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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3978 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 26 novembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1784 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Lucantoni Parte_1 APPELLANTE E in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4750/2022 del 23.05.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21.3.2022, ha chiesto al Tribunale di dichiararla non Parte_1 tenuta a restituire all' l'importo di € 3.960,76 – richiestole dall' con nota di indebito del CP_1 CP_2
22.7.2020, e già corrispostole a titolo di assegno sociale per il periodo dal 1.1.2020 al 31.8.2020 –, Con nonché di dichiarare il suo diritto a percepire l'assegno sociale n. 04202738 anche per il periodo dal 1.9.2020 al 31.12.2020, con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione per CP_1 il periodo predetto. 1 A tal fine ha dedotto che: l' le aveva chiesto la restituzione del presunto indebito relativo CP_1 al periodo 1.1.2020 - 31.8.2020, in ragione del supposto superamento dei limiti reddituali, asseritamente dovuto alla cessione d'azienda effettuata dal coniuge in data Persona_1
15.11.2019, allorché quest'ultimo aveva cessato l'attività di ambulante e chiuso la partita IVA;
l' aveva pertanto disposto il recupero delle somme indebitamente erogate, mediante trattenuta CP_2 sull'assegno in godimento per 48 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2022; sennonché, il cessionario aveva in realtà omesso di versare il corrispettivo della cessione, pari all'avviamento commerciale di € 7.000,00 ed alle stigliature per il valore di € 500,00, come da diffida di pagamento in atti;
l' aveva dunque erroneamente ritenuto superato il limite reddituale considerato, da un CP_1 lato, che il non aveva mai incassato il corrispettivo della cessione d'azienda e, dall'altro, che Per_1 lo stesso aveva ingiustamente computato i redditi – peraltro al lordo dell'imposizione fiscale CP_2
– prodotti nell'anno precedente, anziché quelli relativi allo stesso anno di erogazione del beneficio.
Nella contumacia dell' , con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso, CP_1 ritenendo che l' avesse tempestivamente chiesto la restituzione dell'indebito ai sensi degli artt. CP_2
52, l. n. 88/1989 e 13, l. n. 412/1991, e che la ricorrente non avesse offerto prova sufficiente della mancata percezione del corrispettivo della cessione d'azienda da parte del coniuge e, comunque, del mancato superamento del limite reddituale.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello la chiedendone la riforma ed insistendo Pt_1 per il riconoscimento del diritto al beneficio per l'anno 2020.
L'appellante, in particolare: ha lamentato la violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'irripetibilità delle somme percepite sino alla notifica del provvedimento di indebito, la violazione del legittimo affidamento dell'accipiens in buona fede, nonché la violazione dell'art. 112, co. 2 c.p.c.; ha poi lamentato la violazione dell'art. 115 c.p.c. anche in relazione ai redditi effettivamente percepiti dal coniuge;
ha ribadito che il requisito reddituale da prendere come riferimento sarebbe quello dell'anno in corso al tempo dell'erogazione della prestazione ed, infine, ha insistito sul proprio diritto a percepire la prestazione anche per il periodo dal 1.9.2010 al 31.12.2020, deducendo che negli anni
2019 e 2020 né lei né il coniuge avevano prodotto redditi imponibili ai fini IRPEF superiori a quelli consentiti per fruire del beneficio, come comprovato dalle attestazioni dell'Agenzia delle Entrate del
26.5.2022 e 30.6.2022, nonché dalla ulteriore documentazione depositata.
L' , nonostante rituale notifica, è rimasto contumace. CP_1
La causa, matura per la decisione senza necessità di istruttoria, è stata definita all'udienza del
26.11.2025 mediante lettura di dispositivo e motivazione della presente sentenza.
2. Ebbene, prima di esaminare i singoli motivi di impugnazione, pare opportuno anzitutto richiamare la normativa di riferimento ed i principi enunciati dalla giurisprudenza in materia di
2 indebito assistenziale, laddove scaturente in particolare dalla carenza o dal venir meno del requisito reddituale.
2.1. Ordunque, l'art. 3, co. 6, l. n. 335/1995 stabilisce che: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici
e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
2.2. Quanto poi ai principi applicabili in materia di indebito assistenziale, pare opportuno rammentare che, secondo la Suprema Corte, “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con
l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. n. 13223/2020).
3 Ed ancora: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. n. 26036/2019).
Con riguardo, più specificamente al dolo, la Suprema Corte ha poi osservato: “In tema di indebito assistenziale, la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della CP_1 predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito” (Cass. n. 10642/2019).
Ed infine, con specifico riguardo al venir meno del requisito reddituale: “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. n. 28771/2018).
Infine, con riguardo al reddito, va ricordato che “In tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (nella specie, l'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 l. 30 marzo 1971 n. 118) debbono coesistere con l'erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non - come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi - con riferimento all'anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui all'art.
35, commi 8 e 9 d.l. 30 dicembre 2008 n. 207, conv. nella l. 27 febbraio 2009 n. 14, secondo il quale ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno solare precedente l'1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo, e, in sede di prima liquidazione di una prestazione, è quello dell'anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva” (Cass. n. 8633/2014).
4 3. Ciò posto, con il primo motivo di impugnazione, l'appellante in sostanza deduce di aver offerto sufficiente prova di non aver superato il limite reddituale previsto in relazione all'anno 2020 per il diritto al beneficio assistenziale.
Sul presupposto di non poter provare il fatto negativo che il coniuge non Persona_1 abbia percepito il compenso per la cessione d'azienda (negativa non sun probanda), asserisce di poter offrire esclusivamente prova presuntiva mediante prova di un fatto positivo contrario: invoca a tal fine la rendicontazione dei pagamenti erogati dall' ad entrambi i coniugi dal gennaio 2019 al CP_1 febbraio 2022, il modello RED del coniuge, il contratto di cessione d'azienda dal quale si evincerebbe che nessun compenso sarebbe stato pagato contestualmente alla stipula del contratto, la diffida di pagamento nei confronti del cessionario, le attestazioni dell'Agenzia delle Entrate rilasciate il
26.5.2022 e 30.6.2022 in merito all'assenza di redditi percepiti/dichiarati per entrambi i coniugi (dati cui peraltro l' avrebbe potuto accedere autonomamente); e deduce che, a fronte di tali prove, CP_1
l' avrebbe avuto l'onere di contestarle, costituendosi, di tal ché la mancata costituzione CP_1 consentirebbe di presumere, alla luce delle prove offerte, il mancato superamento del limite reddituale.
Il Tribunale, pertanto, avrebbe erroneamente valutato tali prove, ritenendo l'insussistenza del requisito reddituale per l'anno 2020.
3.1. Ebbene, esaminata tale documentazione, il Collegio ritiene tuttavia che il Tribunale abbia correttamente ritenuto che la prova offerta non fosse sufficiente a dimostrare il mancato superamento del limite reddituale per il diritto alla prestazione.
Ed invero, quanto alle rendicontazioni dei pagamenti erogati dall' ad entrambi i coniugi CP_1 dal gennaio 2019 al febbraio 2022, essi attestano esclusivamente quanto dai medesimi coniugi ricevuto dall' a titolo di assegno sociale e pensione di invalidità civile, non essendo idonei ad CP_1 escludere che i beneficiari delle prestazioni abbiano ricevuto ulteriori redditi ad altro titolo.
Parimenti, il modello RED del coniuge dal quale risulterebbe che per l'anno Persona_1
2020 il medesimo “non possiede altri redditi oltre alla pensione in godimento”, altro non è che una dichiarazione ex d.P.R. n. 445/2000 resa dal all' , peraltro solo in data 26.1.2022 (in Per_1 CP_1 epoca ben successiva alla nota di indebito del 22.7.2020), dichiarazione che risulta priva di efficacia probatoria nella presente sede giudiziale, per di più in quanto proveniente da un soggetto che vanta – se non un interesse di diritto (non risulta dagli atti se i coniugi siano in regime di comunione dei beni)
– quantomeno un interesse di fatto all'esito della presente lite, provenendo da un componente del nucleo familiare dell'odierna appellante (come risulta dalle dichiarazioni in atti) al cui reddito la prestazione in questione è commisurata.
