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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 03/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 437/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa di lavoro iscritta al n. 437/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FELICE Parte_1 C.F._1
FERRUCCIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. NOVI LAURA RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/4/2024 l'avv. dal 1/12/2008 titolare di pensione di Parte_1 vecchiaia, ma che aveva continuato l'esercizio della professione, mantenendo l'iscrizione alla
[...]
e maturando gli ulteriori trattamenti previdenziali, Controparte_1 conveniva in giudizio la per ottenere, in base all'art. 2 co 1 e 2 l. 576/1980, la CP_1 rivalutazione del reddito pensionabile con decorrenza dal 1/1/1980 e a cascata, per gli anni successivi, fino al 31/12/2023 per € 79.829,63 e dal 1/1/2024 di ulteriori € 473,01 mensili fino alla sentenza.
Si costituiva la che eccepiva la nullità del ricorso e Controparte_1 delle relative domande di pagamento, in mancanza dell'indicazione dei criteri di calcolo seguiti per la determinazione di quanto rivendicato, dell'esposizione dei fatti su cui la pretesa era fondata e dell'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti, con la conseguente compromissione del proprio diritto di difesa. Contestava il successivo deposito, eseguito il 2-3/9/2024 del doc 16 ed eccepiva inoltre, la prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e comunque, il pagina 1 di 9 mancato fondamento della domanda nel merito;
chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, di dichiarare che la liquidazione del trattamento pensionistico doveva essere conteggiata solo sui redditi per i quali era stata effettivamente versata la contribuzione, con declaratoria di inefficacia, ai fini pensionistici, della annualità non coperta dalla dovuta contribuzione, ormai prescritta, con conseguente ricalcolo della pensione e la condanna alla restituzione dell'indebito percepito in forza del ricalcolo, in subordine, di dichiarare che la liquidazione del trattamento pensionistico fosse conteggiata solo sui redditi per i quali era stata effettivamente versata la contribuzione, con la compensazione di quanto riconosciuto al ricorrente con quanto dallo stesso dovuto per gli arretrati contributivi, con la quantificazione della differenza.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente chiedeva di modificare la domanda di condanna al pagamento della somma indicata in ricorso, con una condanna generica, a cui prestava adesione il difensore della Forense, e quindi, la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo in CP_1 atti.
Dev'essere in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla CP_1 resistente in mancanza dell'indicazione dei criteri di calcolo seguiti per la determinazione di quanto rivendicato, dell'esposizione dei fatti su cui la pretesa era fondata e dell'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti.
Secondo la giurisprudenza, “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente
l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (Cass 3126/2011).
Dalla semplice lettura del ricorso risulta evidente che il ricorrente ha illustrato le ragioni per cui il calcolo della rivalutazione della propria pensione era stato erroneamente eseguito dalla CP_1
Per la comprensione della sua domanda, non assumono alcun rilievo né i conteggi, che concernono la quantificazione della pretesa, che può essere affidata anche al CTU, né i mezzi di prova e i documenti, trattandosi di una questione di mero diritto, oggetto peraltro, di un contenzioso seriale.
Del mancato fondamento dell'eccezione se ne ha un'ulteriore riprova dalla memoria di costituzione della da cui risulta come la resistente abbia perfettamente compreso le domande del ricorrente e CP_1 le ragioni da questo addotte a loro sostegno, per cui si è ampiamente difesa, contestando, anche nel merito, il reale fondamento del ricorso.
Dalla discussione conclusiva è emerso che non tutti i documenti allegati al ricorso risultavano visibili alla controparte alla data del suo deposito, avvenuto il 15/4/2024.
La ha contestato inoltre, la produzione successiva, eseguita il 2/9/2024, del doc 16 di CP_1 aggiornamento dei conteggi di cui ai docc 14 e 15.
La si è costituita il 9/10/2024 e non ha chiesto di essere rimessa in termini per poter esaminare i CP_1 pagina 2 di 9 documenti prodotti dal ricorrente.
Da ciò si deve logicamente desumere che abbia potuto esaminare i documenti di controparte, compreso il conteggio aggiornato depositato da ultimo, per un periodo di tempo superiore a quello minimo di trenta giorni, previsto dall'art 415 co 5 cpc, per poter apprestare la propria difesa.
In ogni caso si tratta di un conteggio del dovuto e non di un documento per la prova di fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e quindi, come tale producibile fino all'udienza ex art 420 cpc.
Sempre in via preliminare si deve rilevare l'inammissibilità della modifica della domanda da condanna al pagamento di una somma determinata a condanna generica, richiesta dal ricorrente, con l'adesione della controparte, all'udienza di discussione.
Infatti, secondo la giurisprudenza, tale modifica è consentita solo nel corso della prima udienza, “senza che la tardività della richiesta di limitare la cognizione del giudice all'an debeatur possa essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte” (Cass. 23855/2024, 21620/2007).
Poiché la modifica della domanda è stata chiesta non alla prima udienza, tenutasi il 12/12/2024 ma alla successiva, quella odierna, fissata per la discussione, la richiesta modifica risulta tardiva e quindi, inammissibile.
Ciò premesso, il ricorrente ha convenuto in giudizio la per l'accertamento del diritto alla CP_1 rivalutazione del massimale pensionabile, in ragione dei coefficienti rilevati dall'Istat nel periodo
1979/1980 (pari al 21,1%) e per gli anni successivi (il 18,70% per il 1980/81, il 16,30 % per il 1981/82, il 15,00% per il 1982/83, e così a seguire) dal 1/12/2008, data di liquidazione della pensione di vecchiaia, fino a oggi, con la condanna della convenuta a pagare le differenze sul trattamento CP_1 pensionistico.
La invece, ha affermato di aver correttamente operato la prima rivalutazione dei redditi CP_1 applicando la variazione Istat relativa al periodo 1980/1981, in base all'art. 15 l. 576/1980, che a sua volta rinvia all'art. 16, in quanto il successivo art 27 co 4 prevede che per la prima applicazione dell'art
16, si deve far riferimento all'indice medio annuo dell'anno di entrata in vigore della legge, cioè il
1980, variazione rilevata per la prima volta solo nel corso dell'anno 1982, con decorrenza dal 1/1/1983.
L'interpretazione della non pare corretta. CP_1
La l. 576/1980, che ha introdotto la rivalutazione del reddito pensionabile e delle pensioni, all'art 2 stabilisce il criterio di calcolo della pensione di vecchiaia e al co 2 prevede che “i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge”.
Il successivo art 3 che regola la pensione di anzianità, al co 3 prevede che la pensione sia “determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'articolo 2” e quindi, con rivalutazione del reddito annuale, escluso l'ultimo.
Secondo l'art 15. Rivalutazione dei redditi “Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli artt. da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'art. 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'art. 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 16.
A tal fine il consiglio di amministrazione della redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun CP_1 pagina 3 di 9 anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. . . .
Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento [il 100% dal 1/1/1991] degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione”
L'art 16. Rivalutazione delle pensioni e dei contributi stabilisce che “
1. Gli importi delle pensioni erogate dalla sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al CP_1 consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della comunicata al Ministero di grazia e giustizia ed CP_1 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
2. . . . ..
3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera.
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, . . .”.
Da tali norme si desume che i redditi annuali (in base ai quali viene calcolata la pensione, considerando la media dei più elevati dieci dichiarati dall'iscritto) e le pensioni debbano essere rivalutati secondo il medesimo criterio dell'indice Istat di cui all'art. 16.
Il regime transitorio della l. 576/1980 è fissato dall'art. 26. Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie, secondo cui “Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dall'1 gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente;
così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data” e dall'art. 27. Decorrenza delle rivalutazioni, dove si prevede che “Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'art. 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'art. 16, con la stessa decorrenza e nella stessa misura determinata a norma della presente legge.
La prima tabella di cui all'art. 15, comma 2, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. . . .
Le entità dei redditi di cui all'art. 2, comma 5, art. 4, comma 2 e art. 10, commi 1 e 2, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge.
Per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge".
Poiché la l. 576/1980 è entrata in vigore il 12/10/1980, è logico ritenere che debba tenersi conto della variazione dell'indice Istat del 1980 rispetto al 1979, e non invece, come ritenuto dalla CP_1 della variazione dell'indice Istat del 1981 rispetto al 1980 (comunicato solo nel 1982 e quindi, applicabile solo dal 1/1/1983), in quanto rappresenta l'indice di aumento medio dei prezzi dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge. pagina 4 di 9 Né la tesi della può trovare conferma nel DM 30/9/1982 - che ha stabilito la decorrenza CP_1 della rivalutazione delle pensioni e dei limiti di reddito di cui all'art 2 co 5 dal 1/1/1983 e, quale misura di attualizzazione, la percentuale del 18,7% con la conseguenza che la in attuazione del suddetto CP_1 decreto, ha applicato la prima rivalutazione a partire dal 1/1/1983 aumentando gli importi di cui sopra del 18,7% - in quanto il suddetto DM è stato poi abrogato dal D.P.R. 248/2010 e in ogni caso, il giudice ordinario non è vincolato da un atto amministrativo, quale il DM cit., in quanto può disapplicarlo ove lo ritenga non conforme alla legge, ai sensi della l. 2248/1865, artt. 4 e 5, all. E. (vd. Cass. 9698/2010).
Peraltro la previsione che la prima tabella di cui all'art. 15, comma 2 - cioè quella predisposta in base ai dati pubblicati dall'Istat - fosse redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, non poteva significare altro che doveva considerare la variazione dell'indice dei prezzi del 1980 rispetto al 1979 e non del 1981 sul 1980, non ancora disponibile.
Cass. SU 7281/2004 - pur affrontando il diverso problema della decorrenza della prima rivalutazione della pensione e non anche dei redditi da porre a base della determinazione della stessa e della relativa decorrenza - ha affermato che “in tema di pensioni a carico della di previdenza assistenza a CP_1 favore degli avvocati e procuratori, il sistema di adeguamento introdotto dalla L. 576/80 art.16 - che prevede aumenti annuali da determinarsi con apposito decreto interministeriale ricognitivo della variazione dell'indice Istat… e da corrispondersi con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del decreto stesso - comporta che i titolari del diritto a pensione maturato nell'anno di emissione del decreto interministeriale possono fruire dell'adeguamento ivi determinato pur essendo,
l'epoca di riferimento considerata dal decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione, anteriore al momento di maturazione del diritto”.
