Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/03/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
20 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1447/2024 R.G.
promossa da
Parte 1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli,
e Fabio Ganci come da procura in atti;
-ricorrente contro
'in persona del CP 2 pro tempore, Controparte 1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del
Controparte_3 Controparte 1
Controparte_4
-resistente
Oggetto: riconoscimento retribuzione professionale docenti
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 10.02.2024 Parte 1 'dopo avere premesso di essere docente di scuola primaria iscritta nelle GPS, con ultima sede di servizio presso il C.D. S.G.Bosco di Biancavilla (CT), ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
Macherione di Calatabiano mediante la stipula di un contratto a tempo determinato per supplenza breve nell'anno scolastico 2020/2021 per complessivi 234 giorni, con orario settimanale completo;
-di non avere percepito nel corso del detto anno scolastico per la predetta supplenza breve la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 in quanto la stessa veniva corrisposta dal soltanto ai docenti di Controparte 1 ruolo e ai docenti precari che avessero stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
-che la detta retribuzione, istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo 2001 con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e per avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'articolo 25 del
CCNI del 31 agosto 1999 concernente il compenso individuale accessorio;
-che tuttavia l'amministrazione scolastica, non considerando che il richiamo operato dall'articolo 7, comma 3, del CCNL del 15 marzo 2001 all'articolo 25 del CCNI del 31 agosto 1999 ha solamente la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti ( il CCNI del 31 agosto 1999, articolo
25 comma 1, prevedeva il compenso individuale accessorio solo per i docenti con contratto a tempo indeterminato, per i docenti di religione cattolica e per i docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche), ha negato ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie la retribuzione professionale docenti, riconoscendola, tra i docenti non di ruolo, solo a quelli che svolgono attività di insegnamento con contratti annuali al 31 agosto o al 30 giugno;
-che tale distinzione, operata non sulla base di una differente attività dei docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie, che al contrario invece rendono una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, ma in relazione alla natura breve e saltuaria delle supplenze, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione e ha pertanto invocato non solo le disposizioni interne di cui agli articoli 6 del D.lgs. n. 368/2001 e 45 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, ma altresì la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE;
-che il divieto di discriminazione, nell'interpretazione consolidata del Giudice comunitario è un principio di diretta applicazione negli ordinamenti nazionali, non necessitando dell'emanazione di alcun atto delle istituzioni comunitarie, né potendo essere condizionato o ristretto nella sua portata da parte degli Stati membri;
-che, come riconosciuto dalla giurisprudenza, conseguenza della diretta applicabilità delle direttive è la disapplicazione di qualsiasi norma di diritto interno non conforme all'ordinamento comunitario.
La ricorrente ha quindi poi indicato il quantum debeatur all'esito di analitici conteggi, formulati tenuto conto che la retribuzione professionale docenti ammonta a € 164,00 mensili indipendentemente dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica dove si presta servizio (art. 87 CCNL Scuola 29.11.2007) e che tale importo è stato elevato ad € 174,50 dal CCNL Scuola (art. 38 CCNL Scuola 2016/2018) con decorrenza dall'1.03.2018.
Tanto premesso, l'istante, precisato di avere diffidato in data 4.12.2023 il CP_1 affinché questi corrispondesse il summenzionato emolumento senza, tuttavia, ottenere positivo riscontro, ha formulato le seguenti conclusioni chiedendo che l'odierno decidente voglia «accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con Controparte_1 per l'effetto, condannare il [...]
,in favore di parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze Controparte_1 retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.361,88 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese
e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018».
Con memoria depositata il 22.08.2024 si è costituito in giudizio il Controparte 1
[...] deducendo:
-che la retribuzione professionale docenti (RPD) è stata introdotta, in sostituzione del soppresso compenso individuale accessorio, dall'art. 7 del CCNL Scuola del 15.03.2001 (che richiama l'art. 25 del CCNL del 31/08/1999);
-che l'art. 25, comma 1, citato, nel disciplinare il compenso individuale accessorio, stabiliva che ne avessero diritto: a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b. i docenti di religione cattolica;
c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche;
-che i contratti collettivi, succedutisi nel tempo, hanno modificato gli importi lasciando inalterata, per il resto, la suddetta disciplina, che deve ritenersi ancora vigente, anche con riferimento al citato articolo 25 CCNL del 1999, con la conseguente limitazione della spettanza alla stessa platea dei destinatari, di cui all'art. 25 del CCNI 31.08.1999, con esclusione pertanto dei docenti con incarichi di supplenza breve e saltuaria.
