Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 26/09/2025, n. 6405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6405 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06405/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01774/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1774 del 2025, proposto da
Giacomo Montecuollo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Montecuollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza della sentenza n. 6457/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, V Sezione, pubblicata in data 22.11.2024, emessa a definizione del procedimento rubricato al n. Rg. 2763/2024, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 7 aprile 2025, parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2 lett. a), del c.p.a. per conseguire l’esecuzione della sentenza n. 6457/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, V Sezione, pubblicata in data 22.11.2024, emessa a definizione del procedimento rubricato al n. Rg. 2763/2024, passata in giudicato, recante condanna della Regione Campania al pagamento delle spese del giudizio a quo in favore di esso ricorrente, procuratore antistatario in quel giudizio, nell’importo di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori.
Espone che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, di averla notificata in forma esecutiva in data 11 novembre 2024 e lamenta il mancato pagamento delle predette competenze professionali, risultando inoltre decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Conclude con le richieste di accoglimento del gravame e di conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento dell’importo di cui sopra, con nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia e fissazione di una penale per l’eventuale ulteriore ritardo.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio.
Con memoria e documentazione depositate in data 18 settembre 2025, parte ricorrente rappresentava l’intervenuto pagamento, da parte della Regione Campania, delle somme dovute in forza della sentenza ottemperanza ed instava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese dell’Amministrazione a titolo di soccombenza virtuale.
Alla camera di consiglio del 23 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Parte ricorrente ha documentato l’intervenuta ottemperanza alla sentenza di cui in epigrafe (cfr. produzione in data 18 settembre 2025), successivamente alla proposizione del ricorso all’esame.
Tanto determina la cessazione della materia del contendere in ragione della piena soddisfazione del ricorrente.
L’adempimento sopravvenuto alla proposizione del ricorso comporta, tuttavia, la condanna alle spese dell’Amministrazione che ha dato causa alla lite non eseguendo tempestivamente il comando giudiziale, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, di non particolare difficoltà giuridica e/o fattuale, come tale giustificante la operata riduzione, e di tutte le circostanze del caso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO