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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/05/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 7565/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 7565/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Busso Francesca;
Parte_1
- convenuta) ass. avv. Parte_2
Bosio Davide;
premesso
• che parte ricorrente deduceva di aver lavorato per la convenuta dal 15/06/2021 al
3/06/2024, sulla base di un contratto di lavoro part-time, inquadramento del VI livello del
C.C.N.L. applicabile;
affermava di aver sempre svolto mansioni di pasticcera, occupandosi dell'apertura del punto vendita, di stabilire il menù, di preparare dolci e pasticceria, nonché torte su richiesta. Inoltre, a decorrere da novembre 2022, aveva svolto mansioni di barista in sostituzione del precedente dipendente;
• che deduceva inoltre di non essere stata retribuita da febbraio 2024; per tale ragione, il 3 giugno 2024 presentava le proprie dimissioni per giusta causa;
• che, con il presente ricorso, rivendicava di dover essere inquadrata nel III livello del
C.C.N.L. e chiedeva il pagamento delle retribuzioni arretrate e non corrisposte;
• che la convenuta si costituiva, contestando il livello richiesto ma ammettendo il mancato pagamento delle retribuzioni;
• che il giudice procedeva all'interrogatorio, da cui emergeva la natura sostanzialmente pacifica dei fatti di causa;
all'esito, emanava ordinanza di pagamento delle somme non contestate, ai sensi dell'art. 423 c.p.c., primo comma;
considera
1. Sono documentali l'esistenza, l'orario e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
2. Sono parimenti pacifiche le mansioni svolte dalla ricorrente, la quale era l'unica pasticcera del punto vendita;
vi è esclusivamente una piccola discrepanza in merito alla quantità di dolci che doveva realizzare.
1 R.G.L. 7565/2024
3. L'unico aspetto in contestazione è il suo livello di appartenenza;
la ricorrente chiede il III, mentre la convenuta ritiene congruo il VI.
4. Indubbiamente non è corretta l'attribuzione del VI livello, che riguarda i lavoratori che svolgono attività che richiedono “un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali”; la ricorrente ha documentato di possedere una adeguata preparazione come pasticcera ed era autonoma nelle proprie mansioni, mentre tale livello contempla lavoratori che svolgono mansioni semplici (come l'addetto al confezionamento) o di supporto a personale più qualificato. La ricorrente, invece, era l'unica pasticcera del negozio.
5. Nemmeno è sufficiente il V livello poiché, sebbene comprenda lavoratori dotati di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, riguarda in ogni caso soggetti che svolgono compiti esecutivi;
si ricorda che la ricorrente era l'unica pasticcera, decideva in autonomia i dolci da realizzare e quindi non vi era un soggetto che le desse direttive talmente specifiche, nello svolgimento del lavoro, da rendere le sue mansioni meramente esecutive.
6. È invece congruo il IV livello, il primo che contempla la presenza di una condizione di “autonomia esecutiva”, propria del lavoro svolto dalla ricorrente, come appena osservato;
costei è in possesso anche di competenze specialistiche, avendo svolto corsi di settore e prestato attività in esercizi specializzati in dolci, come documentato anche tramite il Centro per l'Impiego. In qualità di unica pasticcera, era autonoma nell'esecuzione dei propri compiti e nelle scelte dei dolci da realizzare.
Tra le figure vi sono il cuoco e il secondo pasticcere, che possono essere di valore analogo a quelle del pasticcere unico.
7. Non si ritengono sussistenti, invece, i requisiti per il riconoscimento del III livello;
intanto, non è stata data prova della “approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica”, ma solo di una solida esperienza professionale e, indubbiamente, la ricorrente non coordinava alcun lavoratore.
Nel ricorso si sottolinea che tra le figure esemplificative vi è il primo pasticcere e il cuoco unico.
Ebbene, proprio la previsione di un “primo pasticcere” lascia intendere che tale qualifica è per i lavoratori impiegati in esercizi con un servizio di pasticceria strutturato in modo gerarchico e tale non può essere il negozio della convenuta che aveva un'unica dipendente con tali mansioni.
È evidente che le parti sociali abbiano voluto distinguere il ruolo del cuoco unico, cui spetta il
III livello (evidentemente, per la varietà di piatti che deve saper garantire e per il necessario ruolo di coordinamento con altre figure addette alla cucina) dal pasticcere che lavora da solo;
altrimenti, sarebbe stata utilizzata una denominazione quale “pasticcere” o “pasticcere unico”.
2 R.G.L. 7565/2024
8. Chiarito ciò, sono stati depositati conteggi elaborati sulla base del livello attribuito dalla presente sentenza, i quali non sono stati contestati dal punto di vista contabile. La convenuta deve essere condannata al pagamento degli importi ivi previsti, detratti quelli oggetti di ordinanza ex art. 423 c.p.c.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta e dichiara che la ricorrente aveva diritto, per tutto il rapporto di lavoro, all'inquadramento nel IV livello C.C.N.L. Pubblici Esercizi e, per l'effetto, condanna parte convenuta a pagarle l'importo di € 4.779,78 oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
4.000 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e CU.
Torino, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
3
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 7565/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Busso Francesca;
Parte_1
- convenuta) ass. avv. Parte_2
Bosio Davide;
premesso
• che parte ricorrente deduceva di aver lavorato per la convenuta dal 15/06/2021 al
3/06/2024, sulla base di un contratto di lavoro part-time, inquadramento del VI livello del
C.C.N.L. applicabile;
affermava di aver sempre svolto mansioni di pasticcera, occupandosi dell'apertura del punto vendita, di stabilire il menù, di preparare dolci e pasticceria, nonché torte su richiesta. Inoltre, a decorrere da novembre 2022, aveva svolto mansioni di barista in sostituzione del precedente dipendente;
• che deduceva inoltre di non essere stata retribuita da febbraio 2024; per tale ragione, il 3 giugno 2024 presentava le proprie dimissioni per giusta causa;
• che, con il presente ricorso, rivendicava di dover essere inquadrata nel III livello del
C.C.N.L. e chiedeva il pagamento delle retribuzioni arretrate e non corrisposte;
• che la convenuta si costituiva, contestando il livello richiesto ma ammettendo il mancato pagamento delle retribuzioni;
• che il giudice procedeva all'interrogatorio, da cui emergeva la natura sostanzialmente pacifica dei fatti di causa;
all'esito, emanava ordinanza di pagamento delle somme non contestate, ai sensi dell'art. 423 c.p.c., primo comma;
considera
1. Sono documentali l'esistenza, l'orario e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
2. Sono parimenti pacifiche le mansioni svolte dalla ricorrente, la quale era l'unica pasticcera del punto vendita;
vi è esclusivamente una piccola discrepanza in merito alla quantità di dolci che doveva realizzare.
1 R.G.L. 7565/2024
3. L'unico aspetto in contestazione è il suo livello di appartenenza;
la ricorrente chiede il III, mentre la convenuta ritiene congruo il VI.
4. Indubbiamente non è corretta l'attribuzione del VI livello, che riguarda i lavoratori che svolgono attività che richiedono “un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali”; la ricorrente ha documentato di possedere una adeguata preparazione come pasticcera ed era autonoma nelle proprie mansioni, mentre tale livello contempla lavoratori che svolgono mansioni semplici (come l'addetto al confezionamento) o di supporto a personale più qualificato. La ricorrente, invece, era l'unica pasticcera del negozio.
5. Nemmeno è sufficiente il V livello poiché, sebbene comprenda lavoratori dotati di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, riguarda in ogni caso soggetti che svolgono compiti esecutivi;
si ricorda che la ricorrente era l'unica pasticcera, decideva in autonomia i dolci da realizzare e quindi non vi era un soggetto che le desse direttive talmente specifiche, nello svolgimento del lavoro, da rendere le sue mansioni meramente esecutive.
6. È invece congruo il IV livello, il primo che contempla la presenza di una condizione di “autonomia esecutiva”, propria del lavoro svolto dalla ricorrente, come appena osservato;
costei è in possesso anche di competenze specialistiche, avendo svolto corsi di settore e prestato attività in esercizi specializzati in dolci, come documentato anche tramite il Centro per l'Impiego. In qualità di unica pasticcera, era autonoma nell'esecuzione dei propri compiti e nelle scelte dei dolci da realizzare.
Tra le figure vi sono il cuoco e il secondo pasticcere, che possono essere di valore analogo a quelle del pasticcere unico.
7. Non si ritengono sussistenti, invece, i requisiti per il riconoscimento del III livello;
intanto, non è stata data prova della “approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica”, ma solo di una solida esperienza professionale e, indubbiamente, la ricorrente non coordinava alcun lavoratore.
Nel ricorso si sottolinea che tra le figure esemplificative vi è il primo pasticcere e il cuoco unico.
Ebbene, proprio la previsione di un “primo pasticcere” lascia intendere che tale qualifica è per i lavoratori impiegati in esercizi con un servizio di pasticceria strutturato in modo gerarchico e tale non può essere il negozio della convenuta che aveva un'unica dipendente con tali mansioni.
È evidente che le parti sociali abbiano voluto distinguere il ruolo del cuoco unico, cui spetta il
III livello (evidentemente, per la varietà di piatti che deve saper garantire e per il necessario ruolo di coordinamento con altre figure addette alla cucina) dal pasticcere che lavora da solo;
altrimenti, sarebbe stata utilizzata una denominazione quale “pasticcere” o “pasticcere unico”.
2 R.G.L. 7565/2024
8. Chiarito ciò, sono stati depositati conteggi elaborati sulla base del livello attribuito dalla presente sentenza, i quali non sono stati contestati dal punto di vista contabile. La convenuta deve essere condannata al pagamento degli importi ivi previsti, detratti quelli oggetti di ordinanza ex art. 423 c.p.c.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta e dichiara che la ricorrente aveva diritto, per tutto il rapporto di lavoro, all'inquadramento nel IV livello C.C.N.L. Pubblici Esercizi e, per l'effetto, condanna parte convenuta a pagarle l'importo di € 4.779,78 oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
4.000 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e CU.
Torino, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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