Articolo 1 della Legge 12 febbraio 1955, n. 79
Articolo 2
Versione
6 aprile 1955
Art. 1.
Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.), fissato in 30 milioni di lire con la legge 9 aprile 1953, n. 262 , e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, a 150 milioni di lire.
Entrata in vigore il 6 aprile 1955