Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita Carosella Presidente
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 387/24 R.G. di appello avverso la sentenza n. 745/2024 emessa dal Tribunale civile di Campobasso in composizione collegiale, pubblicata il 16/7/2024 a conclusione del giudizio n. 1470/22 R.G., vertente tra nata a [...] il [...] e residente in [...]alla C/da Parte_1
Macchie n. 2/B, C.F. , elettivamente domiciliata in Campobasso alla Piazza C.F._1
V. Cuoco n. 12, presso lo studio dell'Avv. Daniela D'Angelo (C.F. ), del Foro C.F._2
di Campobasso, che la rappresenta e difende
-APPELLANTE-
e nato a [...] il [...], residente in [...]alla via Gorizia, CP
C.F. , elettivamente domiciliato in Campobasso alla via Monsignor Bologna C.F._3
nn. 68/70 nello studio del sottoscritto suo procuratore, avv. Ferdinando MASSARELLA del Foro di
Campobasso, C.F. (PEC: fax C.F._4 Email_1
0874311346), che lo rappresenta e difende
-APPELLATO- con intervento del
Procuratore Generale presso l'intestata Corte di Appello.
CONCLUSIONI delle parti private: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza dell'8/4.2025.
Per il P.G.: accoglimento dell'appello.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello del 29/11/24, ha impugnato la sentenza n. 480/2024 del Parte_1
Tribunale di Campobasso, che ha revocato l'assegno originariamente previsto a carico di in CP
favore di fissato con decreto del Tribunale in data 10/10/22. Pt_1
La sentenza impugnata è intervenuta dopo la sentenza non definitiva n. 443/23, che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i predetti il 27/2/82.
L'appellante ha censurato la sentenza, sostenendo che la decisione non sia supportata da alcuna motivazione. Ha lamentato la violazione dell'art. 5 L. n. 898/70, così come interpretato dalle Sezioni
Unite della Cassazione nella sentenza n. 18287/18. Ha chiesto quindi il riconoscimento di un assegno divorzile pari ad almeno 200,00 euro mensili, nonché del diritto a percepire il 40% del TFR conseguito da all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, riferibile agli anni in cui CP
il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Si è costituito in giudizio l'appellato, che ha chiesto il rigetto dell'appello. Ha sostenuto che l'appellante non abbia dimostrato il diritto alla corresponsione dell'assegno e, segnatamente, la
“mancanza di redditi adeguati al proprio sostentamento”.
1. Assegno di divorzio
L'art. 5 comma 6 L. n. 898/70 recita: “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. sez. un. 11/7/2018 n. 18287) hanno osservato che l'assegno divorzile assume una funzione composita, nella quale, in virtù dei criteri enunciati nell'incipit dell'art. 5 comma 6, è possibile ravvisare una duplice declinazione alternativa della solidarietà post-coniugale che può manifestarsi in una funzione assistenziale minima ed in una funzione assistenziale-compensativa e perequativa. Sotto il primo profilo, l'assegno, avendo natura assistenziale, spetta esclusivamente all'ex coniuge che sia privo di mezzi economici adeguati ad assicurargli una condizione di autosufficienza economica e che non possa procurarseli per ragioni oggettive. Sotto il secondo profilo, la funzione assistenziale-compensativa e perequativa dell'assegno comporta che alla parte, che si trovi in condizione di dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare, può essere attribuito un assegno la cui misura è parametrata tenendo conto del decisivo apporto endofamiliare.
Nel giudizio di primo grado ha prodotto una attestazione ISEE (valida fino al 31/12/2022), Pt_1
da cui emerge chiaramente una condizione di non autosufficienza economica. L'attestazione rilasciata dall' certifica un ISEE pari ad euro 2.760,40, legato esclusivamente ad un modesto patrimonio CP_2
immobiliare, del valore di euro 3.062,00. non è titolare di redditi da lavoro o di altra natura;
Pt_1
il suo patrimonio mobiliare è pari a zero.
