Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
RG Ist. N. 558/2025 P.U. riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott.ssa Luisa Vasile Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario RG PU N. 558/2025 promosso con ricorso depositato telematicamente in data 18.4.2025,
DA
(C.F. e P.IVA ), nato a [...] il 15 Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
agosto 1985, residente in [...], elettivamente domiciliato in Milano, via
Cesare Mangili 2, presso lo studio professionale dell'avv. Monica Selvini (C.F.
) del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti C.F._2 allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 3,
c.p.c., la quale indica per le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. l'indirizzo di posta elettronica P.E.C. e il numero fax 02 6570848; Email_1
P.IVA: , con sede in 20132, Milano, via Rizzoli n. 8, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore dr. C.F.: Controparte_2 C.F._3
1
FAX: 028051796), tessera numero Email_2 NumeroD_1 dell'Ordine degli Avvocati di Milano, come da procura alle liti ex art. 83 comma 3 c.p.c. allegata elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Baracchini n. 1, con domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata dello stesso
Email_2
Ricorrenti nei confronti della società
C.F. e P. IVA ), con sede legale a MILANO (MI) VIA DELLA Controparte_3 P.IVA_3
SPIGA 52 cap 20121, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ferrario (codice Controparte_4
fiscale ; PEC: del Foro di Milano ed CodiceFiscale_5 Email_3 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del predetto difensore nonchè presso lo studio del medesimo difensore in Milano, Via Morosini n. 24, in forza della procura speciale alle liti allegata;
debitrice costituita
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
PREMESSO CHE fissata udienza, la società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio, rispetto ad entrambe le domande (di apertura della liquidazione controllata e giudiziale) essendosi perfezionata la notifica del ricorso introduttivo, della delega al giudice relatore, del decreto di fissazione di udienza, a cura della cancelleria a mezzo PEC rispettivamente in data
23.4.2025 (quanto al ricorso di ) e 28.4.2025 (quanto al ricorso successivo di Pt_1 CP_1
), nel rispetto dei termini ex art. 41 co. 2 CCII di quindici giorni anteriori all'udienza di
[...]
convocazione innanzi al giudice relatore, tenutasi in data 28.5.2025;
OSSERVA
La competenza territoriale.
Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che risulta da visura storica aggiornata che la
2 società debitrice ha sede legale a MILANO (MI) VIA DELLA SPIGA 52 CAP 20121 e non ricorrono elementi per individuare una sede diversa.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente ivi descritta:
“…IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI
PIATTAFORME DIGITALI AVANZATE PER LA VENDITA DI BENI INFUNGIBILI (NFT) E
CREAZIONE DI UNA REALTA' VIRTUALE (METAVERSO) E DI TECNOLOGIE INNOVATIVE AD
ALTA COMPLESSITA' NEL SETTORE DELLA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN E WEB 3.0”.
La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
dal bilancio al 31.12.2023 emerge infatti un totale attivo dello stato patrimoniale superiore ad € 300.000 e pari ad € 3.179.789,00.
L'assenza di prova dei requisiti in concreto di start up innovativa.
Il ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata, ma essendo a carico del Pt_1 creditore l'onere probatorio non ha documentato la sussistenza delle condizioni per l'apertura di tale procedura.
Né la debitrice costituendosi ha provato la sussistenza e la permanenza in concreto di tali requisiti a far data dalla costituzione, come sarebbe stato suo onere, limitandosi a depositare una mera autodichiarazione o autocertificazione del legale rappresentante, che peraltro menziona uno solo dei requisiti di legge, senza documentazione allagata, in cui si legge che “Alla data del 31 dicembre 2024, almeno 2/3 dei dipendenti erano in possesso di una laurea magistrale, soddisfacendo uno dei criteri previsti dal comma 2 dellʼart. 25 del D.L. 179/2012.”
Come noto , l'art. 2, co. 1, lett c), definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi e di insolvenza
“delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale”.
Ai sensi dell'art. 25 comma 2 lettera e) del DL 179/2012, non vi è prova anzitutto che la stessa non distribuisca o non abbia distribuito utili;
tale prova non è stata fornita in quanto la società non ha approvato né prodotto né depositato al registro delle imprese il bilancio al 31.12.2024 (da cui la circostanza possa emergere) ed emerge un indice contrario in tal senso, posto che dalla situazione
3 patrimoniale al 31.3.2025 risulta la produzione di un UTILE D'ESERCIZIO di € 32.528,44, di cui si sarebbe dovuta provare la mancata distribuzione.
Inoltre, mancando l'approvazione ed il formale deposito del bilancio di esercizio aggiornato al
31.12.2024, non è dato neppure sapere se ai sensi della lettera d) il fatturato totale (valore della produzione) sia stato o meno superiore ad € 5 milioni nell'anno di riferimento;
né è stato provato dalla debitrice che la stessa non sia quotata in alcun mercato regolamentato o piattaforma multilaterale di negoziazione.
La debitrice costituita non ha poi provato che l'iscrizione annuale di start up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese sia stata rinnovata con l'autocertificazione del possesso dei requisiti per l'anno 2025 da parte del legale rappresentante, a differenza del 2023 e del 2024.
In tal senso, una volta ottenuta l'iscrizione, il legale rappresentante avrebbe dovuto attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal secondo comma, mediante dichiarazione depositata, di regola, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, come avvenuto nel 2023 e nel 2024; ma per l'anno in corso i termini per l'approvazione del bilancio di 120 giorni appaiono decorsi a fine aprile 2025 senza alcuna approvazione del bilancio 2024 (infatti non prodotto in giudizio) e senza che sia intervenuta al registro delle imprese la dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti.
