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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 156/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Gattuso, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del direttore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Maugeri, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.01.2022, la ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio esponendo: di essere stata dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Adrano, in qualità di impiegata, e di essere stata collocata in quiescenza in data 30.09.2018 per raggiunti limiti di età; di avere subito un infortunio sul lavoro nel 2007, a seguito del quale ha riportato la frattura all'omero destro;
di avere presentato denuncia di infortunio all' che, a seguito dell'espletamento della relativa pratica, le ha riconosciuto un grado CP_1
di inabilità pari al 25% che, per una retribuzione annua pari all'epoca ad euro 13.899,90, ha luogo ad una rendita annua di euro 3.700,01 per 12 mensilità, con rateo mensile di €
308,33; di essere stata chiamata a revisione nel 2019, dopo il decorso del termine decennale
1 concesso per operare siffatte operazioni di revisione ed accertare miglioramenti, per cui ella, “ritenendo consolidata la propria posizione”, aveva preferito non presentarsi;
che, on lettera datata 02.04.2019, le è stata comunicata l'archiviazione del caso, dopo di che, con comunicazione datata 21.05.2019, l' le ha reso noto che, a seguito dell'accertamento CP_1
medico legale in sede di revisione, concluso in data 07.05.2019, la menomazione accertata, consistente in esiti di frattura pluriframmentata dell'omero destro, era stata giudicata comportante un “grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 16% e coefficiente attribuito ai sensi dell'art. 13 D.lgs 38/2000 e D.M. 12 luglio 2000 pari a 0,4”; che, in particolare, aveva motivato il suddetto giudizio asserendo che “i postumi” erano
“risultati migliorati e il grado di menomazione risulta[va] diminuito dal 025 al 016%; il coefficiente attribuito risulta[va] diminuito rispetto al precedente valore 0,5 e la rendita”, quindi, sarebbe stata “diminuita a decorrere dal 1 giugno 2019”; che, in altre parole,
l' “dopo avere avviato la revisione oltre il termine decennale,” aveva diminuito la CP_1
percentuale del grado di inabilità dal 25% al 16%, “diminuendo così anche la rendita annua riconosciuta ad un rateo mensile, calcolato sulla scorta di una retribuzione annua erronea di euro 12.608,40, essendo quella corretta rilevabile dal certificato di pensione del 2018
(vedasi allegato sub 1) in € 21.994,19, di appena € 188,49”; di essersi sottoposta a radiografia della spalla destra “per cristallizzare che nessun miglioramento era succeduto nei dieci anni dall'infortunio”, tanto che veniva formulata la seguente diagnosi: “Spalla in blocco articolare. Vistosa deformazione dei capiarticolari dell'art. Scapolo-omerale, specie della testa omerale che presenta irregolarità della struttura con grosso frammento calcico dagiato sul profilo superiore (esiti di vecchia lesione traumatica). Note di discreta osteopenia”.
Tanto premesso e ritenuta la illegittimità dell'operato dell' resistente per violazione CP_1
del termine decennale di cui all'art. 83 del d.P.R. n. 1124/1965 e per svolgimento del procedimento “in absentia” dell'interessata e, comunque, per mancato miglioramento della menomazione precedentemente riconosciuta, la ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: accertare l'illegittimità del comportamento dell' resistente e, per l'effetto, CP_1
dichiarare che il grado di inabilità permanente del 25% si è consolidato in seguito al decorso del termine di dieci anni per la revisione ovvero riconfermare la percentuale di inabilità permanente del 25%, o quella, maggiore o minore, risultante a seguito di espletanda C.T.U. medico-legale; condannare l' alla corresponsione senza soluzione di continuità della CP_1
2 rendita da inabilità permanente nella misura del 25%, o in quella maggiore o minore risultante da accertamento medico-legale, dalla diminuzione al soddisfo, con riferimento al reddito dell'anno precedente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, spiegando difese volte ad CP_1 ottenere il rigetto del ricorso, rappresentando, in particolare, che: l' , a seguito degli CP_1
esiti da infortunio sul lavoro occorso alla ricorrente in data 27.02.2007 (caso n.
