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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 7277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7277 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
14.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 8149/2024, avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Sant'Antimo (NA) alla Via Roma n. 157, presso lo studio dell'avv. Luca Palma, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
ER : in accoglimento dell'opposizione, accertare la sussistenza del Parte_1 requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato, con decorrenza dalla data della visita di revisione o da quella ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ ER L : dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
04.04.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. Parte_1
8802/2023), a seguito di visita medica di revisione del 03.02.2023, per accertare la sussistenza del requisito sanitario della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato di cui all'art.3, co.3, della legge n. 104/92 e di quello utile per la indennità di accompagnamento, precedentemente riconosciuti.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il C.T.U. dott. Per_1
nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato che: “[…] Per quanto descritto
[...] riteniamo che non sussistano gli estremi di carattere medico legale per la concessione della indennità di accompagnamento né ad oggi né all'epoca della revisione da parte dell' CP_1
(03.02.2023). Allo stesso modo non risultano soddisfatti i requisiti medico legali per
l'attribuzione della connotazione di gravità (art.3 comma 3 legge 104/92) confermandosi pertanto l'art. 3 comma 1.”; quindi confermando il giudizio della commissione medica, circa la non sussistenza dei requisiti sanitari necessari all'ottenimento dei benefici richiesti.
Contestava le predette conclusioni, deducendo l'errata valutazione delle patologie che affliggono la ricorrente nonché l'omessa valutazione della documentazione sanitaria integrativa prodotta.
Lamentava, in particolare, la errata valutazione del consulente e dell'accertamento sanitario eseguito, eccependo la contraddittorietà dell'assunto, in virtù delle proprie condizioni sanitarie, in quanto portatrice di un quadro clinico grave e complesso da configurare la condizione di disabilità di cui all'art. 3, co.3, della legge n. 104/1992, impossibilitata alla autonoma deambulazione durante l'intera giornata.
Produceva, inoltre, documentazione medica successiva all'accesso peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato e di quello utile per la indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita di revisione (03.02.2023), ovvero da quella diversa ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Alla luce delle specifiche contestazione e della documentazione medica sopravvenuta, all'udienza del 09.07.2024, venivano richiesti chiarimenti al C.T.U. dott. ai sensi Per_1 dell'art. 149 disp. att. c.p.c., il quale tuttavia non provvedeva, in maniera esaustiva, a rispondere specificamente alle contestazioni, con particolare riferimento alla documentazione sanitaria
2 sopravvenuta;
pertanto, veniva nominato altro C.T.U., dott. , al fine di valutare Persona_2 compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Acquisita la documentazione prodotta, disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e le relazioni integrative rese,
l'udienza del 14.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il primo c.t.u. dott. ha accertato in capo alla sig.ra Per_1 Parte_1 le seguenti patologie: “[…] Esiti di mastectomia destra e resezione dei linfonodi
[...] ascellari omolaterali (11/06/2021) per carcinoma mammario invasivo G2 pT2N1 a già sottoposto a radioterapia e chemioterapia adiuvante in attuale terapia ormonale e follow up clinico strumentale negativo per ripresa di malattia. Ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale.”.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico sulla capacità del soggetto di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, specificando il grado di gravità della condizione di disabilità sofferto ai sensi della legge n.
104/92.
All'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: “[…] Per quanto descritto riteniamo che non sussistano gli estremi di carattere medico legale per la concessione della indennità di accompagnamento né ad oggi né all'epoca della revisione da parte dell' ( 3 2 2023) Allo CP_1 stesso modo non risultano soddisfatti i requisiti medico legali per l'attribuzione della
3 connotazione di gravità ( art 3 comma 3 legge 104/92) confermandosi pertanto l'art. 3 comma
1.”
Tuttavia, come detto, si rendeva necessaria la nomina di un nuovo C.T.U., dott. Persona_2
al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla
[...] ricorrente.
Ebbene, il dott. nella relazione integrativa resa, esaminando compiutamente la Per_2 documentazione medica integrativa nonché quella successivamente sopravvenuta al primo accesso peritale, accertava che: “Si riconosce una vasculopatia cerebrale cronica con inziale deficit cognitivo in soggetto con severa deflessione del tono dell'umore ma ancora discretamente orientata nel tempo e nello spazio. Si valuta come da codice 1002. “Si riconosce una poliartrosi diffusa a lieve impegno funzionale in soggetto con deambulazione autonoma. Si valuta come da codice analogico 7010 per maggiorazione. Si riconoscono gli esiti di K mammario destro pere cui è stata sottoposta a mastectomia nel 2021. In assenza di recidive neoplastiche, ma ancora in follow-up clinico strumentale ed in terapia ormonale, la patologia si valuta con criterio analogico 9323, pur in assenza di gravi risvolti funzionali. Infine, si riconoscono delle note di broncopatia cronica cosi come rilevato clinicamente all'esame obiettivo. Si valutano con criterio analogico con il codice 6455, per minorazione in misura del 25%.”
