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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/12/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4015/2024 promossa da:
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. COMBA FEDERICO Parte_1 C.F._1 ATTORE contro
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. SALETTI ACHILLE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
a) accertare e dichiarare la nullità del PDA e del tasso di interesse per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB;
b) conseguentemente, ricalcolare il mutuo mediante applicazione di un PDA sviluppato in regime di capitalizzazione semplice degli interessi, quest'ultimi in misura pari al tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB, compensando il credito di (maggior somma corrisposta a Parte_1 titolo di interessi, quantificata in Euro 15.000,00 o quella diversa somma accertata in corso di causa) con il controcredito della banca, risultante da tale ricalcolo;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per parte convenuta nel merito: respingere le domande tutte proposte dal signor nei confronti della Parte_1 concludente dichiarandole all'occorrenza prescritte, nei limiti di cui in narrativa;
in via istruttoria: respingere la CTU richiesta dall'attore in quanto inammissibile. in ogni caso: con vittoria di spese e compenso di causa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...] sponendo di avere stipulato con detta un contratto di mutuo in data 31.7.2007 Controparte_2 CP_2 ed eccependo la nullità, per indeterminatezza e indeterminabilità di parte dell'oggetto del contratto, ai pagina 1 di 2 sensi dell'art. 1346 c.c., con particolare riguardo al piano di ammortamento e al tasso di interesse applicato.
In particolare, l'attore lamentava che il contratto e il piano d'ammortamento non precisavano il regime finanziario applicato, se semplice o composto, né consentivano di detrminare la quota capitale e interesse delle rate.
Deduceva, pertanto, l'attore la necessità di ricalcolare il mutuo mediante applicazione di un piano d'ammortamento sviluppato in regime di capitalizzazione semplice degli interessi, quest'ultimi in misura pari al tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB, compensando il credito di Parte_1 (maggior somma corrisposta a titolo di interessi, quantificata in Euro 15.000,00 o quella diversa somma accertata in corso di causa) con il controcredito della banca, risultante da tale ricalcolo.
L'attore concludeva come in epigrafe riportato.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il CP_2 rigetto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
***
La domanda attorea è infondata e va disattesa.
La convenuta ha allegato copia del contratto di mutuo nonché del piano di ammortamento ad esso CP_2 allegato, documenti contrattuali dai quali emerge la compiuta determinazione sia del tasso di interesse applicabile (risulta indicato sia il tasso annuo nominale sia il valore dell'Indice sintetico di costo) sia delle rate mensili dovute nel corso del rapporto con la precisazione della quota capitale e della quota interessi per ciascuna mensilità.
Alla stregua di tale documentazione, sulla quale non vi è stata alcuna presa di posizione dell'attore e tantomeno alcuna contestazione, deve escludersi qualsiasi profilo di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica).
Busto Arsizio, 24 dicembre 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4015/2024 promossa da:
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. COMBA FEDERICO Parte_1 C.F._1 ATTORE contro
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. SALETTI ACHILLE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
a) accertare e dichiarare la nullità del PDA e del tasso di interesse per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB;
b) conseguentemente, ricalcolare il mutuo mediante applicazione di un PDA sviluppato in regime di capitalizzazione semplice degli interessi, quest'ultimi in misura pari al tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB, compensando il credito di (maggior somma corrisposta a Parte_1 titolo di interessi, quantificata in Euro 15.000,00 o quella diversa somma accertata in corso di causa) con il controcredito della banca, risultante da tale ricalcolo;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per parte convenuta nel merito: respingere le domande tutte proposte dal signor nei confronti della Parte_1 concludente dichiarandole all'occorrenza prescritte, nei limiti di cui in narrativa;
in via istruttoria: respingere la CTU richiesta dall'attore in quanto inammissibile. in ogni caso: con vittoria di spese e compenso di causa, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...] sponendo di avere stipulato con detta un contratto di mutuo in data 31.7.2007 Controparte_2 CP_2 ed eccependo la nullità, per indeterminatezza e indeterminabilità di parte dell'oggetto del contratto, ai pagina 1 di 2 sensi dell'art. 1346 c.c., con particolare riguardo al piano di ammortamento e al tasso di interesse applicato.
In particolare, l'attore lamentava che il contratto e il piano d'ammortamento non precisavano il regime finanziario applicato, se semplice o composto, né consentivano di detrminare la quota capitale e interesse delle rate.
Deduceva, pertanto, l'attore la necessità di ricalcolare il mutuo mediante applicazione di un piano d'ammortamento sviluppato in regime di capitalizzazione semplice degli interessi, quest'ultimi in misura pari al tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB, compensando il credito di Parte_1 (maggior somma corrisposta a titolo di interessi, quantificata in Euro 15.000,00 o quella diversa somma accertata in corso di causa) con il controcredito della banca, risultante da tale ricalcolo.
L'attore concludeva come in epigrafe riportato.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il CP_2 rigetto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
***
La domanda attorea è infondata e va disattesa.
La convenuta ha allegato copia del contratto di mutuo nonché del piano di ammortamento ad esso CP_2 allegato, documenti contrattuali dai quali emerge la compiuta determinazione sia del tasso di interesse applicabile (risulta indicato sia il tasso annuo nominale sia il valore dell'Indice sintetico di costo) sia delle rate mensili dovute nel corso del rapporto con la precisazione della quota capitale e della quota interessi per ciascuna mensilità.
Alla stregua di tale documentazione, sulla quale non vi è stata alcuna presa di posizione dell'attore e tantomeno alcuna contestazione, deve escludersi qualsiasi profilo di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali, accessori di legge e anticipazioni (c.u., marche e spese di notifica).
Busto Arsizio, 24 dicembre 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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