In seguito Cass. 16585/2023 ha nuovamente chiarito che tale conclusione aveva consentito di colmare il vuoto contenuto nel sistema - che ai fini della rivalutazione dei vari redditi da attualizzare, non faceva alcun riferimento all'anno precedente alla maturazione del diritto a pensione - “disponendo che, poiché nell'attualizzare il reddito da porre a base della pensione non si tiene conto della rivalutazione intervenuta l'anno precedente il sorgere del diritto a pensione, di siffatta esigenza di attualizzazione si terrà conto provvedendo a rivalutare la pensione fin dall'1 gennaio dell'anno successivo al sorgere del diritto;
quindi la Corte ha introdotto siffatto correttivo per via interpretativa, onde far sì che il vuoto normativo non ridondasse ingiustamente a carico del professionista, pensionatosi nel 1980; nel caso in esame, è, pertanto, pienamente legittima la conclusione cui è giunto il giudice dell'appello, nel disporre che la rivalutazione della pensione maturata nel 1980 debba fondarsi sugli indici di rivalutazione del 1979, e non sui più bassi indici che la avrebbe preteso di applicare CP_1 alla fattispecie”.
Tale orientamento è stato da ultimo confermato anche da Cass. 27609/2024
Infatti, come sopra indicato, l'art. 15 stabilisce che l'anno precedente alla maturazione del diritto alla pensione non viene preso in considerazione ai fini della rivalutazione dei vari redditi da attualizzare, in quanto fa riferimento agli aumenti fra coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del pagina 5 di 9 penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.
Sulla decorrenza della rivalutazione del reddito per il calcolo della pensione, la giurisprudenza della
Corte di appello di Milano (sent. n. 311/2024, 641/2023, 15/2022, 128, 931 e 15/2022, 394/2021,
601/2020, 367 e 2008/2012) è ormai consolidata nell'affermare che una differenziazione nel criterio di adeguamento, cioè la mancata applicazione del principio di cui all'art. 27 ult. co. per la rivalutazione dei redditi da porre alla base del computo della pensione, apparirebbe incongrua e contrasterebbe con la lettera e lo spirito della legge, che ha espressamente stabilito all'art. 16 – richiamato dall'art. 27 quanto alle modalità di applicazione dei coefficienti – un medesimo criterio di adeguamento.
Di conseguenza, l'ultimo comma dell'art. 27 dove si stabilisce che “per la prima applicazione dell'art.
16 si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge”, contrariamente a quanto ritenuto dalla introduce un criterio generale e comporta che l'indice CP_1
Istat da prendere come riferimento per il primo anno non possa essere quello risultante dalla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari appunto al 18,7%) ma debba essere invece, quello del
21,1% relativo alla variazione tra il 1979 e il 1980, con l'ulteriore conseguenza che anche per le pensioni maturate dopo il 1982, la variazione di aumento delle stesse debba tenere conto dell'indice medio annuo relativo al 1980, al pari dell'aumento del reddito utile per il calcolo della pensione.
La sostiene inoltre che, nel caso di errata applicazione della rivalutazione ai redditi CP_1 pensionabili, ne deriverebbe il pagamento di contributi inferiori a quelli dovuti, per aver adeguato con il medesimo criterio il “tetto” del reddito soggetto a contribuzione, con la conseguenza che dovrebbero essere dichiarati inefficaci, ai sensi del Regolamento deliberato nel 2005 e approvato nel 2006 (che ha disciplinato l'ipotesi di parziale omissione dei contributi, per i quali sia intervenuta la prescrizione), gli anni per i quali vi è stata sia una parziale omissione contributiva sia l'intervenuta prescrizione della connessa contribuzione.
Tale argomentazione non è stata condivisa dalla giurisprudenza della Corte di appello cit., che ha sottolineato in primo luogo, che l'omissione contributiva è stata determinata dall'errata interpretazione della sulla decorrenza del termine per la rivalutazione dei redditi pensionabili, errore che CP_1 non può essere oggi fatto ricadere sul ricorrente, arrivando a dichiarare l'inefficacia dei relativi anni, non potendo la richiedere il pagamento di maggiori contributi, stante l'intervenuta prescrizione. CP_1
Inoltre, ha richiamato il principio affermato da Cass. 5672/2012 e 26962/2013, secondo cui “in relazione al sistema che regola la anche gli anni non coperti da Controparte_1 integrale contribuzione, concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo in quanto nessuna norma prevede che venga "annullata" l'annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto”.
La Corte di appello, pur riconoscendo che con il Regolamento del 2005 approvato nel 2006 e poi modificato nel 2011, sia stato previsto all'art. 1, che gli anni di iscrizione alla per i quali risulti CP_1 accertata un'omissione anche parziale nel pagamento di contributi, che non possono essere più richiesti né versati per intervenuta prescrizione, sono considerati inefficaci sia ai fini del riconoscimento del pagina 6 di 9 diritto alla pensione sia ai fini del calcolo della stessa, ha tuttavia osservato come detto Regolamento, avendo una connotazione normativa, può trovare applicazione solo dal momento della sua entrata in vigore, non essendo previsto alcun effetto retroattivo.
In ogni caso ha ritenuto dirimente il fatto che la sanzione dell'inefficacia non possa che derivare da un accertato (e, prima ancora, denunciato) inadempimento dell'iscritto verso la non potendo CP_1 operare ex post, per cui nel caso in cui non si sia verificata ab origine (come nella vicenda di cui è causa) un'omissione totale o parziale, non può la pretendere che l'annualità (ai tempi ritenuta CP_1 adempiuta in modo regolare) venga annullata.
La Corte di appello ha quindi tratto la conclusione che se il ricorrente abbia corrisposto esattamente i contributi sul reddito dichiarato, la successiva rivalutazione di quel reddito secondo un indice diverso da quello applicato dalla non può per definizione, determinare alcuna omissione contributiva. CP_1
Al punto 4.4 della memoria di costituzione, la ha comunque chiesto di rideterminare i contributi CP_1 non prescritti relativi anche ad anni successivi all'erogazione della pensione, ove il ricorrente avesse continuato a versare la contribuzione dopo il pensionamento.
Come riconosciuto dalla l'errata decorrenza della rivalutazione del “tetto” di reddito per il CP_1 calcolo del contributo soggettivo, non rileva solo per il periodo coperto ormai da prescrizione.
Infatti, in materia previdenziale, anche per gli enti privati, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3 co 9 l. 335/1995, alla disponibilità delle parti, per cui opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio (Cass. 21830/2014, 6340/2005).
Pertanto, tenuto conto del termine di prescrizione decennale (art 19 l. 576/1980) può essere preso in considerazione solo il periodo successivo all'ottobre 2014 (in quanto l'interruzione della prescrizione è avvenuta con la costituzione in giudizio della , quando l'avv. era già in pensione da CP_1 Parte_1 quasi sei anni.
In origine, secondo l'art 10 co 3 l. 576/1980, il contributo soggettivo - calcolato in via ordinaria a percentuale in funzione del “tetto” di reddito (40 milioni di lire) rivalutato annualmente (co 1), se superiore al minimo rivalutato anch'esso, (co 2) - “è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione”; il co 4 ribadiva che “Tuttavia essi, dopo il compimento dei cinque anni di cui all'ottavo comma dell'articolo 2, sono tenuti a corrispondere il contributo in misura pari al tre per cento del reddito, con esclusione del contributo soggettivo minimo previsto dal comma precedente”.
Da tali norme appare evidente che il contributo soggettivo per un avvocato in pensione, che esercitava ancora la professione forense, veniva calcolato a percentuale in funzione del “tetto” di reddito rivalutato secondo gli indici Istat, per i primi cinque anni e in seguito con percentuale fissa sul reddito
“dichiarato”, ottenuto nell'anno di riferimento, non suscettibile di rivalutazione. pagina 7 di 9 Tale criterio, dopo una prima conferma con il regolamento 2001, è stato modificato dal regolamento
2009 che ha ripristinato, per tutti gli avvocati in pensione ma ancora iscritti all'albo, senza alcuna distinzione per quelli in pensione da più di cinque anni, il versamento del contributo soggettivo in base a una percentuale diversa, in relazione al “tetto” del reddito.
Tale criterio è stato poi confermato anche dai regolamenti successivi.
Tuttavia, la rivalutazione annuale prevista dall'art 16 l. 576/1980 per il “tetto” di reddito (40 milioni di lire), per il calcolo del contributo soggettivo, ha di fatto cessato di applicarsi con il regolamento del
2001 che ha stabilito in misura autonoma (al pari dei regolamenti successivi), il nuovo “tetto” in 141,2 milioni di lire, da rivalutare a partire dall'anno seguente, per cui da allora, è venuto meno l'effetto di trascinamento dell'errore commesso dalla sul decorso della rivalutazione del “tetto” in base CP_1 all'art 16 cit., per il calcolo del contributo soggettivo per tutti gli avvocati, pensionati o meno che fossero.
L'avv. come già detto, sarebbe tenuto al pagamento del contributo soggettivo per il periodo Parte_1 non ancora prescritto e quindi da ottobre 2014, quando però il relativo “tetto” di reddito era stato fissato in € 94.000,00 da rivalutare negli anni successivi, con il regolamento 2012, e quindi, senza alcun riferimento a quello dell'art 10 l. 576/1980 rivalutato ai sensi del successivo art. 16, per cui è da escludere che la possa pretendere, per l'errata applicazione di quest'ultima norma, un contributo CP_1 soggettivo superiore a quello già versato dal ricorrente.
Di conseguenza, tutte le domande o eccezioni svolte in via riconvenzionale dalla devono essere CP_1 respinte.
In conclusione, dev'essere dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico di anzianità sulla base della svalutazione, secondo gli indici Istat del 21,10 % verificatasi per il periodo 1979/1980, del 18,70% per il periodo 1980/81, del 16,30% per il periodo 1981/1982, del
15% per il periodo 1982/1983 e quindi, secondo gli indici successivi, fino a oggi, nel limite della prescrizione decennale a decorrere dal primo atto interruttivo, la pec del 3/5/2023 (doc 3) della cui effettiva consegna non può dubitarsi, perché oggetto del successivo diniego della (doc 4). CP_1
Per quanto concerne i conteggi occorre osservare che quelli da ultimo prodotti non illustrano in modo comprensibile il criterio seguito, per cui la causa dev'essere rimessa sul ruolo, per accertare l'effettiva entità della somma spettante al ricorrente.
Spese alla sentenza definitiva.
PQM
1. dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia a partire dal 1980, sulla base della svalutazione secondo gli indici Istat del 21,10 % verificatasi per il periodo 1979/1980, del 18,70% per il periodo 1980/81, del 16,30% per il periodo
1981/1982, del 15% per il periodo 1982/1983 e quindi, secondo gli indici successivi, con la condanna della al pagamento del maggiore Controparte_1 trattamento pensionistico di vecchiaia e della differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi legali, dal maggio 2013; pagina 8 di 9 2. respinge le domande riconvenzionali della;
Controparte_1
3. condanna la al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio, liquidate in € 6.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 447 cpc.
