applicare
12 (a tali opere) i valori riportati nella relazione generale sulla Somalia, assegna invece: - ad disboscamento un valore unitario massimo pari a Sh.So./Ha 2.175 (1500 al 1970 x 1.45); tale valore unitario.. .non tiene in alcun conto che: a) per il disboscamento, nel comprensorio di Genale, le aziende erano divise in tre fasce ... b) l'azienda in esame era ubicata a notevole distanza dal fiume e quindi ricadente nella terza fascia ... c) ... il prezzo unitario della terza fascia era di Sh.So./Ha 580 (400 x 1.45) e non di Sh:so./Ha 2.900 (2.000 - al 1970 - x1.45); 3) si ritengono ugualmente eccessivi i valori unitari che il CTU assegna ai canali si primari e secondari pari a Sh.So. 50/mi e a quelli terziari, pari a Sh.So. 30/mi. La relazione generale sulla Somalia (pag. 27 - 28), a cui il CTU afferma di far riferimento, riporta invece valori - come assegnati dall'Organo Tecnico - pari Sh.So. 17/mi per i canali primari e se- condari e Sh.So. 8/mi per i canali terziari. Si tenga conto, altresì, che tali valori si riferiscono al nuovo e quindi sono da decurtare per vetustà ... per di più i canali su indicati ... erano costruiti in terra e non in calcestruzzo ...; 3) si ritengono, infine, eccessivi i valori unitari assegnati dal C.T.U. ai sopral- luogo (piantagioni) per i seguenti motivi: a) ... le piantagioni ed i macchinari non furono valutati da questo Ufficio (vedi stima del 21.5.1987) in quanto nel formulario dei 1970 essendo l'azienda condotta in affittanza dalla S.I.P.A. S.p.A. la stessa dichiarava che gli stessi erano di proprietà della stessa;
b) assegna inoltre alle seguenti piantagioni valori unitari eccessivi rispetto a quelli riportati dalla relazione sulla Somalia ..." (…)”.
11. Il conteggio sopra riportato, operato sulla scorta delle osservazioni svolte dall'Amministratore centrale originaria appellante (e odierna conve- nuta in riassunzione), deve essere necessariamente condiviso anche da que- sto giudicante all'esito del presente giudizio. A prescindere dal riferimento alla valutazione anche al “formulario dell'anno 1970”, quello da cui risulte- rebbe il contratto di affitto dell'azienda alla S.I.P.A. S.p.A., invero non valutato nella determinazione dell'ulteriore indennizzo riconosciuto dal giudice di ap- pello agli eredi di . Parte_2
Come evidenziato da questa Corte già con la sentenza cassata (seppure non esaminata dal giudice di legittimità con riguardo a tale valutazione), il con- teggio operato dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado può e deve essere disatteso esclusivamente in quanto, pur riferendo di fare riferimento ai valori di stima riportati nella Relazione sulla Somalia (quella sulla scorta 13 della quale il determina gli indennizzi in base alle discipline nor- CP_1 mative sopra riportate), in verità agli stessi non si è attenuto. In particolare, il c.t.u. non ha tenuto conto di tutti gli elementi che, risultanti documental- mente e valutati dalla avevano determinato l'abbattimento di CP_7 valore sopra indicato. Gli stessi elementi che risultano dalla documentazione prodotta dagli originari attori nell'introdurre il giudizio di primo grado, in verità.
Soprattutto, e per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio di rinvio, anche la valutazione della prova atipica, del tutto pretermessa dal giudice di appello, vale a dire le dichiarazioni giurate rese da quattro cittadini italiani a conoscenza diretta dei fatti, e segnatamente della ubicazione e della consi- stenza delle aziende di cui era titolare , non fornisce Parte_2 alcun elemento per ritenere che, nella determinazione del valore delle stesse, ci si debba discostare degli indici di cui alla Relazione sulla Somalia. Per tale ragione anche questo giudicante, come già aveva fatto il giudice di secondo grado, deve riconoscere all'odierna attrice in riassunzione esclusivamente l'importo di € 118.219,61 quale ulteriore indennità spettante a seguito delle domande proposte in sede amministrativa.
Vero è che tale valore è quello indicato dal convenuto nelle osser- CP_1 vazioni critiche alla c.t.u. in “rettifica” dei valori assegnati dal consulente, ma a tale determinazione il giudice di secondo grado era pervenuto indicando quale fosse il criterio di calcolo (come sopra indicato) e le ragioni per cui lo stesso doveva essere condiviso, vale a dire: (a) l'applicazione alla valutazione pure operata dal c.t.u. dei criteri indicati nella Relazione sulla Somalia, a cui pure questi aveva ritenuto di attenersi;
(b) il non avere gli eredi di
[...]
fornito alcuna prova per pervenire a una diversa e maggiore Parte_2 quantificazione dell'indennità spettante.
