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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/04/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 276/2023RG vertente tra corrente in Ascoli Piceno-Zona (C.F. Parte_1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore ed P.IVA_1 Controparte_2
corrente in Ascoli Piceno-Zona (C.F. Parte_2 Controparte_1
) in persona del suo amministratore unico entrambe rappresentate P.IVA_2 Controparte_2
e difese dall'avv. Fenizia Marini (cod. fisc.: ) del Foro di Ascoli Piceno ed C.F._1
entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio della stessa in Ascoli Piceno al Corso Trento e
Trieste n. 52 ed anche presso l'indirizzo PEC Email_1
-parti appellanti
e in persona del legale rappresentante e Controparte_3
amministratore unico P.IVA e C.F. con sede in Roma, Controparte_4 P.IVA_3
via del Maggiolino n. 93, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Gramsci n. 20, presso lo studio degli avvocati Maria Cacciapaglia (C.F. ) e Bernardo Botti (C.F. C.F._2
), che la rappresentano e difendono (indirizzi pec C.F._3
e - n. di fax 06 Email_2 Email_3
39749567);
-parte appellata
e , in proprio, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4
, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci n. 20, presso lo C.F._4
studio degli avvocati Maria Cacciapaglia (C.F. ) e Bernardo Botti (C.F. C.F._2
), che lo rappresentano e difendono (indirizzi pec C.F._3
e - n. di fax 06 Email_2 Email_3
39749567);
-parte appellata
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che riconducono ai nuclei argomentativi che la Corte ritiene dirimenti per la decisione della causa e segnatamente quelle che attengono alla prova del corrispettivo che le parti appellanti assumono come dovuto per i prodotti oggetto del rapporto di somministrazione dedotto in giudizio..
3.Preliminarmente la Corte ritiene di sintetizzare come segue i presupposti in fatto ed in diritto della domanda. e vantano ed agiscono per un credito derivante Parte_1 Parte_2
(nell'assunto di parte) da errate fatturazioni e condotte collusive illecite della controparte. Più specificamente gli odierni appellanti deducono che, in relazione a fatture per anni precedenti già pagate dall'appellata (aventi ad oggetto la fornitura di cartoni e prodotti per imballaggio), CP_3
vi sarebbe stata una indicazione di prezzi diversi da quelli effettivamente concordati tra le parti e che ciò sarebbe avvenuto a causa di un accordo tra un dipendente infedele ( ) e Persona_1
l' per cui il primo avrebbe esposto nelle fatture, a beneficio del secondo, un Controparte_4
prezzo modificato al ribasso rispetto a quello da listino concordato tra le parti.
La domanda dunque si sostanzia:
(a) nella richiesta di pagamento della differenza tra i prezzi (asseritamente) concordati e dovuti e quelli applicati in fattura e pagati,
(b) nella richiesta di risarcimento del danno da fatto illecito.
4. Tanto chiarito la Corte pone le seguenti premesse:
• il rapporto giuridico intercorrente tra le parti va qualificato come rapporto di somministrazione secondo quanto accertato dal Tribunale con statuizione non fatta oggetto di specifica impugnazione nell'atto di appello;
• l'onere di provare l'accordo su prezzi diversi da quelle riportati nelle fatture dedotte in giudizio grava sulle parti appellanti come correttamente osservato dal Tribunale alle cui argomentazioni si fa qui, per brevità, rinvio.
5.L'appellante ha fondato la propria pretesa sull'esistenza di listini concordati tra le parti ma il
Tribunale ha correttamente accertato quanto segue:
“Orbene, sulla base dei noti principi in materia di onere della prova, sta all'opposta, creditrice ed attrice in senso sostanziale, fornire la prova di detti presunti crediti derivanti dalla differenza tra i prezzi concordati e quelli concretamente applicati, prova che si ritiene non essere stata in alcun modo fornita.