Como, 3/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa di lavoro iscritta al n. 437/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FELICE Parte_1 C.F._1
FERRUCCIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. NOVI LAURA RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/4/2024 l'avv. dal 1/12/2008 titolare di pensione di Parte_1 vecchiaia, ma che aveva continuato l'esercizio della professione, mantenendo l'iscrizione alla
[...]
e maturando gli ulteriori trattamenti previdenziali, Controparte_1 conveniva in giudizio la per ottenere, in base all'art. 2 co 1 e 2 l. 576/1980, la CP_1 rivalutazione del reddito pensionabile con decorrenza dal 1/1/1980 e a cascata, per gli anni successivi, fino al 31/12/2023 per € 79.829,63 e dal 1/1/2024 di ulteriori € 473,01 mensili fino alla sentenza.
Si costituiva la che eccepiva la nullità del ricorso e Controparte_1 delle relative domande di pagamento, in mancanza dell'indicazione dei criteri di calcolo seguiti per la determinazione di quanto rivendicato, dell'esposizione dei fatti su cui la pretesa era fondata e dell'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti, con la conseguente compromissione del proprio diritto di difesa. Contestava il successivo deposito, eseguito il 2-3/9/2024 del doc 16 ed eccepiva inoltre, la prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e comunque, il pagina 1 di 9 mancato fondamento della domanda nel merito;
chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, di dichiarare che la liquidazione del trattamento pensionistico doveva essere conteggiata solo sui redditi per i quali era stata effettivamente versata la contribuzione, con declaratoria di inefficacia, ai fini pensionistici, della annualità non coperta dalla dovuta contribuzione, ormai prescritta, con conseguente ricalcolo della pensione e la condanna alla restituzione dell'indebito percepito in forza del ricalcolo, in subordine, di dichiarare che la liquidazione del trattamento pensionistico fosse conteggiata solo sui redditi per i quali era stata effettivamente versata la contribuzione, con la compensazione di quanto riconosciuto al ricorrente con quanto dallo stesso dovuto per gli arretrati contributivi, con la quantificazione della differenza.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente chiedeva di modificare la domanda di condanna al pagamento della somma indicata in ricorso, con una condanna generica, a cui prestava adesione il difensore della Forense, e quindi, la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo in CP_1 atti.
Dev'essere in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla CP_1 resistente in mancanza dell'indicazione dei criteri di calcolo seguiti per la determinazione di quanto rivendicato, dell'esposizione dei fatti su cui la pretesa era fondata e dell'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti.
Secondo la giurisprudenza, “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente
l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (Cass 3126/2011).
Dalla semplice lettura del ricorso risulta evidente che il ricorrente ha illustrato le ragioni per cui il calcolo della rivalutazione della propria pensione era stato erroneamente eseguito dalla CP_1
Per la comprensione della sua domanda, non assumono alcun rilievo né i conteggi, che concernono la quantificazione della pretesa, che può essere affidata anche al CTU, né i mezzi di prova e i documenti, trattandosi di una questione di mero diritto, oggetto peraltro, di un contenzioso seriale.
Del mancato fondamento dell'eccezione se ne ha un'ulteriore riprova dalla memoria di costituzione della da cui risulta come la resistente abbia perfettamente compreso le domande del ricorrente e CP_1 le ragioni da questo addotte a loro sostegno, per cui si è ampiamente difesa, contestando, anche nel merito, il reale fondamento del ricorso.
Dalla discussione conclusiva è emerso che non tutti i documenti allegati al ricorso risultavano visibili alla controparte alla data del suo deposito, avvenuto il 15/4/2024.
La ha contestato inoltre, la produzione successiva, eseguita il 2/9/2024, del doc 16 di CP_1 aggiornamento dei conteggi di cui ai docc 14 e 15.
La si è costituita il 9/10/2024 e non ha chiesto di essere rimessa in termini per poter esaminare i CP_1 pagina 2 di 9 documenti prodotti dal ricorrente.
Da ciò si deve logicamente desumere che abbia potuto esaminare i documenti di controparte, compreso il conteggio aggiornato depositato da ultimo, per un periodo di tempo superiore a quello minimo di trenta giorni, previsto dall'art 415 co 5 cpc, per poter apprestare la propria difesa.
In ogni caso si tratta di un conteggio del dovuto e non di un documento per la prova di fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e quindi, come tale producibile fino all'udienza ex art 420 cpc.
Sempre in via preliminare si deve rilevare l'inammissibilità della modifica della domanda da condanna al pagamento di una somma determinata a condanna generica, richiesta dal ricorrente, con l'adesione della controparte, all'udienza di discussione.
Infatti, secondo la giurisprudenza, tale modifica è consentita solo nel corso della prima udienza, “senza che la tardività della richiesta di limitare la cognizione del giudice all'an debeatur possa essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte” (Cass. 23855/2024, 21620/2007).
Poiché la modifica della domanda è stata chiesta non alla prima udienza, tenutasi il 12/12/2024 ma alla successiva, quella odierna, fissata per la discussione, la richiesta modifica risulta tardiva e quindi, inammissibile.
Ciò premesso, il ricorrente ha convenuto in giudizio la per l'accertamento del diritto alla CP_1 rivalutazione del massimale pensionabile, in ragione dei coefficienti rilevati dall'Istat nel periodo
1979/1980 (pari al 21,1%) e per gli anni successivi (il 18,70% per il 1980/81, il 16,30 % per il 1981/82, il 15,00% per il 1982/83, e così a seguire) dal 1/12/2008, data di liquidazione della pensione di vecchiaia, fino a oggi, con la condanna della convenuta a pagare le differenze sul trattamento CP_1 pensionistico.
