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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 4000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4000 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7699/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UN EN
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI OV Presidente Relatrice dott. Ilaria Benincasa Giudice dott. Carolina Dini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7699/2025 promossa da:
con avv. CACIOLLI CHIARA Parte_1
RICORRENTE contro
con avv. SANTONI SIBILLA CP_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: RZ
CONCLUSIONI CONGIUNTE
e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza Pt_2 Pt_3 anagrafica presso la madre;
La casa familiare, sita a Scandicci (FI) Via Vincenzo Cabianca n. 2, catastalmente identificata al NCEU nel foglio 68 particella 616 sub 8 classe 5 categoria A2 rendita €
511,29- verrà assegnata alla Sig.ra che ivi abiterà insieme ai figli;
Parte_1
pagina 1 di 4 e potranno frequentare il padre, salvo diversi e migliori accordi, secondo Pt_2 Pt_3 il seguente calendario: tutte le settimane dal lunedì dalle ore 16.30 al martedì mattina quando il padre li riporterà a scuola (o a casa alle ore 8.30 in periodi non scolastici) nonché il mercoledì dalle ore 16.30 al giovedì mattina quando li riporterà a scuola (o a casa alle ore
8.30 in periodi non scolastici) ed un fine settimana alternato dal venerdì alle ore 16.30 fino alla domenica con pernottamento (il padre li accompagnerà a scuola il lunedì). I genitori potranno modificare il suddetto calendario, che prevede una frequentazione paritaria, tenendo conto delle esigenze dei figli.
Durante le vacanze natalizie e trascorreranno il giorno di Natale con un Pt_2 Pt_3 genitore e la Vigilia di Natale e Santo Stefano con l'altro, ad anni alterni;
trascorreranno inoltre il Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro, e trascorreranno il giorno di
Pasqua con il genitore con il quale non hanno trascorso il giorno di Natale e Lunedì dell'Angelo con l'altro. Gli altri giorni delle vacanze natalizie e pasquali e Pt_2 Pt_3 osserveranno il calendario ordinario.
Per quanto riguarda le vacanze estive e trascorreranno due settimane, Pt_2 Pt_3 anche non consecutive, con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno.
Il Sig. corrisponderà mensilmente alla Sig.ra mediante bonifico bancario CP_1 Parte_1 da accreditare entro il primo giorno di ciascun mese sul C/C bancario indicato dalla moglie,
a titolo di mantenimento dei figli, la somma mensile di € 620,58 (seicentoventi/58). Detta somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT (prendendo come riferimento il mese di novembre di ciascun anno). Tutte le spese straordinarie di cui al protocollo CNF
2017 saranno divise al 50% fra i genitori.
La Sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico relativo ad entrambi i figli. Al Parte_1 raggiungimento dei 21 anni di , qualora l'assegno unico per lui venga meno ed ove Pt_2
non sia ancora economicamente autosufficiente, l'importo attualmente diminuito Pt_2 dell'assegno di mantenimento (€ 100,00) verrà nuovamente corrisposto alla sig.ra qualora le condizioni reddituali dei genitori siano analoghe a quelle attuali;
in Parte_1 ogni caso le condizioni di mantenimento dei figli potranno variare al variare delle pagina 2 di 4 condizioni economiche/patrimoniali di uno o di entrambi i genitori così come di norma avviene.
Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
Le spese del presente giudizio saranno compensate fra le parti ed i legali sottoscrivono il presente verbale di conciliazione per rinuncia alla solidarietà professionale. L'Avv. Chiara
Caciolli, tenuto conto dell'ammissione della signora al patrocinio a spese Parte_1 dello stato, si riserva il deposito dell'istanza di liquidazione.
La validità ed i termini del presente accordo decorrono dalla data della sottoscrizione del medesimo e non è retroattivo al momento dell'iscrizione a ruolo
FATTO E DIRITTO
A seguito dell'introduzione di giudizio contenzioso per la pronuncia del divorzio, all'udienza del 10.12.2025 le parti hanno concluso concordemente come in epigrafe.
Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e . Parte_1 CP_1
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
La pronuncia deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi e riportate in dispositivo in quanto non contrarie a norme imperative né al superiore interesse della prole, ancora priva di autonomia economica e il cui figlio è tuttora minorenne. Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale,
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
SCANDICCI da ed e trascritto nei Registri Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003 al n. 18 parte II serie A, con pagina 3 di 4 ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge alle condizioni concordate tra le parti trascritte in epigrafe
Spese compensate
Così deciso in Firenze, 10/12/2025
La Presidente est.
SI OV
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UN EN
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI OV Presidente Relatrice dott. Ilaria Benincasa Giudice dott. Carolina Dini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7699/2025 promossa da:
con avv. CACIOLLI CHIARA Parte_1
RICORRENTE contro
con avv. SANTONI SIBILLA CP_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: RZ
CONCLUSIONI CONGIUNTE
e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza Pt_2 Pt_3 anagrafica presso la madre;
La casa familiare, sita a Scandicci (FI) Via Vincenzo Cabianca n. 2, catastalmente identificata al NCEU nel foglio 68 particella 616 sub 8 classe 5 categoria A2 rendita €
511,29- verrà assegnata alla Sig.ra che ivi abiterà insieme ai figli;
Parte_1
pagina 1 di 4 e potranno frequentare il padre, salvo diversi e migliori accordi, secondo Pt_2 Pt_3 il seguente calendario: tutte le settimane dal lunedì dalle ore 16.30 al martedì mattina quando il padre li riporterà a scuola (o a casa alle ore 8.30 in periodi non scolastici) nonché il mercoledì dalle ore 16.30 al giovedì mattina quando li riporterà a scuola (o a casa alle ore
8.30 in periodi non scolastici) ed un fine settimana alternato dal venerdì alle ore 16.30 fino alla domenica con pernottamento (il padre li accompagnerà a scuola il lunedì). I genitori potranno modificare il suddetto calendario, che prevede una frequentazione paritaria, tenendo conto delle esigenze dei figli.
Durante le vacanze natalizie e trascorreranno il giorno di Natale con un Pt_2 Pt_3 genitore e la Vigilia di Natale e Santo Stefano con l'altro, ad anni alterni;
trascorreranno inoltre il Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro, e trascorreranno il giorno di
Pasqua con il genitore con il quale non hanno trascorso il giorno di Natale e Lunedì dell'Angelo con l'altro. Gli altri giorni delle vacanze natalizie e pasquali e Pt_2 Pt_3 osserveranno il calendario ordinario.
Per quanto riguarda le vacanze estive e trascorreranno due settimane, Pt_2 Pt_3 anche non consecutive, con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno.
Il Sig. corrisponderà mensilmente alla Sig.ra mediante bonifico bancario CP_1 Parte_1 da accreditare entro il primo giorno di ciascun mese sul C/C bancario indicato dalla moglie,
a titolo di mantenimento dei figli, la somma mensile di € 620,58 (seicentoventi/58). Detta somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT (prendendo come riferimento il mese di novembre di ciascun anno). Tutte le spese straordinarie di cui al protocollo CNF
2017 saranno divise al 50% fra i genitori.
La Sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico relativo ad entrambi i figli. Al Parte_1 raggiungimento dei 21 anni di , qualora l'assegno unico per lui venga meno ed ove Pt_2
non sia ancora economicamente autosufficiente, l'importo attualmente diminuito Pt_2 dell'assegno di mantenimento (€ 100,00) verrà nuovamente corrisposto alla sig.ra qualora le condizioni reddituali dei genitori siano analoghe a quelle attuali;
in Parte_1 ogni caso le condizioni di mantenimento dei figli potranno variare al variare delle pagina 2 di 4 condizioni economiche/patrimoniali di uno o di entrambi i genitori così come di norma avviene.
Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
Le spese del presente giudizio saranno compensate fra le parti ed i legali sottoscrivono il presente verbale di conciliazione per rinuncia alla solidarietà professionale. L'Avv. Chiara
Caciolli, tenuto conto dell'ammissione della signora al patrocinio a spese Parte_1 dello stato, si riserva il deposito dell'istanza di liquidazione.
La validità ed i termini del presente accordo decorrono dalla data della sottoscrizione del medesimo e non è retroattivo al momento dell'iscrizione a ruolo
FATTO E DIRITTO
A seguito dell'introduzione di giudizio contenzioso per la pronuncia del divorzio, all'udienza del 10.12.2025 le parti hanno concluso concordemente come in epigrafe.
Va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e . Parte_1 CP_1
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine di legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
La pronuncia deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi e riportate in dispositivo in quanto non contrarie a norme imperative né al superiore interesse della prole, ancora priva di autonomia economica e il cui figlio è tuttora minorenne. Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale,
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
SCANDICCI da ed e trascritto nei Registri Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003 al n. 18 parte II serie A, con pagina 3 di 4 ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle consequenziali annotazioni di legge alle condizioni concordate tra le parti trascritte in epigrafe
Spese compensate
Così deciso in Firenze, 10/12/2025
La Presidente est.
SI OV
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili pagina 4 di 4