Invero, nel corso del giudizio, è stato pacificamente accertato che le sottoscrizioni di
[...] presenti sui listini prodotti da parte opposta a riprova dell'asserito credito non Controparte_4
erano autografe, ma apposte abusivamente a mezzo di strumenti informatici (cfr: RI ER RI ). In altri termini, sui i listini prodotti (doc 1 doc 8 opposta), la firma di ER P_
(amministratore unico e ) era autentica, a differenza
[...] Parte_1 Parte_2 della sottoscrizione dell' che era una riproduzione apocrifa ottenuta mediante CP_3 manipolazione informatica”.
6.Ne deriva la conclusione che, accertata la falsità dei listini prodotti in giudizio, ad essi non può essere attribuito alcun valore probatorio. Quindi i prezzi indicati nei listini sono totalmente irrilevanti (in giudizio) per determinare il prezzo concordato.
Non risulta neppure che tra le parti fossero incorsi altri accordi scritti riguardo ai prezzi da praticare non avendo l'appellante prodotto simili documenti o comunque documentazione ad essi direttamente riferibile.
7.In realtà quel che emerge dalla prova testi è stato già correttamente evidenziato dal Tribunale:
“In ogni caso, indipendentemente dal soggetto che abbia materialmente contraffatto i listini,
l'unico elemento certo è che, accertata la falsità degli stessi, questi non possono giammai essere considerati validi elementi probanti la circostanza che tra le società intercorrevano accordi scritti riguardo ai prezzi da praticare. In tal senso depone anche la testimonianza resa da Tes_1
che deve ritenersi particolarmente rilevante, atteso che esso stesso era intermediario della
[...]
e trattava il cliente fino al 2013. Il teste riferiva che “c'erano dei prezzi di P_ CP_3
massima e dei listini ma trattandosi di un lavoro molto particolare in caso di lavorazioni particolari il prezzo si concordava al momento” ed aggiungeva “in pratica il cliente forniva il prezzo e l'azienda faceva le proprie valutazioni. Ciò vale per tutti i tipi di scatole”.(dichiarazioni poi avvalorate da tutti i dipendenti della escussi come testimoni, che hanno confermato CP_3
l'assenza di listini scritti concordati tra le parti- cfr dichiarazioni della teste che riferisce Tes_2
che i prezzi erano stabiliti tra i titolari delle due società e non vi era un listino fisso, nonché del teste che ha confermato che gli accordi relativi ai prezzi erano fatti esclusivamente tra il Tes_3
titolare ed il e che tra le parti c'erano dei prezzi guida che poi Controparte_4 P_
variavano in base a determinati fattori, tra cui anche la variazione del prezzo della carta, gli errori di produzione, le tempistiche, quantitativi ordinati, precisando che non vi erano listini elettronici).
Solo i dipendenti della i signori e parlano di listini elettronici e di listini P_ Pt_3 Pt_4
cartacei, ma, ovviamente, la loro testimonianza non è sufficiente a provare la sussistenza di detti listini che, laddove realmente esistenti, sarebbero dovuti essere prodotti in giudizio”.
8.Deve inoltre rilevarsi che gli appellanti, in primo grado, hanno formulato il seguente capitolo di prova: “2) il cliente ordinava: due distinti tipi di scatole: a) scatole personalizzate tanto Controparte_3 tipo “fustellate” che tipo “americane”, (ovvero articoli con specifiche proprie caratteristiche, quali ad es. colori, stampa, composizione, ecc. tra loro sempre diverse) per le quali il relativo prezzo veniva praticato in base ai listini aziendali, presenti in forma elettronica nel sistema gestionale e calibrati sulla dimensione, qualità e quantità del prodotto ordinato e correlati costi di produzione (cfr. doc.ti 50, 51,72 che si rammostrano al teste); b)scatole da magazzino (ovvero articoli più ricorrenti e frequenti e per maggiori quantitativi ordinati in unica soluzione) (doc. 8 e
115 che si rammostrano al teste) per le quali il prezzo veniva praticato al mq in base a diversi e specifici listini cartacei periodicamente sottoscritti dalle parti”.
