CASS
Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2023, n. 8087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8087 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8087 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 21/03/2023 le parti, costituito dall’istanza di rateazione prot. n. 313500311 del 27 giugno 2013, avente ad oggetto la concessione straordinaria di condono, il cui scrutinio avrebbe condotto ad un diverso esito del giudizio, dolendosi, altresì della «violazione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, poi convertito nella legge n. 98/2013, e dell’art. 10 e ss. dello Statuto del Contribuente (legge 27 luglio n. 212)» (v. pagina n. 3 del ricorso). 5.1. Nello specifico, l’istante ha premesso di aver dedotto con l’originario ricorso la violazione dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, «perché, in seguito all’entrata in vigore del D.L. 69/2013 (DECRETO DEL FARE), nonostante la ricorrente avesse provveduto ad inoltrare una nuova istanza di rateazione ai sensi del comma 1 lett. A) art. 52 del citato D.L., deducendo la propria situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, alcuna risposta forniva l’agente di riscossione in merito alla stessa, attivando piuttosto iniziative esecutive (iscrizione di ipoteca) in danno della contribuente» (v. pagine nn. 3 e 4 del ricorso). 5.2. La ricorrente ha, quindi, lamentato che «anche il Giudice dell’appello ha omesso di pronunciarsi sulla grave omissione effettuata da IT in merito all’istanza di rateazione (cfr. prot. 313500311 del 2.1.13) … di concessione straordinaria di condono» (v. pagina n. 6 del ricorso), non avendo la concessionaria fornito alla predetta istanza alcuna, necessaria, risposta scritta, a prescindere dal numero di decadenze intervenute come stabilito dal cd. “Decreto del Fare”, provvedendo, invece, a notificare, in data 7 novembre 2014, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione. 5.3. In tale direzione, la ricorrente si è doluta anche dell’omessa pronuncia «sul motivo di ricorso relativo alla violazione da parte dell’Agente della riscossione dell’art. 10 e ss. della L. 27 luglio 2000 n. 212» (v. pagina n. 6 del ricorso), per non aver fornito il Giudice regionale alcuna risposta all’istanza di rateazione in oggetto, «così precludendo alla ricorrente di beneficiare di un diritto straordinario 5 di 10 concesso dal legislatore … e che prescindesse da un qualsivoglia numero di decadenze intervenute» (v. pagine nn. 6 e 7 del ricorso), assumendo, infine, che il citato condono straordinario poteva ricevere applicazione anche in presenza di decadenza dal beneficio della dilazione già concessa. 5.4. In definitiva, l’istante, nel sostenere la predetta violazione dell’art. 10 della legge 27 legge 27 luglio 2000, n. 212 da parte della silente agenzia della riscossione e l’omessa pronuncia ad opera dei giudici di merito in ordine alla suddetta violazione, ha posto in rilievo l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice regionale nel ritenere perfezionatosi ipso iure l’effetto decadenziale delle precedenti rateazioni (senza necessità cioè di comunicazioni), assumendo – di contro – di non aver lamentato la mancata comunicazione di una intervenuta decadenza, ma l’omessa pronuncia da parte di IT sulla nuova istanza di rateazione presentata in data 27 giugno 2013. 5.5. Nella memoria prodotta ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. l’istante ha, altresì, dedotto che la mancata risposta alla citata istanza di rateazione avrebbe altresì comportato l’annullamento dei ruoli ai sensi dell’art. 1, comma 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con conseguenziale cessazione della materia del contendere, richiamando, poi, l’art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973 ratione temporis applicabile, secondo cui, dopo aver ricevuto la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del medesimo decreto solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. 6. Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni. 7. Va preliminarmente osservato che l’impugnazione si articola espressamente sul paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’omesso esame della predetta istanza di rateazione del 27 giugno 2013, ma lamenta, nella sua concretezza e chiaramente, anche l’omessa pronuncia, riconducibile al canone di cui al num. 4 della citata disposizione, sulla contestazione concernente il mancato riscontro da parte di IT 6 di 10 alla menzionata richiesta, oltre che sulla dedotta violazione dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, rimproverando, sul piano generale, al Giudice regionale di non aver compreso che la doglianza non riguardava la mancata comunicazione dell’intervenuta decadenza dalle precedenti rateazioni, ma il fatto che la concessionaria non aveva fornito risposta alla nuova istanza di rateazione, la quale prescindeva dalla predette decadenze. 8. Le suddette articolazioni del motivo possono essere esaminate congiuntamente, siccome connesse tra di loro, ruotando l’intero apparato argomentativo sulla presentazione dell’istanza di condono non riscontrata dal concessionario e sulla omessa pronuncia da parte del Giudice adito su tale omissione e sulla conseguenziale violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte dell’Amministrazione, appena osservando sul punto che anche la deduzione del vizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non è impedita dalla doppia conforme, essendo stata contestata già al primo Giudice l’omessa pronuncia (cfr. sul principio, Cass., Sez. II, 12 novembre 2019, n. 29222). 