Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15768/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ); Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ); (c.f. ); CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(c.f. ); (c.f.
[...] CodiceFiscale_4 Parte_5 C.F._5
); (c.f. ); (c.f.
[...] Parte_6 CodiceFiscale_6 Parte_7 [...]
); (c.f. ); C.F._7 Parte_8 CodiceFiscale_8
(c.f. ; (c.f. Parte_9 CodiceFiscale_9 Parte_10 [...]
); (c.f. ); C.F._10 Parte_11 CodiceFiscale_11
(c.f. ); (c.f. Parte_12 CodiceFiscale_12 Parte_13 [...]
); (c.f. ); C.F._13 Parte_14 CodiceFiscale_14 [...]
(c.f. ); (c.f. Parte_15 CodiceFiscale_15 Parte_16 [...]
); (c.f. ); C.F._16 Parte_17 CodiceFiscale_17 Parte_18
(c.f. ); (c.f. ); CodiceFiscale_18 Parte_19 CodiceFiscale_19
(c.f. ; (c.f. Parte_20 CodiceFiscale_20 Parte_21 [...]
); (c.f. ); C.F._21 Parte_22 CodiceFiscale_22 [...]
(c.f. ; (c.f. Parte_23 CodiceFiscale_23 Parte_24 [...]
); (c.f. ); C.F._24 Parte_25 CodiceFiscale_25 [...]
(c.f. ); (c.f. Pt_26 CodiceFiscale_26 Parte_27 [...]
[...
[...]
); (c.f. ); CodiceFiscale_29 Parte_30 CodiceFiscale_30
(c.f. ); (c.f. Parte_31 CodiceFiscale_31 Parte_32 [...]
); (c.f. ); C.F._32 Parte_33 CodiceFiscale_33 [...]
(c.f. ; (c.f. Parte_34 CodiceFiscale_34 Parte_35 [...]
); (c.f. ); C.F._35 Parte_36 CodiceFiscale_36 Parte_37
(c.f. ; (c.f.
[...] C.F._37 Parte_38 C.F._38
); (c.f. );
[...] Parte_39 CodiceFiscale_39 Parte_40
(c.f. ); (c.f.
[...] CodiceFiscale_40 Parte_41 C.F._41
); (c.f. ;
[...] Parte_42 CodiceFiscale_42 [...]
(c.f. ); (c.f. Parte_43 CodiceFiscale_43 Parte_44 C.F._44
); (c.f. );
[...] Parte_45 CodiceFiscale_45 [...]
(c.f. ); (c.f. Parte_46 CodiceFiscale_46 Parte_47 [...]
); (c.f. ; C.F._47 Parte_48 CodiceFiscale_48
(c.f. ); (c.f. Parte_49 CodiceFiscale_49 Parte_50
); (c.f. ) e CodiceFiscale_50 Parte_51 CodiceFiscale_51 Pt_52
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] CodiceFiscale_52
Francesco Provenzano e Vittorio Cicero;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
- parte resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 31/01/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2023 , ; Parte_1 Parte_2
, , , , , Parte_4 Parte_6 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Pa
, , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
2 , , , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_20 Pt_21
, , , ,
[...] Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_26
, , , , Parte_27 Parte_28 Parte_29 Parte_30 Parte_31
, , , , , Parte_32 Parte_33 Parte_34 Parte_35 Parte_36
, , , Parte_37 Parte_38 Parte_40 Parte_41
, , Parte_42 Parte_43 Parte_44 Parte_45
, , Parte_46 Parte_47 Parte_48 Pt_49
, e hanno chiesto che
[...] Parte_50 Parte_51 Parte_52 venga condannata a restituirgli le somme indebitamente Controparte_1
trattenute a titolo di ferie maturate durante i plurimi contratti di solidarietà stipulati tra il
2013 ed il 2019, nonché durante la vigenza degli ammortizzatori sociali quali la C.I.G.S., gli assegni di solidarietà e ordinari di cui al Fondo di Integrazione Salariale e gli assegni ordinari COVID- 19 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, Controparte_1 cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, questo giudice ritiene che la causa debba essere decisa in conformità al granitico orientamento della locale Corte d'Appello, che, com'è noto, è favorevole ai lavoratori (cfr. i precedenti opportunamente richiamati dai ricorrenti, nonché, da ultimo,
Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 1048/2022 del 15 dicembre 2022 nella parte ha confermato il proprio orientamento non condividendo il ragionamento compiuto da questo giudice in un caso analogo in senso favorevole alla società sotto un profilo – è bene evidenziarlo - squisitamente fattuale e non giuridico: “L'appello è fondato. L'oggetto del giudizio, secondo le difese spiegate da entrambe le parti, attiene alla determinazione della retribuzione relativa al periodo di ferie, maturate durante la vigenza dei contratti di solidarietà e fruite successivamente alla loro scadenza, non avendo la lavoratrice lamentato la contrazione della frazione temporale del riposo ma solo la decurtazione del correlato trattamento economico attuata dalla Società appellata in asserito “riproporzionamento” all'orario ridotto. Del pari non può accedersi alla tesi della appellante circa il difetto di prova dei pagamenti delle somme di cui la società chiede la restituzione non essendo stata attinta da specifica censura la statuizione di primo grado secondo cui il relativo integrale pagamento è circostanza “manifestamente incontroversa”.
Ciò posto, si osserva: Il contratto di solidarietà, disciplinato dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 1,
3 convertito in L. 19 dicembre 1984, n. 863 e dalla legge n. 236/93, art.5, configura, nel suo impianto fondamentale, un'ipotesi d' intervento della cassa integrazione guadagni che consegue alla stipulazione di un contratto collettivo di diminuzione dell'orario e della retribuzione. Detto contratto, quale strumento volto ad evitare la riduzione di personale in situazioni di eccedenza, si colloca all'interno di una fattispecie complessa comprensiva del provvedimento di ammissione all'integrazione salariale che, con efficacia costituiva, ne accerta i presupposti (cfr. Cass 9307/2021,
n 22255/2015). L'intervento è differenziato in base al settore di attività: nell' industria è prevista l'integrazione salariale in percentuale della retribuzione persa per effetto della riduzione dell'orario di lavoro (solidarietà di tipo A); nel terziario (art. 5”) Legge n.236/93) è escluso l'intervento della integrazione salariale ma è accordata l'erogazione di un contributo ripartito in parti uguali tra l'impresa ed i lavoratori, privo di natura retributiva (solidarietà di tipo B). Nella specie, come già detto, è controverso solo il trattamento economico delle ferie, la cui fruizione è stata postergata rispetto al segmento temporale coperto dai contratti di solidarietà. Deve altresì osservarsi che in CP_ base alle fonti regolatorie pacificamente applicabili (cfr. circolare n. 212/94) ed in coerenza con le finalità indicate dalle legge, e cioè che la riduzione dell'orario sia funzionale ad evitare la dichiarazione di esubero del personale, l'integrazione salariale riguarda la retribuzione relativa alle ferie maturate e usufruite nel corso di validità del decreto ministeriale di autorizzazione giustificandosi l'intervento a carico della collettività solo quando la manovra sia funzionale a tale scopo. Orbene, ritiene che le ferie maturate durante i contratti di solidarietà, ma godute CP_1 dopo la relativa scadenza, debbano essere assoggettate ad un meccanismo del riproporzionamento puro tale per cui il datore di lavoro sarebbe indenne dalle vicende correlate alla mancata erogazione della integrazione salariale (contratti A) o del contributo di solidarietà (contratti B). Tanto è espresso con nitida chiarezza dalla appellata che ha dedotto: <48 La Società ha inizialmente ritenuto che tutti i periodi di ferie maturati durante il periodo di applicazione del Contratto di Solidarietà fossero oggetto di integrazione salariale;
pertanto, avendo assunto l'onere di anticipare ai lavoratori tale trattamento, nelle more del completamento delle procedure amministrative di concessione, ha erogato per tutti i periodi di ferie un trattamento economico. 49. Successivamente, la Società - dopo aver compiuto una verifica presso gli organi pubblici competenti - ha preso atto che l'integrazione salariale era prevista solo per i periodi di ferie che fossero stati sia maturati sia goduti durante il periodo di applicazione del contratto di solidarietà; nessuna copertura era, invece, prevista per le ferie godute successivamente alla fine di tale periodo. 50. Per tale ragione, a partire dal mese di ottobre 2016 la Società ha provveduto al recupero delle somme pagate al lavoratore a titolo di ferie 4 maturate durante il periodo di solidarietà ma fruite successivamente, mediante trattenute in busta paga (nel pieno rispetto del limite di un quinto), e così per un importo complessivo pari ad Euro
260,63.