5 A fronte delle prestazioni pacificamente percepite dai coniugi nel 2020, le attestazioni CP_1 dell'Agenzia delle Entrate rilasciate il 26.5.2022 e 30.6.2022 in merito all'assenza di redditi percepiti/dichiarati per entrambi i coniugi (prodotte solo nel presente grado di giudizio), non appaiono dunque dirimenti, risultando attestare esclusivamente la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, e non anche l'effettiva mancata percezione di redditi.
Quanto al contratto di cessione d'azienda, dal quale si evincerebbe – secondo l'assunto attoreo
– che nessun compenso sia stato pagato contestualmente alla stipula del contratto, non può il Collegio non rilevare che con tale contratto, stipulato in data 21.11.2019, le parti – oltre a pattuire la corresponsione di 10 rate mensili di € 750,00 ciascuna da pagarsi “non oltre il giorno 15 … di ogni mese a partire dal 15 dicembre 2019” “senza che sia dovuta maggiorazione di interessi, nemmeno di carattere compensativo” (v. art. 3 del contratto) – risultano aver concordato anche che: “il pagamento delle rate, non potrà essere sospeso o ridotto” dal cessionario “sulla base o in forza di diritti o pretese di sorta che egli potrà azionare o fa valere in giudizio” (art. 3); “il mancato pagamento anche solo di una rata suddetta nei termini descritti comporterà la facoltà alla parte cedente di considerare automaticamente risolto il presente contratto” (art. 3); “il cessionario viene immesso del possesso dell'azienda in data odierna e da tale data gli effetti attivi e passivi della vendita passeranno a profitto e carico del cessionario suddetto” (art. 4).
Ora, a fronte di tali pattuizioni, da un lato, appare scarsamente credibile che il cedente abbia concesso alla controparte l'immediata immissione in possesso senza avere quantomeno garanzie di tempestivo pagamento, considerato che risultano addirittura espressamente esclusi gli interessi, pure compensativi;
dall'altro, non si comprende come, a fronte del mancato pagamento della prima rata e
a fortiori delle successive (l'ultima delle quali in scadenza a settembre 2020), il non si sia Per_1 immediatamente attivato per avvalersi della risoluzione del contratto, espressamente pattuita per il mancato pagamento anche di una sola rata, ovvero per ottenere il pagamento dell'intero compenso, risultando dagli atti che egli si sia limitato esclusivamente ad inviare al cessionario via pec a mezzo del proprio legale di fiducia, solo in data 15.3.2022 (dunque, in epoca ben successiva alla richiesta di indebito del 22.7.2020 nonché alla scadenza dell'ultima rata in data 15.9.2020, ma inspiegabilmente nell'imminenza dell'instaurazione del presente giudizio, introdotto il 21.3.2022 mediante deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c.), una mera diffida del seguente tenore: “Egr. sig. …, ricevo incarico dal sig. di richiederLe, a nome e per suo conto il pagamento di quanto pattuito in forza Persona_1 del contratto di cessione del ramo d'azienda, sottoscritto il 15.11.2019, giusta il disposto di cui all'art. 3 del citato negozio. Con l'avvertimento che, decorsi inutilmente 15 giorni dalla presente, mi vedrò costretto a tutelare i suoi diritti ed interessi”.
6 Né risulta che, decorso il termine di 15 gg. assegnato in diffida per il pagamento, il si Per_1 sia ulteriormente attivato sino alla data corrente, per il recupero del suo credito, pur essendo trascorsi da allora oltre 3 anni e mezzo.
Né, infine, dalla contumacia dell' può ricavarsi la non contestazione della ricorrenza del CP_1 requisito reddituale, come pretenderebbe parte appellante.
In conclusione, un esame complessivo di tutte tali circostanze induce semmai a presumere che il abbia invece ricevuto il compenso della cessione a tempo debito e, in ogni caso, portano ad Per_1 escludere, come correttamente ritenuto dal Tribunale, che l'odierna appellante – gravata del relativo onere probatorio (cfr. Cass. n. 20580/2018 e Cass. n. 23477/2010) – abbia offerto prova della sussistenza del requisito reddituale.
4. Con il secondo motivo di impugnazione, il deduce poi che il Tribunale non si Per_1 sarebbe attenuto ai principi, enunciati dalla Suprema Corte, secondo cui “in caso di tutela assistenziale rapportata ad un limite di reddito, tale limite va inteso - in virtù del principio di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. - nel senso di condizione effettiva, ovvero di attuale disponibilità/non disponibilità di mezzi economici”, in quanto l'art. 3, l. n. 335/1995 conferirebbe
“privilegio, non già alla mera titolarità dei redditi, piuttosto alla loro effettiva percezione”.
Invoca a tal fine la sentenza n. 24954/2021, secondo la quale “essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito”.
4.1. Ebbene, tale principio, che questo Collegio condivide pienamente, ove applicato al caso di specie, non comporta tuttavia che il requisito reddituale possa ritenersi soddisfatto.
Ed invero, alla luce della nota di indebito del 22.7.2020 – nella quale si legge che “da controlli effettuati, è stata rilevata la presenza di reddito percepito dal coniuge della titolare della prestazione, derivante da negozio di compravendita di azienda nel 2019” – la contestazione effettuata dall' CP_1 non attiene ad un reddito cui il coniuge vantava la mera titolarità in astratto di un diritto, bensì ad un reddito che, alla stregua dei “controlli effettuati”, è risultato essere stato effettivamente “percepito”.
La doglianza, pertanto, appare infondata, non risultando che né l' in sede amministrativa CP_1 né il giudice di prime cure abbiano dato rilievo alla mera titolarità di un diritto di credito, avendo invece ritenuto l'uno, alla stregua dei controlli effettuati, che il reddito fosse stato effettivamente percepito, e l'altro che l'allora ricorrente non avesse offerto prova sufficiente della mancata percezione.
5. Ancora, con il terzo motivo di impugnazione, parte appellante deduce che il Tribunale non avrebbe considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “i requisiti
7 reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio debbono coesistere con l'erogazione del trattamento, con la conseguenza che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non – come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi – con riferimento all'anno precedente. E poiché l'assegno sociale ha carattere provvisorio, la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici deve avvenire annualmente”.
In applicazione di tali principi, lamenta dunque l'appellante che “la cessione del ramo
d'azienda a cui fa riferimento l' non assume alcun rilievo ai fini del contendere, in quanto CP_1 involge presunti proventi imputabili al 2019 – peraltro mai effettivamente percepiti dal marito – mentre l'assegno in parola, di cui si contesta l'indebita percezione, involge il 2020”.
5.1. Anche tale censura risulta infondata.
Ed invero, da un lato, il Tribunale ha rilevato espressamente che “sulla base dei documenti forniti dalla ricorrente in questa sede, di formazione successiva rispetto al periodo di accertamento, non è possibile constatare con sufficiente certezza che la ricorrente non abbia superato i limiti reddituali per il periodo dall'1.1.2020 al 31.8.2020”, così mostrando di aver avuto riguardo al limite reddituale previsto per l'anno 2020 e, pertanto, ai redditi percepiti nell'anno 2020, al fine di verificare il diritto dell'allora ricorrente alla prestazione per lo stesso anno 2020.
Dall'altro, non può non rilevarsi che, come già evidenziato, dal contratto di cessione d'azienda si evince chiaramente che il compenso avrebbe dovuto essere corrisposto in 10 rate mensili, di cui soltanto la prima nel 2019 (entro il 15 dicembre), e le ulteriori nel 2020, entro il 15 di ogni mese, fino al settembre 2020.
Di tal ché il compenso della cessione d'azienda deve ritenersi imputabile per la somma complessiva di € 6.750,00 all'anno 2020, circostanza che l' deve aver avuto ben presente, se ha CP_1 chiesto la restituzione dei ratei di prestazione erogati dal gennaio all'agosto 2020, e non di quelli erogati nel 2019.
6. Ancora, con il quarto motivo d'impugnazione, reiterando una domanda già articolata in primo grado, l'appellante rivendica il proprio diritto a percepire l'assegno sociale – anche nel periodo settembre-dicembre 2020 – sul presupposto di soddisfare il requisito reddituale, fissato per l'anno
2020 in un reddito coniugale inferiore a complessivi € 11.967,28.
