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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/12/2024, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1943/2023 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 27.6.2023
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Veronica Bedeschi ricorrente
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Emanuele Locatelli resistente
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: affidamento e mantenimento figli naturali ex art. 473 bis 14 ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente, congiuntamente:
1) disporre che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria
1 amministrazione, ferma la necessità della previa concertazione delle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute.
2) Disporre la collocazione prevalente della minore presso la madre, cui viene Per_1 conseguentemente assegnata la casa familiare di Latisana (UD), via dei Pesci, n. 20, censita al
Catasto fabbricati di Udine (Latisana), foglio 49, Part 128, sub 1 cat A/2, di proprietà piena ed esclusiva del sig. ove la signora risiede assieme alla figlia. Controparte_1 Pt_2
3) Salvo diverso o migliore accordo futuro fra le parti, anche tenuto conto delle volontà di Per_1 disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la minore:
[...]
a) ogni giovedì della settimana, dalla fine delle lezioni riportandola a casa dopo cena entro le ore
21.00;
b) a fine settimana alternati, da venerdì pomeriggio dopo la fine della scuola al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola.
Salvo diverso o migliore accordo futuro fra le parti, anche tenuto conto delle volontà di Per_1 disporre che la minore trascorra ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore i ponti scolastici,
[...] la settimana bianca e le festività (diverse da quelle natalizie e pasquali) che dovessero presentarsi in corso d'anno. Del pari stabilire che la minore trascorra con entrambi i genitori le vacanze natalizie, da suddividersi in due periodi di ugual durata, solitamente dal 23 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre all'Epifania con il padre;
metà del periodo pasquale con ciascun genitore, il giorno di Pasqua con la madre e TA con il padre. Infine, salvo migliore accordo fra i genitori, stabilire che durante le vacanze estive i genitori possano stare con la figlia due settimane consecutive, con obbligo di comunicarsi l'un l'altro i relativi periodi entro il 31/05 di ogni anno.
Sempre salvo diverso o migliore accordo futuro fra le parti, anche tenuto conto delle volontà di disporre che il giorno del compleanno sia trascorso da presso la casa Per_1 Per_1 famigliare ove risiede con la madre e ove sarà organizzata una festina, con possibilità del padre e della sua famiglia di unirsi ai festeggiamenti.
4) Stabilire un assegno di mantenimento della minore a carico del sig. Controparte_1 dell'importo di Euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat annuale, da versarsi a mezzo bonifico alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese. Parte_3
5) Attribuirsi la riscossione dell'Assegno Unico Universale per il mantenimento della minore, attualmente ammontante a circa Euro 200,00 al mese, nella misura del 100% in favore della sig.ra Pt_2
6) Porsi a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per la minore nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità ed i criteri dettati dal Protocollo per le spese straordinarie del
Tribunale di Udine, con le seguenti specificazioni: a) Il sig. verserà, sempre entro il 20 di ogni mese, l'importo di Euro Controparte_1
50,00 a titolo di acconto / anticipazione sulle spese straordinarie sostenute / da sostenere dalla madre collocataria prevalente della minore. Se al 31 dicembre di ogni anno l'importo totale delle spese straordinarie sostenute da entrambi i genitori nell'interesse di sarà maggiore di € 1.200,00, (i.e. € 600,00 per ciascun genitore), i genitori Per_1 divideranno nella giusta misura della metà la differenza di importo superiore a detti
€ 1.200,00 ( i.e.euro € 600,00 per ciascun genitore). Ogni genitore dovrà obbligatoriamente documentare all'altro, anche a mezzo whatsapp, le spese straordinarie per entro il mese successivo da quello in cui sono avvenute;
in Per_1 mancanza, la singola spesa rimarrà al 100% a carico del genitore che vi ha provveduto;
b) In ordine, poi, alla possibilità di ottenere sussidi, borse di studio e/o erogazioni comunque denominate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (es. Dote famiglia), o altri enti pubblici e/o privati, in favore dei figli relativamente ad una qualsivoglia spesa
2 straordinaria (ad esempio contributo per spese ludiche, educative, ricreative, ecc), la sig.ra è autorizzata sin d'ora alla loro integrale percezione, Parte_3 con obbligo di imputazione al relativo capitolo di spesa e conseguente riparto dell'eventuale eccedenza nella misura del 50%; se il contributo viene, invece, erogato successivamente all'effettuazione della spesa straordinaria, esso verrà diviso tra le parti a titolo di rimborso in misura uguale. In ogni caso, la sig.ra dovrà informare il Pt_2 sig. degli accrediti ricevuti, del relativo importo e di ogni circostanza utile. CP_1
c) avrà necessità di recarsi al centro “La nostra famiglia” presso San Persona_2
Vito al Tagliamento (PN) ovvero presso altro ente / soggetto di sostegno indicato dalle strutture scolastiche/ mediche, i genitori, a prescindere dalla turnazione di visita stabilite, si faranno carico di accompagnare la minore agli incontri prescritti alternandosi di volta in volta, con relativo onere di spesa a proprio carico. In caso di impossibilità di accompagnamento dell'un genitore, ad esso tenuto secondo la turnazione, questi dovrà corrispondere all'altro, che si renderà disponibile all'accompagnamento, l'importo di
€ 20,00 a titolo di rimborso spese forfettario. 7) Il sig. si obbliga a sottoscrivere entro l' 1 gennaio 2025 una polizza Controparte_1 assicurativa avente quale beneficiaria la minore la quale potrà riscattare tale Per_1 polizza a partire dal compimento del diciottesimo anno di età. Pertanto il signor si CP_1 obbliga a versare esclusivamente i relativi premi, fino all'importo totale minimo di
€ 2.500,00. In alternativa, il signor si obbliga ad aprire un libretto postale CP_1 impegnandosi a versare almeno l'importo totale di € 2.500,00, entro il raggiungimento della maggiore età di la quale avrà piena ed esclusiva disponibilità della provvista. Per_1
8) Quanto infine alla casa famigliare, che viene assegnata alla signora perché vi abiti Pt_2 con la minore, la signora dichiara sin d'ora di essere disponibile a rilasciare la casa Pt_2 stessa non prima dell'1 luglio 2026, quando inizierà le scuole primarie superiori Per_1
e nello stato di fatto in cui si troverà la casa al suo rilascio, a condizione che il signor le versi in unica soluzione l'importo di Euro 30.000,00 a titolo di contributo alle CP_1 esigenze della minore. In tal caso, ricevuto il versamento dell'importo di € 30.000,00, la signora dal giorno del versamento avrà 6 (sei) mesi di tempo per trasferirsi con la Pt_2 figlia in altra abitazione, che le parti concordano già da ora che potrà trovarsi nel Comune di
Forni (Udine) ove risiedono i suoi genitori.
Il sig. alla luce delle sue condizioni economiche, non è tuttavia Controparte_1 attualmente in grado di pronunciarsi in merito a quest'ultima proposta/eventualità, ma si riserva di prenderla in considerazione come opzione in futuro.
In ogni caso le parti, nel caso di rilascio della casa famigliare e di trasferimento della minore a Forni (UD), si impegnano sin d'ora ad accordarsi tra loro nella modifica del calendario di visite e delle vacanze nell'interesse primario della minore. Resta in ogni caso inteso che, quando la sig.ra rilascerà la casa familiare vuoi per Pt_2 cessazione dei presupposti di legge piuttosto che per il caso in cui il sig. abbia CP_1 aderito alla suesposta ipotesi di versamento dell'importo di € 30.000,00 in unica soluzione: a) l'assegno di mantenimento ordinario a carico del padre nell'interesse della figlia di
€ 200,00, oltre rivalutazione Istat annuale, sarà aumentato ad Euro 300,00, sempre oltre rivalutazione, ferma la possibilità delle parti di chiedere una modifica (in aumento o in diminuzione) in base alle mutate condizioni economiche;
b) non sarà più versato l'anticipo/acconto sulle spese straordinarie, come definito sopra, ed i genitori continueranno a seguire le prescrizioni del Protocollo del Tribunale di Udine.
9) Le presenti condizioni avranno effetto dal corrente mese.
