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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 113/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09/01/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 113/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. ROMANO FEDERICA ed elettivamente domiciliato lo presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
RIZZUTO (KR) il 07/01/1959, con il patrocinio dell'avv. GUALTIERI RAMONA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
24/09/1988 a Cologno Monzese (MI), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cologno Monzese nell'atto n. 163, parte II, serie A, anno 1988;
• Ordinare al Comune di Cologno Monzese (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 12.05.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 09/01/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Cologno Monzese (MI) in data 24/09/1988 (atto n. 163, Parte II, Parte_2
Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 21 marzo 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09/01/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 113/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. ROMANO FEDERICA ed elettivamente domiciliato lo presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2
RIZZUTO (KR) il 07/01/1959, con il patrocinio dell'avv. GUALTIERI RAMONA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
24/09/1988 a Cologno Monzese (MI), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cologno Monzese nell'atto n. 163, parte II, serie A, anno 1988;
• Ordinare al Comune di Cologno Monzese (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza in data 12.05.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 09/01/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Cologno Monzese (MI) in data 24/09/1988 (atto n. 163, Parte II, Parte_2
Serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 21 marzo 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona