Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5560 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 15582/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente
TRA
con sede legale in Pozzuoli (NA), alla Via Provinciale Pianura Parte_1
n. 4 ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e P.IVA_1 [...]
con sede in Terzigno (NA), alla Via Panoramica, Trav. Cangemi, n. 7 CP_1
( ), in persona della legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Lukacs ( ), con C.F._1
studio in Napoli, alla Via Mergellina n. 32
- ATTORI -
E
Ce. Di. con sede in Carinaro (CE), alla zona A.S.I. Aversa Controparte_2
Nord presso il Consorzio Sinè ( ), in persona del legale P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco
Fimmanò ( e Luca Caravella ( , C.F._2 C.F._3
domiciliati presso lo studio legale Fimmanò in Napoli, al Centro direzionale Is. E1 int. 12
- CONVENUTA -
1
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: le attrici: «insistono affinché il Tribunale, previa integrazione della CTU per le ragioni esposte (…), voglia accogliere le domande svolte nell'atto di citazione»; la società convenuta: «insiste affinché l'Ill.mo Collegio della sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale adìto Voglia, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta e previa revoca dell'Ordinanza del 6 luglio
2023 in cui veniva disposta l'esibizione della documentazione anche contrattuale della Ce. Di. 1) rigettare in quanto improcedibili e/o Controparte_2
infondate, in fatto ed in diritto, le domande delle società odierne attrici;
2) condannare le società attrici, in solido o per quanto di ragione, al pagamento delle spese, anche generali, e competenze dell'odierno giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge del presente giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (d'ora in poi anche solo ) e (d'ora Parte_1 Pt_1 Controparte_1
in poi anche solo ), quali soci (titolari, rispettivamente, di partecipazioni CP_1
pari al 10,11% ed al 7,57% del capitale sociale) della CE.DI. Sigma Campania S.p.A.
(d'ora in poi anche solo o la ), con atto di citazione notificato in data CP_2 CP_3
27.6.2022 hanno evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di impresa, la suddetta società, per impugnare la delibera del 6.10.2021 con cui l'assemblea dei soci aveva approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2020, deducendo la violazione dei precetti di chiarezza, veridicità e correttezza (a. in quanto «il valore delle rimanenze continua ad essere calcolato in maniera illegittima e la nota integrativa resta gravemente carente» e b. per l'opacità dei criteri di stima di un fondo rischi pari ad € 110.000,00), chiedendo di
«1) accertare e dichiarare la nullità e comunque l'invalidità (…) della delibera (…); per l'effetto, condannare Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. ad adottare tutti i necessari ed opportuni provvedimenti;
2) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre c.p.a. ed iva come per legge».
2. Si è costituita in giudizio la Società, per contestare l'avversa ricostruzione dei
2 fatti e per eccepire l'infondatezza delle censure, sotto tutti i profili, evidenziando che il reale intento di parte attrice sarebbe stato quello «di ricavare illegittimamente le copie dei contratti con le industrie produttrici e relativo sistema scontistico / premiante in possesso della di NA (oggi D.it.), Parte_2
quindi soggetto terzo che non è parte in causa, a cui la Ce. Si. Controparte_2
è a sua volta affiliata e licenziataria del marchio “ ” per la sua zona di
[...] CP_2
competenza», contratti coperti da clausole di riservatezza ed esclusiva, che non potrebbero essere esibiti in un processo che vede come controparti due operatori concorrenti affiliati a un canale distributivo nazionale concorrente (ossia “ ). Pt_2
3. È stata disposta c.t.u. tecnico – contabile ed è stato officiato il prof. Per_1
(a cui è stato affidato l'incarico di «Accertare se il criterio di valutazione
[...]
delle rimanenze adottato dalla società convenuta è conforme alle regole civilistiche ed ai principi contabili;
in particolare, accertare se il criterio dell'“ultimo costo di acquisto”– indicato da CE in nota integrativa – è conforme o meno al metodo generale del “costo specifico” di cui all'OIC 13, par. 43, e/o ai metodi alternativi consentiti dall'art. 2426, n. 10, c.c.; in caso contrario, accertare se
l'informativa fornita in proposito in nota integrativa è sufficiente a ricondurre il criterio adottato da CE ad uno dei criteri tassativamente previsti dalla legge e dai principi contabili» e quello di «Determinare il valore delle rimanenze di CE al 31 dicembre 2020, applicando, ai sensi dell'art. 2426, n. 9, c.c., il minor valore tra costo di acquisto delle merci presenti nel magazzino di CE (rettificato di tutti gli sconti, premi, abbuoni e contributi promozionali riconosciuti dalle industrie fornitrici) e valore di realizzazione delle stesse;
il CTU dovrà in ogni caso evidenziare il valore delle rimanenze che si ottiene considerando il criterio del costo di acquisto, nonché il valore che si ottiene considerando il criterio del valore di realizzazione, soffermandosi sul metodo seguito – e sui calcoli svolti – per determinare entrambi i valori»), che è stato anche autorizzato all'accesso alla documentazione, la cui esibizione è stata ordinata alla convenuta ex art. 210 c.p.c.
(ivi compresi i contratti, stipulati tra la Società convenuta ed i propri fornitori, aventi ad oggetto premi, sconti, abbuoni e contributi promozionali, relativi agli
3 esercizi 2019 e 2020), «lasciando al CTU ogni più ampia valutazione circa la effettiva esigenza di riservatezza».
Depositata la relazione del c.t.u. in data 11.6.2024, sulle conclusioni sopra trascritte all'udienza del 29.10.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A fondamento della domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento della delibera del 6.10.2021 di approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2020, le attrici hanno anzitutto premesso:
- che la Società svolge la propria attività nel settore del commercio all'ingrosso di «generi e prodotti di largo e generale consumo per la persona, per la casa, per la famiglia, per la scuola e per il tempo libero, alimentari, freschi o comunque conservati, ed anche non alimentari, nonché di quei generi in qualche misura assimilabili a quelli sopra indicati» e che, in buona sostanza, organizza e gestisce una piattaforma di distribuzione di prodotti, alimentari e non, destinati a rifornire i punti vendita ad insegna “ ad essa affiliati;
CP_2
- che questo Tribunale, in accoglimento dell'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio relativo al 2015, proposta da un altro socio, con sentenza n. 5971 del 25.6.2021 aveva dichiarato la nullità della medesima, ritenendo sia errato il criterio di valutazione delle rimanenze, sia carenti le informazioni che in proposito erano contenute nella nota integrativa («poiché non risulta che il CEDI abbia tenuto conto (…) al fine della determinazione del costo di acquisto dei prodotti finiti, degli sconti di fine anno, circa undici milioni, con la conseguente maggiore valorizzazione delle rimanenze»);
- che, prima dell'emanazione della suddetta sentenza, le odierne attrici avevano già impugnato anche la delibera di approvazione del bilancio relativo al 2019 per ragioni analoghe a quelle recepite dal Tribunale;
- che, sempre prima dell'emanazione della suddetta sentenza, era stato elaborato un primo progetto di bilancio relativo al 2020, che esponeva un valore delle rimanenze pari ad € 14.757.521,00 e che indicava, in nota integrativa, che
4 «il metodo di valutazione utilizzato è quello dell'ultimo prezzo di acquisto che risulta essere in linea con quello applicato nell'esercizio precedente. Le scorte obsolete e/o di lenta rotazione sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo. Il prezzo di acquisto non è altro che la configurazione dell'ultimo costo di acquisto sostenuto dalla società per approvvigionarsi delle merci esposte nella voce rimanenze»;
- che, tuttavia, essendo intervenuta nelle more dell'approvazione di tale bilancio la sopra citata sentenza n. 5971/2021, era stato predisposto un nuovo progetto di bilancio del 2020 (quello poi approvato ed oggetto della presente impugnazione), proprio allo scopo di «rimodulare la metodologia di calcolo utilizzata per la determinazione del valore delle rimanenze di magazzino, considerandola già nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, e, diversamente da quanto fatto nel/i precedente/i esercizio/i, decrementando il costo ultimo di acquisto dagli sconti e abbuoni posticipati ottenuti dai fornitori, circostanza che fa scaturire una riduzione del valore del patrimonio netto di euro 899.344 come meglio illustrato in nota integrativa», e nella relativa nota integrativa, poi, nella descrizione dei criteri di valutazione del valore delle rimanenze, era stato indicato che «il metodo di valutazione utilizzato è quello dell'ultimo costo di acquisto sostenuto dalla società per approvvigionarsi delle merci commercializzate, al netto degli abbuoni e sconti ottenuti dai fornitori. Come già esposto, sebbene il criterio di valutazione delle rimanenze sia rimasto immutato (ultimo costo), si è modificata la relativa metodologia di calcolo, per effetto degli abbuoni e sconti posticipati concessi dai fornitori dell'industria di marca, attualmente considerati nella formula di valorizzazione».
Tanto premesso, parte attrice ha sostenuto che tale bilancio (pur se diverso da quello predisposto prima della citata pronuncia del Tribunale) resta gravemente viziato, sia perché il valore delle rimanenze continua ad essere calcolato in maniera illegittima, sia perché la nota integrativa risulta gravemente carente a tale riguardo ed anche in merito all'appostazione di un fondo rischi. Ovviamente, ha segnalato che il valore di tali poste incide notevolmente sul risultato gestionale
5 della Società, specie ove si consideri che le rimanenze rappresentano una componente significativa dell'attivo (19,05% nel 2020) e che il fondo rischi è relativo ad una pretesa tributaria pari ad oltre un milione di euro.
2. Per quanto riguarda le rimanenze, in particolare, le attrici hanno dedotto:
a) che il valore delle rimanenze indicato in bilancio (€ 13.787.466, su un attivo pari ad € 72.372.558) risulta ancora “sottostimato”, non essendo stati considerati i costi di acquisto delle merci in magazzino al netto di «tutti gli sconti, i premi e gli abbuoni riconosciuti dai fornitori», tra i quali andrebbero considerati anche i c.d. contributi promozionali (pari ad € 40.977.896,00, che rappresentano il 20,04% del costo complessivo degli acquisti del 2020, ascendente ad € 204.483.084,00), che invece sono stati esposti tra i ricavi nella voce A5 del valore della produzione, in quanto erroneamente qualificati come corrispettivi ricevuti per prestazioni promozionali rese ai fornitori;
b) che erroneamente non sono stati utilizzati (ai fini del calcolo del costo d'acquisto) né il criterio principale di valutazione indicato dai principi contabili nazionali (cfr. OIC 13: ossia quello del “costo specifico” dei singoli beni o almeno di singole categorie omogenee dei beni), né quelli semplificati di cui all'art. 2426,
n. 10, c.c. (peraltro utilizzabili solo per i beni in magazzino che siano fungibili), ossia il metodo della “media ponderata” o quelli “primo entrato, primo uscito” o
“ultimo entrato, primo uscito”, facendosi riferimento nella nota integrativa ad un criterio («quello dell'ultimo costo di acquisto sostenuto dalla società per approvvigionarsi delle merci commercializzate»), che non rientra tra i suddetti;
c) che nel modificare la metodologia di calcolo delle rimanenze, rispetto all'esercizio precedente, si è omesso di rendere comparabile il bilancio 2019 con quello 2020, essendosi il redattore del bilancio limitato a giustificare tale scelta in ragione della «eccessiva onerosità dei calcoli volti alla determinazione dell'effetto di competenza sul precorso esercizio» ed a compiere una rettifica solo relativamente al saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio 2020.