Il teste (da ritenersi, come già rilevato dal Tribunale, di particolare attendibilità) ha così Tes_1
rispoto:
9.Risulta dunque che:
• per i prodotti ordinari (scatole da magazzino ovvero articoli più ricorrenti e frequenti e per maggiori quantitativi ordinati in unica soluzione) vigevano listini cartacei concordati e sottoscritti dalle parti;
• per i prodotti personalizzati cioè articoli con specifiche proprie caratteristiche (quali ad es. colori, stampa, composizione, ecc. tra loro sempre diverse) vi era uno specifico accordo di volta in volta tra le parti.
10.L'elemento centrale ed indiscutibile che emerge dalle testimonianze è che il prezzo veniva sempre concordato tra i titolari delle aziende :
(a) con listini generali sottoscritti per i prodotti ordinari,
(b) con pattuizioni di volta in volta per i prodotti personalizzati.
11.In giudizio non è stata offerta la prova né delle pattuizioni specifiche riguardanti il prodotto personalizzato o comunque rispondente ad esigenze particolari né dei prezzi per il prodotto ordinario derivante dai listini concordati. I listini prodotti in giudizio dalle parti appellanti, come già rilevato, sono risultati contraffatti e dunque inutilizzabili come prova.
12.Il difetto di prova sul punto è inemendabile perché non consente in alcun modo di individuare gli accordi che le parti hanno preso nel corso del rapporto né l'esatta quantificazione dei prezzi volta a volta concordati.
13.In sintesi:
• le parti appellanti hanno chiesto in giudizio il pagamento della differenza tra il prezzo esposto nelle fatture dedotte in monitorio e quello asseritamente concordato;
• l'onere di provava l'esistenza degli accordi sui prezzi e la consistenza del mancato pagamento grava sulle appellanti;
• le parti appellanti hanno allegato l'esistenza di listini concordati tra le parti ma essi non sono stati prodotti se non nella versione contraffatta di cui si è già discusso;
• le parti appellanti non hanno offerto la prova dei prezzi concordati di volta in volta per i prodotti personalizzati;
• in tal modo è impossibile determinare se il prezzo di fattura si sia discostato da quello concordato e soprattutto determinarne il valore dello scostamento.
14.La questione, variamente discussa dalle parti, dell'esistenza di listini interni è irrilevante perché la mera prova dell'esistenza di una organizzazione interna (delle parti appellanti) di rilevamento e applicazione dei prezzi (listini anche telematici) non ci dice nulla sul fatto che su tali prezzi fosse effettivamente intervenuto un accordo e che dunque tali listini fossero vincolanti per le parti.
15.In tale contesto è impossibile anche determinare se ed in che misura la condotta del dipendente infedele abbia modificato , in senso migliorativo per l'acquirente, il costo dei Persona_1
prodotti.Se non si conosce il prezzo esatto concordato tra le parti per le varie somministrazioni non può neppure determinarsi se vi sia stato uno scostamento, per quali prodotti, di quale entità.
16.La condotta del GA è stata esaminata in sede penale e lavoristica (si richiamano i noti provvedimenti del GUP di Ancona e della Corte di Appello di Ancona – Sezione lavoro) citati dalle parti e dal Tribunale) e tae esame ha condotto all'accertamento dell'infedeltà del dipendente per non aver applicato ad - ma anche ad altri clienti - i prezzi di listino aziendale bensì dei prezzi CP_3
ribassati.
Il Tribunale sul punto ha correttamente rilevato :
“(…)dalla trascrizione della riunione del 2.10.2015 durante la quale contesta Controparte_2
gli ammanchi e il modo di operare del emerge che, in realtà, il era solito Per_1 Per_1 garantire prezzi di favore a vari suoi clienti e non solo all' CP_3 Controparte_2
Amministratore Unico delle società convenute, affermava “ci devi spiegare come, scientificamente, per decine decine e decine di mila euro mese, no in 10 anni, mese, sono state fatte macroscopiche modifiche alle bolle o fatture a a Petti, Franzese, Fiamma CP_3
Vesuviana, National Food, Nolana Conserve, IMB Glacier Pack” (cfr: pag. 11 trascrizione)”.
17.Tuttavia nel presente giudizio (che si fonda sulla deduzione di un inadempimento e di un illecito a cui consegue la richiesta di pagamento di somme di danaro determinate) manca al Collegio il fondamentale parametro di valutazione costituito dal prezzo applicabile cioè di quello concordato tra le parti : il che impedisce, anche ipotizzando un ribasso di favore, di apprezzare l'entità della riduzione ed in definitiva l'effettiva determinazione della perdita.
18.Si è già detto che i listini prodotti dagli appellanti sono documenti contraffatti ed inutilizzabili, che i listini interni delle somministranti non sono ex se rilevanti senza la prova dell'accordo sui relativi prezzi, che la prassi instaurata tra le parti era quella di concordare perzzi ordinari e prezzi speciali.
Da ciò deriva anche la non praticabilità di una valutazione equitativa delle somme asseritamente non corrisposte.
19.D'altra parte la Corte non deve sindacare la congruità o remuneratività dei prezzi applicati in fattura ma solo accertare, nel contesto proprio della dislocazione degli onere probatori, se i prezzi indicati dalle parti appellanti (su cui è fondata la domanda) siano stati effettivamente concordati.
La prova dell'accordo manca così come la prova della esatta determinazione quantitativa dei vari prezzi.
20.In tale contesto è impossibile sia valutare l'esistenza dell'inadempimento dedotto dalle appellanti e stimare il pregiudizio da esso derivante sia apprezzare l'esistenza di un illecito extra-contrattuale derivante da un accordo collusorio. In ogni caso sarebbe impossibile determinare il quantum della pretesa sotto il duplice profilo di responsabilità denunziato.
21.L'appello è respinto restando assorbito dall'esito decisorio ogni diverso motivo di censura delle parti appellanti.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna le parti appellanti in solido a rifondere all'appellata Controparte_3
le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 30.000,00 per compensi
[...]
professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
2-condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del Controparte_4
presente grado di giudizio liquidate in euro 20.000,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 8 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 276/2023RG vertente tra corrente in Ascoli Piceno-Zona (C.F. Parte_1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore ed P.IVA_1 Controparte_2
corrente in Ascoli Piceno-Zona (C.F. Parte_2 Controparte_1
) in persona del suo amministratore unico entrambe rappresentate P.IVA_2 Controparte_2
e difese dall'avv. Fenizia Marini (cod. fisc.: ) del Foro di Ascoli Piceno ed C.F._1
entrambe elettivamente domiciliate presso lo studio della stessa in Ascoli Piceno al Corso Trento e
Trieste n. 52 ed anche presso l'indirizzo PEC Email_1
-parti appellanti
e in persona del legale rappresentante e Controparte_3
amministratore unico P.IVA e C.F. con sede in Roma, Controparte_4 P.IVA_3
via del Maggiolino n. 93, elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Gramsci n. 20, presso lo studio degli avvocati Maria Cacciapaglia (C.F. ) e Bernardo Botti (C.F. C.F._2
), che la rappresentano e difendono (indirizzi pec C.F._3
e - n. di fax 06 Email_2 Email_3
39749567);
-parte appellata
e , in proprio, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4
, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci n. 20, presso lo C.F._4
studio degli avvocati Maria Cacciapaglia (C.F. ) e Bernardo Botti (C.F. C.F._2
), che lo rappresentano e difendono (indirizzi pec C.F._3
e - n. di fax 06 Email_2 Email_3
39749567);
-parte appellata
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che riconducono ai nuclei argomentativi che la Corte ritiene dirimenti per la decisione della causa e segnatamente quelle che attengono alla prova del corrispettivo che le parti appellanti assumono come dovuto per i prodotti oggetto del rapporto di somministrazione dedotto in giudizio..
