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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/11/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico ER OT ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 392/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in presso lo studio Pt_1 dell'avv. Arturo Merlo che la rappresenta e difende per procura in atti, opponente
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Catania presso Controparte_1 C.F._1 lo studio degli avv.ti Ottavio e Giuseppe Vaccaro per procura in atti, opposta oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – risarcimento del danno per tardiva assunzione – pubblico impiego privatizzato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 12 dicembre 2022 (proc. n. 6962/2022 r.g.) Controparte_1 chiedeva ingiungersi nei confronti dell' di il pagamento in proprio favore della CP_2 Pt_1 somma di 14.864,42 euro, oltre accessori, a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria dovuti sugli importi ricevuti dall' in forza della sentenza n. 535/2015 della Corte di Pt_1
Appello di Catania a titolo di risarcimento del danno per la ritardata assunzione.
La domanda veniva accolta con decreto n. 814/2022 del 16 dicembre 2022, avverso il quale l'intimata ha proposto opposizione con ricorso del 24 gennaio 2023, eccependo l'insussistenza del credito ingiunto e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della lavoratrice alla restituzione della maggior somma di 24.461,69 euro, oltre interessi, indebitamente versata per rivalutazione. Nella resistenza dell'opposta, sostituita l'udienza del 4 novembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Va anzitutto respinta l'eccezione, sollevata dalla di improcedibilità della CP_1 domanda per mancata notifica dell'atto introduttivo.
E', infatti, pacifico e comunque documentalmente provato che la prima notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (prevista per il 9 maggio 2023) è stata effettuata dall'Azienda con pec del 3 maggio 2023 e, dunque, in violazione dell'art. 415, comma 5, c.p.c.
- a norma del quale tra la data di notifica al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve decorrere un termine non inferiore ai trenta giorni.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta trattasi, però, di notifica nulla e non inesistente, che non determina dunque l'improcedibilità dell'opposizione, essendo un vizio sanabile ex tunc per effetto della spontanea costituzione dell'opposto o, come nella specie, della rinnovazione della notifica disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c. (v. sul punto Cass. n.
41479/2021 e n. 9199/2020 con riferimento alla violazione del termine di 25 giorni di cui all'art. 435, comma 3, c.p.c., ma i cui principi, stante l'identità di ratio, ben possono trovare applicazione anche nel caso in esame).
2.1.- Sempre in via preliminare va poi disattesa l'eccezione avanzata dall'Azienda di inammissibilità del ricorso monitorio per insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c.
e, in particolare, per mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile.
La pretesa trae fondamento dalla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 535/2015 del 4 giugno 2015 con la quale l'A.S.P. di Messina è stata condannata a pagare in favore di
[...]
a titolo di risarcimento del danno, la differenza “tra le retribuzioni spettanti dal CP_1
2.4.1992 alla immissione in servizio e quanto la stessa nel medesimo periodo, in virtù del rapporto di lavoro con l'azienda ospedaliera Piemonte, ha percepito e avrebbe percepito in assenza delle dimissioni del 10.1.1995, oltre interessi sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei diritti al passaggio in giudicato della presente sentenza e interessi legali per il periodo successivo e fino al soddisfo”.
Con specifico riferimento agli accessori, la cui quantificazione è qui in discussione, la
Corte ha in particolare chiarito in motivazione che “trattandosi di un debito risarcitorio e, quindi, di valore, sono dovuti gli interessi sulle somme annualmente rivalutate (Cass. n. 4587/2009, n.
5503/2003) fino alla data del passaggio in giudicato della presente sentenza;
successivamente e fino al soddisfo, convertendosi in debito di valuta, sono dovuti solamente gli interessi (Cass. Civ. sez. III n. 4697/2014)”.
2 Trattasi, dunque, di un credito certo, poiché derivante da pronuncia giurisdizionale definitiva;
liquido, poiché il suo ammontare è facilmente quantificabile attraverso un mero calcolo aritmetico;
esigibile, in quanto non soggetto a condizioni sospensive o termini.
Si rammenta, in ogni caso, che come ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. n. 927/2022 e Cass. n. 14486/2019), l'opposizione di cui all'art. 645
c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, bensì un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Ne consegue che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla.
3.- Nel merito, l' ha lamentato l'insussistenza del credito ingiunto poiché relativo Pt_1 ad accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) già interamente corrisposti e, anzi, in misura maggiore rispetto al dovuto.
Ha, in particolare, eccepito che la Corte di Appello di Catania con la sentenza n. 535/2015 cit. nulla avrebbe previsto in ordine al diritto della al versamento della rivalutazione CP_1 monetaria sulle somme liquidatele a titolo risarcitorio, essendosi limitata a condannare l' Pt_1 al versamento degli interessi, seppur da calcolarsi “sul capitale annualmente rivalutato” per il periodo compreso tra la maturazione dei diritti al passaggio in giudicato della sentenza e nei soli interessi legali per il periodo successivo e fino al soddisfo.
La doglianza è infondata.
