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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1963/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1963/2024 tra
(avv. CANTONI ANDREA) Parte_1
APPELLANTE e
(avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA) Controparte_1
APPELLATO
* Oggi 15/01/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Cantoni per
, il dott. Ivan Donato Stolfi per la Prefettura Pt_1 CP_1
L'Avv. Cantoni richiama le conclusioni di cui al proprio atto introduttivo e il dott. Stolfi quelle della memoria costitutiva. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 1963/2024 Ruolo Generale promossa DA
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Andrea Cantoni come da mandato in atti, APPELLANTE CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale di Bologna;
APPELLATO
OGGETTO: “Appello sentenza n. 965/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di il 31.10.2023, pubblicata il 21.12.2023” CP_1
Visti gli agli atti e le conclusioni precisate dalle parti, rispettivamente, come da atto di citazione in appello e da memoria di costituzione;
Udita la discussione orale;
Visti gli artt. 7 D.Lgs. n. 150/2011, 429 e 437 c.p.c. procede all'udienza odierna del 15 gennaio 2025 alla discussione orale della causa e alla pronunzia immediata della sentenza con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
Concisa esposizione dei fatti e motivi della decisione
ha chiesto che sia riformata la sentenza indicata nell'oggetto, con cui il Giudice Parte_1 di Pace, nell'accogliere parzialmente l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza prefettizia prot. N. RE5216137L-AREA III del 7.06.2023, notificatagli il 19.06.2023 e con la quale era stata disposta la revoca della patente di guida, ha confermato il provvedimento sanzionatorio, annullandolo nella sola parte relativa alla decorrenza del periodo di anni tre - per poter conseguire nuovo titolo abilitativo alla guida - dalla data di notifica e ritiro effettivo della patente. L'odierno appellante ha (re)introdotto, quali motivi di censura la violazione dell'art. 219, comma 3 ter, CdS per duplice profilo afferente alla decorrenza del termine triennale e al
2 mancato scomputo del periodo di sospensione provvisoria della patente dalla revoca;
ha altresì affermato l'intervenuta prescrizione quinquennale della sanzione accessoria e concluso chiedendo di revocare, dichiarare inefficace o annullare l'ordinanza prefettizia oggetto dell'originaria opposizione. La si è costituita ritualmente al fine di eccepire la Controparte_1 tardività/inammissibilità del gravame come proposto e per sostenere, nel merito, l'infondatezza dell'iniziativa di . Parte_1
In assenza di istanze di prova delle parti, la causa è pervenuta all'udienza odierna per essere decisa all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** E' superabile il rilievo di tardività dell'appello proveniente dalla poiché Controparte_1 documentato che la sentenza n. 965/2023 è stata pubblicata il 21.12.2023 e accertato che l'atto introduttivo del giudizio è stato depositato telematicamente dal difensore di il Pt_1
21.06.2024. Ininfluente sul vaglio di tempestività, risultando comunque rispettato il termine semestrale lungo di sei mesi indicato dall'art. 327 c.p.c., il fatto che l'appello sia stato introdotto con citazione, anziché con il ricorso previsto per le controversie regolate dal rito del lavoro. Si riporta, a conferma, il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza al riguardo e, per tutte, anche dalla recente Cass. civ. del 17.07.2024 n. 19754, secondo cui
“Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge”. Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione di Pt_1 perché proposta per la prima volta nel giudizio di appello. Nel merito, la sentenza impugnata merita di essere confermata. Il profilo della decorrenza degli effetti del provvedimento di revoca è stato correttamente valutato dal Giudice di prime cure, che ha censurato l'ordinanza prefettizia nella parte in cui ha individuato il momento iniziale di detta decorrenza dalla notifica del provvedimento all'interessato, anziché dal passaggio in giudicato della sentenza (16.03.2023). Inaccoglibile anche la tesi proposta dall'opponente, odierno appellante, nel senso di far decorrere il triennio dalla commissione del fatto o dalla data di accertamento della violazione dell'art. 186 CdS (guida in stato di ebbrezza) o, eventualmente, dall'emissione della sentenza di primo grado, in quanto l'adozione del provvedimento prefettizio presuppone una condanna penale definitiva (conformi, Cass. civ. 27.12.2022 n. 37832 e Cass. civ. 27.07.2023 n. 22802) e non potrebbe essere emesso prima, rappresentando momento esecutivo di tale condanna. Quanto al differente aspetto concernente la computabilità nel triennio del periodo di sospensione provvisoria della patente, occorre intanto rilevare che la decurtazione è stata operata dall'ordinanza prefettizia N. RE5216137L-AREA III del 7.06.2023, in cui si legge