505958819), aveva provveduto al riconoscimento ed indennizzo del relativo periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro e, all'esito di questa, in sede di visita medica per l'accertamento della menomazione dell'integrità psicofisica, aveva altresì riscontrato postumi permanenti da danno biologico in misura del 25% ex tabelle D.M.12.07.2000 per esiti di frattura omero destro da una spiccata ipotrofia ed una articolarità appena consentita alla scapolo omerale conseguentemente indennizzati in rendita con decorrenza 15.04.2007; nella successiva revisione programmata al VI mese del 30.11.2007, era stato confermato il medesimo grado percentuale di menomazione del 25% già precedentemente accertato;
nel febbraio 2018, in occasione di prevista ultima revisione al decimo anno ex art. 83 T.U.
n.1124/65, la ricorrente è stata convocata a visita per il giorno 27.02.2018 tramite raccomandata con a.r.; l'assicurata in tale data non si è presentata a visita;
nel settembre
2018 la ricorrente è stata nuovamente invitata a visita tramite raccomandata a.r. ed anche in tale occasione non si è presentata;
a tal punto, con provvedimento del 02.04.2019, la pratica è stata archiviata, con sospensione della rendita da parte dell'area amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 83, non potendo l'assicurata rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo revisionali disposte dall'Istituto; a seguito della sospensione della rendita, nel maggio 2019 la ricorrente si è presentata presso lo sportello del Centro Medico legale dell' con l'ultimo invito per visita di revisione disposto in CP_1
precedenza dalla sede e, pertanto, è stata veniva prontamente inserita in agenda visita e contestualmente sottoposta a visita per revisione;
in tale occasione il sanitario dell' CP_1
ha riscontrato un miglioramento funzionale a carico della spalla destra, rilevando una obiettività a carico della spalla dx modificata rispetto alla obiettività precedente, esiti frattura pluriframmentaria omero dx con limitazione s.o. > 1/2, e, pertanto, ha operato una riduzione del grado percentuale di danno biologico pari al 16%, in riferimento al grado percentuale previsto alla voce 223 delle tabelle di legge danno biologico, d.m. 12.07.2000 di cui all'art. 13 d.lgs 38/2000 che indica per una anchilosi della articolazione
3 scapoloomerale dx un grado percentuale pari al 25% ( v. doc. relazione di visita medica per revisione del 07.05.2019; provv. revisione del 21.05.2019); avverso tale CP_1
provvedimento del 21.05.2019 la ricorrente ha avanzato in data 11.01.2022 opposizione amministrativa allegando contestuale referto radiografico, opposizione che non ha avuto seguito da parte dell atteso che il giorno successivo, e cioè in data 12.01.2022, è stato CP_1
presentato ricorso in sede giurisdizionale.
La causa è stata istruita mediante espletamento di C.T.U. e, all'esito dell'udienza del
18.12.2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite ed esaminate le note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la seguente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, analizziamo adesso il merito della controversia.
La ricorrente si duole innanzitutto della violazione del termine decennale di cui all'art. 83 del D.P.R. n. 1124/1965, da cui sarebbe derivato il consolidamento del grado di inabilità permanente originariamente riconosciuto.
Il citato art. 83, commi 1, 5, 6 e 7, per quello che rileva in questa sede, stabilisce che “La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita
o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. […].” (comma 1). “Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.” (comma 5). “Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente.” (comma 6). “Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.” (comma 7).