La invece, ha affermato di aver correttamente operato la prima rivalutazione dei redditi CP_1 applicando la variazione Istat relativa al periodo 1980/1981, in base all'art. 15 l. 576/1980, che a sua volta rinvia all'art. 16, in quanto il successivo art 27 co 4 prevede che per la prima applicazione dell'art
16, si deve far riferimento all'indice medio annuo dell'anno di entrata in vigore della legge, cioè il
1980, variazione rilevata per la prima volta solo nel corso dell'anno 1982, con decorrenza dal 1/1/1983.
L'interpretazione della non pare corretta. CP_1
La l. 576/1980, che ha introdotto la rivalutazione del reddito pensionabile e delle pensioni, all'art 2 stabilisce il criterio di calcolo della pensione di vecchiaia e al co 2 prevede che “i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge”.
Il successivo art 3 che regola la pensione di anzianità, al co 3 prevede che la pensione sia “determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'articolo 2” e quindi, con rivalutazione del reddito annuale, escluso l'ultimo.
Secondo l'art 15. Rivalutazione dei redditi “Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli artt. da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'art. 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'art. 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 16.
A tal fine il consiglio di amministrazione della redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun CP_1 pagina 3 di 9 anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. . . .
Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento [il 100% dal 1/1/1991] degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione”
L'art 16. Rivalutazione delle pensioni e dei contributi stabilisce che “
1. Gli importi delle pensioni erogate dalla sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al CP_1 consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della comunicata al Ministero di grazia e giustizia ed CP_1 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
2. . . . ..
3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera.
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, . . .”.
Da tali norme si desume che i redditi annuali (in base ai quali viene calcolata la pensione, considerando la media dei più elevati dieci dichiarati dall'iscritto) e le pensioni debbano essere rivalutati secondo il medesimo criterio dell'indice Istat di cui all'art. 16.
Il regime transitorio della l. 576/1980 è fissato dall'art. 26. Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie, secondo cui “Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dall'1 gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente;
così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data” e dall'art. 27. Decorrenza delle rivalutazioni, dove si prevede che “Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'art. 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'art. 16, con la stessa decorrenza e nella stessa misura determinata a norma della presente legge.
La prima tabella di cui all'art. 15, comma 2, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. . . .
Le entità dei redditi di cui all'art. 2, comma 5, art. 4, comma 2 e art. 10, commi 1 e 2, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge.
Per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge".
Poiché la l. 576/1980 è entrata in vigore il 12/10/1980, è logico ritenere che debba tenersi conto della variazione dell'indice Istat del 1980 rispetto al 1979, e non invece, come ritenuto dalla CP_1 della variazione dell'indice Istat del 1981 rispetto al 1980 (comunicato solo nel 1982 e quindi, applicabile solo dal 1/1/1983), in quanto rappresenta l'indice di aumento medio dei prezzi dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge. pagina 4 di 9 Né la tesi della può trovare conferma nel DM 30/9/1982 - che ha stabilito la decorrenza CP_1 della rivalutazione delle pensioni e dei limiti di reddito di cui all'art 2 co 5 dal 1/1/1983 e, quale misura di attualizzazione, la percentuale del 18,7% con la conseguenza che la in attuazione del suddetto CP_1 decreto, ha applicato la prima rivalutazione a partire dal 1/1/1983 aumentando gli importi di cui sopra del 18,7% - in quanto il suddetto DM è stato poi abrogato dal D.P.R. 248/2010 e in ogni caso, il giudice ordinario non è vincolato da un atto amministrativo, quale il DM cit., in quanto può disapplicarlo ove lo ritenga non conforme alla legge, ai sensi della l. 2248/1865, artt. 4 e 5, all. E. (vd. Cass. 9698/2010).
Peraltro la previsione che la prima tabella di cui all'art. 15, comma 2 - cioè quella predisposta in base ai dati pubblicati dall'Istat - fosse redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, non poteva significare altro che doveva considerare la variazione dell'indice dei prezzi del 1980 rispetto al 1979 e non del 1981 sul 1980, non ancora disponibile.
Cass. SU 7281/2004 - pur affrontando il diverso problema della decorrenza della prima rivalutazione della pensione e non anche dei redditi da porre a base della determinazione della stessa e della relativa decorrenza - ha affermato che “in tema di pensioni a carico della di previdenza assistenza a CP_1 favore degli avvocati e procuratori, il sistema di adeguamento introdotto dalla L. 576/80 art.16 - che prevede aumenti annuali da determinarsi con apposito decreto interministeriale ricognitivo della variazione dell'indice Istat… e da corrispondersi con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del decreto stesso - comporta che i titolari del diritto a pensione maturato nell'anno di emissione del decreto interministeriale possono fruire dell'adeguamento ivi determinato pur essendo,
l'epoca di riferimento considerata dal decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione, anteriore al momento di maturazione del diritto”.
