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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 906/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/02/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. INVIDIA ANTONIO
E
) rappresentato e difeso, per mandato allegato CP_1 C.F._2 al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CANEVA ROBERTO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti congiuntamente ricorrono all'Ill.Mo Tribunale di Mantova affinchè accolga le seguenti conclusioni: 1) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, verificate le condizioni di legge, pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Albania l'08.01.2007 tra la sig.ra e il sig. , trascritto nel Registro degli Parte_1 CP_1 Atti di Matrimonio del Comune di Ponti sul Mincio al n. 3, P. II serie C, Ufficio 1 Anno 2020, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune la annotazione nei registri dello Stato Civile dell'emananda sentenza;
2) Stabilirsi che il divorzio sarà regolato dalle seguenti condizioni:
- le figlie minori e vengono affidate in via super esclusiva alla Per_1 Per_2 madre, sig.ra , la quale eserciterà la responsabilità genitoriale in modo Parte_2 super esclusivo, in particolare per le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni delle figlie, precisandosi che le stesse saranno collocate presso la madre presso cui avranno la residenza anagrafica;
- Stante i procedimenti penali in essere e quello che ha visto il sig. CP_1 condannato alla pena della reclusione/detenzione domiciliare stante la gravità delle condotte tenute dallo stesso nei confronti della ricorrente e delle minori e lesive dell'integrità psico-fisica delle stesse, disporsi che il padre non avrà alcun diritto di visita delle figlie;
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di euro CP_1 Parte_1 400,00* (€ 200,00* per ciascuna figlia), assegno che sarà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario continuativo e che verrà rivalutato annualmente secondo ISTAT dal deposito del presente ricorso e così per gli anni futuri.
- Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie sostenute per le figlie minori come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova.
- Spese di lite compensate;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in SHKODER-
ALBANIA il 08/01/2007 e trascritto presso il Comune di PONTI SUL MINCIO al numero 3, parte II , serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2007;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché
2 all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PONTI SUL MINCIO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 29.5.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 906/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/02/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. INVIDIA ANTONIO
E
) rappresentato e difeso, per mandato allegato CP_1 C.F._2 al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CANEVA ROBERTO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti congiuntamente ricorrono all'Ill.Mo Tribunale di Mantova affinchè accolga le seguenti conclusioni: 1) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, verificate le condizioni di legge, pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Albania l'08.01.2007 tra la sig.ra e il sig. , trascritto nel Registro degli Parte_1 CP_1 Atti di Matrimonio del Comune di Ponti sul Mincio al n. 3, P. II serie C, Ufficio 1 Anno 2020, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune la annotazione nei registri dello Stato Civile dell'emananda sentenza;
2) Stabilirsi che il divorzio sarà regolato dalle seguenti condizioni:
- le figlie minori e vengono affidate in via super esclusiva alla Per_1 Per_2 madre, sig.ra , la quale eserciterà la responsabilità genitoriale in modo Parte_2 super esclusivo, in particolare per le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni delle figlie, precisandosi che le stesse saranno collocate presso la madre presso cui avranno la residenza anagrafica;
- Stante i procedimenti penali in essere e quello che ha visto il sig. CP_1 condannato alla pena della reclusione/detenzione domiciliare stante la gravità delle condotte tenute dallo stesso nei confronti della ricorrente e delle minori e lesive dell'integrità psico-fisica delle stesse, disporsi che il padre non avrà alcun diritto di visita delle figlie;
- Il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di euro CP_1 Parte_1 400,00* (€ 200,00* per ciascuna figlia), assegno che sarà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario continuativo e che verrà rivalutato annualmente secondo ISTAT dal deposito del presente ricorso e così per gli anni futuri.
- Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie sostenute per le figlie minori come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova.
- Spese di lite compensate;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in SHKODER-
ALBANIA il 08/01/2007 e trascritto presso il Comune di PONTI SUL MINCIO al numero 3, parte II , serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2007;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché
2 all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PONTI SUL MINCIO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 29.5.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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