L'appellante ha anche prodotto nel precedente giudizio una attestazione, rilasciata dall'Agenzia delle
Entrate di Campobasso, che certifica la mancata percezione di redditi negli anni di imposta 2019-
2021.
A riprova è in atti anche un sollecito di pagamento dei canoni di locazione di un immobile ad uso abitativo, concesso in affitto dal Comune di Campobasso. Con il sollecito si paventa l'attivazione della procedura di sfratto per morosità, in caso di persistenza della situazione di insolvenza.
Dunque versa in una condizione di indigenza. Pt_1
L'appellante ha inoltre una ridotta capacità lavorativa, in conseguenza degli esiti dell'intervento chirurgico cui fu sottoposta nell'anno 2016, a causa di un tumore al seno. Il referto, rilasciato dalla di Campobasso in data 11/10/21, attesta che “non è in grado Controparte_3 Pt_1
assolutamente di svolgere lavoro pesante con gli arti superiori a causa delle aderenze cicatriziali causate dall'intervento […]”.
E' in atti una relazione di consulenza tecnica d'ufficio, redatta dalla dott.ssa specialista Per_1
in medicina del lavoro, su incarico del giudice del lavoro di Campobasso, nell'ambito di una controversa di natura previdenziale. Il consulente ha rilevato che le patologie da cui è affetta l'appellante determinano “una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 50%”.
Dunque le ridotte capacità lavorative e l'età avanzata della donna non le consentono di procurarsi adeguate risorse economiche. Del resto, la comprovata condizione di indigenza corrobora tali conclusioni.
Diversa è invece la situazione reddituale di Egli ha prodotto il modello 730/23, relativo ai CP
redditi conseguiti nell'anno 2022, da cui risulta un reddito imponibile pari ad euro 15.652,00. Per quanto concerne l'anno 2021, la sentenza impugnata ha accertato un reddito annuo pari ad euro
15.328,16, “oltre a circa euro 9.000,00 di redditi di diversa natura soggetti a tassazione separata”. Le richiamate circostanze, relative ai redditi conseguiti nell'anno 2021, sono pacifiche in quanto non contestate affatto dall'appellato. Possono quindi essere poste a fondamento della decisione ex art. 115 comma 1 c.p.c.
Da quanto osservato emerge che l'appellante è priva di mezzi economici adeguati ad assicurarle una condizione di autosufficienza economica e non è neppure in grado di procurarseli per ragioni oggettive. L'appellato invece dispone di adeguate risorse economiche.
Non è stata fornita alcuna prova utile al riconoscimento, in favore di di un significativo Pt_1 contributo alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge, con eventuale sacrificio delle aspettative professionali ed economiche delle medesima. Sotto questo specifico profilo non deve farsi luogo ad alcuna perequazione reddituale tra gli ex coniugi.
Cionondimeno, in presenza di una obiettiva e comprovata sperequazione reddituale tra gli stessi, è sicuramente dovuto l'assegno in favore dell'ex coniuge debole, che deve tener conto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire la sua autosufficienza. Non può ignorarsi che l'assegno di divorzio ha anche natura assistenziale, in ragione del principio costituzionale di solidarietà, come ben messo in evidenza dalle Sezioni Unite. Questo aspetto è stato del tutto ignorato dal giudice di primo grado.