4 Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il termine di complessivi dieci anni dalla data di costituzione della rendita per infortunio sul lavoro, entro il quale si può procedere,
a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'istituto, alla revisione della rendita, previsto dall'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965, “non è di prescrizione, e neppure di decadenza - non incidendo sull'esercizio ma sull'esistenza del diritto - ma serve semplicemente a delimitare l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, poichè la legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche. Ne discende che l'attivazione del procedimento di revisione e l'accertamento medico legale possono aver anche luogo oltre il suddetto termine di dieci anni, purchè le modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato siano avvenute entro il suddetto limite temporale” (così, tra le altre, Cass. Sez. Lav. 27.04.2004,
n. 8066; Cass. Sez. Lav. 10.11.2004, n. 21386; Cass. 22.09.2010, n. 20009; Cass. Sez. Lav.
08.11.2021, n. 32463); pertanto, aggiungono i giudici di legittimità, “è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, a condizione che la parte interessata provi che la variazione (in meglio od in peggio) si sia verificata entro il decennio, e purchè, se la revisione è richiesta dall , l'Istituto, entro un anno dalla CP_1
data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, comunichi all'interessato
l'inizio del relativo procedimento” (Cass. Sez. Lav. 17.2.2011 n. 3870; Cass. Sez. Lav. n.
32463/2021 cit.).
La Cassazione, poi, ha ulteriormente chiarito che “la data di costituzione della rendita cui si riferisce il citato articolo non è l'atto formale che costituisce il diritto, atto che ha natura meramente dichiarativa e risulta fissato casualmente in relazione alle vicende della sua formazione per via amministrativa o giudiziale, nè la data dell'evento materiale che determina la nascita del diritto, ma coincide con la data in cui il diritto stesso decorre”
(Cass. Sez. Lav. 07.04.2004, n. 6831; Cass. Sez. Lav. 12.10.2010, n. 20994; Cass. Sez.
Lav. n. 32463/2021 cit.).
Nel caso di specie, l' resistente ha dedotto e dai documenti dallo stesso prodotti è CP_1
parzialmente deducibile che: l'infortunio sul lavoro si è verificato il 27.02.2007 e che è stata costituita una rendita commisurata ad una invalidità del 25%, con decorrenza dal CP_1
15.04.2007; nella successiva visita di revisione programmata al sesto mese ed effettuata in data 30.11.2007, è stato confermato il medesimo grado percentuale di menomazione del
5 25%; in occasione della visita di revisione programmata allo scadere del decennio nel febbraio 2018, la ricorrente è stata convocata a visita per il giorno 27.02.2018 tramite raccomandata a.r.; l'assicurata in tale data non si è presentata a visita;
nel settembre 2018 la ricorrente è stata nuovamente invitata a visita tramite raccomandata a.r. ed anche in tale occasione non si è presentata;
con provvedimento del 02.04.2019, la pratica è stata archiviata, con sospensione della rendita;
nel maggio 2019 la ricorrente si è presentata presso lo sportello del Centro Medico legale dell' e in data 02.05.2019 è stata CP_1
sottoposta a visita;
in tale occasione il sanitario dell' , come da relazione del CP_1
07.05.2019, ha riscontrato un miglioramento funzionale a carico della spalla destra, operando una riduzione del grado percentuale di danno biologico al 16%; con provvedimento del 21.05.2019, l ha comunicato il citato esito della visita di CP_1
revisione e la conseguente riduzione della rendita.
Pertanto, sebbene non sia stata allegata dall' resistente la prova della comunicazione CP_1
all'interessata dell'avvio del procedimento di revisione (non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata), non può ritenersi violato nella specie il termine undecennale (10+1, atteso che, come detto, la Suprema Corte richiede il compimento dell'adempimento “entro un anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita”) di cui all'art. 83 del d.P.R. n. 1124/1965, decorrente dalla data di costituzione della rendita, e cioè, nella specie, decorrente dal 15.04.2007, data a decorrere dalla quale era stata riconosciuta la rendita, e ciò in quanto la ricorrente è stata convocata a visita già in data 27.02.2018.
Tali circostanze, peraltro, non sono state specificamente contestate dalla ricorrente, la quale ha articolato al riguardo difese alquanto generiche, essendosi limitata a dedurre di non disporre “degli atti relativi all'avvio del procedimento di revisione che, comunque, parrebbe essere avvenuto decorsi i dieci anni di legge.” (v. pag. 6 del ricorso).
