Ordinanza collegiale 23 maggio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 23/07/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02398/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2025, proposto da
Banca Sistema s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Portopalo di Capo Passero, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
- del decreto ingiuntivo n. 104/2023 (r.g. n. 6000/2022), emesso in data 31.07.2023 dal Tribunale di Siracusa;
- della sentenza n. 552/2024, emessa il 5.03.2024 dal Tribunale di Siracusa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 7 febbraio 2025 e depositato in data 13 febbraio 2025, Banca Sistema s.p.a. agisce innanzi a questo T.A.R. per l’esecuzione dei seguenti titoli:
- decreto ingiuntivo n. 1014/2023 emesso il 31 luglio 2023, con cui il Tribunale di Siracusa ha ingiunto al Comune di Portopalo di Capo Passero il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 221.095,36 oltre interessi, accessori e compensi, come ivi indicati; il suddetto titolo è stato notificato in data 28 agosto 2023all’amministrazione, che non ha proposto opposizione; ottenuto il decreto di esecutorietà, la società ricorrente ha notificato il decreto ingiuntivo munito della formula esecutiva al debitore in data 27 maggio 2024;
- sentenza n. 552/2024 emessa il 5 marzo 2024, con cui il Tribunale di Siracusa ha condannato il Comune di Portopalo di Capo Passero al pagamento, in favore di Banca Sistema spa, della somma di € 68.022,57 oltre interessi, accessori e rimborso delle spese di lite, come ivi indicati; la sentenza è stata notificata a mezzo pec al debitore in data 27 maggio 2024.
Parte deducente ha rappresentato che, non avendo il Comune ottemperato integralmente ai detti giudicati, ha proposto il presente ricorso ex art. 112 c.p.a., chiedendo l’esecuzione di essi; in particolare, ha chiesto, per il decreto ingiuntivo, la somma di € 123.780,83 (sorte capitale) oltre alle spese, competenze e interessi e, per la sentenza n. 552/2024, la somma di € 68.022,57 (sorte capitale), oltre spese e competenze e interessi; per il caso di ulteriore inadempienza, ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi, con vittoria di spese e compensi.
2. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2025 il Collegio ha rilevato la mancata in atti del certificato di passaggio in giudicato della sentenza e, su richiesta del difensore, la trattazione è stata rinviata ad altra udienza camerale.
3. All’esito della camera di consiglio del 20 maggio 2025, con ordinanza n. 1631 del 23 maggio 2025, il Collegio ha accolto la richiesta di rinvio di parte ricorrente. disponendo, al contempo, incombenti istruttori a carico del Comune intimato, non costituito.
4. In data 13 giugno 2025, parte ricorrente ha depositato il certificato di passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza si tratta.
5. Alla camera di consiglio fissata per il giorno 22 luglio 2025 il ricorso è stato posto in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
6.1. Il ricorso risulta ritualmente proposto, giusta notificazione dei titoli esecutivi, esecutorietà del decreto e passaggio in giudicato della sentenza, oltreché superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c..
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (decisione del g.o. passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma II, c.c., ma essa non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento; né si ravvisano, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata, che non ha peraltro riscontrato la richiesta di relazionare su eventuali esecuzioni dei detti titoli.
Alla luce delle predette considerazioni, deve essere affermata la persistenza dell’obbligo, in capo all’amministrazione intimata, di dare integrale ottemperanza ai titoli indicati in epigrafe per le somme dovute, detratte ovviamente, in ogni caso, le somme già versate dopo l’emissione di essi o la proposizione del presente ricorso.
L’ente intimato dovrà, pertanto, corrispondere il credito dovuto entro un termine che appare congruo al Collegio fissare in giorni novanta, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
Non sono dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta , individuato nel Segretario generale del Comune di Noto o altro dirigente/funzionario delegato dello stesso ente in possesso della necessaria professionalità, il quale, su istanza di parte ricorrente, provvederà, in via sostitutiva, a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia assimilabile alle procedure esecutive mobiliari (cfr. C.d.S., Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; id. VII, Cons. St., VII, 4029 del 9 maggio 2025).
7.1. L’eventuale compenso del commissario, da calcolare secondo la normativa vigente, ad espletamento del mandato, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente. Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952)
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di IA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto:
- ordina l’amministrazione intimata, in persona del Sindaco pro tempore , di dare integrale esecuzione ai titoli, come specificato in motivazione;
- nomina commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Noto o dirigente/funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, come indicato in motivazione;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.900,00 (euro millenovecento/00), oltre oneri di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO