Articolo 812 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 815Articolo 833
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Art. 812-bis. (Dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello) 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti:
a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10; (110)
b) ammiragli di divisione e corrispondenti: ((28)) ; (110)
c) contrammiragli: (65); (110)
d) capitani di vascello: (490). (101) (110)
2. Nelle dotazione organiche di cui al comma 1, sono comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 814, comma 1-bis.

--------------- AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2024. ------------- AGGIORNAMENTO (110)
Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".
Entrata in vigore il 14 maggio 2025