“detratto il periodo di sospensione provvisoria della patente che ha preceduto la presente revoca”. Il Giudice di pace, a ciò non richiesto essendo tale decurtazione a beneficio dell'opponente, ha comunque espresso, incidentalmente, una propria valutazione negativa sul punto, rispetto
3 alla quale pare configurabile un vizio di ultrapetizione della decisione, che comunque nel dispositivo di sentenza non ne porta traccia. Al fine di scongiurare ogni possibile equivoco o dubbio interpretativo,, si ritiene opportuno puntualizzare che la determinazione risultante dall'ordinanza dalla Prefettura di è del CP_1 tutto corretta e da condividere, perché applicativa di conforme orientamento giurisprudenziale, nel senso della computabilità, nel termine della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, del periodo "presofferto”, ossia del periodo di tempo in cui la patente di guida è stata sospesa dal Prefetto (v. da ultimo, Cass. civ. 15.07.2024 n. 19373, citata anche dall'appellante, unitamente ai numerosi precedenti in essa richiamati). Peraltro, sempre per completezza, va rimarcato che tale aspetto non assume rilievo nell'ambito del presente procedimento finalizzato all'annullamento dell'ordinanza amministrativa che ha disposto la revoca della patente, ma potrebbe assumerla soltanto nell'ambito di differente procedimento di impugnazione di diniego di rilascio del titolo abilitante la guida fondato sul mancato decorso del triennio. Sebbene l'esito del giudizio di appello sia sfavorevole a , la presenza di un Parte_1 variegato panorama giurisprudenziale sulle questioni introdotte a sostegno dell'opposizione, poi dell'impugnazione, giustifica la compensazione integrale delle spese del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio:
- respinge l'appello proposto da , confermando integralmente la sentenza n. Parte_1
965/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di il 31.10.2023, pubblicata il 21.12.2023; CP_1
- dispone la compensazione integrale delle spese del gravame.
Così deciso in Parma, il 15 gennaio 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
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TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1963/2024 tra
(avv. CANTONI ANDREA) Parte_1
APPELLANTE e
(avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA) Controparte_1
APPELLATO
* Oggi 15/01/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Cantoni per
, il dott. Ivan Donato Stolfi per la Prefettura Pt_1 CP_1
L'Avv. Cantoni richiama le conclusioni di cui al proprio atto introduttivo e il dott. Stolfi quelle della memoria costitutiva. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 1963/2024 Ruolo Generale promossa DA
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Andrea Cantoni come da mandato in atti, APPELLANTE CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale di Bologna;
APPELLATO
OGGETTO: “Appello sentenza n. 965/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di il 31.10.2023, pubblicata il 21.12.2023” CP_1
Visti gli agli atti e le conclusioni precisate dalle parti, rispettivamente, come da atto di citazione in appello e da memoria di costituzione;
Udita la discussione orale;
Visti gli artt. 7 D.Lgs. n. 150/2011, 429 e 437 c.p.c. procede all'udienza odierna del 15 gennaio 2025 alla discussione orale della causa e alla pronunzia immediata della sentenza con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
Concisa esposizione dei fatti e motivi della decisione
ha chiesto che sia riformata la sentenza indicata nell'oggetto, con cui il Giudice Parte_1 di Pace, nell'accogliere parzialmente l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza prefettizia prot. N. RE5216137L-AREA III del 7.06.2023, notificatagli il 19.06.2023 e con la quale era stata disposta la revoca della patente di guida, ha confermato il provvedimento sanzionatorio, annullandolo nella sola parte relativa alla decorrenza del periodo di anni tre - per poter conseguire nuovo titolo abilitativo alla guida - dalla data di notifica e ritiro effettivo della patente. L'odierno appellante ha (re)introdotto, quali motivi di censura la violazione dell'art. 219, comma 3 ter, CdS per duplice profilo afferente alla decorrenza del termine triennale e al
2 mancato scomputo del periodo di sospensione provvisoria della patente dalla revoca;
