Art. 12. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Articolo 12 della Legge 20 agosto 2019, n. 92
Articolo 11Articolo 13
Articolo 12 della Legge 20 agosto 2019, n. 92
Versione
5 settembre 2019
5 settembre 2019