Dall'esame della suddetta pronuncia risulta, anzitutto, che il danno risarcibile riconosciuto dalla Corte in favore della è quello relativo alla “differenza tra quanto avrebbe CP_1 percepito alle dipendenze dell'azienda , qualora fosse stato correttamente e Parte_1 tempestivamente adempiuto l'obbligo di assunzione e quanto percepito in virtù del rapporto lavorativo (l'unico documentato in atti) tra la e l'azienda ospedaliera Piemonte)”, CP_1 tenuto conto, a tal fine, anche delle somme che ella avrebbe percepito alle dipendenze di quest'ultima azienda “qualora non fossero state rese le dimissioni”, trattandosi di comportamento che, seppur non idoneo “ad escludere la responsabilità della resistente, tuttavia incid(e) sicuramente sulla quantificazione del danno, in quanto costituisc(e) un comportamento inquadrabile nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c., ossia un comportamento con il quale il danneggiato ha violato l'obbligo a suo carico di usare l'ordinaria diligenza per evitare ulteriori danni”.
3 Con specifico riferimento agli accessori la sentenza ha precisato in motivazione che
“trattandosi di un debito risarcitorio e, quindi, di valore, sono dovuti gli interessi sulle somme annualmente rivalutate (Cass, n. 4587/2009, n. 5503/2003) fino alla data del passaggio in giudicato della presente sentenza;
successivamente, e fino al soddisfo, convertendosi in debito di valuta, sono dovuti solamente gli interessi (Cass. Civ. sez. III n. 4697/2014)”. E in dispositivo ha quindi disposto la condanna dell' al pagamento in favore della ricorrente delle CP_2 differenze retributive di cui sopra “oltre interessi sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei diritti al passaggio in giudicato della presente sentenza, e interessi legali per il periodo successivo e fino al soddisfo”, con rigetto di ogni altra domanda.
Ebbene, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, è evidente che i giudici d'appello, applicando alla materia giuslavoristica i principi propri del risarcimento del danno civilistico, hanno in effetti riconosciuto il diritto della al cumulo tra interessi e CP_1 rivalutazione, richiamando a tal fine l'orientamento della S.C. secondo cui “costituendo
l'obbligazione di risarcimento del danno un'obbligazione di valore sottratta al principio nominalistico, la rivalutazione monetaria è dovuta a prescindere dalla prova della svalutazione monetaria da parte dell'investitore danneggiato ed è quantificabile dal giudice, anche d'ufficio, tenendo conto della svalutazione sopravvenuta fino alla data della liquidazione. È altresì risarcibile il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa del ritardato conseguimento della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, con la tecnica degli interessi computati non sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio” (v. Cass. n. 4587/2009 cit.).
Trattasi di statuizione che, sebbene contraria al divieto di cumulo sancito dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 per i crediti derivanti da rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e applicabile anche ai crediti risarcitori, quale quello in esame (v. Cass. n.
13624/2020), è comunque ormai passata in giudicato e quindi incontrovertibile.
Si rammenta, infatti, che la statuizione del giudice di merito il quale, nel provvedere su una domanda di condanna al risarcimento del danno, disponga il cumulo di interessi e rivalutazione, costituisce un capo di sentenza suscettibile di autonomo passaggio in giudicato, onde la parte interessata ha l'onere di specifico appello sul punto (v. per il principio già Cass. n. 6420/1998); e nella specie è pacifico che avverso la suddetta pronuncia le parti non abbiano proposto impugnazione.
Ne consegue che sulle somme già riconosciutele a titolo di risarcimento del danno (non contestate) spettavano alla sia gli interessi che la rivalutazione, da calcolarsi di anno CP_1
4 in anno, secondo gli specifici criteri sopra richiamati;
essi andavano, inoltre, computati sull'ammontare del capitale considerato al netto delle ritenute di legge (v. Cass. n. 5744/2024).
3.1.- A fonte degli ulteriori rilievi dell per la determinazione del quantum non Pt_1 andavano, però, utilizzati i conteggi elaborati dal consulente di fiducia della lavoratrice, poiché essi tengono conto della rivalutazione calcolata mese per mese.
Sul punto corretti risultano, invece, quelli prodotti dall' con l'opposizione, non Pt_1 specificamente contestati, che sono conformi ai predetti principi giurisprudenziali.
In definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'A.S.P. di Messina condannata a corrispondere in favore di la minor somma di 4.673,95 euro, oltre ulteriori Controparte_1 interessi legali a decorrere dal 31 dicembre 2015 (dies ad quem del calcolo operato dall'Azienda)
e senza cumulo con la rivalutazione.
4.- Il riconoscimento delle ragioni dell'opposta esclude, in radice, la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dall' Pt_1
5.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione di ¾ delle spese di questa fase processuale e di quella monitoria, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del
D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, ma applicando i minimi in considerazione della durata contenuta e della semplicità, in complessivi 529,12 euro
(328,25 + 200,87, di cui 29,62 per esborsi), oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l' di a pagare in favore di la somma di CP_2 Pt_1 Controparte_1
4.673,95 euro, oltre interessi legali dal 31 dicembre 2015 al soddisfo, a titolo di interessi legali sulla somma annualmente rivalutata pagata a titolo di risarcimento del danno per la ritardata assunzione in esecuzione della sentenza n. 535/2015 della Corte di Appello di Catania;
3) condanna, altresì, l'opponente a pagare ¼ delle spese della fase monitoria e di quelle dell'opposizione, liquidato in complessivi 529,12 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 5.11.2025
Il Giudice del lavoro
ER OT
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