3.Preliminarmente la Corte ritiene di sintetizzare come segue i presupposti in fatto ed in diritto della domanda. e vantano ed agiscono per un credito derivante Parte_1 Parte_2
(nell'assunto di parte) da errate fatturazioni e condotte collusive illecite della controparte. Più specificamente gli odierni appellanti deducono che, in relazione a fatture per anni precedenti già pagate dall'appellata (aventi ad oggetto la fornitura di cartoni e prodotti per imballaggio), CP_3
vi sarebbe stata una indicazione di prezzi diversi da quelli effettivamente concordati tra le parti e che ciò sarebbe avvenuto a causa di un accordo tra un dipendente infedele ( ) e Persona_1
l' per cui il primo avrebbe esposto nelle fatture, a beneficio del secondo, un Controparte_4
prezzo modificato al ribasso rispetto a quello da listino concordato tra le parti.
La domanda dunque si sostanzia:
(a) nella richiesta di pagamento della differenza tra i prezzi (asseritamente) concordati e dovuti e quelli applicati in fattura e pagati,
(b) nella richiesta di risarcimento del danno da fatto illecito.
4. Tanto chiarito la Corte pone le seguenti premesse:
• il rapporto giuridico intercorrente tra le parti va qualificato come rapporto di somministrazione secondo quanto accertato dal Tribunale con statuizione non fatta oggetto di specifica impugnazione nell'atto di appello;
• l'onere di provare l'accordo su prezzi diversi da quelle riportati nelle fatture dedotte in giudizio grava sulle parti appellanti come correttamente osservato dal Tribunale alle cui argomentazioni si fa qui, per brevità, rinvio.
5.L'appellante ha fondato la propria pretesa sull'esistenza di listini concordati tra le parti ma il
Tribunale ha correttamente accertato quanto segue:
“Orbene, sulla base dei noti principi in materia di onere della prova, sta all'opposta, creditrice ed attrice in senso sostanziale, fornire la prova di detti presunti crediti derivanti dalla differenza tra i prezzi concordati e quelli concretamente applicati, prova che si ritiene non essere stata in alcun modo fornita.
Invero, nel corso del giudizio, è stato pacificamente accertato che le sottoscrizioni di
[...] presenti sui listini prodotti da parte opposta a riprova dell'asserito credito non Controparte_4
erano autografe, ma apposte abusivamente a mezzo di strumenti informatici (cfr: RI ER RI ). In altri termini, sui i listini prodotti (doc 1 doc 8 opposta), la firma di ER P_
(amministratore unico e ) era autentica, a differenza
[...] Parte_1 Parte_2 della sottoscrizione dell' che era una riproduzione apocrifa ottenuta mediante CP_3 manipolazione informatica”.
6.Ne deriva la conclusione che, accertata la falsità dei listini prodotti in giudizio, ad essi non può essere attribuito alcun valore probatorio. Quindi i prezzi indicati nei listini sono totalmente irrilevanti (in giudizio) per determinare il prezzo concordato.
Non risulta neppure che tra le parti fossero incorsi altri accordi scritti riguardo ai prezzi da praticare non avendo l'appellante prodotto simili documenti o comunque documentazione ad essi direttamente riferibile.
7.In realtà quel che emerge dalla prova testi è stato già correttamente evidenziato dal Tribunale:
“In ogni caso, indipendentemente dal soggetto che abbia materialmente contraffatto i listini,
l'unico elemento certo è che, accertata la falsità degli stessi, questi non possono giammai essere considerati validi elementi probanti la circostanza che tra le società intercorrevano accordi scritti riguardo ai prezzi da praticare. In tal senso depone anche la testimonianza resa da Tes_1
che deve ritenersi particolarmente rilevante, atteso che esso stesso era intermediario della
[...]
e trattava il cliente fino al 2013. Il teste riferiva che “c'erano dei prezzi di P_ CP_3
massima e dei listini ma trattandosi di un lavoro molto particolare in caso di lavorazioni particolari il prezzo si concordava al momento” ed aggiungeva “in pratica il cliente forniva il prezzo e l'azienda faceva le proprie valutazioni. Ciò vale per tutti i tipi di scatole”.(dichiarazioni poi avvalorate da tutti i dipendenti della escussi come testimoni, che hanno confermato CP_3
l'assenza di listini scritti concordati tra le parti- cfr dichiarazioni della teste che riferisce Tes_2
che i prezzi erano stabiliti tra i titolari delle due società e non vi era un listino fisso, nonché del teste che ha confermato che gli accordi relativi ai prezzi erano fatti esclusivamente tra il Tes_3
titolare ed il e che tra le parti c'erano dei prezzi guida che poi Controparte_4 P_
variavano in base a determinati fattori, tra cui anche la variazione del prezzo della carta, gli errori di produzione, le tempistiche, quantitativi ordinati, precisando che non vi erano listini elettronici).