Non è stato provato altresì dalla debitrice la sussistenza ad oggi altresì del requisito di cui alla lettera h) n. 2, ovvero il fatto che alla data del 31 dicembre 2024, almeno 2/3 dei dipendenti erano in possesso di una laurea magistrale, come asserito;
il requisito dovrebbe infatti permanere all'attualità, è stato solo enunciato e non provato da parte della debitrice costituita, mediante la produzione dell'elenco dei dipendenti, di eventuali cedolini/buste paga, del libro unico del lavoro.
Infine, essendo trascorsi oltre tre anni dalla costituzione ed iscrizione al registro delle imprese della società (ottobre 2021), non è stata né allegata né documentata dalla debitrice la sussistenza dei requisiti previsti dal novellato comma 2 bis, per effetto della legge n. 193 del 16 dicembre 2024, nel testo in vigore dal 18 dicembre 2024, a norma del quale “La permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite al comma 2, lettera h), numero 1); b) stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 158, comma 2, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; c)
4 registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1); e) ottenimento di almeno un brevetto.”
Per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 29 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno, sarebbe stato richiesto il raggiungimento degli ulteriori requisiti da ultimo citati, ma nessuna prova è stata fornita in tal senso dalla debitrice.
Deve dunque condividersi l'orientamento della S.C. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21152 del
04/07/2022 (Rv. 665156 - 01) che impone un accertamento in concreto dei requisiti, secondo la quale
“L'iscrizione di una società quale "start-up" innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali
e sostanziali ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per riconoscere la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell'art. 31 del d.l. citato, essendo richiesto anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di "start-up" innovativa.”; in senso conforme vedi Trib. Milano 8 aprile 2021 citato dalla stessa Cassazione, secondo la quale occorre dare seguito all'orientamento già espresso da questo
Tribunale (cfr., ex plurimis, Trib. Milano, 10.12.2018; Trib. Milano, 10.12.2020), laddove si osserva che l'iscrizione della società nel registro speciale non preclude l'accertamento in sede prefallimentare del possesso sostanziale dei requisiti di legge per l'attribuzione di tale qualifica al fine di verificare l'assoggettabilità o meno, al fallimento della società (cfr. anche Tribunale Udine, 18.12.2018 anche nella parte in cui richiama i precedenti sia di questo Tribunale -Trib. Milano 4 agosto 2016- che della
Corte di Appello di Milano- Corte Appello Milano 15/12/16).
5 In assenza di prova dei requisiti di start up innovativa da parte del creditore e della Pt_1
debitrice, quindi, deve accogliersi la domanda di apertura della liquidazione giudiziale formulata dalla parte ricorrente , ribadita nelle conclusioni a verbale di udienza, mentre va Controparte_1
rigettata la domanda di apertura della liquidazione controllata.
La legittimazione attiva della ricorrente, il fumus della prova del credito e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c. CCII.
Il credito di parte ricorrente , pur in assenza di decreto ingiuntivo, risulta qui accertabile Pt_1
incidentalmente quanto al fumus di sua fondatezza e pienamente documentato.
Secondo il consolidato orientamento della S.C., vedi Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16853 del
25/05/2022 (Rv. 664955 - 01), conforme Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23494 del 27/10/2020 , conforme
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018 “In tema di dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore, il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tale fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione”;
Quanto a , sussiste la sua legittimazione attiva ex art. 37 comma 2 CCII e il Parte_1 fumus della prova del credito per un importo complessivo di € 12.130,00, come emerge dal contratto di prestazione d'opera intellettuale e dalle fatture insolute;
il credito non è stato specificamente contestato ex art. 115 cpc dalla debitrice costituita.
Quanto all'altra ricorrente sussiste un credito come da atto di precetto Controparte_1 notificato via PEC e consegnato in data 15.11.2024, per un importo complessivo di € 73.892,60.
Sussistono inoltre debiti verso per € 4,11 come da estratto aggiornato del concessionario della CP_5
riscossione.
Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente superiore a € 30.000,00.
L'insolvenza.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente
e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del
6 03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”); l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a) dall'inadempimento rispetto ai crediti per ingenti importi vantati dalle parti ricorrenti, fatto indicativo pertanto dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
b) dalla pendenza di un procedimento di esecuzione mobiliare con udienza fissata il
9.6.2025;
c) dalla dichiarazione negativa della terza OR , resa in data Parte_2
7.2.2025, dalla quale emerge l'assenza di un saldo attivo dei conti corrente in essere e la presenza di altre procedure esecutive per le quali aveva già reso una analoga dichiarazione negativa;
d) dall'omesso deposito ad oggi del bilancio al 31.12.2024;
e) dalla presenza di dati fortemente negativi nel bilancio al 31.12.2023, quali una perdita di esercizio di € 2.068.200,00 ed un patrimonio netto negativo di € 1.068.200,00;
f) dalla presenza di decreti ingiuntivi per gli anni 2024-2025, di altri pignoramenti, di revoche di affidamenti bancari da parte di , circostanze esposte e Parte_2
confessate dalla stessa debitrice costituita, che non ha contestato la presenza di uno stato di insolvenza, come da nota di deposito di documenti in data 21-26.5.2025;
Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti
7 esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
1) Rigetta la domanda di apertura della liquidazione controllata a carico della debitrice;
2) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e P. IVA Controparte_3
), con sede legale a MILANO (MI) VIA DELLA SPIGA 52 cap 20121, quale P.IVA_3
procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
3) NOMINA Giudice Delegato il dott. FRANCESCO PIPICELLI;
4) NOMINA Curatore il dott. soggetto che ha i requisiti di cui agli Persona_1
articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
5) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
6) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 8 ottobre 2025 ore 12.15 sull'applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente link ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?con
8 [...]
CodiceFiscale_6
7) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
8) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
9) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
10) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
11) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale ed al
Pubblico Ministero;
9 13) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 29 maggio
2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
10