9. Ciò premesso, va riconosciuto che il Giudice regionale ha dato atto della contestazione (anche) in grado di appello da parte della contribuente circa l’«omessa motivazione in merito all'istanza di rateazione avente per oggetto le cartelle esattoriali poste a fondamento dell'atto impugnato» (v. pagina n. 2 della sentenza) e che la contribuente aveva rappresentato che «tutte le cartelle di cui al dettaglio del debito sono state oggetto anche dell’ulteriore istanza di rateazione» (v. pagina n. 3 della sentenza), così dimostrando di aver presente della nuova e “titolata” istanza di rateazione del 27 giugno 2013, di cui all’art. 52, comma 1, lett. a), del d.l. 24 dicembre 2013, n. 69, che la ricorrente ha indicato nel presente ricorso essere stata posta a base dell’originaria impugnazione innanzi al primo Giudice sotto il profilo del suo mancato riscontro da parte di IT. 9.1. Ebbene, la valutazione operata sul punto dalla Commissione si è basata sul rilievo – giova ripetersi – secondo cui la «comunicazione preventiva (ndr. di iscrizione ipotecaria) …, contrariamente a quanto ex 7 di 10 adverso asserito, non è stata adottata in pendenza di una istanza di rateazione in essere, posto che non vi era nessuna rateazione in essere, essendo la contribuente decaduta da tutte quelle concesse» (v. pagina n. 3 della sentenza impugnata). 9.2. Ritiene la Corte che il nucleo concettuale di tale argomentare vada individuato nel rilievo dell’assenza di una procedura di rateazione in corso, riposando la ratio decisoria («posto che non vi era nessuna rateazione in essere») sulla considerazione dell’assenza di un’operativa dilazione di pagamento, considerando, in tal modo, implicitamente irrilevante, ai fini che occupano, la sussistenza della predetta istanza proprio perché non ancora evasa e, quindi, inidonea a far considerare pendente la rateazione del pagamento. In tale direzione, quindi, non sussiste l’omesso esame, né la dedotta omessa pronuncia, giacchè nella logica della decisione il dato decisivo e rilevante è stata la considerazione del mancato sviluppo della procedura di rateazione. 10. Il ricorso non risulta, invece, ammissibile nella parte in cui ha dedotto l’omessa pronuncia da parte del Giudice regionale sulla violazione dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Esso difetta, infatti, del requisito di autosufficienza, in quanto non è stato rappresentato nel ricorso in esame che tale ragione di impugnazione aveva costituito motivo di gravame. 10.1. La Commissione tributaria regionale, nel riportare i motivi di ricorso in appello («erronea motivazione per quanto concerne la regolare notifica delle cartelle, omessa motivazione in merito all'istanza di rateazione avente ad oggetto le cartelle esattoriali poste a fondamento dell’atto impugnato, omessa motivazione in ordine all’eccepito difetto di delega in capo al soggetto sottoscrittore della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, omessa motivazione in merito all'annullamento della cartella n. 04320120006837425»; v. pagina n. 2 della sentenza impugnata) non ha dato conto della reiterazione della contestazione concernente la violazione del citato art. 10, pure menzionata dal Giudice dell’appello come motivo di ricorso presentato in primo grado. 8 di 10 10.2. Dal suo canto, nel ricorso in oggetto la contribuente ha riferito che i motivi di appello concernevano: «1 erronea motivazione in ordine alla regolare notifica delle cartelle impugnate;
2 omessa motivazione in ordine alla istanza di rateazione avente ad oggetto le cartelle esattoriali poste a fondamento dell’atto impugnato per la quale la odierna mai ricevuto da IT alcuna necessaria espressa risposta prescritta ex lege;
3. omessa motivazione in ordine all’assoluto difetto di delega del funzionario che ha sottoscritto l’impugnata comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria;
4 omessa motivazione in ordine all'annullamento della cartella n. 04320120006837425000» (v. pagina 4 del ricorso). 10.3. Alla luce di tale resoconto, dunque, va rilevato che il ricorso per cassazione non contiene (in violazione del canone di autosufficienza) alcuna trascrizione o puntuale indicazione circa la reiterazione, come motivo di appello, della suddetta domanda di cui si lamenta l’omesso scrutinio da parte del Giudice del gravame. Questa Corte ha chiarito sul punto che «per giurisprudenza pacifica …, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 9 di 10 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885)» (così Cass., Sez. V., 21 febbraio 2023, n. 5429). Tale parte del motivo va, quindi, dichiarato inammissibile, appena aggiungendo, al riguardo, che la dedotta violazione dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sotto il profilo della dedotta scorrettezza dell’operato dell’agenzia, nemmeno avrebbe potuto tradursi in un’ipotesi di invalidità della mera comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. 11. Non può, infine, ricevere seguito la deduzione contenuta nella memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., circa l’intervenuta cessazione della materia del contendere per l’annullamento di diritto dai ruoli, in ragione dell’omessa risposta da parte dell’Agenzia della menzionata istanza del 27 giugno 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 540, della legge 228/2012. Difatti, non solo la violazione dell’art. 1, comma 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 risulta essere stata dedotta solo nella citata memoria, ma nemmeno emerge che l’istante abbia inoltrato istanza ai sensi dell’art. 1, commi 537 e 538, della predetta legge. In ogni caso, la predetta disposizione, come chiarito dalla sentenza di questa Corte del 5 novembre 2019, n. 28354, richiamata dalla stessa ricorrente, riguarda tutt’altra ipotesi (e cioè la sospensione della riscossione per l’inesigibilità dei ruoli) e detta ultima pronuncia ha chiarito che «l'annullamento, quindi, non opera in tutti i casi in cui il credito sia ancora sub iudice nonché nelle ipotesi di sospensione giudiziale o amministrativa. Pertanto, la caducazione della pretesa si verifica solo se il debitore fa valere cause potenzialmente estintive della stessa» (così, Cass., Sez. V, 5 novembre 2019, n. 28354). 