10) Spese di lite interamente compensate tra le parti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore (25.4.2025), nata fuori dal matrimonio e riconosciuta da entrambi i Persona_3
genitori, presentato da nei confronti di in data Parte_3 Controparte_1
27.6.2023 ex artt. 337 bis e ter e 447bis 14 ss. c.p.c.ss. c.p.c.;
-letta la memoria di costituzione del resistente;
-visto il proprio decreto inaudita altera parte concesso in data 28.6.2023 ex art. 473bis 15 al fine di assegnare in via d'urgenza la casa coniugale alla madre;
-rilevato che dalla prima udienza del 4.7.2023 i genitori hanno nel tempo concordato in via provvisoria sia le ferie estive da trascorrere con la figlia, sia quelle relative al periodo scolastico, sia infine un assegno provvisorio a carico del padre per il mantenimento della minore;
-rilevato infine che all'udienza del 3.12.2024, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte contenenti conclusioni congiunte ed il giudice ha pertanto rimesso la causa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.;
-ritenuto che le conclusioni rassegnate dalle parti risultano conformi agli interessi della figlia minore;
-che le spese processuali possono venire integralmente compensate tra le parti come richiesto
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dispone che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ferma la necessità della previa concertazione delle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute.
2) dispone la collocazione prevalente della minore presso la madre, cui viene Per_1 conseguentemente assegnata la casa familiare di Latisana (UD), via dei Pesci, n. 20, censita al Catasto fabbricati di Udine (Latisana), foglio 49, Part 128, sub 1 cat A/2, di proprietà piena ed esclusiva del sig. ove la signora risiede assieme alla figlia. Controparte_1 Pt_2
3) salvo diverso o migliore accordo futuro fra le parti, anche tenuto conto delle volontà di Per_1 dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore:
[...]
a) ogni giovedì della settimana, dalla fine delle lezioni riportandola a casa dopo cena entro le ore
21.00;
b) a fine settimana alternati, da venerdì pomeriggio dopo la fine della scuola al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola.
Salvo diverso o migliore accordo futuro fra le parti, anche tenuto conto delle volontà di Per_1 dispone che la minore trascorra ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore i ponti scolastici,
[...] la settimana bianca e le festività (diverse da quelle natalizie e pasquali) che dovessero presentarsi in corso d'anno. Del pari stabilisce che la minore trascorra con entrambi i genitori le vacanze natalizie, da suddividersi in due periodi di ugual durata, solitamente dal 23 al 30 dicembre con la
4 madre e dal 31 dicembre all'Epifania con il padre;
metà del periodo pasquale con ciascun genitore, il giorno di Pasqua con la madre e TA con il padre. Infine, salvo migliore accordo fra i genitori, stabilisce che durante le vacanze estive i genitori possano stare con la figlia due settimane consecutive, con obbligo di comunicarsi l'un l'altro i relativi periodi entro il
31/05 di ogni anno.
Sempre salvo diverso o migliore accordo futuro fra le parti, anche tenuto conto delle volontà di dispone che il giorno del compleanno sia trascorso da presso la casa Per_1 Per_1 famigliare ove risiede con la madre e ove sarà organizzata una festina, con possibilità del padre e della sua famiglia di unirsi ai festeggiamenti.
4) stabilisce un assegno di mantenimento della minore a carico del sig. Controparte_1 dell'importo di Euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione Istat annuale, da versarsi a mezzo bonifico alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese. Parte_3
5) attribuisce la riscossione dell'Assegno Unico Universale per il mantenimento della minore, attualmente ammontante a circa Euro 200,00 al mese, nella misura del 100% in favore della sig.ra
Pt_2
6) pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per la minore nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità ed i criteri dettati dal Protocollo per le spese straordinarie del
Tribunale di Udine, con le seguenti specificazioni: a) Il sig. verserà, sempre entro il 20 di ogni mese, l'importo di Euro 50,00 a titolo Controparte_1 di acconto / anticipazione sulle spese straordinarie sostenute / da sostenere dalla madre collocataria prevalente della minore. Se al 31 dicembre di ogni anno l'importo totale delle spese straordinarie sostenute da entrambi i genitori nell'interesse di sarà maggiore di € 1.200,00, (i.e. Per_1
€ 600,00 per ciascun genitore), i genitori divideranno nella giusta misura della metà la differenza di importo superiore a detti € 1.200,00 ( i.e.euro € 600,00 per ciascun genitore). Ogni genitore dovrà obbligatoriamente documentare all'altro, anche a mezzo whatsapp, le spese straordinarie per entro il mese successivo da quello in cui sono avvenute;
in mancanza, Per_1 la singola spesa rimarrà al 100% a carico del genitore che vi ha provveduto;
b) In ordine, poi, alla possibilità di ottenere sussidi, borse di studio e/o erogazioni comunque denominate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (es. Dote famiglia), o altri enti pubblici e/o privati, in favore dei figli relativamente ad una qualsivoglia spesa straordinaria (ad esempio contributo per spese ludiche, educative, ricreative, ecc), la sig.ra è Parte_3 autorizzata sin d'ora alla loro integrale percezione, con obbligo di imputazione al relativo capitolo di spesa e conseguente riparto dell'eventuale eccedenza nella misura del 50%; se il contributo viene, invece, erogato successivamente all'effettuazione della spesa straordinaria, esso verrà diviso tra le parti a titolo di rimborso in misura uguale. In ogni caso, la sig.ra dovrà Pt_2 informare il sig. degli accrediti ricevuti, del relativo importo e di ogni circostanza utile. CP_1 c) avrà necessità di recarsi al centro “La nostra famiglia” presso San Vito al Persona_2
Tagliamento (PN) ovvero presso altro ente / soggetto di sostegno indicato dalle strutture scolastiche/ mediche, i genitori, a prescindere dalla turnazione di visita stabilite, si faranno carico di accompagnare la minore agli incontri prescritti alternandosi di volta in volta, con relativo onere di spesa a proprio carico. In caso di impossibilità di accompagnamento dell'un genitore, ad esso tenuto secondo la turnazione, questi dovrà corrispondere all'altro, che si renderà disponibile all'accompagnamento, l'importo di € 20,00 a titolo di rimborso spese forfettario. 7) dà atto che il sig. si obbliga a sottoscrivere entro l' 1 gennaio 2025 una polizza Controparte_1 assicurativa avente quale beneficiaria la minore la quale potrà riscattare tale polizza a Per_1 partire dal compimento del diciottesimo anno di età. Pertanto il signor si obbliga a CP_1 versare esclusivamente i relativi premi, fino all'importo totale minimo di € 2.500,00. In alternativa, il signor si obbliga ad aprire un libretto postale impegnandosi a versare almeno l'importo CP_1 totale di € 2.500,00, entro il raggiungimento della maggiore età di la quale avrà piena Per_1 ed esclusiva disponibilità della provvista.
5 8) quanto infine alla casa famigliare, che viene assegnata alla signora perché vi abiti con la Pt_2 minore, la signora dichiara sin d'ora di essere disponibile a rilasciare la casa stessa non Pt_2 prima dell'1 luglio 2026, quando inizierà le scuole primarie superiori e nello stato di Per_1 fatto in cui si troverà la casa al suo rilascio, a condizione che il signor le versi in unica CP_1 soluzione l'importo di Euro 30.000,00 a titolo di contributo alle esigenze della minore. In tal caso, ricevuto il versamento dell'importo di € 30.000,00, la signora dal giorno del versamento Pt_2 avrà 6 (sei) mesi di tempo per trasferirsi con la figlia in altra abitazione, che le parti concordano già da ora che potrà trovarsi nel Comune di Forni (Udine) ove risiedono i suoi genitori.
Dà atto che il sig. alla luce delle sue condizioni economiche, non è tuttavia Controparte_1 attualmente in grado di pronunciarsi in merito a quest'ultima proposta/eventualità, ma si riserva di prenderla in considerazione come opzione in futuro.
In ogni caso le parti, nel caso di rilascio della casa famigliare e di trasferimento della minore a Forni (UD), si impegnano sin d'ora ad accordarsi tra loro nella modifica del calendario di visite e delle vacanze nell'interesse primario della minore. Dà atto che resta in ogni caso inteso che, quando la sig.ra rilascerà la casa familiare vuoi per Pt_2 cessazione dei presupposti di legge piuttosto che per il caso in cui il sig. abbia aderito alla CP_1 suesposta ipotesi di versamento dell'importo di € 30.000,00 in unica soluzione: a) l'assegno di mantenimento ordinario a carico del padre nell'interesse della figlia di € 200,00, oltre rivalutazione Istat annuale, sarà aumentato ad Euro 300,00, sempre oltre rivalutazione, ferma la possibilità delle parti di chiedere una modifica (in aumento o in diminuzione) in base alle mutate condizioni economiche;
b) non sarà più versato l'anticipo/acconto sulle spese straordinarie, come definito sopra, ed i genitori continueranno a seguire le prescrizioni del Protocollo del Tribunale di Udine.
9) le presenti condizioni avranno effetto dal corrente mese.
10) spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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