Solo i dipendenti della i signori e parlano di listini elettronici e di listini P_ Pt_3 Pt_4
cartacei, ma, ovviamente, la loro testimonianza non è sufficiente a provare la sussistenza di detti listini che, laddove realmente esistenti, sarebbero dovuti essere prodotti in giudizio”.
8.Deve inoltre rilevarsi che gli appellanti, in primo grado, hanno formulato il seguente capitolo di prova: “2) il cliente ordinava: due distinti tipi di scatole: a) scatole personalizzate tanto Controparte_3 tipo “fustellate” che tipo “americane”, (ovvero articoli con specifiche proprie caratteristiche, quali ad es. colori, stampa, composizione, ecc. tra loro sempre diverse) per le quali il relativo prezzo veniva praticato in base ai listini aziendali, presenti in forma elettronica nel sistema gestionale e calibrati sulla dimensione, qualità e quantità del prodotto ordinato e correlati costi di produzione (cfr. doc.ti 50, 51,72 che si rammostrano al teste); b)scatole da magazzino (ovvero articoli più ricorrenti e frequenti e per maggiori quantitativi ordinati in unica soluzione) (doc. 8 e
115 che si rammostrano al teste) per le quali il prezzo veniva praticato al mq in base a diversi e specifici listini cartacei periodicamente sottoscritti dalle parti”.
Il teste (da ritenersi, come già rilevato dal Tribunale, di particolare attendibilità) ha così Tes_1
rispoto:
9.Risulta dunque che:
• per i prodotti ordinari (scatole da magazzino ovvero articoli più ricorrenti e frequenti e per maggiori quantitativi ordinati in unica soluzione) vigevano listini cartacei concordati e sottoscritti dalle parti;
• per i prodotti personalizzati cioè articoli con specifiche proprie caratteristiche (quali ad es. colori, stampa, composizione, ecc. tra loro sempre diverse) vi era uno specifico accordo di volta in volta tra le parti.
10.L'elemento centrale ed indiscutibile che emerge dalle testimonianze è che il prezzo veniva sempre concordato tra i titolari delle aziende :
(a) con listini generali sottoscritti per i prodotti ordinari,
(b) con pattuizioni di volta in volta per i prodotti personalizzati.
11.In giudizio non è stata offerta la prova né delle pattuizioni specifiche riguardanti il prodotto personalizzato o comunque rispondente ad esigenze particolari né dei prezzi per il prodotto ordinario derivante dai listini concordati. I listini prodotti in giudizio dalle parti appellanti, come già rilevato, sono risultati contraffatti e dunque inutilizzabili come prova.
12.Il difetto di prova sul punto è inemendabile perché non consente in alcun modo di individuare gli accordi che le parti hanno preso nel corso del rapporto né l'esatta quantificazione dei prezzi volta a volta concordati.
13.In sintesi:
• le parti appellanti hanno chiesto in giudizio il pagamento della differenza tra il prezzo esposto nelle fatture dedotte in monitorio e quello asseritamente concordato;
• l'onere di provava l'esistenza degli accordi sui prezzi e la consistenza del mancato pagamento grava sulle appellanti;
• le parti appellanti hanno allegato l'esistenza di listini concordati tra le parti ma essi non sono stati prodotti se non nella versione contraffatta di cui si è già discusso;
• le parti appellanti non hanno offerto la prova dei prezzi concordati di volta in volta per i prodotti personalizzati;
• in tal modo è impossibile determinare se il prezzo di fattura si sia discostato da quello concordato e soprattutto determinarne il valore dello scostamento.
