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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1757 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SANFILIPPO BENEDETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 26/05/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e , nata a Pt_1 Parte_2
Messina il 18/09/1975, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 29/09/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 871, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nato il figlio in data 21/01/2009; Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 02/05/2013;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. In ordine al figlio minore , lo stesso sarà affidato ad Per_1
entrambi i genitori secondo la disciplina dell'affido condiviso, con domiciliazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Messina via
ND OL nr. 105. Il padre potrà esercitare il diritto di visita incondizionatamente nell'interesse primario del minore e con l'assoluto rispetto delle esigenze sia scolastiche che extrascolastiche, da valutarsi anche in relazione al piano genitoriale che si allega al presente. Nel caso di eventuale disaccordo tra i coniugi, sarà lo stesso ad Per_1
autodeterminarsi, in considerazione dell'età, 16 anni, dovendo in ogni caso mantenere un rapporto con entrambi i genitori. Nelle festività natalizie,
trascorrerà ad anni alterni dal 24 al 25 compreso con il padre e dal Per_1
2 30.12. al 01.01 compreso con la madre o viceversa così come alternati saranno i giorni festivi di Pasqua (sabato-domenica e lunedì di pasquetta).
Relativamente al periodo estivo il padre potrà trascorrere con il ragazzo un periodo di 15 giorni anche consecutivi nel mese di agosto, periodo da concordare con la madre;
2. I coniugi si obbligano reciprocamente a mantenere il figlio in ragione delle loro possibilità economiche, Per_1
fermo restando che il sig. si obbliga a versare la somma di Parte_1
Euro 300,00 a titolo di mantenimento mensile, oltre aggiornamento ISTAT come per Legge;
3. Per quanto concerne le spese occasionali e/o straordinarie che dovessero rendersi necessarie per soddisfare le esigenze di vita del figlio minorenne, come ad esempio in caso di spese mediche (analisi cliniche straordinarie - visite specialistiche - ricoveri ospedalieri - interventi chirurgici - dentista - oculista ecc..), relative allo svolgimento di attività sportiva e/o di rilevanza culturale, queste saranno sostenute dal sig. Parte_1
nella misura del 100% ma dovranno essere sempre documentate e
[...]
concordate tra i genitori;
4. Entrambi i coniugi hanno autonoma capacità lavorativa, per tali motivi i coniugi rinunziano reciprocamente a qualsiasi forma di erogazione economica, non pretendono nulla l'uno dall'altro e ciascuno provvederà a sé stesso autonomamente;
5. Tutti i rimanenti rapporti patrimoniali tra i coniugi sono già stati definiti, ragione per cui le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere economicamente nulla l'uno dall'altro ad alcun titolo, avendo definito ogni questione economica pendente tra gli stessi in completo accordo;
6. I coniugi, sin da ora, concedono reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio di passaporto;
7. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
3 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21 luglio 2025.
Alla suddetta udienza del 03/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 02/05/2013, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/05/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 29/09/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 871, parte 2, serie A, tra , nato a Parte_1
Messina il 27/09/1974, e , nata a [...] il Parte_2
18/09/1975, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1757 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SANFILIPPO BENEDETTA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 26/05/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e , nata a Pt_1 Parte_2
Messina il 18/09/1975, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 29/09/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 871, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nato il figlio in data 21/01/2009; Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 02/05/2013;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. In ordine al figlio minore , lo stesso sarà affidato ad Per_1
entrambi i genitori secondo la disciplina dell'affido condiviso, con domiciliazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Messina via
ND OL nr. 105. Il padre potrà esercitare il diritto di visita incondizionatamente nell'interesse primario del minore e con l'assoluto rispetto delle esigenze sia scolastiche che extrascolastiche, da valutarsi anche in relazione al piano genitoriale che si allega al presente. Nel caso di eventuale disaccordo tra i coniugi, sarà lo stesso ad Per_1
autodeterminarsi, in considerazione dell'età, 16 anni, dovendo in ogni caso mantenere un rapporto con entrambi i genitori. Nelle festività natalizie,
trascorrerà ad anni alterni dal 24 al 25 compreso con il padre e dal Per_1
2 30.12. al 01.01 compreso con la madre o viceversa così come alternati saranno i giorni festivi di Pasqua (sabato-domenica e lunedì di pasquetta).
Relativamente al periodo estivo il padre potrà trascorrere con il ragazzo un periodo di 15 giorni anche consecutivi nel mese di agosto, periodo da concordare con la madre;
2. I coniugi si obbligano reciprocamente a mantenere il figlio in ragione delle loro possibilità economiche, Per_1
fermo restando che il sig. si obbliga a versare la somma di Parte_1
Euro 300,00 a titolo di mantenimento mensile, oltre aggiornamento ISTAT come per Legge;
3. Per quanto concerne le spese occasionali e/o straordinarie che dovessero rendersi necessarie per soddisfare le esigenze di vita del figlio minorenne, come ad esempio in caso di spese mediche (analisi cliniche straordinarie - visite specialistiche - ricoveri ospedalieri - interventi chirurgici - dentista - oculista ecc..), relative allo svolgimento di attività sportiva e/o di rilevanza culturale, queste saranno sostenute dal sig. Parte_1
nella misura del 100% ma dovranno essere sempre documentate e
[...]
concordate tra i genitori;
4. Entrambi i coniugi hanno autonoma capacità lavorativa, per tali motivi i coniugi rinunziano reciprocamente a qualsiasi forma di erogazione economica, non pretendono nulla l'uno dall'altro e ciascuno provvederà a sé stesso autonomamente;
5. Tutti i rimanenti rapporti patrimoniali tra i coniugi sono già stati definiti, ragione per cui le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere economicamente nulla l'uno dall'altro ad alcun titolo, avendo definito ogni questione economica pendente tra gli stessi in completo accordo;
6. I coniugi, sin da ora, concedono reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio di passaporto;
7. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
3 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21 luglio 2025.
Alla suddetta udienza del 03/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 02/05/2013, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/05/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 29/09/1999, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 871, parte 2, serie A, tra , nato a Parte_1
Messina il 27/09/1974, e , nata a [...] il Parte_2
18/09/1975, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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