In riforma della sentenza impugnata, va quindi posto a carico di l'obbligo di versare un assegno CP
mensile in favore dell'ex coniuge Pt_1
Quanto alla entità dell'assegno, occorre tener conto dei criteri di cui all'art. 5 comma 6 l. div. Al riguardo le Sezioni Unite della Cassazione, dopo avere precisato la natura composita dell'assegno (in pari misura, assistenziale e perequativo-compensativa) hanno statuito che i criteri previsti dall'art.5
l. div. (tra i quali la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia al fine di decidere l'an della concessione sia al fine di determinare il quantum dell'assegno" (Sez. Un. Sent. n. 32914/22). Le Sezioni Unite richiamano quindi i parametri di cui all'articolo.t 5 l. div. anche per quantificare la componente assistenziale dell'assegno divorzile. Da ultimo è stato osservato che "l'assegno divorzile, anche qualora abbia una mera funzione assistenziale, si quantifica in proporzione alle sostanze e ai redditi del soggetto obbligato come prevede l'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 e non va confuso con l'assegno alimentare. Vero è che nella maggior parte dei casi la differenza concreta tra un assegno di divorzio privato della sua componente compensativa -perequativa e un assegno alimentare potrebbe essere di scarso rilievo, tanto che questa Corte ha anche affermato che se la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti” (Cass. sent. n. 3952/25).
Ci si è già soffermati sulle condizioni dei coniugi, sul loro reddito e sul contributo di ciascuno alla condizione familiare ed alla formazione del patrimonio. La separazione è avvenuta consensualmente.
Il matrimonio fu contratto nel 1982 e la separazione fu omologata dal Tribunale nell'anno 2011. Il vincolo coniugale si protrasse quindi per circa 29 anni.
Valutati tali elementi, l'assegno di divorzio va quantificato in euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal 29/11/24 (data di deposito del ricorso in appello).
2. Indennità di fine rapporto
Rivendica l'appellante il diritto a percepire il 40% del TFR corrisposto all'ex coniuge, “maturato nel periodo di durata del matrimonio”. Chiede pertanto il riconoscimento di tale diritto.
Ai sensi dell'art. 12 bis l. div., “il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
E' provato lo stato di quiescenza lavorativa di Egli ha prodotto una autocertificazione da cui CP
risulta la sua condizione di pensionato. Avendo in passato svolto attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato (cfr. certificazioni uniche, nonché dichiarazione resa in sede di separazione), ha maturato il diritto al trattamento di fine rapporto, che ha effettivamente percepito. Quest'ultima circostanza non è contestata dall'appellato, il quale, nei suoi scritti difensivi, ha ammesso di avere
“percepito” il TFR “in seguito al pensionamento” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione). Può quindi essere posta a fondamento della decisione ex art. 115 comma 1 c.p.c.
Da quanto premesso, il riconoscimento dell'assegno divorzile comporta altresì il riconoscimento, in capo all'appellante (non passata a nuove nozze), del diritto a percepire il 40 % dell'indennità di fine rapporto corrisposta a all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. La percentuale va CP computata sull'indennità complessiva “riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Va quindi accolto anche il relativo motivo di appello.
3. Regolamento delle spese
Le spese seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio.
Si liquidano come in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi. Inoltre, come statuito dal giudice di legittimità, in tema di giudizio di divorzio, le spese di lite relative alla domanda per l'ottenimento dell'assegno, sebbene questo non abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c.
(Sez. 1, Ordinanza n. 14365 del 23/5/2024).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso del 29/11/24, nei confronti di , con Parte_1 CP
l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, avverso la sentenza n. 745/2024 emessa dal Tribunale civile di Campobasso in composizione collegiale, pubblicata il 16/7/2024, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, pone a carico di CP
, con decorrenza dal 29/11/24, l'obbligo di corrispondere in favore di
[...] [...]
un assegno di mantenimento nella misura di € 150,00 mensili, da versare entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
• accerta il diritto di a percepire il 40 % dell'indennità di fine rapporto Parte_1 corrisposta a all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, da commisurare agli anni CP
in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
• condanna a rimborsare, in favore dell'appellante, le spese processuali di entrambi CP
i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 1.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi € 2.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
spese tutte da versare all'Erario ex art. 133
TUSG.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 10/4/2025.
Il consigliere est. Dott. Federico Scioli
Il Presidente
Dott.ssa Rita Carosella