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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott. Gaetano Laviola Giudice dott. Matteo Prato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 428/2020 r.g. affari civili contenziosi, vertente tra:
(nata in [...] in data [...]), con l' avv. Parte_1
COPPOLA FRANCESCO - RICORRENTE
E
(nato a [...] in data [...]), con l' avv. Controparte_1
ZAGARESE ETTORE - RESISTENTE
E
REPUBBLICA - INTERVENIENTE Controparte_2
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi (art. 151 CC)
CONCLUSIONI: come da verbale 17.3.2025
I FATTI
1 Con ricorso depositato il 14.2.2020, ha chiesto che Parte_1
fosse pronunciata la separazione dal coniuge , con cui ha Controparte_1
contratto matrimonio in CARIATI in data 13/08/2010 (registro atti di matrimonio del detto Comune, anno 2010, parte II^ n. 20). Ha dedotto che dal rapporto di coniugio sono nati (il 3.10.2011) e (il Persona_1 Persona_2
18.1.2014); che la casa coniugale è sita in Cariati, via san Pietro 57 messa a disposizione della famiglia dal proprio padre;
che il marito ha intrapreso una
1 relazione extraconiugale e che la maltratta. Ha quindi chiesto che la separazione fosse pronunciata con addebito al che i figli le fossero affidati in via CP_1 esclusiva e che fosse posto a carico del marito l' obbligo di contribuire al mantenimento di lei e dei figli con assegni mensili del rispettivo importo di € 300,00
e di € 800,00.
2 si è associato alla domanda di separazione, adducendo Controparte_1
tuttavia che il deterioramento del rapporto coniugale fosse imputabile al comportamento intrusivo dei suoceri e alla condotta via via divenuta sempre più apatica della moglie nei riguardi del marito. Astenendosi dal richiedere che la separazione fosse addebitata alla moglie, ha chiesto che i figli fossero affidati a lui e che la moglie contribuisse al loro mantenimento con un assegno mensile di €
250,00 per ognuno.
3 Fallito in tentativo di conciliazione all' udienza presidenziale del 15.7.2020, con ordinanza riservata del 30 successivo sono stati emessi i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti nell' interesse dei coniugi e della prole:
<< - Autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- Dispone l' affidamento condiviso dei figli minori e , salva la Per_1 Per_2
coabitazione con la madre cui è assegnata la casa familiare;
- Dispone che, in mancanza di diversi accordi tra i coniugi che assicurino una maggior frequentazione, il padre incontri e tenga i figli con sé due pomeriggi a settimana;
un fine settimana al mese (dall' uscita di scuola del venerdì o del sabato,
a mesi alterni, alle ore 18,00 del giorno dopo), cinque giorni nel periodo natalizio
(comprensivo del Natale ovvero del Capodanno, ad anni alterni); quattro giorni nel periodo pasquale (comprensivi della Pasqua ovvero del lunedì dell' Angelus, ad anni alterni) e dieci giorni nel periodo estivo (da concordare entro il 10 giugno);
- Dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli, versando alla moglie l' importo di € 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese, nonché partecipando al 50% delle spese straordinarie, decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili per la prole;
in ogni caso si intendono “spese straordinarie” quelle imprevedibili e di rilevante importo;
- Autorizza ciascun coniuge a recarsi all' estero per soggiorni temporanei, anche in eventuale compagnia dei figli minori>>.
2 4 Espletata l' istruttoria con l' escussione dei testi indicati dalle parti e risultati vani i tentativi dei coniugi di concordare le condizioni della separazione, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio all' udienza del 17.3.2025, con concessione dei termini ex art. 190 CPC ridotti a giorni 20 + 20.
5 Ad oggi il PM non ha fatto pervenire le sue richieste.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
6 La domanda di separazione, avanzata dall' uno e dall' altro dei coniugi, va accolta, in quanto la mancata ripresa della convivenza nel tempo di durata del presente procedimento (5 anni) è sintomo sicuro dell' irreversibilità della crisi coniugale e, quindi, della intollerabilità della convivenza.
7 La domanda di addebito avanzata dalla moglie nei riguardi del marito merita accoglimento, in quanto è dimostrato dalle testimonianze acquisite che il CP_1
ha intrattenuto una relazione affettiva con una altra donna, relazione ammessa dallo stesso seppur definita da quest' ultimo di mera amicizia. Al riguardo vale CP_1
richiamare il principio di diritto secondo cui <la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge>>
(Sez. 1, Sentenza n. 15557 del 11/06/2008; conformi Cass. 8929/2013, Cass.
21657/2017).
8 Relativamente all' affidamento della prole ancora minorenne (oggi ha Per_1
13 anni, mentre ne ha 11), va osservato che nel corso del giudizio il Per_2
i è reso autore di comportamenti che ne evidenziano un' indole irascibile CP_1
e priva di autocontrollo, indole sfociante in aggressioni anche in presenza dei figli.
Sintomatico di ciò è l' episodio descritto nell' ordinanza del 6.9.2024 applicativa ai danni del della misura coercitiva degli arresti domiciliari (in procedimento CP_1
penale n. 2259/2024 RGNR): nella notte tra il 3 e il 4 settembre 2024 il i CP_1
è recato nello stabile ove abita la moglie e i suoceri e ha minacciato di morte il suocero nonché opposto resistenza ai CC intervenuti, il tutto alla presenza dei figli minori spaventati (l' ordinanza è stata prodotta in allegato al ricorso ex art. 709 ter
CPC depositato dalla il 24.9.2024). Alla luce di tali condotte nonché del Pt_1
3 mancato versamento dell' assegno di mantenimento dei figli stabilito in via interinale con la menzionata ordinanza del 30.7.2020, il Collegio reputa di disporre l' affido esclusivo di e in favore della loro madre, cui va assegnata la Per_1 Per_2
casa familiare.
9 Per quanto riguarda le questioni economiche, risulta che la svolge l' Pt_1
attività di bracciante stagionale mentre il è imprenditore agricolo. La CP_1
prima non ha depositato alcun documento che attesti i redditi percepiti mentre il secondo ha prodotto le sole dichiarazioni dei redditi relative agli anni d' imposta
2016, 2017 e 2018, le quali espongono solamente redditi fondiari per il modesto importo di € 624,00. Come già osservato in sede di adozione dei provvedimenti interinali, la situazione reddituale del ppare incompatibile con l' acquisto CP_1 da parte sua nel 2019 di un' autovettura GOLF del valore di circa 30.000 euro: di qui la fondata supposizione che egli percepisca redditi fiscalmente non dichiarati.
In tale situazione, va negata la richiesta di contributo al proprio mantenimento avanzata dalla e va posto a carico del il solo obbligo di Pt_1 CP_1 contribuire al mantenimento dei figli. Obbligo quantificabile nella misura di € 440,00 al mese, oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie.
10 L' addebito della separazione a carico del marito comporta che le spese di giudizio siano poste a suo carico, salva comunque la compensazione nella misura della metà, stante il mancato accoglimento della richiesta della del Pt_1
contributo al proprio mantenimento. Il valore della causa è indeterminabile
(scaglione € 26.000/52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, con addebito a carico di quest' ultimo;
[...]
b) Dispone l' affido esclusivo dei figli minori (nata il Persona_1
3.10.2011) e (nato il [...]) alla madre, cui è Persona_2
assegnata la casa familiare;
c) Dispone che il padre possa intrattenersi con i figli secondo le modalità a suo tempo stabilite con l' ordinanza del 30.7.2020, riportate in motivazione;
4 d) Rigetta la richiesta della di contributo al proprio mantenimento a Pt_1
carico del marito;
e) Dispone che il padre, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, contribuisca al mantenimento dei figli, versando alla moglie l' importo di € 440,00 entro il giorno 5 di ogni mese, nonché partecipando al 50% delle spese straordinarie, decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili per la prole;
in ogni caso si intendono “spese straordinarie” quelle imprevedibili e di rilevante importo;
f) Compensa per metà le spese di lite e condanna il LETTIERI al pagamento della residua metà; spese che liquida nell' interezza in € 110,00 per spese vive e € 7.600,00 (settemilaseicento) per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
Castrovillari, camera di consiglio del 22/05/2025
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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