11.2. Allo stesso modo, non risulta dal ricorso in esame che la violazione dell’art. 19, comma 1-quater, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, richiamato nella memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., sia stata proposta nei gradi di merito, appena osservando che la predetta disposizione, nei termini ratione temporis applicabili, precludeva, in presenza dell’istanza di ripartizione del pagamento delle somme iscritte 10 di 10 a ruolo, la sola iscrizione ipotecaria, laddove nella specie oggetto di discussione è la relativa comunicazione preventiva. 12. Alla stregua delle riflessioni che precedono il ricorso va complessivamente rigettato. 13. Le spese del presente grado di giudizio giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente grado giudizio tra le parti costituite, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 14. Va, infine, dato conto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna AR ST NF al pagamento dele spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella misura di 5.800,00 € per competenze, oltre al rimborso forfettario ed accessori, nonché al rimborso delle spese vive di 200,00 €. Dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte di AR ST NF di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 novembre
2 omessa motivazione in ordine alla istanza di rateazione avente ad oggetto le cartelle esattoriali poste a fondamento dell’atto impugnato per la quale la odierna mai ricevuto da IT alcuna necessaria espressa risposta prescritta ex lege;
3. omessa motivazione in ordine all’assoluto difetto di delega del funzionario che ha sottoscritto l’impugnata comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria;
4 omessa motivazione in ordine all'annullamento della cartella n. 04320120006837425000» (v. pagina 4 del ricorso). 10.3. Alla luce di tale resoconto, dunque, va rilevato che il ricorso per cassazione non contiene (in violazione del canone di autosufficienza) alcuna trascrizione o puntuale indicazione circa la reiterazione, come motivo di appello, della suddetta domanda di cui si lamenta l’omesso scrutinio da parte del Giudice del gravame. Questa Corte ha chiarito sul punto che «per giurisprudenza pacifica …, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 9 di 10 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2022, n. 35885)» (così Cass., Sez. V., 21 febbraio 2023, n. 5429). Tale parte del motivo va, quindi, dichiarato inammissibile, appena aggiungendo, al riguardo, che la dedotta violazione dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sotto il profilo della dedotta scorrettezza dell’operato dell’agenzia, nemmeno avrebbe potuto tradursi in un’ipotesi di invalidità della mera comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. 11. Non può, infine, ricevere seguito la deduzione contenuta nella memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., circa l’intervenuta cessazione della materia del contendere per l’annullamento di diritto dai ruoli, in ragione dell’omessa risposta da parte dell’Agenzia della menzionata istanza del 27 giugno 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 540, della legge 228/2012. Difatti, non solo la violazione dell’art. 1, comma 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 risulta essere stata dedotta solo nella citata memoria, ma nemmeno emerge che l’istante abbia inoltrato istanza ai sensi dell’art. 1, commi 537 e 538, della predetta legge. In ogni caso, la predetta disposizione, come chiarito dalla sentenza di questa Corte del 5 novembre 2019, n. 28354, richiamata dalla stessa ricorrente, riguarda tutt’altra ipotesi (e cioè la sospensione della riscossione per l’inesigibilità dei ruoli) e detta ultima pronuncia ha chiarito che «l'annullamento, quindi, non opera in tutti i casi in cui il credito sia ancora sub iudice nonché nelle ipotesi di sospensione giudiziale o amministrativa. Pertanto, la caducazione della pretesa si verifica solo se il debitore fa valere cause potenzialmente estintive della stessa» (così, Cass., Sez. V, 5 novembre 2019, n. 28354). 11.2. Allo stesso modo, non risulta dal ricorso in esame che la violazione dell’art. 19, comma 1-quater, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, richiamato nella memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., sia stata proposta nei gradi di merito, appena osservando che la predetta disposizione, nei termini ratione temporis applicabili, precludeva, in presenza dell’istanza di ripartizione del pagamento delle somme iscritte 10 di 10 a ruolo, la sola iscrizione ipotecaria, laddove nella specie oggetto di discussione è la relativa comunicazione preventiva. 12. Alla stregua delle riflessioni che precedono il ricorso va complessivamente rigettato. 13. Le spese del presente grado di giudizio giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente grado giudizio tra le parti costituite, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 14. Va, infine, dato conto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna AR ST NF al pagamento dele spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella misura di 5.800,00 € per competenze, oltre al rimborso forfettario ed accessori, nonché al rimborso delle spese vive di 200,00 €. Dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte di AR ST NF di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 novembre