Art. 812-bis. (Dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello) 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti:
a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10; (110)
b) ammiragli di divisione e corrispondenti: ((27)) ; (110) ((138)) c) contrammiragli: ((61)) ; (110) ((138)) d) capitani di vascello: ((461)) . (101) (110) ((138)) 2. Nelle ((dotazioni)) organiche di cui al comma 1, sono comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 814, comma 1-bis. ((138)) --------------- AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2024. ------------- AGGIORNAMENTO (110)
Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024". -------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10; (110)
b) ammiragli di divisione e corrispondenti: ((27)) ; (110) ((138)) c) contrammiragli: ((61)) ; (110) ((138)) d) capitani di vascello: ((461)) . (101) (110) ((138)) 2. Nelle ((dotazioni)) organiche di cui al comma 1, sono comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 814, comma 1-bis. ((138)) --------------- AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2024. ------------- AGGIORNAMENTO (110)
Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024". -------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".