In secondo luogo, la ricorrente sembra invocare una sorta di compromissione del diritto al contraddittorio nel corso del procedimento amministrativo di revisione, perché, a suo dire, tale procedimento si sarebbe svolto in sua absentia: anche tale doglianza, oltre ad essere oltremodo generica, appare infondata, atteso che la stessa ricorrente ha dedotto, e comunque dai documenti in atti è evincibile, che è stata ella medesima che ha deciso volontariamente di non presentarsi alle due visite di revisione fissate per il febbraio ed il settembre 2018.
6 Infine, sotto il profilo sostanziale del nuovo accertamento medico-legale, la ricorrente ha lamentato l'erroneità del giudizio formulato dal medico dell' all'esito della visita di CP_1
revisione del 2019, perché, a suo dire e con il supporto del parere del sanitario di cui è stato prodotto il certificato, le sue condizioni fisiche erano rimaste invariate.
Ebbene, sul punto è stata espletata C.T.U., all'esito della quale il consulente nominato, dott. sulla base della visita della perizianda e dell'esame della Persona_1
documentazione in atti, ha confermato la valutazione del medico dell'Istituto, affermando che la ricorrente è affetta da “esiti di frattura pluriframmentaria omero destro”, che tale menomazione è da porre in diretta relazione con l'infortunio subito durante l'attività lavorativa espletata e che il grado di inabilità permanente derivatane è del 16%.
Tali conclusioni, ribadite dal C.T.U. anche a seguito delle osservazioni del C.T.P., sono pienamente condivise dall'organo giudicante, perché frutto di accertamenti scientificamente fondati e di ragionamenti logici e coerenti.
3. Il ricorso, quindi, deve considerarsi infondato.
Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della natura soggettiva delle parti, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 156/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 4 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 156/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Gattuso, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
in Controparte_1
persona del direttore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Maugeri, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.01.2022, la ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio esponendo: di essere stata dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Adrano, in qualità di impiegata, e di essere stata collocata in quiescenza in data 30.09.2018 per raggiunti limiti di età; di avere subito un infortunio sul lavoro nel 2007, a seguito del quale ha riportato la frattura all'omero destro;
di avere presentato denuncia di infortunio all' che, a seguito dell'espletamento della relativa pratica, le ha riconosciuto un grado CP_1
di inabilità pari al 25% che, per una retribuzione annua pari all'epoca ad euro 13.899,90, ha luogo ad una rendita annua di euro 3.700,01 per 12 mensilità, con rateo mensile di €
308,33; di essere stata chiamata a revisione nel 2019, dopo il decorso del termine decennale
1 concesso per operare siffatte operazioni di revisione ed accertare miglioramenti, per cui ella, “ritenendo consolidata la propria posizione”, aveva preferito non presentarsi;
che, on lettera datata 02.04.2019, le è stata comunicata l'archiviazione del caso, dopo di che, con comunicazione datata 21.05.2019, l' le ha reso noto che, a seguito dell'accertamento CP_1
medico legale in sede di revisione, concluso in data 07.05.2019, la menomazione accertata, consistente in esiti di frattura pluriframmentata dell'omero destro, era stata giudicata comportante un “grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 16% e coefficiente attribuito ai sensi dell'art. 13 D.lgs 38/2000 e D.M. 12 luglio 2000 pari a 0,4”; che, in particolare, aveva motivato il suddetto giudizio asserendo che “i postumi” erano
“risultati migliorati e il grado di menomazione risulta[va] diminuito dal 025 al 016%; il coefficiente attribuito risulta[va] diminuito rispetto al precedente valore 0,5 e la rendita”, quindi, sarebbe stata “diminuita a decorrere dal 1 giugno 2019”; che, in altre parole,
l' “dopo avere avviato la revisione oltre il termine decennale,” aveva diminuito la CP_1
percentuale del grado di inabilità dal 25% al 16%, “diminuendo così anche la rendita annua riconosciuta ad un rateo mensile, calcolato sulla scorta di una retribuzione annua erronea di euro 12.608,40, essendo quella corretta rilevabile dal certificato di pensione del 2018
(vedasi allegato sub 1) in € 21.994,19, di appena € 188,49”; di essersi sottoposta a radiografia della spalla destra “per cristallizzare che nessun miglioramento era succeduto nei dieci anni dall'infortunio”, tanto che veniva formulata la seguente diagnosi: “Spalla in blocco articolare. Vistosa deformazione dei capiarticolari dell'art. Scapolo-omerale, specie della testa omerale che presenta irregolarità della struttura con grosso frammento calcico dagiato sul profilo superiore (esiti di vecchia lesione traumatica). Note di discreta osteopenia”.
