Art. 8. 1. Le somme rimborsate dalla Svizzera relative al periodo compreso fra il 1 aprile 1977 e il 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, previa detrazione delle spese di cui all'articolo 7, sono:
a) accantonate, nella misura del 50 per cento della loro consistenza, a riserva destinata a garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
b) destinate, per la parte eccedente, in quote annue non superiori al 10 per cento del fondo esistente al 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, alla erogazione delle prestazioni.
2. Le somme rimborsate dalla Svizzera relative ai periodi successivi al 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge che, per qualsiasi motivo, non abbiano dato luogo alla erogazione di prestazioni, sono accantonate, previa detrazione delle spese di cui all'articolo 7, allo scopo di garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione.
a) accantonate, nella misura del 50 per cento della loro consistenza, a riserva destinata a garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
b) destinate, per la parte eccedente, in quote annue non superiori al 10 per cento del fondo esistente al 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, alla erogazione delle prestazioni.
2. Le somme rimborsate dalla Svizzera relative ai periodi successivi al 1 gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge che, per qualsiasi motivo, non abbiano dato luogo alla erogazione di prestazioni, sono accantonate, previa detrazione delle spese di cui all'articolo 7, allo scopo di garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione.