Rigetto
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 9799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9799 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09799/2025REG.PROV.COLL.
N. 07417/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7417 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati AR Baseggio e Mario Midiri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Della Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
la signora -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, n.-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. AN SI MA e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno appellante signor -OMISSIS- ha partecipato ad un concorso pubblico per n. 17 posti di “Assistente Amministrativo - categoria C”, bandito congiuntamente da n. 6 Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna; decidendo di concorrere per la sola Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
L’interessato, pur avendo superato la prova scritta, non è stato ammesso alla prova orale, perché ha ottenuto il punteggio di 12/20, inferiore alla soglia minima richiesta di 14/20.
La procedura selettiva, in forma aggregata, ha previsto, secondo la stessa convenzione intercorsa tra gli enti interessati, la formulazione di n. 6 distinte graduatorie per ciascuna azienda, con obbligo -per ogni candidato- di specificare nella domanda di partecipazione l’azienda per la quale intendesse concorrere.
Il candidato ha impugnato, avanti al T.A.R. Emilia-Romagna, sede di Bologna, la graduatoria, il bando e l’atto di nomina della Commissione, contestando -con due distinti motivi- la sua esclusione dalla prova orale.
Il ricorrente lamenta, da un lato, l’irregolarità nella composizione della Commissione esaminatrice, che, a suo avviso, non avrebbe rispettato i requisiti previsti dalla normativa vigente e, dall’altro, la valutazione tecnica che ha portato alla sua esclusione dalla prova orale, ritenendola illogica e arbitraria.
Con sentenza n. -OMISSIS- il T.A.R. di Bologna ha rigettato il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, sull’assorbente presupposto -da un lato- che l’art. 38 del d.P.R. n. 220/2001, pur prevedendo che la Commissione possa essere formata da operatori della stessa categoria del profilo messo a concorso, non vieta la nomina di membri con qualifica superiore, purché dotati di competenze tecniche adeguate; e -dall’altro-, quanto alla domanda relativa al quesito n. 8 della prova pratica, la cui risposta è stata ritenuta dalla commissione errata, che: “le valutazioni espresse dalle Commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici rientrano nell’ambito della discrezionalità tecnica”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il signor -OMISSIS- articolando n. 2 motivi di gravame.
Con il primo motivo, l’odierno appellante lamenta che, uno dei due componenti della Commissione, avrebbe dovuto essere nominato da parte del “Collegio di direzione”; nomina in realtà effettuata diversamente, comportando tale violazione una asserita indebita concentrazione del potere di nomina dei membri della Commissione in capo all’organo di vertice.
Con il secondo motivo, lamenta la valutazione del Tribunale circa l’amplio potere discrezionale che impedirebbe al giudice di sostituirsi alla commissione esaminatrice sul quesito controverso: la giurisprudenza amministrativo-contabile sarebbe orientata nel senso che la transazione di una controversia giurisdizionale non generi un sindacato della Corte dei conti per responsabilità del funzionario; di tal che la risposta data dal candidato sarebbe corretta.
Si è costituita in giudizio l’AUSL di Modena resistendo all’impugnativa.
Nella udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 1° ottobre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello del signor -OMISSIS- deve essere respinto.
Con il primo motivo anzitutto, l’odierno appellante, lamenta che il primo giudice ha erroneamente respinto la censura con cui lo stesso ricorrente aveva dedotto con il secondo motivo di ricorso, che l’art. 38 d.P.R. n. 220 del 2001 avrebbe impedito non solo la nomina di esperti con qualifica inferiore ma anche superiore, ancorché in possesso di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove d’esame.
Il primo giudice ha respinto la censura, avallando la tesi dell’amministrazione perché la citata norma speciale, risulterebbe comunque osservata, ove i commissari -come nella specie- siano dotati di competenze tecniche superiori; ma questo assunto è contestato da dottor -OMISSIS-, il quale assume che tale argomentazione finirebbe per integrare la disposizione normativa e la motivazione contenuta nell’atto di non ammissione gravato, come tale non consentita.
Il motivo è privo di fondamento perché, come ha ben rilevato il primo giudice, sia l'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” che l'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ” indicano, infatti, quale criterio della composizione delle commissioni la scelta di esperti di provata competenza nella materia del concorso, rilevando dunque unicamente l’adeguata competenza dei commissari per la valutazione dei candidati, dovendo essi avere qualifica almeno pari a quella posta dal concorso quale indice di competenza tecnica sufficiente a garantire la seria ed imparziale valutazione dei candidati ( ex multis Consiglio di Stato sez. V, 1 dicembre 1997, n. 1466).
E del resto, va qui aggiunto, che non appare irragionevole che l’art. 38 d.P.R. n. 220/2001 vada letto secondo un criterio logico sistematico , in aderenza ai suindicati principi; impedendo sì, la nomina di esperti, con qualifica inferiore a quella del posto messo a concorso, ma non certamente, con qualifica superiore, ove essi siano dotati come nel caso che occupa, delle specifiche competenze tecniche rispetto alle prove d’esame.
Di qui l’infondatezza della censura in esame, che indugia in una lettura formalistica ed isolata delle disposizioni normative di riferimento.
Con il secondo articolato motivo, ancora, l’odierno appellante contesta la statuizione del primo giudice, là dove ha sostenuto che non è possibile alcun sindacato giurisdizionale concreto sulla valutazione della commissione giudicatrice: effettuato, nella specie, con riguardo al quesito oggetto di prova -e contestato dall’odierno appellante-, se non nei limiti casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare il manifesto sviamento logico, proprio in quanto costituisce pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità amministrativa .
Ad avviso del dottor -OMISSIS- la stipula della transazione non sarebbe di per sé indice di possibile danno erariale, per cui la risposta da lui data al quesito in contestazione non sarebbe errata.
Secondo il Tribunale, che ha respinto la censura, la scelta riportata nel quesito n. 8 … “se proseguire un giudizio, ovvero, addivenire alla transazione e alla concreta delimitazione dell’oggetto della stessa”; non può che spettare all’amministrazione, nell’ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa.
Che, in disparte il problema del limite del sindacato del giudice amministrativo sulle scelte connotate da specificità tecnica, per le quali -a seguito della storica sentenza 601 del 1999- è stato per la prima volta ammesso il sindacato cd. “intrinseco” sulla discrezionalità tecnica e, dunque, della sua ampiezza; deve, in particolare, rilevarsi che, nella specie, la risposta del candidato sul quesito in contestazione, risulta non aderente all’art. 22 del d.P.R. n. 3 del 1957, che impone infatti la comunicazione al Giudice contabile in ogni ipotesi in cui scaturisca dalla condotta del funzionario un danno arrecato a terzi.
In quest’ottica risulta, allora, più evidente come in presenza di un quesito giuridico di soluzione per vero univoca –e, dunque l’invio alla Corte dei conti un atto dovuto-, non si ravvisano ostacoli sul sindacato del giudice su tale forma di discrezionalità, tenuto conto che, una siffatta verifica, non può configurare, alcuna forma d’ingerenza indebita, nella sfera di attribuzione della commissione giudicatrice. Né il quesito in questione può ritenersi ambiguo , dovendosi ribadire che il presupposto che fa scattare in capo alla amministrazione l’obbligo di comunicazione al giudice contabile è sussistenza di un danno all’erario, a prescindere che il giudizio sia meno pendente.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto nei suoi due motivi, sin qui esaminati.
Le spese del presente grado del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della peculiarità delle questioni analizzate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado di giudizio compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del signor -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL Di AR, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
AN SI MA, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SI MA | EL Di AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.