Articolo 2 della Legge 21 settembre 2010, n. 158
Articolo 1Articolo 3
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13 ottobre 2010
Art. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative 1. Nell' articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2009, n. 192 , le parole: «69.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «82.257 milioni».
2. Nell' articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2009, n. 192 , le parole: «rispettivamente, in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, in 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi».
3. All' articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 192 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«29-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le variazioni di bilancio occorrenti per attribuire la somma di 10 milioni di euro, in termini di residui e di cassa, al fondo da ripartire per la realizzazione delle iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico, di cui all' articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , a valere sul fondo da utilizzare per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, ivi compresa l'assunzione di personale in deroga, nonche' per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni, previsto dal medesimo articolo 61, comma 17, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 ».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 della citata legge 23 dicembre 2009, n. 192 , come modificati dalla presente legge:
«3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 82.257 milioni di euro.
4. I limiti di cui all' articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2010, rispettivamente, in 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi».
Entrata in vigore il 13 ottobre 2010