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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 30/01/2026, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1515/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16935/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1347/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha adito l'intestata Corte chiedendo l'annullamento dell' dell'avviso di accertamento n.
166514/7302 di euro 2410,05 per omesso versamento IMU per l'anno 2020, nonché tutti gli atti presupposti emessi dal Concessionario della Riscossione su mandato del Comune di Napoli.
Allegava, in punto di fatto, che in data 4.09.2025 riceveva l'avviso di accertamento suindicato con il quale il Comune di Napoli, per mezzo della concessionaria Obiettivo Valore, accertava l'omesso pagamento dell'Imposta Municipale Unica (c.d. IMU) per l'anno 2020 con riferimento all'immobile sito in Napoli alla
Indirizzo 1, interno 17, di sua proprietà.
Prendeva così atto della incredibile richiesta in quanto l'immobile identificato era da sempre stato esente dal pagamento IMU, così come previsto dalla normativa vigente, costituendo la propria abitazione principale.
Deduceva quindi, in punto di diritto, il seguente motivo di gravame: "assenza del presupposto impositivo - esenzione IMU per l'abitazione principale - errata identificazione dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta".
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli deducendo la propria carenza di legittimazione passiva.
Non si costituiva in giudizio la resistente Napoli Obiettivo Resistente_1, nonostante la rituale e tempestiva notifica del ricorso.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto
La mancata costituzione in giudizio della parte resistente di N.O.V., nonostante la rituale notifica del ricorso, non ha consentito di verificare l'infondatezza delle deduzioni di parte ricorrente, come dalla stessa peraltro documentate.
Ne consegue, quindi, la fondatezza del ricorso e il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Atteso l'esito del giudizio parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite - liquidate come in dispositivo - in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Napoli Obiettivo Valore al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 280,00 oltre accessori come per legge, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16935/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1347/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha adito l'intestata Corte chiedendo l'annullamento dell' dell'avviso di accertamento n.
166514/7302 di euro 2410,05 per omesso versamento IMU per l'anno 2020, nonché tutti gli atti presupposti emessi dal Concessionario della Riscossione su mandato del Comune di Napoli.
Allegava, in punto di fatto, che in data 4.09.2025 riceveva l'avviso di accertamento suindicato con il quale il Comune di Napoli, per mezzo della concessionaria Obiettivo Valore, accertava l'omesso pagamento dell'Imposta Municipale Unica (c.d. IMU) per l'anno 2020 con riferimento all'immobile sito in Napoli alla
Indirizzo 1, interno 17, di sua proprietà.
Prendeva così atto della incredibile richiesta in quanto l'immobile identificato era da sempre stato esente dal pagamento IMU, così come previsto dalla normativa vigente, costituendo la propria abitazione principale.
Deduceva quindi, in punto di diritto, il seguente motivo di gravame: "assenza del presupposto impositivo - esenzione IMU per l'abitazione principale - errata identificazione dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta".
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli deducendo la propria carenza di legittimazione passiva.
Non si costituiva in giudizio la resistente Napoli Obiettivo Resistente_1, nonostante la rituale e tempestiva notifica del ricorso.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto
La mancata costituzione in giudizio della parte resistente di N.O.V., nonostante la rituale notifica del ricorso, non ha consentito di verificare l'infondatezza delle deduzioni di parte ricorrente, come dalla stessa peraltro documentate.
Ne consegue, quindi, la fondatezza del ricorso e il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Atteso l'esito del giudizio parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite - liquidate come in dispositivo - in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna Napoli Obiettivo Valore al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 280,00 oltre accessori come per legge, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.