14.La questione, variamente discussa dalle parti, dell'esistenza di listini interni è irrilevante perché la mera prova dell'esistenza di una organizzazione interna (delle parti appellanti) di rilevamento e applicazione dei prezzi (listini anche telematici) non ci dice nulla sul fatto che su tali prezzi fosse effettivamente intervenuto un accordo e che dunque tali listini fossero vincolanti per le parti.
15.In tale contesto è impossibile anche determinare se ed in che misura la condotta del dipendente infedele abbia modificato , in senso migliorativo per l'acquirente, il costo dei Persona_1
prodotti.Se non si conosce il prezzo esatto concordato tra le parti per le varie somministrazioni non può neppure determinarsi se vi sia stato uno scostamento, per quali prodotti, di quale entità.
16.La condotta del GA è stata esaminata in sede penale e lavoristica (si richiamano i noti provvedimenti del GUP di Ancona e della Corte di Appello di Ancona – Sezione lavoro) citati dalle parti e dal Tribunale) e tae esame ha condotto all'accertamento dell'infedeltà del dipendente per non aver applicato ad - ma anche ad altri clienti - i prezzi di listino aziendale bensì dei prezzi CP_3
ribassati.
Il Tribunale sul punto ha correttamente rilevato :
“(…)dalla trascrizione della riunione del 2.10.2015 durante la quale contesta Controparte_2
gli ammanchi e il modo di operare del emerge che, in realtà, il era solito Per_1 Per_1 garantire prezzi di favore a vari suoi clienti e non solo all' CP_3 Controparte_2
Amministratore Unico delle società convenute, affermava “ci devi spiegare come, scientificamente, per decine decine e decine di mila euro mese, no in 10 anni, mese, sono state fatte macroscopiche modifiche alle bolle o fatture a a Petti, Franzese, Fiamma CP_3
Vesuviana, National Food, Nolana Conserve, IMB Glacier Pack” (cfr: pag. 11 trascrizione)”.
17.Tuttavia nel presente giudizio (che si fonda sulla deduzione di un inadempimento e di un illecito a cui consegue la richiesta di pagamento di somme di danaro determinate) manca al Collegio il fondamentale parametro di valutazione costituito dal prezzo applicabile cioè di quello concordato tra le parti : il che impedisce, anche ipotizzando un ribasso di favore, di apprezzare l'entità della riduzione ed in definitiva l'effettiva determinazione della perdita.
18.Si è già detto che i listini prodotti dagli appellanti sono documenti contraffatti ed inutilizzabili, che i listini interni delle somministranti non sono ex se rilevanti senza la prova dell'accordo sui relativi prezzi, che la prassi instaurata tra le parti era quella di concordare perzzi ordinari e prezzi speciali.
Da ciò deriva anche la non praticabilità di una valutazione equitativa delle somme asseritamente non corrisposte.
19.D'altra parte la Corte non deve sindacare la congruità o remuneratività dei prezzi applicati in fattura ma solo accertare, nel contesto proprio della dislocazione degli onere probatori, se i prezzi indicati dalle parti appellanti (su cui è fondata la domanda) siano stati effettivamente concordati.
La prova dell'accordo manca così come la prova della esatta determinazione quantitativa dei vari prezzi.
20.In tale contesto è impossibile sia valutare l'esistenza dell'inadempimento dedotto dalle appellanti e stimare il pregiudizio da esso derivante sia apprezzare l'esistenza di un illecito extra-contrattuale derivante da un accordo collusorio. In ogni caso sarebbe impossibile determinare il quantum della pretesa sotto il duplice profilo di responsabilità denunziato.
21.L'appello è respinto restando assorbito dall'esito decisorio ogni diverso motivo di censura delle parti appellanti.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna le parti appellanti in solido a rifondere all'appellata Controparte_3
le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 30.000,00 per compensi
[...]
professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
2-condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del Controparte_4
presente grado di giudizio liquidate in euro 20.000,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 8 aprile 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini