Ordinanza 23 giugno 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 23/06/2020, n. 12359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12359 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2020 |
Testo completo
e ORDINANZA sul ricorso 27458-2014 proposto da: OL RI, AR RI, MA EA, LE SE IA SE, AI IA RA, ZZ AN, RI RA, TO AR, IN PA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ATTILIO FRIGGERI
106, presso lo studio dell'avvocato MICHELE TAMPONI, rappresentati e difesi dall'avvocato MASSIMO CESARONI;
2020
- ricorrenti -
148
contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'
RICERCA
80185250588, in persona del Ministro ero tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che Cc rappresenta P difende ope legis;
- controricorrente nonchè
contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA NA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1238/2012 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 20/11/2012 R.G.N. 5209/2010. PROC. nr. 27458/2014 RG
RILEVATO CHE
1.con sentenza in data 20.11. 2012 nr. 1238 il Tribunale di FIRENZErigettava la domanda degli odierni ricorrenti e di altri litisconsorti, tutti dirigenti scolastici a decorrere dall'I. settembre 2007, per la condanna del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA a corrispondere loro, quale retribuzione dovuta ai sensi degli articoli 3 e 36 Cost., la medesima retribuzione corrisposta ai dirigenti scolastici che avevano svolto le mansioni di «preside» anteriormente alla istituzione del ruolo della dirigenza scolastica ( in data 1 gennaio 2001). Dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'ufficio scolastico regionale per la NA e degli Istituti scolastici convenuti.
2.0sservava che nell'assunto dei ricorrenti la maggiorazione percepita degli ex-presidi, a titolo di RIA o di assegno ad personam, non costituiva una voce di retribuzione legata alla anzianità bensì un trattamento economico strettamente connesso alle funzioni di preside, che nel nuovo regime erano state attribuite al dirigente scolastico;
tale differenza, pertanto, faceva parte della retribuzione dovuta ex articolo 36 Cost.
3.Tale impostazione non era condivisibile, in quanto le voci RIA ed assegno ad personam erano state previste dal contratto collettivo, nel passaggio al nuovo regime della dirigenza scolastica, per garantire ai presidi la conservazione del trattamento economico già goduto e legato alla anzianità. Si trattava, infatti, degli scatti biennali di cui godevano i presidi, che nel ruolo direttivo avevano elevato nel tempo la loro retribuzione.
4.Non vi era motivo per riconoscere tali voci aggiuntive ai nuovi dirigenti, che, prima del superamento del corso-concorso, non vantavano alcuna anzianità specifica nel ruolo direttivo.
5.Neppure si poneva un problema di discriminazione, essendo ragionevole che le voci aggiuntive fossero riconosciute soltanto a coloro che già erano dirigenti, con le rispettive anzianità nella funzione. PROC. nr. 27458/2014 RG 6.La Corte d'appello di FIRENZE, con ordinanza del 14 maggio 2014 dichiarava l'appello inammissibile, ex articolo 348 bis cod.proc.civ.
7.Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto ricorso i ricorrenti in epigrafe indicati, articolato in un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA;
l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE è rimasto intimato.
8.1 ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.11 ricorso per cassazione è inammissibile, siccome tardivamente proposto.
2.A norma dell'art. 348 ter cod.proc.civ., comma 3, nei casi di dichiarazione di inammissibilità dell'appello il termine breve di sessanta giorni, ex art. 325 cod.proc.civ., comma 2, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello; sul riferimento dell'art. 348 ter cod.proc.civ., comma 3, al termine breve si veda Cass. sez. un.11.5.2018, n. 11850. 3.Nella fattispecie di causa la ordinanza ex articolo 348 bis è stata letta in udienza in data 14 maggio 2014 sicchè si applica il termine breve previsto dall'art. 325, comma 2, cod.proc.civ., decorrente dall'udienza stessa, atteso che la lettura del provvedimento e la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che lo contiene non solo equivalgono alla pubblicazione, ma esonerano la cancelleria da ogni ulteriore comunicazione, ritenendosi, con presunzione assoluta di legge, che il provvedimento sia conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo (Cassazione civile sez. VI, 05/07/2018, n.17716).
4.Del resto la parte ricorrente non contesta il dies a qua dì decorrenza del termine, dando atto che la ordinanza veniva comunicata il 14 maggio 2014 ma, piuttosto, assume la inapplicabilità del termine di cui all'articolo 325 cod.proc.civ. in ragione della previsione dell'articolo PROC. nr. 27458/2014 RG 133, comma due, cod. proc. civ. ed, in particolare, del periodo aggiunto dal DL 24 giugno 2014 nr. 90, articolo 45, comma uno lettera b) (secondo cui la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325 cod.proc.civ.) 5.La disposizione, tuttavia, ha carattere generale sicchè non ha abrogato, per incompatibilità sopravvenuta, la disciplina speciale di cui al richiamato articolo 348 ter, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente in memoria.
6.11 ricorso, spedito per la notifica in data 12 novembre 2014, è pertanto tardivo.
7.Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza 8.Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto .
PQM
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 5.500 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussìstenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 15 gennaio IL CAN -
LLIERE
2020 M