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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 604 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dagli Avv.ti CERNIGLIARIO DELIA e Pt_1
CIANCIMINO ROSARIA
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti POLLARA' Parte_2
ROSARIA e SANSONE AGOSTINO
- Appellato -
All'udienza di discussione del 12 giugno 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 05.10.2022 innanzi il Tribunale G.L. di Palermo
, premesso di essere titolare di pensione n. 33041629 Cat. Parte_2
VOART dal 1° dicembre 2012 e di avere inviato all' domanda di Pt_1 ricostituzione reddituale per il riconoscimento delle maggiorazioni sociali “ai sensi della legge n. 544/1988 e successive integrazioni (art. 70 Legge 388/2000 e art. 38 Legge 448/2001)”, rigettata dall' in data 15.04.2021, chiedeva di accertarsi il CP_1 proprio diritto “alla corresponsione delle maggiorazioni sociali di legge sulla pensione di cui è titolare relativamente agli anni 2016, 2017, 2018 e 2020”; rilevava che provvedimento di diniego (anche all'esito di ricorso amministrativo) era stato motivato dal superamento dei limiti reddituali al momento della presentazione della domanda, avendo l' ritenuto che il beneficio decorresse dal mese successivo a quello Pt_1 della istanza (gennaio 2021) e non, come invece sostenuto dal Pt_2
1 “indipendentemente dalla relativa domanda”, dal momento dell'integrazione dei requisiti reddituali e anagrafici, ai sensi dell'art. 38 lella legge 28 dicembre 2001, n. 448; tesi, quest'ultima, che sarebbe stata adottata anche dalla circolare n. 44 del Pt_1
01.03.2002. L' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e Pt_1 sostenendo, in particolare, che la maggiorazione prevista dalla l. n. 544/1988 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, solo per i soggetti che fossero già beneficiari di tale maggiorazione (condizione nella quale non versava il , l'incremento di cui all'art. 38 della l. Pt_2
n. 448/2001 è riconosciuto dal perfezionamento del requisito anagrafico e reddituale. Il giudice adito, con sentenza n. 1898/2023 emessa in data 31.05.2023, rigettava il ricorso;
in particolare, richiamata la normativa sulle maggiorazioni sociali succedutasi nel tempo, riteneva che il diritto all'aumento previsto ai sensi dell'art. 38 della l. n. 448/2001 “decorra dalla maturazione del diritto alla pensione” indipendentemente dalla presentazione della domanda amministrativa come invece previsto dagli artt. 1 e 2 della l. n. 544/1988. Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso depositato Pt_1 in Cancelleria il 20.06.2023. Si duole l'appellante dell'errata interpretazione dell'art. 1 della l. n. 544/1988 da parte del Giudice di prime cure, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla corresponsione alle maggiorazioni sociali a decorrere dal compimento del settantesimo anno di età del pur in assenza di domanda dell'interessato; Pt_2 rileva che il riconoscimento automatico dell'incremento delle maggiorazioni, previsto dall'art. 38 l. n. 448/2001, riguarda esclusivamente i percettori di assegno sociale e pensione d'invalidità ai sensi dell'art. 70 della l. n. 388/2000, mentre la norma nulla avrebbe innovato relativamente al riconoscimento delle maggiorazioni sociali per coloro che, come il siano titolari di pensione ordinaria;
in tal Pt_2 caso, dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata e avallato dal Giudice di prime cure, l'incremento previsto dall'art. 38 l. n. 448/2001 opererebbe in automatico soltanto per coloro che siano già titolari della maggiorazione ai sensi della l. n. 544/1988 e soltanto a decorrere dal mese successivo alla presentazione della relativa domanda.
ha resistito al gravame. Parte_2
All'udienza di discussione del 12 giugno 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
2 *** L'appello è fondato. È incontestato che l'odierno appellato abbia chiesto il riconoscimento delle maggiorazioni sociali ai sensi dell'art. 38 l. n. 448/2001 con domanda di ricostituzione del trattamento pensionistico del 15.12.2020, avendo raggiunto il requisito anagrafico (70 anni di età) ed avendo percepito, negli anni 2016, 2017, 2018 e 2020 (relativamente ai quali chiede il riconoscimento degli arretrati), un reddito inferiore al limite previsto. Altrettanto incontestata è la circostanza che, al momento della suddetta domanda, il non fosse già beneficiario della maggiorazione sociale di cui Pt_2 all'art. 1 della l. n. 544/1988 e che, a partire dal 2020, abbia conseguito un reddito che gli avrebbe, per il futuro, precluso di beneficiare delle suddette maggiorazioni. Orbene, com'è noto, l'art. 1 della l. 29 dicembre 1988, n. 544 prevede che
“Con effetto dal 1° luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensioni nella misura di lire 50.000 mensili (elevate a 80.000 lire dal 1°gennaio 1990) a determinate condizioni reddituali e a domanda degli interessati. Il sesto comma stabilisce che “La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell' Pt_1 territorialmente competente”. L'art. 38 della l. 28 dicembre 2001, n. 448 ha poi previsto che la misura della maggiorazione sociale “A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità”. Orbene, il Giudice di primo grado ha basato la propria decisione, favorevole al pensionato, su un'interpretazione del quadro normativo che, sebbene fosse stata inizialmente adottata anche dall' nella circolare n. 44 del 1° marzo 2002 (vedi Pt_1 punto 6), non appare conforme al criterio ermeneutico sistematico che dovrebbe essere applicato nel caso concreto. In particolare, una semplice lettura dell'art. 38 della legge n. 448 del 2001 evidenzia come la norma non abbia introdotto modifiche riguardo ai requisiti reddituali di accesso al nuovo incremento (“al milione”), né abbia fissato un termine di decorrenza dello stesso, rimandando invece alle normative specifiche
3 previste per ciascuna tipologia di pensione;
ne consegue che l'art. 38 cit. deve essere letto in combinato disposto con la legge di riferimento, che nel caso di specie è la n. 544/1988; ebbene tale disciplina, all'art. 1, comma 10, ha previsto che la corresponsione della maggiorazione sociale della pensione introdotta per la prima volta per i titolari ultrasessantacinquenni dei trattamenti pensionistici a carico delle gestioni indicate dallo stesso articolo (in possesso di determinati requisiti reddituali ivi indicati), decorra “dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda”. Tale interpretazione è stata avallata anche dalla Corte di legittimità che ha affermato che“…l'effetto sostitutivo automatico dell'assegno sociale, in considerazione della natura assistenziale della prestazione volta a soccorrere i cittadini fragili in ragione dell'età anagrafica e perché sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (Corte Cost. nn. 31 del 1986, 12 e 400 del 2019, 152 del 2020), non può affermarsi anche per la maggiorazione della prestazione economica sociale sostitutiva, ulteriore strumento con cui l'ordinamento dà attuazione all'obbligo, di rango costituzionale, di alleviare lo stato di bisogno dei più indigenti fra gli anziani che versino in precarie condizioni di sostentamento;
le prescritte condizioni reddituali fissate per il diritto alla maggiorazione portano già ad escludere la natura accessoria ed automatica della maggiorazione e, dunque, della maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico, al pari della prestazione assistenziale sostitutiva alla quale accede, a prescindere dalla domanda dell'assistito; neanche si rinvengono fonti normative che possano fondare l'affermata automaticità della maggiorazione giacché la necessità della domanda amministrativa risulta ribadita dalla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, fin dall'incipit dell'articolo: "Con effetto dal 1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori...è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di Lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che..." ed è riaffermata nel comma 6: "La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell' territorialmente competente"; chiude, inoltre, il richiamato compendio normativo, la Pt_1 prescrizione, enunciata nel comma 10, della "decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda", con l'espressa qualificazione del credito in esame come non cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile;
si tratta, del resto, di disposizioni normative in continuità con la già prescritta decorrenza, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, enunciata nella L. n. 140 del 1985, art. 1, in riferimento alla maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, sostituita dalle richiamate disposizioni della L. n. 544 del 1988, art. 1 e non soggette a loro volta a modifiche, per la parte che qui rileva, nei numerosi interventi legislativi successivi finalizzati all'ampliamento degli aventi diritto alle maggiorazioni sociali;
in definitiva, la maggiorazione dell'assegno sociale non opera
4 automaticamente al compimento dei requisisti anagrafici, essendo necessario che l'interessato presenti domanda per la maggiorazione che avrà effetto soltanto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima, come reso palese dalla chiara lettura del dettato normativo”. (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 12/04/2021, n. 9561). Alla luce di tale pronunciamento, i cui principi vanno ritenuti del tutto trasponibili alla fattispecie in esame (in cui viene in rilievo una pensione ordinaria, certamente rientrante nell'alveo di cui alla L. n. 544/1988), la pretesa dell'odierno appellato di ottenere la retrodatazione della maggiorazione sociale ai sensi dell'art. 38 l. n. 448/2001 alla data di compimento del settantesimo anno di età è infondata e va rigettata. Alla riforma della sentenza impugnata non segue la condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio di parte appellata ostandovi all'uopo la dichiarata sussistenza delle condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 1898/2023 resa il 31.05.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, rigetta il ricorso di primo grado. Nulla sulle spese del doppio grado. Palermo 12/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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