Deduce, infatti, di non aver percepito nell'anno di riferimento redditi ulteriori e diversi dall'assegno in godimento, e che il marito avrebbe invece percepito € 594,28 a titolo di assegno mensile di assistenza ed € 5.030,93 a titolo di assegno sociale.
8 6.1. Sennonché, come è evidente, sommando ai redditi dichiaratamente percepiti dal coniuge
(€ 594,28 + € 5.030,93) le rate pattuite con scadenza nel 2020 (pari a complessivi € 6.750,00) presumibilmente pagate dal cessionario in favore del il limite coniugale di € 11.967,28 risulta Per_1 superato.
7. Infine, con l'ultimo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che non dovrebbe tenersi conto dell'intero compenso di € 7.500,00 bensì del minor importo di € 7.000,00 a titolo di avviamento commerciale, giacché i restanti € 500,00 sarebbero il prezzo delle stigliature, come tale non suscettibile di essere considerato una plusvalenza.
Inoltre, le entrate assoggettabili a gettito fiscale dovrebbero essere conteggiate al netto dell'imposizione tributaria, considerato anche che solo il reddito netto sarebbe indice di una effettiva capacità patrimoniale e sarebbe peraltro omogeneo rispetto all'assegno sociale, esente da tassazione.
7.1. Ebbene, osserva il Collegio che la doglianza è generica in quanto l'appellante, da un lato, non ha dedotto né dimostrato che dalla cessione delle stigliature, quali beni strumentali d'impresa, non sia derivata – come possibile – una plusvalenza, eventualmente consistente nella differenza tra prezzo di cessione e costo dei beni medesimi;
e, dall'altro, non ha dedotto quale sarebbe stato l'ammontare dell'imposta applicabile e, dunque, il reddito netto da tenere in considerazione.
8. In conclusione, dunque, il Tribunale ha correttamente ritenuto insussistente in capo alla il requisito reddituale per l'anno 2020. Pt_1
Ciò posto, da un lato, deve escludersi che l'odierna appellante abbia diritto a percepire i ratei di assegno non riscossi in relazione ai mesi da settembre a dicembre 2020 e, dall'altro, deve invece verificarsi se, posta l'insussistenza del requisito reddituale, la sia tenuta o meno, alla luce Pt_1 della giurisprudenza sopra citata al punto 2.2, a restituire i ratei di assegno sociale già erogati dall' prima dell'accertamento dell'indebito, avvenuto con la nota del 22.7.2020, obbligo che CP_1
l'appellante contesta deducendo di aver percepito in buona fede i ratei da gennaio ad agosto 2020.
8.1. Ebbene, proprio alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, ritiene il Collegio che, ai fini della ripetizione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, è necessario il “dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale”.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme” (Cass. n. 28771/2018).
9 Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio di escludere la sussistenza di un dolo comprovato, considerato che il reddito derivante dalla cessione d'azienda non è stato di ammontare tale da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio assistenziale, come risulta dai conteggi effettuati sopra al punto 6.1.
Di tal ché appaiono sussistere i presupposti del legittimo affidamento e, pertanto, dell'irripetibilità delle somme percepite in buona fede per il periodo gennaio-agosto 2020.
9. In conclusione, l'appello va accolto parzialmente, dovendo dichiararsi irripetibili i ratei di assegno sociale già percepiti dall'odierna appellante.
Di conseguenza, stante la riforma parziale della sentenza impugnata, le spese di lite del doppio grado vanno compensate in ragione di 1/3 e, per il residuo, poste a carico dell' e liquidate come CP_1 in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma, così provvede:
1. dichiara irripetibili i ratei di assegno sociale già percepiti per l'anno 2020 dall'odierna appellante;
2. compensa le spese di lite del doppio grado in ragione di 1/3 e, per il residuo, condanna l' alla refusione in favore dell'appellante di € 1.000,00 per il primo grado e di € CP_1
900,00 per il secondo grado, a titolo di compensi, oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, over versato, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 26.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE dott.ssa Maria Antonia Garzia
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