Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.