Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1067/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA PIE' CASALI, 40 Parte_1
82010 MOIANO, presso lo studio dell'avv. PORRINO RAFFAELLA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso in alla via Controparte_1 CP_1
Foschini, rappresentato e difeso dall'avv. CONROTTO EMILIA giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 11/04/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
L'odierna controversia attiene ad opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI
001380767, notificata in data 5.2.24 per il pagamento di 11.023,50 euro in ordine
1
Parte ricorrente ha eccepito l'illegittimità per diversi profili e la prescrizione.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
2.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte ricorrente.
Dagli atti risulta che l'ordinanza ingiunzione opposta non è stata notifica alla ricorrente quale obbligato in solido della società (diversamente il destinatario dell'ordinanza ingiunzione sarebbe la società), ma proprio quale legale rappresentante della stessa.
3.
Va altresì rigettata l'eccezione relativa all'omessa notifica del verbale di accertamento prot. n.1100.18/10/2018.0193610 contestato a
[...]
in qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
relativo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e CP_2
assistenziali per i lavoratori dipendenti – dovute dalla predetta società – per il mese di giugno 2017 , per un importo totale di € 7349,00, avendo l' , nel CP_1
costituirsi in giudizio, documentato la notifica del predetto atto in data
10.11.2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con invio della raccomandata e dell'avviso di ricevimento della relativa CAD, atti tempestivi in quanto indicati specificatamente tra gli allegati in memoria dall' , ma non risultanti nel CP_1
fascicolo telematico, ragione per cui ne è stata disposta l'acquisizione.
Va respinta anche l'eccezione relativa al fatto che la società in questione è stata dichiarata fallita.
In materia di sanzioni amministrative, mentre nell'ipotesi di fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo e non mediante ordinanza - ingiunzione a
2 norma dell'art. 18 della L. n. 689/1981, viceversa, nell'ipotesi di violazione commessa dalla persona fisica dell'amministratore di società di capitali poi dichiarata fallita, la sanzione può essere adottata per il carattere personale della responsabilità ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/1981 (v. Cass., Sez. L, 7 luglio
2023, n. 19371, Pres. Doronzo, Est. Caso).
4.
Priva di pregio appare pertanto anche l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 14 che prescrive che l'atto di contestazione sia notificato agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro 90 giorni dall'accertamento della violazione l.689/1981 poiché l ha dedotto e documentato di aver notificato in data CP_1
10.11.18 l'accertamento del 18.10.18.
Come noto l'art. 14 prescrive che l'atto di contestazione sia notificato agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro 90 giorni dall'accertamento della violazione , ma la giurisprudenza della Suprema Corte , come riconosciuto dalla stessa ricorrente , ha chiarito che il termine di cui all'art. 14 va commisurato non solo al tempo in cui la violazione , in relazione agli atti compiuti ed agli elementi raccolti , può essere notificata , ma anche e soprattutto al tempo in cui deve essere notificata in virtù di un principio di ragionevolezza (
Cass. 8 aprile 2010 n. 8335 ; Cass 30 ottobre 2009 n. 23016 ; Cass 29 febbraio
2008 n.5467; Cass. SS.UU. 9 marzo 2007 n. 5395 ; Cass. 11 dicembre 1998 n.
12490) .
5.
Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione dal momento che dalla notifica del verbale di accertamento avvenuta il 10.11.18 e la notifica dell'ordinanza ingiunzione non sono trascorsi cinque anni.
Al riguardo occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che " Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per
3 i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo " nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ…." (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8044 del
28/03/2008).
6.
Ciò posto, con l'odierno ricorso l'opponente non contesta specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta.
In particolare, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione, l' ha CP_3
regolarmente notificato al trasgressore un provvedimento di accertamento della violazione, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi Pt_2
dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00. L'odierno ricorrente non ha inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa (il termine di tre mesi è perentorio: cfr. Cass. Cass. 17 gennaio 2017, n. 30178), né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
Invero, il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della società obbligata solidale, nei flussi contenenti le dichiarazioni mensili degli obblighi Pt_2
4 contributivi facenti carico alla società e dovuti all' , ha dichiarato di aver CP_1
trattenuto le quote a carico dei lavoratori dipendenti ma ha omesso di versarle all' . CP_1
Com'è noto, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale costituiscono piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell , sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti CP_1
dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente (tra le tante, Cass. pen., 24 settembre 2020, n. 28672; Cass. pen., 15 ottobre 2019, n. 51214). I modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale hanno infatti natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 37145).
Si osserva che l'atto opposto contiene tutte le indicazioni necessarie ad assicurare una compiuta conoscenza della ragione creditoria dell'ente a carico dell'ingiunto ovvero il periodo di riferimento del credito, la relativa causale, gli importi addebitati, il regime sanzionatorio e i relativi criteri di calcolo, il termine entro cui effettuare il pagamento, l'indicazione dell'agente della riscossione competente.
Venendo alla sanzione irrogata, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge
30 aprile 1969, n. 153, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un
5 importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
Ne consegue allora che se il datore di lavoro omette di versare all'ente previdenziale le ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153) per un importo superiore ad euro 10.000 annui, si configura il reato punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se, invece, l'importo delle ritenute previdenziali ed assistenziali non versate all' è inferiore ad euro 10.000, il datore di lavoro CP_1 integra l'illecito amministrativo cui consegue il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 10.000 e i 50.000 euro.
In ogni caso, e come già prevedeva la normativa previgente, il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile a sanzione amministrativa nel caso in cui provveda al versamento delle omesse ritenute previdenziali ed assistenziali entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Per l'illecito amministrativo, l'articolo 16 della legge n. 689/1981 prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, qualora più favorevole e se sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.
Tale pagamento deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
La misura ridotta è pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro, cui vanno aggiunte le spese del procedimento.
6 Se il pagamento viene effettuato nei termini indicati, dunque, il procedimento si estingue.
L'ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro viene dunque emessa in caso di: verificata fondatezza dell'accertamento e in assenza del pagamento delle ritenute omesse ovvero della sanzione in misura ridotta.
L'importo specifico della sanzione si basa:
· sulla gravità della violazione,
· sull'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione sulle condizioni economiche del soggetto ma soprattutto, dato che deriva da "espressa volontà del trasgressore di non effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, che avrebbe consentito l'estinzione del procedimento sanzionatorio, " sarà di importo superiore a quello determinato in misura ridotta di 16.666 euro.
Con riferimento all'entità della sanzione si richiama l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui “nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie …, il giudice ha il potere discrezionale di quantificare l'entità della sanzione, entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della
L. n. 689 del 1981” e dunque deve aversi riguardo riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche (v. Cass. civ. Sez. II, 15-06-2020, n. 11481).
7 Da ultimo è intervenuto il D.L n.48/2023, convertito nella legge n. 85.23, che ha modificato l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 sostituendo le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» con: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso» per cui se l'importo omesso non supera i
10.000 euro annui, la sanzione amministrativa da10.000 a 50.000 euro si sostituisce con quella da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, prevedendo, dunque, un profilo sanzionatorio più ragionevole.
Tale previsione normativa si inserisce in un contesto in cui il concetto di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione è molto attuale e molto sentito, infatti la stessa Corte di giustizia europea, con la Sentenza n. 205 del 2020, depositata l'8 marzo 2022, ha sollecitato gli Stati membri a rivedere le norme interne alla luce di tale pronuncia, ribadendo che l'art. 49, paragrafo 3 della Carta dei diritti fondamentali della UE, sarebbe direttamente applicabile e pertanto avrebbe effetto diretto nell'ordinamento degli Stati membri .
Ritiene il giudicante che la norma in esame debba trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Depone in tal senso il principio di retroattività della lex mitior, estensibile anche alle sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali, alla luce dei noti “Engel criteria”, estrapolati dalla pronuncia della Corte EDU, Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976.
Come puntualmente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del
21 marzo 2019, alle sanzioni amministrative “che abbiano natura e finalità punitiva” è senz'altro applicabile il complesso delle garanzie della “materia penale”, compresa quella della retroattività favorevole.
I giudici delle leggi hanno posto in risalto che l'estensione di dette garanzie alle sanzioni amministrative pecuniarie è pienamente coerente con il principio di
8 uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in forza del quale non è ammissibile continuare a sanzionare una determinata condotta sulla base di un apprezzamento di disvalore che sia mutato in bonam partem, nel senso cioè di un'attenuazione della risposta punitiva.
Non è superfluo rammentare, a questo punto, che l'applicazione retroattiva, anche in tema di sanzioni amministrative, dello jus superveniens introduttivo di parametri edittali più miti è stata in diverse occasioni reputata ammissibile dalla
Corte di Cassazione, che ha peraltro precisato che le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 11 febbraio 2022,
n. 4522; v., altresì, in termini, Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20697).
Nel caso di specie è stata irrogata una sanzione pari ad euro 11.023,50 rideterminata dall' proprio sulla base della nuova normativa ritenuta CP_1
correttamente applicabile anche alla fattispecie de qua e dunque pari ad una volta e mezza l'importo omesso (v. messaggio n. 1931/2023). CP_1
7.
Da tutto ciò consegue il rigetto del ricorso.
8.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al minimo e previa riduzione tenuto conto della natura della controversia .
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
9 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a ordinanza di ingiunzione ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1887,90 oltre accessori.
Così deciso in Benevento, 12/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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