Tanto premesso e ritenuta la illegittimità dell'operato dell' resistente per violazione CP_1
del termine decennale di cui all'art. 83 del d.P.R. n. 1124/1965 e per svolgimento del procedimento “in absentia” dell'interessata e, comunque, per mancato miglioramento della menomazione precedentemente riconosciuta, la ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: accertare l'illegittimità del comportamento dell' resistente e, per l'effetto, CP_1
dichiarare che il grado di inabilità permanente del 25% si è consolidato in seguito al decorso del termine di dieci anni per la revisione ovvero riconfermare la percentuale di inabilità permanente del 25%, o quella, maggiore o minore, risultante a seguito di espletanda C.T.U. medico-legale; condannare l' alla corresponsione senza soluzione di continuità della CP_1
2 rendita da inabilità permanente nella misura del 25%, o in quella maggiore o minore risultante da accertamento medico-legale, dalla diminuzione al soddisfo, con riferimento al reddito dell'anno precedente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, spiegando difese volte ad CP_1 ottenere il rigetto del ricorso, rappresentando, in particolare, che: l' , a seguito degli CP_1
esiti da infortunio sul lavoro occorso alla ricorrente in data 27.02.2007 (caso n.
505958819), aveva provveduto al riconoscimento ed indennizzo del relativo periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro e, all'esito di questa, in sede di visita medica per l'accertamento della menomazione dell'integrità psicofisica, aveva altresì riscontrato postumi permanenti da danno biologico in misura del 25% ex tabelle D.M.12.07.2000 per esiti di frattura omero destro da una spiccata ipotrofia ed una articolarità appena consentita alla scapolo omerale conseguentemente indennizzati in rendita con decorrenza 15.04.2007; nella successiva revisione programmata al VI mese del 30.11.2007, era stato confermato il medesimo grado percentuale di menomazione del 25% già precedentemente accertato;
nel febbraio 2018, in occasione di prevista ultima revisione al decimo anno ex art. 83 T.U.
n.1124/65, la ricorrente è stata convocata a visita per il giorno 27.02.2018 tramite raccomandata con a.r.; l'assicurata in tale data non si è presentata a visita;
nel settembre
2018 la ricorrente è stata nuovamente invitata a visita tramite raccomandata a.r. ed anche in tale occasione non si è presentata;
a tal punto, con provvedimento del 02.04.2019, la pratica è stata archiviata, con sospensione della rendita da parte dell'area amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 83, non potendo l'assicurata rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo revisionali disposte dall'Istituto; a seguito della sospensione della rendita, nel maggio 2019 la ricorrente si è presentata presso lo sportello del Centro Medico legale dell' con l'ultimo invito per visita di revisione disposto in CP_1
precedenza dalla sede e, pertanto, è stata veniva prontamente inserita in agenda visita e contestualmente sottoposta a visita per revisione;
in tale occasione il sanitario dell' CP_1
ha riscontrato un miglioramento funzionale a carico della spalla destra, rilevando una obiettività a carico della spalla dx modificata rispetto alla obiettività precedente, esiti frattura pluriframmentaria omero dx con limitazione s.o. > 1/2, e, pertanto, ha operato una riduzione del grado percentuale di danno biologico pari al 16%, in riferimento al grado percentuale previsto alla voce 223 delle tabelle di legge danno biologico, d.m. 12.07.2000 di cui all'art. 13 d.lgs 38/2000 che indica per una anchilosi della articolazione
3 scapoloomerale dx un grado percentuale pari al 25% ( v. doc. relazione di visita medica per revisione del 07.05.2019; provv. revisione del 21.05.2019); avverso tale CP_1
provvedimento del 21.05.2019 la ricorrente ha avanzato in data 11.01.2022 opposizione amministrativa allegando contestuale referto radiografico, opposizione che non ha avuto seguito da parte dell atteso che il giorno successivo, e cioè in data 12.01.2022, è stato CP_1
presentato ricorso in sede giurisdizionale.