>. Sennonché nella fattispecie in esame il datore di lavoro è incorso nell' inadempimento, che ha precluso l'intervento della cassa integrazione e l'erogazione del contributo di solidarietà, consistito nell'avere postergato la fruizione del periodo di ferie maturate durante i contratti di solidarietà. non ha, infatti, dimostrato di avere effettivamente posto la Controparte_1 lavoratrice nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alla fruizione delle ferie prima della cessazione del contratto di solidarietà e/o di averle fornito un'informazione adeguata che la scadenza di tale periodo avrebbe determinato la perdita della integrazione salariale da parte del datore di lavoro e del contributo eventualmente sollecitando la dipendente a fruire tempestivamente dei giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto. Resta, dunque, acclarato l'inadempimento dal quale è derivato il diniego da parte dell' del rimborso di quanto la stessa aveva anticipato ai CP_2 lavoratori a titolo di integrazione salariale e/o di contributo di solidarietà in ragione del venire meno del presupposto (fruizione delle ferie in costanza del contratto di solidarietà) dell'intervento di integrazione salariale o di solidarietà. Pertanto è illegittimo il recupero a carico dei dipendenti tentato da dato che la cessazione della causa integrabile, come dichiarata nei Controparte_1 contratti di solidarietà, non autorizza il datore di lavoro a rivalersi sui lavoratori per il corrispondente importo. E' noto, infatti, che l'obbligo di anticipazione del trattamento di cassa integrazione - gravante sul datore di lavoro- altro non è che il persistente obbligo retributivo, con la conseguenza che se poi il provvedimento di integrazione salariale sarà negato o altrimenti esaurito,
l'obbligo retributivo riprenderà vigore nella sua interezza. Nella specie l'obbligo retributivo ripristinato dall'inadempimento datoriale era proprio quello che i contratti di solidarietà avevano
“riproporzionato” nel quantum in misura pari all'indennità di integrazione salariale e in tali limiti il lavoratore pretende, legittimamente, di ritenere quanto già corrispostogli. Deve dunque darsi continuità all'orientamento già espresso da questa Corte secondo cui l'inadempimento datoriale non può incidere sul diritto alla retribuzione in considerazione del riespandersi dell'obbligo retributivo nella sua interezza”).
Alla luce delle superiori argomentazioni in questa sede appare sufficiente osservare che anche nell'odierna fattispecie la datrice di lavoro, rimanendo contumace, non abbia fornito la prova di aver "effettivamente posto la lavoratrice nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alla fruizione delle ferie prima della cessazione del contratto di solidarietà e/o di averle fornito
5 un'informazione adeguata che la scadenza di tale periodo avrebbe determinato la perdita della integrazione salariale da parte del datore di lavoro e del contributo eventualmente sollecitando la dipendente a fruire tempestivamente dei giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto” (Corte
d'Appello di Palermo, sentenza n. 1048/2022 del 15 dicembre 2022: cfr. sul punto le richieste istruttorie formulate con la memoria di costituzione, evidentemente irrilevanti per l'assolvimento del predetto onere probatorio).
Passando alla questione relativa all'esatto ammontare delle trattenute da restituire, invece, in questa sede appare opportuno formulare una condanna generica al pagamento, sicuramente satisfattiva dei contrapposti interessi (visto che le parti potranno ben facilmente determinare gli importi esatti in base alle buste paga).
Il ricorso, dunque, deve trovare accoglimento nei termini di cui in dispositivo e la resistente va conseguentemente condannata alla restituzione in favore dei lavoratori delle somme indebitamente trattenute.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione, da un lato, il carattere seriale della causa e, dall'altro lato, la pluralità di parti (aventi, comunque, la stessa posizione processuale).
P.Q.M.
nella contumacia di Controparte_1
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1
in favore di , ; , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_6
, , , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, , , ,
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e delle somme illegittimamente trattenute per le causali Parte_51 Parte_52
di cui in ricorso, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
6 condanna alla refusione in favore dei ricorrenti delle spese Controparte_1
giudiziali, che si liquidano complessivamente in € 26.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 31/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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