-che in subordine, il ricorso va contenuto, ai sensi degli artt. 2697 c.c. ed art. 115 c.p.c., esclusivamente ai periodi di documentata supplenza breve e saltuaria non coperti dal pagamento dell'emolumento in oggetto.
Ha quindi eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti vantati, ed ha concluso chiedendo di
«Rigettare il ricorso;
- Contenere ogni statuizione nei limiti di quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale».
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza del 20 marzo 2025 con il deposito di note scritte, all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
OOOOOO
disattesa l'eccezione di prescrizione formulata1. Preliminarmente va esaminata e dall'amministrazione scolastica resistente, discutendosi di pretese retributive relative a periodi (anno scolastico 2020/2021) ricompresi nel quinquennio anteriore alla notificazione del ricorso del
31.07.2024.
2. Ciò posto reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e che lo stesso meriti di essere accolto.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ai sensi dell'art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (in tal senso, cfr. sentenza n. 2927/2022, sentenza n. 3775/2022, sentenza n.1657/2022, sentenza n.4117/2024, sentenza n.713/2025). 66Come già evidenziato dal Tribunale in fattispecie del tutto analoghe alla presente: “ La Retribuzione
Professionale Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15 marzo
2001 che, all'art. 7, l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. Alla tesi secondo cui le parti collettive, nell'istituire la Retribuzione Professionale Docenti, assorbendo nella stessa il compenso individuale accessorio disciplinato dall'art. 25 del CCNI del 1999, avevano rinviato, quanto all'individuazione dei destinatari, a quest'ultima disposizione che riconosceva l'emolumento solo ai supplenti annuali e a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, reputa il Tribunale debba preferirsi quella secondo cui il richiamo all'art. 25 del CCNI 31 agosto 1999, che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la sola finalità di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio. Non vi sono peraltro ragioni per ritenere non compatibile la R.P.D. con i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualunque tipologia giacché anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio
è stato istituito;
né sussistono, tenuto conto della finalità sottesa alla R.P.D., significative differenze nello svolgimento dell'attività fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei, laddove invece una diversa interpretazione della normativa contrattuale creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse categorie di supplenti.
La Suprema Corte ha avuto modo di affrontare, nella ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, le questioni oggetto dell'odierno giudizio con argomentazioni che questo giudice interamente condivide e che si riportano di seguito ai sensi dell'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.
"2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del
CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n.
3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri),
è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Per 1; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del CP 1 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal
D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del CP 1 , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
La Suprema Corte ha dunque formulato il seguente principio di diritto: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
L'orientamento sopra riportato è stato richiamato anche da Cass. sez. lav. ord. 5 marzo 2020, n.
6293 che ha avuto modo di evidenziare che risulta "...conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio".
Discende da quanto sopra, e non rilevandosi diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, che la ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la Retribuzione
Professionale Docenti".
3. Venendo al caso di specie, accertata la spettanza di quanto chiesto con il ricorso, si evidenzia che la stessa retribuzione professionale docenti è stata calcolata applicando i criteri e gli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva, tenendo conto dell'aumento, previsto a decorrere dall'1 marzo 2018, di € 10,50 rispetto all'importo di €164,00 mensili previsto dall'articolo 87 del CCNL del 29 novembre
2007, in relazione ai giorni di servizio espletati sulla base della documentazione versata in atti.
Muovendo dalla corretta individuazione dell'importo lordo giornaliero (pari a € 5,82), in proposito tenendo correttamente conto dell'impegno orario settimanale completo nel corso dell'anno scolastico
2020/2021, e della corretta ricostruzione del numero di giorni di servizio svolti sulla base delle risultanze del contratto e dello stato matricolare, l'importo dovuto alla ricorrente, così come richiesto in domanda è pari ad € 1.361,88 (a.s. 2020/2021 €5,82X234 gg=€ 1.361,88). Il CP 1 convenuto deve essere, dunque, condannato a pagare la somma di € 1.361,88 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, con applicazione dell'aumento del 10% ai sensi dell'articolo 1 comma 1-bis del d.m. cit. avuto riguardo al dato che il ricorso è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo le dette tecniche la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara il diritto di Catania Parte 1 a percepire la Retribuzione Professionale Docenti di cui all'articolo 7 del CCNL del 15 marzo 2001 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
[...] in persona del CP_2 pro tempore, a pagare, in relazione al servizio svolto nell'anno scolastico 2020/2021, in favore della stessa, la somma di €1.361,88 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'articolo 22 legge n.
724/94; Condanna il Controparte 1 a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi € 1.132,45 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA
e CU se dovuto, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari avvocati Marco Di Pietro, Walter Miceli, e Fabio Ganci.
Catania 20/03/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso