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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/10/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 1433/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1433/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito previdenziale” e vertente
TRA
( ) - avv. MATRONE ANIELLO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.03.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso la richiesta di ripetizione di CP_ indebito notificata in data 10.03.2025, a mezzo della quale l aveva
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chiesto la restituzione di € 1.650,04 a titolo di indennità di disoccupazione non dovuta per il periodo intercorso dal 04.09.2006 al 14.01.2007.
Eccepiva, in particolare, la prescrizione del diritto vantato dall'istituto; la mancanza di motivazione della richiesta restitutoria e la buona fede della prenditrice.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 22.09.2025, concludendo come in atti.
Vanno, preliminarmente, respinte le eccezioni in rito avanzate dalla parte ricorrente. CP_ Invero, va, in primo luogo, evidenziato che l ha offerto in comunicazione la certificazione dell'ente erogatore della prestazione di disoccupazione (nella specie Poste Italiane s.p.a.) secondo cui alla odierna ricorrente sono stati erogati importi per complessivi € 981,92 nei giorni
02.09.2006, 16.09.2006 e 19.10.2006 (cfr. doc. in atti). Ne deriva, quindi, che la missiva del 17.03.2015 (ricevuta in data 22.04.2015) sia idoneo atto interruttivo, avendo indicato la prestazione asseritamente non dovuta, seppure con un importo non compatibile col precedente documento.
Conseguentemente, la missiva del 24.02.2025 odiernamente impugnata, in quanto ricevuta il 10.03.2025, ha tempestivamente interrotto la prescrizione estintiva che, nel caso di specie, è quella ordinaria decennale.
Quanto al difetto di motivazione della missiva del 24.02.2025, la tesi attorea non è priva di fondamento, ma occorre, nel caso di specie, tenere in CP_ debito conto di quanto esposto dall nella propria memoria difensiva, nella quale ha chiarito che l'indebito sarebbe stato generato dalla perdita dello stato di disoccupazione della ricorrente.
Orbene, va premesso in diritto che la giurisprudenza di legittimità che si è sviluppata in subiecta materia ha precisato che il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033
c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio che, di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul
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diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente (cfr. Cass. n. 8731/19). In particolare, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/19). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso
Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/08).
Tornando al caso che qui occupa, la buona fede non potrebbe scusare la parte ricorrente, la quale era ben consapevole che una nuova CP_ assunzione, non immediatamente conoscibile dall , avrebbe comportato la perdita del proprio diritto alla ricezione della prestazione previdenziale dell'indennità di disoccupazione. Pertanto, va osservato che il periodo in oggetto - ovvero dal 04.09.2006 al 14.01.2007 - è integralmente coperto da attività lavorativa, atteso che, dall'estratto informatico depositato CP_ dall , si evince che la ricorrente, dopo un precedente periodo di disoccupazione, ha lavorato per dal 04.09.2006 sino al Parte_2
31.12.2006 part-time e poi per la stessa impresa per tutto l'anno 2007 (cfr. doc. in atti). Tale circostanza non solo non è stata smentita dalla ricorrente, ma va anche rilevato che l'onere probatorio della ricorrenza dei requisiti fattuali della prestazione oggetto di indebito spettava proprio su di lei (cfr.
Cass. S.U. n. 18046/10).
In definitiva, in accoglimento parziale del ricorso, va accertata la effettiva sussistenza dell'indebito previdenziale nella minor somma di €
981,92, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento del suddetto importo, oltre accessori di legge.
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Le spese processuali sono interamente compensate per la reciproca soccombenza.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte CP_ ricorrente alla restituzione in favore dell della minor somma di € 981,92 oltre accessori di legge;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1433/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito previdenziale” e vertente
TRA
( ) - avv. MATRONE ANIELLO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.03.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso la richiesta di ripetizione di CP_ indebito notificata in data 10.03.2025, a mezzo della quale l aveva
Pagina 1 di 4 r.g. 1433/2025
chiesto la restituzione di € 1.650,04 a titolo di indennità di disoccupazione non dovuta per il periodo intercorso dal 04.09.2006 al 14.01.2007.
Eccepiva, in particolare, la prescrizione del diritto vantato dall'istituto; la mancanza di motivazione della richiesta restitutoria e la buona fede della prenditrice.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 22.09.2025, concludendo come in atti.
Vanno, preliminarmente, respinte le eccezioni in rito avanzate dalla parte ricorrente. CP_ Invero, va, in primo luogo, evidenziato che l ha offerto in comunicazione la certificazione dell'ente erogatore della prestazione di disoccupazione (nella specie Poste Italiane s.p.a.) secondo cui alla odierna ricorrente sono stati erogati importi per complessivi € 981,92 nei giorni
02.09.2006, 16.09.2006 e 19.10.2006 (cfr. doc. in atti). Ne deriva, quindi, che la missiva del 17.03.2015 (ricevuta in data 22.04.2015) sia idoneo atto interruttivo, avendo indicato la prestazione asseritamente non dovuta, seppure con un importo non compatibile col precedente documento.
Conseguentemente, la missiva del 24.02.2025 odiernamente impugnata, in quanto ricevuta il 10.03.2025, ha tempestivamente interrotto la prescrizione estintiva che, nel caso di specie, è quella ordinaria decennale.
Quanto al difetto di motivazione della missiva del 24.02.2025, la tesi attorea non è priva di fondamento, ma occorre, nel caso di specie, tenere in CP_ debito conto di quanto esposto dall nella propria memoria difensiva, nella quale ha chiarito che l'indebito sarebbe stato generato dalla perdita dello stato di disoccupazione della ricorrente.
Orbene, va premesso in diritto che la giurisprudenza di legittimità che si è sviluppata in subiecta materia ha precisato che il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033
c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio che, di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul
Pagina 2 di 4 r.g. 1433/2025
diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente (cfr. Cass. n. 8731/19). In particolare, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/19). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso
Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/08).
Tornando al caso che qui occupa, la buona fede non potrebbe scusare la parte ricorrente, la quale era ben consapevole che una nuova CP_ assunzione, non immediatamente conoscibile dall , avrebbe comportato la perdita del proprio diritto alla ricezione della prestazione previdenziale dell'indennità di disoccupazione. Pertanto, va osservato che il periodo in oggetto - ovvero dal 04.09.2006 al 14.01.2007 - è integralmente coperto da attività lavorativa, atteso che, dall'estratto informatico depositato CP_ dall , si evince che la ricorrente, dopo un precedente periodo di disoccupazione, ha lavorato per dal 04.09.2006 sino al Parte_2
31.12.2006 part-time e poi per la stessa impresa per tutto l'anno 2007 (cfr. doc. in atti). Tale circostanza non solo non è stata smentita dalla ricorrente, ma va anche rilevato che l'onere probatorio della ricorrenza dei requisiti fattuali della prestazione oggetto di indebito spettava proprio su di lei (cfr.
Cass. S.U. n. 18046/10).
In definitiva, in accoglimento parziale del ricorso, va accertata la effettiva sussistenza dell'indebito previdenziale nella minor somma di €
981,92, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento del suddetto importo, oltre accessori di legge.
Pagina 3 di 4 r.g. 1433/2025
Le spese processuali sono interamente compensate per la reciproca soccombenza.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte CP_ ricorrente alla restituzione in favore dell della minor somma di € 981,92 oltre accessori di legge;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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