Gli argomenti difensivi della Società si possono riassumere nei seguenti termini:
- anzitutto, ha fatto notare che la valutazione delle rimanenze non è mai stata
6 prima oggetto di doglianze da parte delle attrici, i cui esponenti avevano ricoperto anche la carica di consiglieri di amministrazione;
- ha segnalato che, a decorrere dal periodo di imposta 2013, allorquando è stata censita nella categoria dei grandi contribuenti, la è stata oggetto di CP_2
monitoraggi annuali da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della
Campania, senza che siano state «rilevate anomalie e/o irregolarità nel metodo adottato per la valutazione delle rimanenze e del conseguente valore attribuito del costo del venduto»;
- comunque, ha allegato che vi sarebbe stato il pieno rispetto della normativa di riferimento e dei principi contabili OIC, in quanto il processo di valorizzazione delle merci iscritte in bilancio avverrebbe secondo le seguenti fasi: a) accertamento delle quantità giacenti in magazzino (Q); b) valorizzazione delle quantità al costo di acquisto (P x Q); c) analisi per la rilevazione di eventuali perdite durevoli di valore (ragion per cui, tralasciando il processo di accertamento delle quantità, che in ogni caso avviene mediante la conta fisica sistematica delle merci, al fine di verificare la corrispondenza tra il valore numerico fisico e quello contabile della quantità in giacenza, la valorizzazione dei singoli codici di magazzino, “referenze”, sarebbe stata sempre effettuata secondo l'ultimo costo di acquisto, come espressamente indicato dagli amministratori nella nota integrativa);
- in particolare, ha dedotto che «il prezzo di acquisto non è altro che la configurazione dell'ultimo costo di acquisto sostenuto dalla società per approvvigionarsi di ciascuna delle referenze (codici merci) iscritte tra le rimanenze
e desumibile, per ciascun codice, esclusivamente dai documenti contabili afferenti al ciclo d'acquisto (d.d.t. e fatture passive)» e ha sostenuto di rispettare l'articolo
2423 bis, co. 1 n. 5, c.c., che richiede di valutare separatamente gli elementi eterogenei (affermando di attribuire «a ciascuno dei codici articolo (referenze) un valore rappresentato dall'ultimo costo di acquisto, valutando, di fatto, separatamente le merci a rapida deperibilità da quelle a media e lunga scadenza»
e dichiarando che le scorte obsolete o di lento rigiro sono svalutate);
7 - ha evidenziato che, pur mantenendo il suddetto criterio dell'ultimo costo, la relativa metodologia di calcolo è stata modificata per l'esercizio 2020 (in ossequio alla decisione del Tribunale del 2021, pur non passata in giudicato, «per ragioni di prudenza e trasparenza»), per cui si è tenuto conto di abbuoni e sconti, anche posticipati, concessi dai fornitori, che risultano quindi «attualmente considerati nella formula di valorizzazione» (con conseguente riduzione del valore del patrimonio netto di € 899.344 e riduzione del valore delle rimanenze di € 970.055, rispetto al bilancio in prima battuta predisposto);
- inoltre, ha dedotto che le censure attoree sarebbero fondate su di una erronea interpretazione del concetto di “sconti e abbuoni”, tra i quali non va ricompreso il corrispettivo incassato per prestazioni promozionali rese ai fornitori e correttamente esposto tra i ricavi nella voce A5 del valore della produzione
(ragion per cui gli effettivi “sconti e abbuoni” ricevuti sulle merci acquistate ammontano nel 2020 solo ad € 16.117.153 e sono stati esposti nella voce B6 del conto economico a decremento del costo di acquisto delle merci, su cui incidono per il 7%);
- in particolare, ha segnalato che la natura dei c.d. contributi promozionali (di ricavi tipici realizzati per «servizi resi alle società fornitrici dei beni») emergerebbe anche dall'atto di accertamento con adesione intercorso con l'Agenzia delle
Entrate (avendo anche l'Agenzia riconosciuto l'esistenza di questi ricavi per prestazioni promozionali);
- ancora, ha contestato la richiesta di valutare le rimanenze secondo il valore di realizzo, specie in considerazione del fatto che il prezzo al dettaglio dipende dalle scelte del singolo punto vendita, non da , che non impone prezzi di vendita, CP_2
e considerato che la Società utilizza molteplici listini di vendita per i suoi affiliati
(sei più varianti), per cui i listini prodotti dalle attrici sarebbero inconferenti e inattendibili;
- ha ricordato che la nota integrativa al bilancio 2020, descrivendo il criterio e la modifica metodologica, fornisca un'informativa adeguata, specie alla luce della giurisprudenza secondo cui la chiarezza del bilancio può essere integrata dai
8 chiarimenti forniti in assemblea, a meno che l'informazione non sia necessaria per i terzi;
- infine, ha ribadito la legittimità del rifiuto di esibire i contratti con i fornitori, sostenendo di non averli stipulati direttamente (essendo stati sottoscritti dalla
D.IT – Distribuzione Italiana soc. coop., che non è parte del giudizio) e che trattasi di contratti coperti da clausole di riservatezza e contenenti condizioni contrattuali e informazioni sensibili (che men che meno potrebbero essere rese note alle attrici, che sono concorrenti affiliate a un altro canale distributivo).
In sintesi, la convenuta ha difeso il suo bilancio del 2020 affermando di aver utilizzato un metodo di valutazione delle rimanenze conforme alle norme, di aver recepito quanto statuito dal Tribunale con la sentenza del 2021 modificando la metodologia per includere sconti e abbuoni posticipati, di trattare correttamente i contributi promozionali come ricavi per servizi (come confermato dalle autorità fiscali) e di avere un sistema contabile adeguato.
Ebbene, le doglianze attoree di cui si è detto sono fondate con le seguenti precisazioni.
Dirimenti, anzitutto, risultano le conclusioni del c.t.u. con riguardo alla legittimità del criterio di valutazione delle rimanenze adottato dalla società convenuta.
Come anticipato, infatti, al c.t.u. è stato, tra le altre cose, conferito l'incarico di verificare appunto se il criterio di valutazione delle rimanenze adottato dalla società convenuta sia stato conforme alle regole civilistiche e ai principi contabili.
Dall'analisi della documentazione ed avuto riguardo anche a quanto espressamente indicato nella nota integrativa del bilancio d'esercizio del 2020, il c.t.u. ha tratto la seguente conclusione principale: non ha adottato nessuno CP_2
dei criteri di valutazione delle rimanenze contemplati dal codice civile e dai principi contabili nazionali (cfr. pagg. 24-25 della relazione)
A questo proposito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2426, co. 1, n. 9, c.c., le rimanenze devono essere iscritte al «minor valore tra quello di acquisto o di produzione e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura
9 dell'esercizio» e che il costo di acquisto, così come definito dal principio contabile n. 13, è rappresentato dal complesso delle componenti di costo (al netto di sconti commerciali, abbuoni e premi) sostenute per avere la disponibilità delle giacenze nel luogo e nella condizione in cui si trovano al termine dell'esercizio.
In base alle norme codicistiche e ai documenti interpretativi di tali norme è pacifico, inoltre, che il “metodo generale” per la determinazione del costo dei beni
è il costo specifico (cfr. punto 43 dell'OIC, versione dicembre 2016), che presuppone l'individuazione e l'attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità medesime.
Secondo la Società, «il prezzo di acquisto non è altro che la configurazione dell'ultimo costo di acquisto sostenuto dalla società per approvvigionarsi di ciascuna delle referenze (codici merci) iscritte tra le rimanenze e desumibile, per ciascun codice, esclusivamente dai documenti contabili afferenti al ciclo d'acquisto
(d.d.t. e fatture passive)».
Come correttamente segnalato dal c.t.u., invece, l'«ultimo costo di acquisto» non è un criterio contemplato dal codice civile.
Vero è che l'art. 2426, n. 10, c.c. consente, per i beni fungibili, l'utilizzo del costo medio ponderato, del FIFO (first-in, first-out) e del LIFO (last-in, first-out) come metodi alternativi al costo specifico (ove sussista l'impossibilità tecnica o amministrativa di mantenere distinta ogni unità fisica in rimanenza).
Tuttavia, tali metodi presuppongono appunto la fungibilità tra i beni in giacenza, caratteristica che le scorte di non avrebbero, secondo quanto eccepito da CP_2
parte attrice, comprendendo beni delle più varie categorie (anche soltanto volendo considerare le due macro-categorie dei beni alimentari e di quelli non alimentari) e quindi della più diversa deperibilità, ragion per cui già solo per questo dubbia appare la legittimità della scelta di valutare indistintamente tutte le rimanenze secondo l'ultimo costo di acquisto delle stesse.
Soprattutto, non è vero che la valorizzazione delle giacenze in base al cosiddetto
"costo ultimo" sia assimilabile a quella effettuata con il metodo c.d. FIFO. A questo proposito, il c.t.u. ha segnalato che l'approccio del "costo ultimo" potrebbe
10 coincidere con il metodo FIFO solo se, per ogni singola referenza, le giacenze di magazzino al 31 dicembre fossero in quantità inferiore all'ultima fornitura di merce. Tuttavia, l'esame del registro di magazzino ha mostrato che per molti articoli le giacenze finali si sono formate nel tempo a seguito di svariati acquisti con prezzi diversi (cfr. pagg. 24-25 della relazione).
Infine, priva di pregio risulta anche la tesi sostenuta durante le operazioni peritali dai consulenti di parte della convenuta e dai suoi difensori in comparsa conclusionale (secondo cui la valorizzazione dell'inventario al 31.12.2020 sarebbe avvenuta attraverso la moltiplicazione di due fattori: la giacenza ed il “costo unitario”), avendo il c.t.u. al riguardo riferito che tuttavia «non è stato spiegato, nonostante i vari solleciti, come si sia formato il costo unitario» (così a pag. 32 della relazione).
Ne consegue che, sulla base dell'evidenza documentale, il criterio di valutazione delle rimanenze adottato da non risulta conforme al dettato normativo e CP_2
ai principi contabili nazionali.
D'altronde, allorchè il c.t.u. (per rispondere al secondo quesito) ha cercato di determinare il valore contabile delle rimanenze (al costo di acquisto ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore), è stato costretto a riferire che, «sulla scorta della documentazione consegnata dalle
Parti, non è possibile determinare il costo di acquisto delle giacenze di magazzino, poiché il sistema contabile di magazzino di CE.DI. Sigma Campania s.p.a. è di tipo elementare. Infatti, il registro magazzino (allegati nn. 13a e 13b) presenta le seguenti caratteristiche: - è predisposto esclusivamente per quantità e non sono indicati né i prezzi di acquisto, né gli sconti;
- le movimentazioni delle quantità delle giacenze non sono riconducibili alle fatture di acquisto, in quanto tutte le registrazioni sono raggruppate su base mensile - per ogni referenza si conoscono esclusivamente: le giacenze iniziali, le quantità acquistate, le quantità vendute, eventuali rettifiche positive e negative delle quantità, le giacenze finali» (così a pagg. 25-26 della relazione), ed ha concluso nel senso che, «in assenza di adeguata documentazione contabile (e.g. contabilità di magazzino a quantità e a
11 valori), non è possibile determinare (con assoluta precisione che solo un sistema informativo avanzato può garantire) il valore delle rimanenze applicando i criteri previsti dal codice civile» (così a pag. 26). Inoltre, all'esito dell'esame della documentazione versata in atti, il c.t.u. ha identificato anche svariate ulteriori criticità che rendono impossibile determinare il valore delle rimanenze (cfr. amplius i rilievi a pagg. 26-29 della relazione).
Ai fini della presente decisione non è revocabile in dubbio la rilevanza del valore di tale posta (che effettivamente incide notevolmente sul risultato gestionale della Società), ove solo si consideri che le rimanenze rappresentano una componente significativa dell'attivo del 2020 (circa il 20%).
D'altra parte, neanche va trascurato che il c.t.u., volendo comunque utilizzare per il calcolo (nonostante le contestazioni sul punto di parte attrice) un file di elevate dimensioni prodotto dalla convenuta e contenente tutti gli acquisti dell'esercizio 2020, per quantità e prezzo unitario di ogni singolo prodotto acquistato, ha riscontrato notevoli discrasie tra il totale dei costi desumibile da tale file (€ 182.474.134,93) e quello riportato in bilancio (€ 204.483.084 ovvero €
220.617.822, al lordo degli sconti) (cfr. pag. 28 della relazione), tant'è vero che il valore delle rimanenze - applicando il metodo FIFO - è stato determinato in €
14.318.632,68 (ossia maggiore rispetto a quello di € 13.787.466, indicato in bilancio), sia pure con tutti i limiti di tale computo (in quanto effettuato utilizzando un database di parte, acquisito nel corso delle operazioni peritali) (cfr. pag. 31 della relazione).
In ogni caso, al di là della bontà di tale risultato (pure contestato e criticato da entrambe le parti, per ragioni diverse), ciò che maggiormente rileva ai fini della presente decisione è che il valore delle rimanenze indicato nel bilancio impugnato risulta comunque inattendibile, per il criterio e per i dati utilizzati.
L'esposta conclusione induce a non indugiare sull'ulteriore questione della natura dei "contributi promozionali".
Peraltro, trattasi di questione di non agevole soluzione, alla luce delle risultanze istruttorie, considerato che, da un lato, i relativi importi potrebbero davvero
12 essere considerati quali ricavi per attività promozionali e riferirsi a servizi resi dalla
Società ai fornitori (come formalmente risulta dalle fatture e dall'esito dell'accertamento tributario in atti) e che, dall'altro, la natura sostanziale di abbuoni o di premi potrebbe desumersi dalla condotta processuale della convenuta, che si è sempre rifiutata di produrre i contratti con i propri fornitori
(ove sono contenute le condizioni commerciali annuali della fornitura, ivi compresa la disciplina di tali “contributi promozionali”), adducendo giustificazioni prive di fondamento, a nulla rilevando che trattasi di contratti stipulati dalla Pt_2
di NA, oggi D.It. (essendo incontroverso che di tali contratti la
[...]
convenuta sia in possesso, dovendovi prestare attuazione e dovendone tener conto, quantomeno ai fini degli adempimenti fiscali e contabili, connessi appunto, tra l'altro, alla corretta qualificazione dei corrispettivi di cui è causa), ed essendo a sproposito invocata l'esigenza di “riservatezza” (potendo essere occultati tutti i dati di tali contratti diversi da quelli strettamente necessari a conoscere le condizioni contrattuali inerenti appunto i soli contributi promozionali).
D'altronde, che detti contributi siano il corrispettivo di specifiche prestazioni promozionali risulta contradetto da quanto sostenuto dalla stessa in sede CP_2
di verifica fiscale (cfr. doc. 13 della produzione attorea).
Ad ogni buon conto, però, ai fini della presente decisione ciò che più rileva è che – proprio alla luce della non agevole distinzione (in punto di fatto ed in punto di diritto) tra gli sconti o abbuoni praticati sul prezzo di fornitura, i c.d. bonus
"aventi natura mista" e i corrispettivi dello svolgimento di specifiche obbligazioni di fare – risultano oltremodo carenti e lacunose le indicazioni esplicative che al riguardo dovevano invece essere contenute nella nota integrativa.
Peraltro, al di là della rilevanza della questione sotto il profilo strettamente contabile (se non sotto quello economico, posto che, ove tali contributi siano considerati come un componente che incide direttamente sul prezzo, ne deriva una diminuzione dei costi di acquisto delle merci e, quindi, tra l'altro, una diminuzione del valore delle rimanenze, mentre, ove siano considerati il corrispettivo di un servizio, ne deriva un aumento dei ricavi), neanche va
13 trascurato che il regime fiscale riservato agli "abbuoni o sconti" è diverso da quello previsto per i c.d. bonus "qualitativi" (cfr. Cass. n. 5208/2012, n. 11398/2015, n.
16128/2017), con ricadute sui risultati gestionali (a seconda della tassazione applicabile) che possono essere ragguardevoli (come rivelato proprio dall'esito della verifica fiscale cui pure è stata sottoposta la Società).
In definitiva, anche alla luce della presa di posizione assunta dalla Società in sede di verifica fiscale (cfr. doc. 13 della produzione attorea), è deplorevole che i redattori del bilancio non abbiano poi reso (in nota integrativa) almeno le dovute informazioni esplicative sulla natura da attribuire a questi "contributi promozionali".
Alla luce delle esposte considerazioni superata deve ritenersi l'ultima doglianza attorea, quella concernente l'omessa comparabilità del bilancio 2019 con quello
2020, a seguito della modifica della metodologia di calcolo delle rimanenze.
Infatti, a tacer d'altro, l'accoglimento delle altre censure comporta un nuovo calcolo del valore delle rimanenze secondo un nuovo criterio, il che impone comunque una revisione di tutti i dati secondo il nuovo metodo.
3. Per quanto riguarda i “fondi per rischi e oneri”, le attrici hanno evidenziato che in nota integrativa è indicato che fin dal 2019 è appostato a tale titolo l'importo di € 110.000 per «verifica ad opera della Direzione Regionale delle
Entrate per la intervenuta nell'anno 2019 per gli anni di imposta 2015- CP_2
2016», ma che non è stato comunicato l'ammontare della pretesa dell'Agenzia delle Entrate, né chiarito il grado di probabilità del rischio di soccombenza della
Società in caso di contenzioso. Peraltro, ove si consideri che l'Agenzia delle
Entrate risulta aver contestato «mancati introiti fiscali per oltre euro 1,1 milioni, senza contare le conseguenti sanzioni amministrative», secondo le attrici il “fondo rischi” appare di importo irrisorio, in irrimediabile contrasto anche con il principio prudenziale.
La Società convenuta in merito ha dedotto:
- che il fondo rischi contestato riguarda un processo verbale di contestazione
(P.V.C.) derivante da una verifica fiscale intervenuta nell'anno 2019 per gli anni
14 d'imposta 2015-2016, ad opera della Direzione Regionale delle Entrate per la e che effettivamente il fondo era stato appostato in misura pari a € CP_2
110.000,00 già nell'esercizio 2019;
- che al momento dell'appostazione del fondo alla Società era stato notificato solo il P.V.C. e non un avviso di accertamento formale;
- che l'appostazione e la determinazione dell'ammontare del fondo rientrano nel legittimo esercizio della discrezionalità e dell'opportunità gestoria degli amministratori, non sindacabile dal giudice adito ex art. 2377 c.c.;
- che in sede di verifica fiscale erano emerse criticità unicamente dal punto di vista dell'applicazione dell'IVA, non ai fini delle imposte dirette (IRES-IRAP);
- che la somma stanziata non sarebbe stata determinata in modo arbitrario, ma sarebbe stata frutto di una serie di valutazioni svolte sulla base delle relazioni ricevute da consulenti legali e fiscali, i quali avrebbero indicato il valore da appostare al fondo basandosi sulle interlocuzioni (discussioni/trattative) allora in corso con la Direzione Regionale delle Entrate per la CP_2
- che la vertenza con l'Agenzia delle Entrate era stata definita in sede di accertamento con adesione, ma che gli oneri derivanti da tale definizione sono risultati tali da rivelare la capienza dell'importo accantonato nel fondo.
Anche questa censura è fondata.
In primo luogo, invano la Società rivendica la discrezionalità gestionale, in quanto, se è pur vero che la scelta e l'entità del fondo spettano all'organo gestorio, sta di fatto che il bilancio deve rendere conto di tale scelta in modo da consentire ai lettori (soci e terzi) di comprenderne le ragioni e di verificare la congruità della scelta, sia sulla consistenza del rischio che sulle probabilità. Senza tali informazioni, la discrezionalità effettivamente «trascende in arbitrio».
Né rileva tout court che la valutazione della congruità del fondo rischi sia stata effettuata avvalendosi di un «importante team di professionisti», posto che questa non è una giustificazione sufficiente secondo i principi contabili richiamati da parte attrice.
Soprattutto, va osservato che le lacune informative in nota integrativa appaiono
15 ancor più riprovevoli ove si consideri che la pretesa tributaria era di importo dieci volte superiore rispetto all'ammontare del fondo rischi e che la vertenza è stata definita con l'Amministrazione finanziaria tramite accertamento con adesione, ossia aderendo anche alla tesi erariale secondo cui i "contributi promozionali" ricevuti dall' non sono sconti concessi dai fornitori, ma sono Parte_3
ricavi tipici, soggetti all'ordinario regime impositivo ai fini IVA.
In questi limiti, anche sotto questo aspetto i documenti a corredo del bilancio d'esercizio impugnato scontano una rilevante violazione del principio di chiarezza.
4. In definitiva, la domanda attorea va accolta e, per l'effetto, va dichiarata l'illiceità del bilancio della Ce. Di. al 31.12.2020, nei limiti Controparte_2
e con le precisazioni di cui alla parte motiva che precede, e la nullità della delibera di approvazione dello stesso, adottata dall'assemblea dei soci in data 6.10.2021.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della convenuta soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n.
55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità).
Nei rapporti tra le parti le spese liquidate in favore del c.t.u. vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illiceità del bilancio della Ce.
Di. al 31.12.2020, nei limiti e con le precisazioni di cui in Controparte_2
motivazione, e la nullità della delibera di approvazione dello stesso, adottata dall'assemblea dei soci in data 6.10.2021;
2) condanna la società convenuta al pagamento in favore delle attrici (pro quota in parti uguali) delle spese processuali, che liquida in € 1.063,00 per spese ed in €
11.500,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA;
16 3) nei rapporti tra le parti pone le spese liquidate in favore del c.t.u. a carico di parte convenuta.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.1.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
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