ha altresì affermato l'intervenuta prescrizione quinquennale della sanzione accessoria e concluso chiedendo di revocare, dichiarare inefficace o annullare l'ordinanza prefettizia oggetto dell'originaria opposizione. La si è costituita ritualmente al fine di eccepire la Controparte_1 tardività/inammissibilità del gravame come proposto e per sostenere, nel merito, l'infondatezza dell'iniziativa di . Parte_1
In assenza di istanze di prova delle parti, la causa è pervenuta all'udienza odierna per essere decisa all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** E' superabile il rilievo di tardività dell'appello proveniente dalla poiché Controparte_1 documentato che la sentenza n. 965/2023 è stata pubblicata il 21.12.2023 e accertato che l'atto introduttivo del giudizio è stato depositato telematicamente dal difensore di il Pt_1
21.06.2024. Ininfluente sul vaglio di tempestività, risultando comunque rispettato il termine semestrale lungo di sei mesi indicato dall'art. 327 c.p.c., il fatto che l'appello sia stato introdotto con citazione, anziché con il ricorso previsto per le controversie regolate dal rito del lavoro. Si riporta, a conferma, il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza al riguardo e, per tutte, anche dalla recente Cass. civ. del 17.07.2024 n. 19754, secondo cui
“Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge”. Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione di Pt_1 perché proposta per la prima volta nel giudizio di appello. Nel merito, la sentenza impugnata merita di essere confermata. Il profilo della decorrenza degli effetti del provvedimento di revoca è stato correttamente valutato dal Giudice di prime cure, che ha censurato l'ordinanza prefettizia nella parte in cui ha individuato il momento iniziale di detta decorrenza dalla notifica del provvedimento all'interessato, anziché dal passaggio in giudicato della sentenza (16.03.2023). Inaccoglibile anche la tesi proposta dall'opponente, odierno appellante, nel senso di far decorrere il triennio dalla commissione del fatto o dalla data di accertamento della violazione dell'art. 186 CdS (guida in stato di ebbrezza) o, eventualmente, dall'emissione della sentenza di primo grado, in quanto l'adozione del provvedimento prefettizio presuppone una condanna penale definitiva (conformi, Cass. civ. 27.12.2022 n. 37832 e Cass. civ. 27.07.2023 n. 22802) e non potrebbe essere emesso prima, rappresentando momento esecutivo di tale condanna. Quanto al differente aspetto concernente la computabilità nel triennio del periodo di sospensione provvisoria della patente, occorre intanto rilevare che la decurtazione è stata operata dall'ordinanza prefettizia N. RE5216137L-AREA III del 7.06.2023, in cui si legge
“detratto il periodo di sospensione provvisoria della patente che ha preceduto la presente revoca”. Il Giudice di pace, a ciò non richiesto essendo tale decurtazione a beneficio dell'opponente, ha comunque espresso, incidentalmente, una propria valutazione negativa sul punto, rispetto
3 alla quale pare configurabile un vizio di ultrapetizione della decisione, che comunque nel dispositivo di sentenza non ne porta traccia. Al fine di scongiurare ogni possibile equivoco o dubbio interpretativo,, si ritiene opportuno puntualizzare che la determinazione risultante dall'ordinanza dalla Prefettura di è del CP_1 tutto corretta e da condividere, perché applicativa di conforme orientamento giurisprudenziale, nel senso della computabilità, nel termine della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, del periodo "presofferto”, ossia del periodo di tempo in cui la patente di guida è stata sospesa dal Prefetto (v. da ultimo, Cass. civ. 15.07.2024 n. 19373, citata anche dall'appellante, unitamente ai numerosi precedenti in essa richiamati). Peraltro, sempre per completezza, va rimarcato che tale aspetto non assume rilievo nell'ambito del presente procedimento finalizzato all'annullamento dell'ordinanza amministrativa che ha disposto la revoca della patente, ma potrebbe assumerla soltanto nell'ambito di differente procedimento di impugnazione di diniego di rilascio del titolo abilitante la guida fondato sul mancato decorso del triennio. Sebbene l'esito del giudizio di appello sia sfavorevole a , la presenza di un Parte_1 variegato panorama giurisprudenziale sulle questioni introdotte a sostegno dell'opposizione, poi dell'impugnazione, giustifica la compensazione integrale delle spese del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio:
- respinge l'appello proposto da , confermando integralmente la sentenza n. Parte_1
965/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di il 31.10.2023, pubblicata il 21.12.2023; CP_1
- dispone la compensazione integrale delle spese del gravame.
Così deciso in Parma, il 15 gennaio 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
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