In riferimento alla sussistenza dei requisiti sanitari necessari all'ottenimento dei benefici richiesti chiariva che: “con riferimento a quanto rilevato nel corso dei presenti accertamenti peritali, nonostante le patologie accertate, essendo ancora discretamente orientata nel tempo e nello spazio ed essendo in grado di deambulare in maniera autonoma anche se con impaccio, si ritiene che sia ancora in grado di badare a sè stesso negli atti quotidiani della vita e pertanto si ritiene che allo stato NON sussistano i requisiti sanitari utili al riconoscimento della indennità di accompagnamento.” […] Ebbene, l'handicap - come detto- rappresenta una condizione di svantaggio sociale percepita soggettivamente dalla persona e/o identificata oggettivamente nel contesto socio-ambientali in cui la persona esercita le proprie attività realizzatrice. In tal senso, quindi, è possibile affermare che, pur non necessitando di assistenza personale continua, presenti un quadro clinico/patologico che esprime un livello di minorazione responsabile di uno svantaggio sociale, tale da intervenire negativamente sulle proprie attività relazionali, determinando una disabilità e di qui un handicap che è possibile classificare come grave
(condizione di gravità di cui all'art.3 Comma 3) a far data dal 03.02.2023.”
Ed ha, infine, così concluso: “Tali patologie, globalmente considerate, viste le tabelle indicative del 05/02/92, determinano difficoltà gravi, corrispondenti ad invalidità pari al 100%, ai fini dell'esenzione dal pagamento della quota fissa sulla ricetta (art. 8, comma 16, della legge
п. 537/1993 successive modificazioni) dal 29.07.2021; per i motivi esposti nelle considerazioni, si ritiene che allo stato NON sussistano i requisiti sanitari utili al riconoscimento della indennità di accompagnamento. Ai sensi della Legge 104/92 si riconosce la condizione di handicap con connotazione di gravità art.3 co.3 dal 03.02.2023.”
4 A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie indicate nel presente ricorso in opposizione, nonché tutta la documentazione medica sopravvenuta, in ragione delle quali è pervenuto al riconoscimento del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato di cui all'art. 3 co.3 della l. n. 104/1992, e non di quello utile per la indennità di accompagnamento.
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ha sottolineato la necessaria contestuale presenza di due condizioni: l'invalidità civile totale e, in aggiunta, l'impossibilità di deambulare autonomamente o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (Cass. n.
19545/2016).
Ciò detto, sulla scorta di quanto accertato dal consulente, deve ritenersi che la ricorrente, nonostante sia stata riconosciuta invalida nella misura del 100% e sia stata accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 3 della legge. n. 104/1992, è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Nella specie, dunque, non vi è né carenza di valutazione medico-legale, né contraddittorietà della stessa ma, al contrario, il dott. ha evidenziato che le patologie sofferte non Per_2 incidono sullo stato di salute della sig.ra a tal punto da comprometterne Parte_1 definitivamente la capacità deambulativa.
Ulteriormente, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi solo genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di diversi esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. tali doglianze Per_2 non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav.
20/02/2009, n. 4254).
5 In conseguenza delle considerazioni sovraesposte, il ricorso in opposizione va parzialmente accolto e va dichiarata, in capo a , la sussistenza del solo requisito sanitario Parte_1 utile per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 3 della legge n.
104/1992, a far data dalla visita di revisione del 03.02.2023.
3. Il parziale accoglimento della domanda complessiva giustifica la compensazione nella misura di un mezzo delle spese di lite;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv. Luca Palma.
CP_ Le spese delle c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, dichiara in capo a Parte_1 la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di
[...] disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato di cui all'art. 3 co. 3 della legge n. 104/1992, a far data dal 03.02.2023;
• rigetta per il resto il ricorso;
CP_
• pone a carico dell' le spese delle c.t.u.; CP_
• compensa in misura di un mezzo le spese, e condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte, che liquida in € 1.800,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 15.10.2025.
Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
6
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
14.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 8149/2024, avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Sant'Antimo (NA) alla Via Roma n. 157, presso lo studio dell'avv. Luca Palma, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
ER : in accoglimento dell'opposizione, accertare la sussistenza del Parte_1 requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato, con decorrenza dalla data della visita di revisione o da quella ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ ER L : dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
04.04.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. Parte_1
8802/2023), a seguito di visita medica di revisione del 03.02.2023, per accertare la sussistenza del requisito sanitario della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato di cui all'art.3, co.3, della legge n. 104/92 e di quello utile per la indennità di accompagnamento, precedentemente riconosciuti.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il C.T.U. dott. Per_1
nelle conclusioni dell'elaborato, aveva accertato che: “[…] Per quanto descritto
[...] riteniamo che non sussistano gli estremi di carattere medico legale per la concessione della indennità di accompagnamento né ad oggi né all'epoca della revisione da parte dell' CP_1
(03.02.2023). Allo stesso modo non risultano soddisfatti i requisiti medico legali per
l'attribuzione della connotazione di gravità (art.3 comma 3 legge 104/92) confermandosi pertanto l'art. 3 comma 1.”; quindi confermando il giudizio della commissione medica, circa la non sussistenza dei requisiti sanitari necessari all'ottenimento dei benefici richiesti.
Contestava le predette conclusioni, deducendo l'errata valutazione delle patologie che affliggono la ricorrente nonché l'omessa valutazione della documentazione sanitaria integrativa prodotta.
Lamentava, in particolare, la errata valutazione del consulente e dell'accertamento sanitario eseguito, eccependo la contraddittorietà dell'assunto, in virtù delle proprie condizioni sanitarie, in quanto portatrice di un quadro clinico grave e complesso da configurare la condizione di disabilità di cui all'art. 3, co.3, della legge n. 104/1992, impossibilitata alla autonoma deambulazione durante l'intera giornata.
Produceva, inoltre, documentazione medica successiva all'accesso peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato e di quello utile per la indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita di revisione (03.02.2023), ovvero da quella diversa ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Alla luce delle specifiche contestazione e della documentazione medica sopravvenuta, all'udienza del 09.07.2024, venivano richiesti chiarimenti al C.T.U. dott. ai sensi Per_1 dell'art. 149 disp. att. c.p.c., il quale tuttavia non provvedeva, in maniera esaustiva, a rispondere specificamente alle contestazioni, con particolare riferimento alla documentazione sanitaria
2 sopravvenuta;
pertanto, veniva nominato altro C.T.U., dott. , al fine di valutare Persona_2 compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Acquisita la documentazione prodotta, disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e le relazioni integrative rese,
l'udienza del 14.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il primo c.t.u. dott. ha accertato in capo alla sig.ra Per_1 Parte_1 le seguenti patologie: “[…] Esiti di mastectomia destra e resezione dei linfonodi
[...] ascellari omolaterali (11/06/2021) per carcinoma mammario invasivo G2 pT2N1 a già sottoposto a radioterapia e chemioterapia adiuvante in attuale terapia ormonale e follow up clinico strumentale negativo per ripresa di malattia. Ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale.”.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico sulla capacità del soggetto di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, specificando il grado di gravità della condizione di disabilità sofferto ai sensi della legge n.
104/92.
All'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: “[…] Per quanto descritto riteniamo che non sussistano gli estremi di carattere medico legale per la concessione della indennità di accompagnamento né ad oggi né all'epoca della revisione da parte dell' ( 3 2 2023) Allo CP_1 stesso modo non risultano soddisfatti i requisiti medico legali per l'attribuzione della
3 connotazione di gravità ( art 3 comma 3 legge 104/92) confermandosi pertanto l'art. 3 comma
1.”
Tuttavia, come detto, si rendeva necessaria la nomina di un nuovo C.T.U., dott. Persona_2
al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla
[...] ricorrente.
Ebbene, il dott. nella relazione integrativa resa, esaminando compiutamente la Per_2 documentazione medica integrativa nonché quella successivamente sopravvenuta al primo accesso peritale, accertava che: “Si riconosce una vasculopatia cerebrale cronica con inziale deficit cognitivo in soggetto con severa deflessione del tono dell'umore ma ancora discretamente orientata nel tempo e nello spazio. Si valuta come da codice 1002. “Si riconosce una poliartrosi diffusa a lieve impegno funzionale in soggetto con deambulazione autonoma. Si valuta come da codice analogico 7010 per maggiorazione. Si riconoscono gli esiti di K mammario destro pere cui è stata sottoposta a mastectomia nel 2021. In assenza di recidive neoplastiche, ma ancora in follow-up clinico strumentale ed in terapia ormonale, la patologia si valuta con criterio analogico 9323, pur in assenza di gravi risvolti funzionali. Infine, si riconoscono delle note di broncopatia cronica cosi come rilevato clinicamente all'esame obiettivo. Si valutano con criterio analogico con il codice 6455, per minorazione in misura del 25%.”
In riferimento alla sussistenza dei requisiti sanitari necessari all'ottenimento dei benefici richiesti chiariva che: “con riferimento a quanto rilevato nel corso dei presenti accertamenti peritali, nonostante le patologie accertate, essendo ancora discretamente orientata nel tempo e nello spazio ed essendo in grado di deambulare in maniera autonoma anche se con impaccio, si ritiene che sia ancora in grado di badare a sè stesso negli atti quotidiani della vita e pertanto si ritiene che allo stato NON sussistano i requisiti sanitari utili al riconoscimento della indennità di accompagnamento.” […] Ebbene, l'handicap - come detto- rappresenta una condizione di svantaggio sociale percepita soggettivamente dalla persona e/o identificata oggettivamente nel contesto socio-ambientali in cui la persona esercita le proprie attività realizzatrice. In tal senso, quindi, è possibile affermare che, pur non necessitando di assistenza personale continua, presenti un quadro clinico/patologico che esprime un livello di minorazione responsabile di uno svantaggio sociale, tale da intervenire negativamente sulle proprie attività relazionali, determinando una disabilità e di qui un handicap che è possibile classificare come grave
(condizione di gravità di cui all'art.3 Comma 3) a far data dal 03.02.2023.”
Ed ha, infine, così concluso: “Tali patologie, globalmente considerate, viste le tabelle indicative del 05/02/92, determinano difficoltà gravi, corrispondenti ad invalidità pari al 100%, ai fini dell'esenzione dal pagamento della quota fissa sulla ricetta (art. 8, comma 16, della legge
п. 537/1993 successive modificazioni) dal 29.07.2021; per i motivi esposti nelle considerazioni, si ritiene che allo stato NON sussistano i requisiti sanitari utili al riconoscimento della indennità di accompagnamento. Ai sensi della Legge 104/92 si riconosce la condizione di handicap con connotazione di gravità art.3 co.3 dal 03.02.2023.”
4 A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie indicate nel presente ricorso in opposizione, nonché tutta la documentazione medica sopravvenuta, in ragione delle quali è pervenuto al riconoscimento del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato di cui all'art. 3 co.3 della l. n. 104/1992, e non di quello utile per la indennità di accompagnamento.
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ha sottolineato la necessaria contestuale presenza di due condizioni: l'invalidità civile totale e, in aggiunta, l'impossibilità di deambulare autonomamente o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (Cass. n.
19545/2016).
Ciò detto, sulla scorta di quanto accertato dal consulente, deve ritenersi che la ricorrente, nonostante sia stata riconosciuta invalida nella misura del 100% e sia stata accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 3 della legge. n. 104/1992, è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Nella specie, dunque, non vi è né carenza di valutazione medico-legale, né contraddittorietà della stessa ma, al contrario, il dott. ha evidenziato che le patologie sofferte non Per_2 incidono sullo stato di salute della sig.ra a tal punto da comprometterne Parte_1 definitivamente la capacità deambulativa.
Ulteriormente, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi solo genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di diversi esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. tali doglianze Per_2 non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav.
20/02/2009, n. 4254).
5 In conseguenza delle considerazioni sovraesposte, il ricorso in opposizione va parzialmente accolto e va dichiarata, in capo a , la sussistenza del solo requisito sanitario Parte_1 utile per il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 3 della legge n.
104/1992, a far data dalla visita di revisione del 03.02.2023.
3. Il parziale accoglimento della domanda complessiva giustifica la compensazione nella misura di un mezzo delle spese di lite;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv. Luca Palma.
CP_ Le spese delle c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, dichiara in capo a Parte_1 la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della condizione di
[...] disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato di cui all'art. 3 co. 3 della legge n. 104/1992, a far data dal 03.02.2023;
• rigetta per il resto il ricorso;
CP_
• pone a carico dell' le spese delle c.t.u.; CP_
• compensa in misura di un mezzo le spese, e condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte, che liquida in € 1.800,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 15.10.2025.
Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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