La causa è stata istruita mediante espletamento di C.T.U. e, all'esito dell'udienza del
18.12.2024, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite ed esaminate le note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la seguente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, analizziamo adesso il merito della controversia.
La ricorrente si duole innanzitutto della violazione del termine decennale di cui all'art. 83 del D.P.R. n. 1124/1965, da cui sarebbe derivato il consolidamento del grado di inabilità permanente originariamente riconosciuto.
Il citato art. 83, commi 1, 5, 6 e 7, per quello che rileva in questa sede, stabilisce che “La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita
o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. […].” (comma 1). “Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.” (comma 5). “Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente.” (comma 6). “Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.” (comma 7).
4 Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il termine di complessivi dieci anni dalla data di costituzione della rendita per infortunio sul lavoro, entro il quale si può procedere,
a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'istituto, alla revisione della rendita, previsto dall'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965, “non è di prescrizione, e neppure di decadenza - non incidendo sull'esercizio ma sull'esistenza del diritto - ma serve semplicemente a delimitare l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, poichè la legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche. Ne discende che l'attivazione del procedimento di revisione e l'accertamento medico legale possono aver anche luogo oltre il suddetto termine di dieci anni, purchè le modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato siano avvenute entro il suddetto limite temporale” (così, tra le altre, Cass. Sez. Lav. 27.04.2004,
n. 8066; Cass. Sez. Lav. 10.11.2004, n. 21386; Cass. 22.09.2010, n. 20009; Cass. Sez. Lav.
08.11.2021, n. 32463); pertanto, aggiungono i giudici di legittimità, “è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, a condizione che la parte interessata provi che la variazione (in meglio od in peggio) si sia verificata entro il decennio, e purchè, se la revisione è richiesta dall , l'Istituto, entro un anno dalla CP_1
data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, comunichi all'interessato
l'inizio del relativo procedimento” (Cass. Sez. Lav. 17.2.2011 n. 3870; Cass. Sez. Lav. n.
32463/2021 cit.).
La Cassazione, poi, ha ulteriormente chiarito che “la data di costituzione della rendita cui si riferisce il citato articolo non è l'atto formale che costituisce il diritto, atto che ha natura meramente dichiarativa e risulta fissato casualmente in relazione alle vicende della sua formazione per via amministrativa o giudiziale, nè la data dell'evento materiale che determina la nascita del diritto, ma coincide con la data in cui il diritto stesso decorre”
(Cass. Sez. Lav. 07.04.2004, n. 6831; Cass. Sez. Lav. 12.10.2010, n. 20994; Cass. Sez.
Lav. n. 32463/2021 cit.).