12. La Suprema Corte ha ritenuto assorbito il motivo di ricorso relativo alla riforma, da parte del giudice di appello, della sentenza di primo grado in ordine all'avvenuto riconoscimento degli interessi di mora in favore degli attori a decorrere dalla presentazione delle domande per il riconoscimento in sede amministrativa di indennità. La domanda è nuovamente proposta in questa sede dall'attrice in riassunzione e contestata dal
[...]
, che, nel costituirsi nel presente giudizio di rinvio, ha Controparte_4
14 ribadito quanto dedotto nel proporre appello, anche con riguardo al ricono- scimento degli interessi di mora, dal giudice di primo grado.
Con riguardo alla censura da parte del appellante in ordine al ri- CP_1 conoscimento agli attori degli interessi di mora a decorrere dalle domande amministrative proposte dagli stessi, ha ribadito quanto dedotto Parte_1 con il terzo motivo di ricorso per cassazione, vale a dire che non sarebbe possibile statuire sul punto in difetto di specifica richiesta nelle conclusioni dell'atto di appello.
In verità, e come ha chiarito la Suprema Corte, il testo dell'art. 342 c.p.c. anteriore a quello risultante dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modifica- zioni, dalla l. n. 134/2012, nel disporre che la citazione in appello debba rispettare il requisito della specificità dei motivi, nonché recare le indicazioni prescritte dall'art. 163 del medesimo codice, deve intendersi nel senso che la previsione del requisito della specificità assorbe i contenuti di cui ai numeri 3) e 4) del terzo comma del citato art. 163, con la conseguenza che la man- cata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle con- clusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se dal contesto complessivo dell'atto risulti, sia pure in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 23.12.2021, n. 41438;
Cass. civ., Sez. III, 15.11.2013, n. 25751).
13. Conformemente a quanto aveva già ritenuto il giudice di appello, ad non possono essere riconosciuti interessi di mora, come dalla Parte_1 stessa domandato, ma soltanto gli interessi al tasso legale dalla domanda all'effettivo pagamento sull'importo di € 118.219,61 che alla stessa deve essere riconosciuto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di indennizzo per i beni perduti all'estero, gli interessi legali dovuti sulla somma determinata nel provvedimento giudiziale di assegnazione definitiva
- già comprensiva degli interessi moratori spettanti ai danneggiati fino alla liquidazione amministrativa, in quanto inclusi nel coefficiente di rivalutazione previsto dall'art. 4 della l. n. 135 del 1985 per le richieste presentate dopo il 1950 - possono essere riconosciuti solo con decorrenza dalla costituzione
15 in mora dell'Amministrazione, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta che, pur potendo essere avanzata anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione, deve essere ricon- dotta, in mancanza, alla proposizione della domanda giudiziale, mentre non è idonea la domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, alla quale può attribuirsi solo la valenza di impulso del procedimento ammini- strativo di liquidazione” (così Cass. civ. Sez. I, 28.9.2015, n. 19167; cfr., nello stesso senso, tra molte, Cass. civ., Sez. I, ord. 19.3.2020, n. 7468).
14. In conclusione, le domande proposte da (e in origine anche Parte_1 da , a cui la prima è succeduta) con l'atto introduttivo del Persona_1 giudizio di primo grado devono essere accolte nei limiti sopra indicati e il deve essere condannato a corrispon- Controparte_1 dere all'odierna attrice in riassunzione l'importo di € 118.219,61, oltre in- teressi al tasso legale dalla data della domanda, e quindi dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (come sopra indicato, 29.4.2008), all'effettivo pagamento.
Le spese di tutte i gradi di giudizio, oltre che del presente giudizio di rinvio, seguono la soccombenza e, parametrate quanto al valore della causa all'im- porto riconosciuto con la presente sentenza, vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo e secondo le Tariffe vigenti al momento della presente decisione. A carico del odierno convenuto devono essere poste le CP_1 spese di c.t.u., già liquidate con decreto del giudice designato del Tribunale di Roma.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: condanna il a pagare ad Controparte_1 Pt_1
, in proprio e quale erede di , la somma di €
[...] Persona_1
118.219,61, oltre interessi al tasso legale dal 29.4.2008 all'effettivo paga- mento;
condanna il a rimborsare ad Controparte_1
le spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 14.103,00 Parte_1
16 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
pone a carico del le spese di Controparte_1
c.t.u., già liquidate con decreto del giudice designato del Tribunale di Roma;
condanna il a rimborsare ad Controparte_1
le spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € Parte_1
10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
condanna il a rimborsare ad Controparte_1
le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.655,00 Parte_1 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
condanna il a rimborsare ad Controparte_1
le spese del presente giudizio di rinvio, che liquida in € … per Parte_1 compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 31.3.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary
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