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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/02/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4285/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 4285/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DE ANGELIS CARMEN TIZIANA e dell'avv. DE BENEDETTI FRANCESCO
APPELLANTE contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GAMBAROTA MARIO, C.F._2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEZZINA COSMO CP_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
e hanno convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Trinitapoli la Controparte_1 Parte_2
e formulando le seguenti conclusioni: Controparte_4 CP_3
Parte
“Accertare e dichiarare responsabilità della e del sig. in riferimento al contratto di CP_3 mutuo n. 3.242.469.9
Per l'effetto condannare al risarcimento del danno nella misura di euro 5.000,00 ovvero della diversa somma che risulti di giustizia e comunque nei limiti della competenza per valore del Giudice adito e rinunciando espressamente alla somma eccedente tale limite o valutata in via equitativa dall'Organo giudicante, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria qualora il Giudicante dovesse decidere secondo equità e sempre nei limiti della competenza per valore del giudice adito”.
A sostegno della domanda risarcitoria gli attori hanno dedotto in fatto che nel maggio del 2007 avevano Parte stipulato con la un contratto di risparmio edilizio per l'importo di euro 40.000,00 e la durata complessiva di 10 anni con la previsione di una rata mensile di euro 400; che “durante la fase
pagina 1 di 4 Parte precontrattuale” l'agente della , aveva “posto in visione le condizioni generali del CP_3 contratto nel documento “in sintetico” dove si evince che la durata del mutuo è di anni 10” e che “solo in un momento successivo e dopo la sottoscrizione del contratto per esteso la durata del mutuo era Parte diventata di anni 11,5”; che “il contratto di credito edilizio era stato predisposto dalla con una parte detta “in sintetico” dove risultava chiara la durata complessiva del mutuo…di c.a. 10 anni”, mentre “solo successivamente era stato fatto visionare lo stesso contratto per esteso nel quale era stato indicato all'art.
5.4 la durata.. di 11,5 anni circa..”; che “al momento della sottoscrizione del contratto i coniugi erano certi di sottoscrivere un mutuo della durata di anni 10, ed erano del tutto CP_1 ignari che il contratto fosse stato predisposto per la durata complessiva di anni 11,5”; che “il contratto in essere risulta valido, ma sicuramente pregiudizievole per i sig.ri , dovendo gli stessi CP_1 sopportare una durata maggiore del mutuo di circa 1,5 anni”.
Parte La si è costituita in primo grado eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione e l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito risarcitorio e contestando nel merito l'avversa domanda.
Si è costituito in giudizio anche il eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione CP_3 quinquennale del credito risarcitorio e contestando nel merito l'avversa domanda.
Il Giudice di Pace, disattese le eccezioni preliminari, ha ritenuto configurabile la responsabilità contrattuale solidale dei convenuti, ai sensi degli artt. 1337 c.c., 21 e 31 dlgs. 58/2008, per la “discrasia tra la durata del mutuo indicata nel documento di sintesi e quella indicata nel corpo del contratto di mutuo fondiario”, ed ha condannato gli stessi convenuti in solido al risarcimento del danno nella misura di euro 5000,00.
Parte La ha proposto appello per i seguenti motivi:
“Errato inquadramento dei fatti dedotti in giudizio nell'alveo della responsabilità contrattuale, anziché in quella extra contrattuale e, per l'effetto, mancato accertamento della prescrizione della domanda di risarcimento del danno;
Mancata applicazione della prescrizione quinquennale della domanda di annullamento della clausola sulla durata contrattuale ex art. 1442 c.c.; Mancata motivazione, ovvero, motivazione apparante sul difetto di legittimazione passiva della
[...]
; Errata interpretazione dei fatti di causa, assenza di malafede e/o trasparenza in Controparte_4 sede precontrattuale;
Errata interpretazione dei fatti di causa, assenza di responsabilità per errore scusabile e facilmente riconoscibile;
Errata interpretazione dei fatti di causa, assenza di danno e, in ogni caso, mancata prova dello stesso”.
e hanno chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1 Parte_2
si è costituito aderendo alle difese della società appellante. CP_3
Orbene, ai fini dell'accoglimento dell'appello assume rilievo assorbente il primo motivo di impugnazione, attinente alla natura della responsabilità precontrattuale invocata dai coniugi ed CP_1 alle relative conseguenze sulla disciplina della prescrizione.
Infatti, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità precontrattuale, configurabile per la violazione del precetto posto dall'art. 1337 c.c., costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'iter di formazione del contratto, sicché la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione di quest'ultimo devono essere vagliati alla stregua degli artt.
pagina 2 di 4 2043 e 2056 c.c., tenendo peraltro conto delle caratteristiche tipiche dell'illecito in questione” (Cass. S.U. 16/07/2001, n.9645; Cass., 29 aprile 1999, n. 4299; Cass. sez. III, 25/09/2023 n.27262; Cass., 03/10/2019, n. 24738; Cass., 29/07/2011, n. 16735).
D'altra parte, come insegnato da un'autorevole dottrina, la responsabilità precontrattuale non è posta a presidio di un interesse particolare di un soggetto determinato, ma tutela l'interesse della vita di relazione alla libera esplicazione dell'autonomia negoziale.
Ne discende l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 co. 1 c.c., decorrente dal giorno in cui il fatto dannoso si è verificato.
Ora, nel caso di specie il danno lamentato dagli attori consiste nel maggior aggravio economico asseritamente conseguito alla diversa determinazione del contenuto contrattuale per effetto della condotta dell'intermediario finanziario. In particolare, gli attori imputano all'intermediario finanziario la determinazione della maggior durata del mutuo (11,5 anni) prevista in contratto rispetto a quella indicata nel documento di sintesi ad essi esibito “durante la fase precontrattuale”. Il termine di prescrizione quinquennale deve pertanto farsi decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario, vale a dire dal 30.5.2007, in quanto in quel momento è divenuta nota (o comunque conoscibile secondo l'ordinaria diligenza) la diversa durata del mutuo rispetto a quella inizialmente prospettata nella fase precontrattuale, durata espressamente indicata in 11,5 anni all'art.
5.4 del contratto di mutuo fondiario. Al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, perfezionatasi nel giugno del 2017, il termine prescrizionale dell'azione risarcitoria era dunque già ampiamente decorso.
La sentenza di primo grado va pertanto riformata con l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
Peraltro, la pretesa risarcitoria è anche infondata nel merito.
Infatti, come correttamente osservato da parte appellante, la determinazione in 11,5 anni della durata del mutuo non è avvenuta in un momento “successivo” alla sottoscrizione del contratto, nella fase di svolgimento del rapporto contrattuale, ma è stata espressamente stabilita nello stesso contratto di mutuo fondiario, all'art.
5.4. Inoltre, la stessa durata risulta espressamente indicata nel “piano di finanziamento” sottoscritto dai mutuatari e nell'atto di assenso all'iscrizione di ipoteca a garanzia del mutuo a ministero del notaio (cfr. atto del 14.6.2007 rep. 5318, paragrafo B punto 4). Per_1 Si verte nell'ipotesi di contratto concluso, valido ed efficace, in relazione al quale l'invocata responsabilità precontrattuale può eventualmente rilevare solo in termini di dolo cd. incidente ai sensi dell'art. 1440 c.c., inteso come dolo non determinante del consenso ma incidente sul contenuto del contratto. Tuttavia, la denunciata “discrepanza” tra la durata indicata nel documento di sintesi e quella maggiore prevista nel testo del contratto non è di per sé idonea a configurare un “raggiro”, una dolosa (e neppure colposa) induzione in errore della controparte, ove si consideri che, come sopra esposto, la diversa durata di 11,5 anni del mutuo risulta espressamente indicata in tre documenti sottoscritti dai mutuatari, vale a dire il piano di finanziamento, il contratto di mutuo fondiario e l'atto di assenso all'iscrizione di ipoteca a garanzia del mutuo.
Ritiene questo giudicante che nel caso di specie non vi sia prova, ed invero neppure specifica allegazione, di una condotta illecita imputabile ai convenuti, ma si configuri al più la fattispecie della firma inconsapevole o sottoscrizione cd. “al buio”.
pagina 3 di 4 La regola è che chi firma un documento si appropria del relativo testo, e assume su di sé tutti i vincoli che ne derivano, anche se, non avendolo scritto lui, lo ha letto frettolosamente senza comprenderlo a fondo;
e perfino se non lo ha letto per niente, firmando appunto al buio. Egli non può negare gli effetti di una scrittura invocando un'ignoranza da lui stesso determinata: regola che discende dal principio generale di autoresponsabilità.
Ed infatti nessuno dovrebbe firmare un testo che non ha letto o non ha compreso;
se lo fa, è giusto che sopporti le conseguenze della violazione di questa elementare regola di prudenza.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da e;
Controparte_1 Parte_2 condanna e , in solido tra loro, a rimborsare alla parte appellante Controparte_1 Parte_2 le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 870,00 per onorari e per il secondo grado in € 174,00 per spese ed € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a le Controparte_1 Parte_2 CP_3 spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 870,00 per onorari e per il secondo grado in € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Mezzina dichiaratosi antistatario.
Foggia, 27.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 4285/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DE ANGELIS CARMEN TIZIANA e dell'avv. DE BENEDETTI FRANCESCO
APPELLANTE contro
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GAMBAROTA MARIO, C.F._2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEZZINA COSMO CP_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
e hanno convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Trinitapoli la Controparte_1 Parte_2
e formulando le seguenti conclusioni: Controparte_4 CP_3
Parte
“Accertare e dichiarare responsabilità della e del sig. in riferimento al contratto di CP_3 mutuo n. 3.242.469.9
Per l'effetto condannare al risarcimento del danno nella misura di euro 5.000,00 ovvero della diversa somma che risulti di giustizia e comunque nei limiti della competenza per valore del Giudice adito e rinunciando espressamente alla somma eccedente tale limite o valutata in via equitativa dall'Organo giudicante, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria qualora il Giudicante dovesse decidere secondo equità e sempre nei limiti della competenza per valore del giudice adito”.
A sostegno della domanda risarcitoria gli attori hanno dedotto in fatto che nel maggio del 2007 avevano Parte stipulato con la un contratto di risparmio edilizio per l'importo di euro 40.000,00 e la durata complessiva di 10 anni con la previsione di una rata mensile di euro 400; che “durante la fase
pagina 1 di 4 Parte precontrattuale” l'agente della , aveva “posto in visione le condizioni generali del CP_3 contratto nel documento “in sintetico” dove si evince che la durata del mutuo è di anni 10” e che “solo in un momento successivo e dopo la sottoscrizione del contratto per esteso la durata del mutuo era Parte diventata di anni 11,5”; che “il contratto di credito edilizio era stato predisposto dalla con una parte detta “in sintetico” dove risultava chiara la durata complessiva del mutuo…di c.a. 10 anni”, mentre “solo successivamente era stato fatto visionare lo stesso contratto per esteso nel quale era stato indicato all'art.
5.4 la durata.. di 11,5 anni circa..”; che “al momento della sottoscrizione del contratto i coniugi erano certi di sottoscrivere un mutuo della durata di anni 10, ed erano del tutto CP_1 ignari che il contratto fosse stato predisposto per la durata complessiva di anni 11,5”; che “il contratto in essere risulta valido, ma sicuramente pregiudizievole per i sig.ri , dovendo gli stessi CP_1 sopportare una durata maggiore del mutuo di circa 1,5 anni”.
Parte La si è costituita in primo grado eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione e l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito risarcitorio e contestando nel merito l'avversa domanda.
Si è costituito in giudizio anche il eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione CP_3 quinquennale del credito risarcitorio e contestando nel merito l'avversa domanda.
Il Giudice di Pace, disattese le eccezioni preliminari, ha ritenuto configurabile la responsabilità contrattuale solidale dei convenuti, ai sensi degli artt. 1337 c.c., 21 e 31 dlgs. 58/2008, per la “discrasia tra la durata del mutuo indicata nel documento di sintesi e quella indicata nel corpo del contratto di mutuo fondiario”, ed ha condannato gli stessi convenuti in solido al risarcimento del danno nella misura di euro 5000,00.
Parte La ha proposto appello per i seguenti motivi:
“Errato inquadramento dei fatti dedotti in giudizio nell'alveo della responsabilità contrattuale, anziché in quella extra contrattuale e, per l'effetto, mancato accertamento della prescrizione della domanda di risarcimento del danno;
Mancata applicazione della prescrizione quinquennale della domanda di annullamento della clausola sulla durata contrattuale ex art. 1442 c.c.; Mancata motivazione, ovvero, motivazione apparante sul difetto di legittimazione passiva della
[...]
; Errata interpretazione dei fatti di causa, assenza di malafede e/o trasparenza in Controparte_4 sede precontrattuale;
Errata interpretazione dei fatti di causa, assenza di responsabilità per errore scusabile e facilmente riconoscibile;
Errata interpretazione dei fatti di causa, assenza di danno e, in ogni caso, mancata prova dello stesso”.
e hanno chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1 Parte_2
si è costituito aderendo alle difese della società appellante. CP_3
Orbene, ai fini dell'accoglimento dell'appello assume rilievo assorbente il primo motivo di impugnazione, attinente alla natura della responsabilità precontrattuale invocata dai coniugi ed CP_1 alle relative conseguenze sulla disciplina della prescrizione.
Infatti, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità precontrattuale, configurabile per la violazione del precetto posto dall'art. 1337 c.c., costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'iter di formazione del contratto, sicché la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione di quest'ultimo devono essere vagliati alla stregua degli artt.
pagina 2 di 4 2043 e 2056 c.c., tenendo peraltro conto delle caratteristiche tipiche dell'illecito in questione” (Cass. S.U. 16/07/2001, n.9645; Cass., 29 aprile 1999, n. 4299; Cass. sez. III, 25/09/2023 n.27262; Cass., 03/10/2019, n. 24738; Cass., 29/07/2011, n. 16735).
D'altra parte, come insegnato da un'autorevole dottrina, la responsabilità precontrattuale non è posta a presidio di un interesse particolare di un soggetto determinato, ma tutela l'interesse della vita di relazione alla libera esplicazione dell'autonomia negoziale.
Ne discende l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 co. 1 c.c., decorrente dal giorno in cui il fatto dannoso si è verificato.
Ora, nel caso di specie il danno lamentato dagli attori consiste nel maggior aggravio economico asseritamente conseguito alla diversa determinazione del contenuto contrattuale per effetto della condotta dell'intermediario finanziario. In particolare, gli attori imputano all'intermediario finanziario la determinazione della maggior durata del mutuo (11,5 anni) prevista in contratto rispetto a quella indicata nel documento di sintesi ad essi esibito “durante la fase precontrattuale”. Il termine di prescrizione quinquennale deve pertanto farsi decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario, vale a dire dal 30.5.2007, in quanto in quel momento è divenuta nota (o comunque conoscibile secondo l'ordinaria diligenza) la diversa durata del mutuo rispetto a quella inizialmente prospettata nella fase precontrattuale, durata espressamente indicata in 11,5 anni all'art.
5.4 del contratto di mutuo fondiario. Al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, perfezionatasi nel giugno del 2017, il termine prescrizionale dell'azione risarcitoria era dunque già ampiamente decorso.
La sentenza di primo grado va pertanto riformata con l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
Peraltro, la pretesa risarcitoria è anche infondata nel merito.
Infatti, come correttamente osservato da parte appellante, la determinazione in 11,5 anni della durata del mutuo non è avvenuta in un momento “successivo” alla sottoscrizione del contratto, nella fase di svolgimento del rapporto contrattuale, ma è stata espressamente stabilita nello stesso contratto di mutuo fondiario, all'art.
5.4. Inoltre, la stessa durata risulta espressamente indicata nel “piano di finanziamento” sottoscritto dai mutuatari e nell'atto di assenso all'iscrizione di ipoteca a garanzia del mutuo a ministero del notaio (cfr. atto del 14.6.2007 rep. 5318, paragrafo B punto 4). Per_1 Si verte nell'ipotesi di contratto concluso, valido ed efficace, in relazione al quale l'invocata responsabilità precontrattuale può eventualmente rilevare solo in termini di dolo cd. incidente ai sensi dell'art. 1440 c.c., inteso come dolo non determinante del consenso ma incidente sul contenuto del contratto. Tuttavia, la denunciata “discrepanza” tra la durata indicata nel documento di sintesi e quella maggiore prevista nel testo del contratto non è di per sé idonea a configurare un “raggiro”, una dolosa (e neppure colposa) induzione in errore della controparte, ove si consideri che, come sopra esposto, la diversa durata di 11,5 anni del mutuo risulta espressamente indicata in tre documenti sottoscritti dai mutuatari, vale a dire il piano di finanziamento, il contratto di mutuo fondiario e l'atto di assenso all'iscrizione di ipoteca a garanzia del mutuo.
Ritiene questo giudicante che nel caso di specie non vi sia prova, ed invero neppure specifica allegazione, di una condotta illecita imputabile ai convenuti, ma si configuri al più la fattispecie della firma inconsapevole o sottoscrizione cd. “al buio”.
pagina 3 di 4 La regola è che chi firma un documento si appropria del relativo testo, e assume su di sé tutti i vincoli che ne derivano, anche se, non avendolo scritto lui, lo ha letto frettolosamente senza comprenderlo a fondo;
e perfino se non lo ha letto per niente, firmando appunto al buio. Egli non può negare gli effetti di una scrittura invocando un'ignoranza da lui stesso determinata: regola che discende dal principio generale di autoresponsabilità.
Ed infatti nessuno dovrebbe firmare un testo che non ha letto o non ha compreso;
se lo fa, è giusto che sopporti le conseguenze della violazione di questa elementare regola di prudenza.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da e;
Controparte_1 Parte_2 condanna e , in solido tra loro, a rimborsare alla parte appellante Controparte_1 Parte_2 le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 870,00 per onorari e per il secondo grado in € 174,00 per spese ed € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a le Controparte_1 Parte_2 CP_3 spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 870,00 per onorari e per il secondo grado in € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Mezzina dichiaratosi antistatario.
Foggia, 27.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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