Nel caso di specie, l' resistente ha dedotto e dai documenti dallo stesso prodotti è CP_1
parzialmente deducibile che: l'infortunio sul lavoro si è verificato il 27.02.2007 e che è stata costituita una rendita commisurata ad una invalidità del 25%, con decorrenza dal CP_1
15.04.2007; nella successiva visita di revisione programmata al sesto mese ed effettuata in data 30.11.2007, è stato confermato il medesimo grado percentuale di menomazione del
5 25%; in occasione della visita di revisione programmata allo scadere del decennio nel febbraio 2018, la ricorrente è stata convocata a visita per il giorno 27.02.2018 tramite raccomandata a.r.; l'assicurata in tale data non si è presentata a visita;
nel settembre 2018 la ricorrente è stata nuovamente invitata a visita tramite raccomandata a.r. ed anche in tale occasione non si è presentata;
con provvedimento del 02.04.2019, la pratica è stata archiviata, con sospensione della rendita;
nel maggio 2019 la ricorrente si è presentata presso lo sportello del Centro Medico legale dell' e in data 02.05.2019 è stata CP_1
sottoposta a visita;
in tale occasione il sanitario dell' , come da relazione del CP_1
07.05.2019, ha riscontrato un miglioramento funzionale a carico della spalla destra, operando una riduzione del grado percentuale di danno biologico al 16%; con provvedimento del 21.05.2019, l ha comunicato il citato esito della visita di CP_1
revisione e la conseguente riduzione della rendita.
Pertanto, sebbene non sia stata allegata dall' resistente la prova della comunicazione CP_1
all'interessata dell'avvio del procedimento di revisione (non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata), non può ritenersi violato nella specie il termine undecennale (10+1, atteso che, come detto, la Suprema Corte richiede il compimento dell'adempimento “entro un anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita”) di cui all'art. 83 del d.P.R. n. 1124/1965, decorrente dalla data di costituzione della rendita, e cioè, nella specie, decorrente dal 15.04.2007, data a decorrere dalla quale era stata riconosciuta la rendita, e ciò in quanto la ricorrente è stata convocata a visita già in data 27.02.2018.
Tali circostanze, peraltro, non sono state specificamente contestate dalla ricorrente, la quale ha articolato al riguardo difese alquanto generiche, essendosi limitata a dedurre di non disporre “degli atti relativi all'avvio del procedimento di revisione che, comunque, parrebbe essere avvenuto decorsi i dieci anni di legge.” (v. pag. 6 del ricorso).
In secondo luogo, la ricorrente sembra invocare una sorta di compromissione del diritto al contraddittorio nel corso del procedimento amministrativo di revisione, perché, a suo dire, tale procedimento si sarebbe svolto in sua absentia: anche tale doglianza, oltre ad essere oltremodo generica, appare infondata, atteso che la stessa ricorrente ha dedotto, e comunque dai documenti in atti è evincibile, che è stata ella medesima che ha deciso volontariamente di non presentarsi alle due visite di revisione fissate per il febbraio ed il settembre 2018.
6 Infine, sotto il profilo sostanziale del nuovo accertamento medico-legale, la ricorrente ha lamentato l'erroneità del giudizio formulato dal medico dell' all'esito della visita di CP_1
revisione del 2019, perché, a suo dire e con il supporto del parere del sanitario di cui è stato prodotto il certificato, le sue condizioni fisiche erano rimaste invariate.
Ebbene, sul punto è stata espletata C.T.U., all'esito della quale il consulente nominato, dott. sulla base della visita della perizianda e dell'esame della Persona_1
documentazione in atti, ha confermato la valutazione del medico dell'Istituto, affermando che la ricorrente è affetta da “esiti di frattura pluriframmentaria omero destro”, che tale menomazione è da porre in diretta relazione con l'infortunio subito durante l'attività lavorativa espletata e che il grado di inabilità permanente derivatane è del 16%.
Tali conclusioni, ribadite dal C.T.U. anche a seguito delle osservazioni del C.T.P., sono pienamente condivise dall'organo giudicante, perché frutto di accertamenti scientificamente fondati e di ragionamenti logici e coerenti.
3. Il ricorso, quindi, deve considerarsi infondato.
Tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della natura soggettiva delle parti, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 156/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso e compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 4 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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