Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3520 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 4752/2022
Così composta:
ED RS UN de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. 4752/2022
Promosso da
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_2
( C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_3
( C.F. ) Parte_5 CodiceFiscale_4
( C.F. ) Parte_6 CodiceFiscale_5
( C.F. ) Parte_7 CodiceFiscale_6
( C.F. ) Parte_8 CodiceFiscale_7
( C.F. ) Parte_9 CodiceFiscale_8
( C.F. ) Parte_10 CodiceFiscale_9
Elettivamente domiciliati presso l'Avv.to Giuseppe Di Giorgi che li rappresenta e difende con l'Avv.to Paolo Marino per mandato in atti
APPELLANTI
Nei confronti di
1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Andrea Fioretti che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
OGGETTO : impugnazione sentenza 1620/2022 del Tribunale di Roma nel procedimento rg 56858/2013 – contratti bancari -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
e impugnavano la sentenza del Tribunale di Roma 1620/2022,
[...] Parte_10 chiedendone la riforma.
L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione. L'udienza per la prima comparizione ex art. 350 c.p.c. era fissata per il giorno sedici gennaio 2023 . Era disposto rinvio per la decisione all'udienza del quindici giugno 2026. Con istanza depositata il quattro giugno 2025 il difensore degli appellanti, a ciò autorizzato come da procura in atti, dichiarava di rinunciare al giudizio di appello e il difensore dell'appellata ( anch'esso in forza di procura ad hoc ) controfirmava per accettazione la rinuncia. Le parti chiedevano quindi che fosse pronunciata l'estinzione del giudizio di appello con compensazione delle spese. La rinuncia e l'accettazione sono state ritualmente proposte per cui sussistono i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.. Le spese di appello sono compensate tra le parti costituite come dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite del presente grado. Roma, camera di consiglio del quattro giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ED UN de Courtelary
2