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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 620/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.1.2025 da
1 Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luca Profita, del Foro di Busto Arsizio, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ilaria Giannessi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bollate in data 23 giugno 2023
(anno 2023 atto n. 32 parte 1)
In separazione dei beni.
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FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 cpc, con domanda congiunta per separazione personale dei coniugi con cumulo di domande di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 cpc, personalmente sottoscritto e depositato in data 16 gennaio 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati di mensa, di letto ed abitazione, nel reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano al mantenimento;
3) il sig , per supportare l'attività imprenditoriale della moglie, si impegna a versare alla stessa Pt_1 la somma di euro 20.000,00 come segue: euro 2.000,00 al mese per dieci mesi a decorrere dal 30 novembre 2024 sino al 30 agosto 2025 somma da versarsi entro il 30 di ogni mese mediante bonifico sulla seguente carta postepay N. 5333 1712 2668 2298, intestata alla RA Pt_2
4) i coniugi prevedono espressamente che, in caso di vendita della casa coniugale di cui in prosieguo prima della data del 30.08.2025, il Signor provvederà, al momento del rogito notarile, al Pt_1 versamento, in favore della RA alle coordinate sopraindicate, in un'unica soluzione, della Pt_2 citata somma di euro 20.000,00 dedotte le mensilità nel frattempo pagate;
5) dopo la data del 30 agosto 2025, ovvero in caso di vendita dell'immobile e versamento in un'unica soluzione dell'importo summenzionato il sig. cesserà ogni forma di contribuzione a favore Pt_1 della sig.ra fatto salvo il versamento una tantum della somma di €. 30.000,00 previsto in sede di Pt_2 divorzio;
6) i coniugi si obbligano a mettere in vendita a terzi la casa coniugale sita a Bollate alla via Toti n. 10 nel più breve tempo possibile;
7 ) i coniugi riconoscono reciprocamente che tale vendita è di utilità per entrambi i coniugi;
8) i coniugi si obbligano pertanto a incaricare due agenzie immobiliari di fiducia entro trenta giorni dalla sottoscrizione del ricorso;
9) il prezzo di vendita verrà fissato inizialmente in euro 630.000,00;
10) la casa verrà proposta non arredata;
11)gli arredi dell'abitazione verranno suddivisi in parti uguali ad eccezione dei beni ed effetti personali delle parti che ognuna provvederà a prelevare, nonché degli arredi della cucina e delle camerette delle figlie della RA di esclusiva pertinenza della stessa;
Pt_2
12)i coniugi si impegnano ad accettare eventuali proposte di acquisto entro il prezzo minimo di euro
570.000,00;
13) ove entro il 30.08.25 non dovessero pervenire proposte d'acquisto le parti si impegnano ad accettare anche proposte inferiori, entro il prezzo minimo di euro 520.000,00;
14) il ricavato della vendita verrà suddiviso in parti uguali;
15 ) la sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale e la stessa si obbliga a lasciarla al Pt_2 momento del rogito;
16)il sig si impegna a rimborsare le spese di mantenimento della casa, ivi comprese le utenze Pt_1 domestiche, sino al 30 agosto 2025;
17) dopo la data del 30 agosto 2025, in caso di permanenza, presso l' immobile, della RA Pt_2 la stessa sosterrà in via esclusiva le spese di mantenimento della casa e le utenze domestiche;
pagina 2 di 4 18)i coniugi pattuiscono espressamente che in caso di mancata accettazione, da parte della RA
di proposta di acquisto conforme ai prezzi come sopra fissati ovvero in caso di mancata Pt_2 liberazione dell'immobile al momento del rogito, la stessa si obbliga a rimborsare al sig. la Pt_1 somma di euro 100.000,00 per le spese di ristrutturazione della casa e l'acquisto degli arredi, fermo il diritto del sig. di procedere a giudizio di divisione e vendita della casa e i maggiori danni;
Pt_1
19) i coniugi chiedono l'omologazione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza, nonché integrato il contenuto del ricorso provvedendo all'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle stesse.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c...
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1)Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Bollate (MI) in data 23.06.23.
2)Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3)Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4)Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 3 di 4 5)Spese al definitivo;
6)Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7)Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr.ssa Chiara Del Monte per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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