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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2024, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2253 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2014, promossa da
, nata il [...] a [...], residente a [...]Parte_1
in Starda Postumia 105, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele CAROTTA
contro
nato in [...] il [...], ultima residenza nota in Controparte_1
Sanguinetto (VR), via Mascagni 10, contumace e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente:
1.Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 [...]
con annotazione della sentenza ai margini dell'atto di matrimonio. Controparte_1
2.Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con la libertà
per entrambi di fissare la propria residenza ove e dove credano.
3. Rimborso spese e competenze professionali sono in caso di resistenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 20.5.2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con nel Comune di Vicenza il 22.9.2015, che Controparte_1
dall'unione non erano nati figli, che l'unione era entrata in irreversibile crisi e che, con sentenza n. 1686/2023, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Benché ritualmente citato non si costituiva in giudizio, né Controparte_1
compariva all'udienza del 26.11.2024, fissata avanti il Giudice Relatore per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza compariva la ricorrente che rendeva le dichiarazioni riportate a verbale.
La causa, matura per la decisione, era quindi discussa oralmente dal procuratore attoreo ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da Parte_1
è meritevole di accoglimento.
Invero, è decorso il termine di legge tra la data dell'udienza presidenziale avanti il
2 Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 1686/2023 (irrevocabile il 19.3.2024) e la data di deposito del ricorso.
I certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate dalla parte attrice all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia e la mancata opposizione della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1
nel Comune di Vicenza il 22.9.2015; Controparte_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 119, parte I, anno 2015;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.12.2024.
3 Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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