In seguito Cass. 16585/2023 ha nuovamente chiarito che tale conclusione aveva consentito di colmare il vuoto contenuto nel sistema - che ai fini della rivalutazione dei vari redditi da attualizzare, non faceva alcun riferimento all'anno precedente alla maturazione del diritto a pensione - “disponendo che, poiché nell'attualizzare il reddito da porre a base della pensione non si tiene conto della rivalutazione intervenuta l'anno precedente il sorgere del diritto a pensione, di siffatta esigenza di attualizzazione si terrà conto provvedendo a rivalutare la pensione fin dall'1 gennaio dell'anno successivo al sorgere del diritto;
quindi la Corte ha introdotto siffatto correttivo per via interpretativa, onde far sì che il vuoto normativo non ridondasse ingiustamente a carico del professionista, pensionatosi nel 1980; nel caso in esame, è, pertanto, pienamente legittima la conclusione cui è giunto il giudice dell'appello, nel disporre che la rivalutazione della pensione maturata nel 1980 debba fondarsi sugli indici di rivalutazione del 1979, e non sui più bassi indici che la avrebbe preteso di applicare CP_1 alla fattispecie”.
Tale orientamento è stato da ultimo confermato anche da Cass. 27609/2024
Infatti, come sopra indicato, l'art. 15 stabilisce che l'anno precedente alla maturazione del diritto alla pensione non viene preso in considerazione ai fini della rivalutazione dei vari redditi da attualizzare, in quanto fa riferimento agli aumenti fra coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del pagina 5 di 9 penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.
Sulla decorrenza della rivalutazione del reddito per il calcolo della pensione, la giurisprudenza della
Corte di appello di Milano (sent. n. 311/2024, 641/2023, 15/2022, 128, 931 e 15/2022, 394/2021,
601/2020, 367 e 2008/2012) è ormai consolidata nell'affermare che una differenziazione nel criterio di adeguamento, cioè la mancata applicazione del principio di cui all'art. 27 ult. co. per la rivalutazione dei redditi da porre alla base del computo della pensione, apparirebbe incongrua e contrasterebbe con la lettera e lo spirito della legge, che ha espressamente stabilito all'art. 16 – richiamato dall'art. 27 quanto alle modalità di applicazione dei coefficienti – un medesimo criterio di adeguamento.
Di conseguenza, l'ultimo comma dell'art. 27 dove si stabilisce che “per la prima applicazione dell'art.
16 si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge”, contrariamente a quanto ritenuto dalla introduce un criterio generale e comporta che l'indice CP_1
Istat da prendere come riferimento per il primo anno non possa essere quello risultante dalla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari appunto al 18,7%) ma debba essere invece, quello del
21,1% relativo alla variazione tra il 1979 e il 1980, con l'ulteriore conseguenza che anche per le pensioni maturate dopo il 1982, la variazione di aumento delle stesse debba tenere conto dell'indice medio annuo relativo al 1980, al pari dell'aumento del reddito utile per il calcolo della pensione.
La sostiene inoltre che, nel caso di errata applicazione della rivalutazione ai redditi CP_1 pensionabili, ne deriverebbe il pagamento di contributi inferiori a quelli dovuti, per aver adeguato con il medesimo criterio il “tetto” del reddito soggetto a contribuzione, con la conseguenza che dovrebbero essere dichiarati inefficaci, ai sensi del Regolamento deliberato nel 2005 e approvato nel 2006 (che ha disciplinato l'ipotesi di parziale omissione dei contributi, per i quali sia intervenuta la prescrizione), gli anni per i quali vi è stata sia una parziale omissione contributiva sia l'intervenuta prescrizione della connessa contribuzione.
Tale argomentazione non è stata condivisa dalla giurisprudenza della Corte di appello cit., che ha sottolineato in primo luogo, che l'omissione contributiva è stata determinata dall'errata interpretazione della sulla decorrenza del termine per la rivalutazione dei redditi pensionabili, errore che CP_1 non può essere oggi fatto ricadere sul ricorrente, arrivando a dichiarare l'inefficacia dei relativi anni, non potendo la richiedere il pagamento di maggiori contributi, stante l'intervenuta prescrizione. CP_1
Inoltre, ha richiamato il principio affermato da Cass. 5672/2012 e 26962/2013, secondo cui “in relazione al sistema che regola la anche gli anni non coperti da Controparte_1 integrale contribuzione, concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo in quanto nessuna norma prevede che venga "annullata" l'annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto”.
La Corte di appello, pur riconoscendo che con il Regolamento del 2005 approvato nel 2006 e poi modificato nel 2011, sia stato previsto all'art. 1, che gli anni di iscrizione alla per i quali risulti CP_1 accertata un'omissione anche parziale nel pagamento di contributi, che non possono essere più richiesti né versati per intervenuta prescrizione, sono considerati inefficaci sia ai fini del riconoscimento del pagina 6 di 9 diritto alla pensione sia ai fini del calcolo della stessa, ha tuttavia osservato come detto Regolamento, avendo una connotazione normativa, può trovare applicazione solo dal momento della sua entrata in vigore, non essendo previsto alcun effetto retroattivo.
In ogni caso ha ritenuto dirimente il fatto che la sanzione dell'inefficacia non possa che derivare da un accertato (e, prima ancora, denunciato) inadempimento dell'iscritto verso la non potendo CP_1 operare ex post, per cui nel caso in cui non si sia verificata ab origine (come nella vicenda di cui è causa) un'omissione totale o parziale, non può la pretendere che l'annualità (ai tempi ritenuta CP_1 adempiuta in modo regolare) venga annullata.
La Corte di appello ha quindi tratto la conclusione che se il ricorrente abbia corrisposto esattamente i contributi sul reddito dichiarato, la successiva rivalutazione di quel reddito secondo un indice diverso da quello applicato dalla non può per definizione, determinare alcuna omissione contributiva. CP_1
Al punto 4.4 della memoria di costituzione, la ha comunque chiesto di rideterminare i contributi CP_1 non prescritti relativi anche ad anni successivi all'erogazione della pensione, ove il ricorrente avesse continuato a versare la contribuzione dopo il pensionamento.
Come riconosciuto dalla l'errata decorrenza della rivalutazione del “tetto” di reddito per il CP_1 calcolo del contributo soggettivo, non rileva solo per il periodo coperto ormai da prescrizione.
Infatti, in materia previdenziale, anche per gli enti privati, il regime della prescrizione già maturata è sottratto, ai sensi dell'art. 3 co 9 l. 335/1995, alla disponibilità delle parti, per cui opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio (Cass. 21830/2014, 6340/2005).
Pertanto, tenuto conto del termine di prescrizione decennale (art 19 l. 576/1980) può essere preso in considerazione solo il periodo successivo all'ottobre 2014 (in quanto l'interruzione della prescrizione è avvenuta con la costituzione in giudizio della , quando l'avv. era già in pensione da CP_1 Parte_1 quasi sei anni.
In origine, secondo l'art 10 co 3 l. 576/1980, il contributo soggettivo - calcolato in via ordinaria a percentuale in funzione del “tetto” di reddito (40 milioni di lire) rivalutato annualmente (co 1), se superiore al minimo rivalutato anch'esso, (co 2) - “è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione”; il co 4 ribadiva che “Tuttavia essi, dopo il compimento dei cinque anni di cui all'ottavo comma dell'articolo 2, sono tenuti a corrispondere il contributo in misura pari al tre per cento del reddito, con esclusione del contributo soggettivo minimo previsto dal comma precedente”.
Da tali norme appare evidente che il contributo soggettivo per un avvocato in pensione, che esercitava ancora la professione forense, veniva calcolato a percentuale in funzione del “tetto” di reddito rivalutato secondo gli indici Istat, per i primi cinque anni e in seguito con percentuale fissa sul reddito
“dichiarato”, ottenuto nell'anno di riferimento, non suscettibile di rivalutazione. pagina 7 di 9 Tale criterio, dopo una prima conferma con il regolamento 2001, è stato modificato dal regolamento
2009 che ha ripristinato, per tutti gli avvocati in pensione ma ancora iscritti all'albo, senza alcuna distinzione per quelli in pensione da più di cinque anni, il versamento del contributo soggettivo in base a una percentuale diversa, in relazione al “tetto” del reddito.
Tale criterio è stato poi confermato anche dai regolamenti successivi.
Tuttavia, la rivalutazione annuale prevista dall'art 16 l. 576/1980 per il “tetto” di reddito (40 milioni di lire), per il calcolo del contributo soggettivo, ha di fatto cessato di applicarsi con il regolamento del
2001 che ha stabilito in misura autonoma (al pari dei regolamenti successivi), il nuovo “tetto” in 141,2 milioni di lire, da rivalutare a partire dall'anno seguente, per cui da allora, è venuto meno l'effetto di trascinamento dell'errore commesso dalla sul decorso della rivalutazione del “tetto” in base CP_1 all'art 16 cit., per il calcolo del contributo soggettivo per tutti gli avvocati, pensionati o meno che fossero.
L'avv. come già detto, sarebbe tenuto al pagamento del contributo soggettivo per il periodo Parte_1 non ancora prescritto e quindi da ottobre 2014, quando però il relativo “tetto” di reddito era stato fissato in € 94.000,00 da rivalutare negli anni successivi, con il regolamento 2012, e quindi, senza alcun riferimento a quello dell'art 10 l. 576/1980 rivalutato ai sensi del successivo art. 16, per cui è da escludere che la possa pretendere, per l'errata applicazione di quest'ultima norma, un contributo CP_1 soggettivo superiore a quello già versato dal ricorrente.
Di conseguenza, tutte le domande o eccezioni svolte in via riconvenzionale dalla devono essere CP_1 respinte.
In conclusione, dev'essere dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico di anzianità sulla base della svalutazione, secondo gli indici Istat del 21,10 % verificatasi per il periodo 1979/1980, del 18,70% per il periodo 1980/81, del 16,30% per il periodo 1981/1982, del
15% per il periodo 1982/1983 e quindi, secondo gli indici successivi, fino a oggi, nel limite della prescrizione decennale a decorrere dal primo atto interruttivo, la pec del 3/5/2023 (doc 3) della cui effettiva consegna non può dubitarsi, perché oggetto del successivo diniego della (doc 4). CP_1
Per quanto concerne i conteggi occorre osservare che quelli da ultimo prodotti non illustrano in modo comprensibile il criterio seguito, per cui la causa dev'essere rimessa sul ruolo, per accertare l'effettiva entità della somma spettante al ricorrente.
Spese alla sentenza definitiva.
PQM
1. dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia a partire dal 1980, sulla base della svalutazione secondo gli indici Istat del 21,10 % verificatasi per il periodo 1979/1980, del 18,70% per il periodo 1980/81, del 16,30% per il periodo
1981/1982, del 15% per il periodo 1982/1983 e quindi, secondo gli indici successivi, con la condanna della al pagamento del maggiore Controparte_1 trattamento pensionistico di vecchiaia e della differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi legali, dal maggio 2013; pagina 8 di 9 2. respinge le domande riconvenzionali della;
Controparte_1
3. condanna la al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio, liquidate in € 6.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 447 cpc.
Como, 3/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 9 di 9