Articolo 1 della Legge 22 ottobre 1986, n. 736
Versione
21 novembre 1986
Art. 1. 1. La durata della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle, stabilita dall' articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 914 , e dal decreto ministeriale 1 ottobre 1965, e' prorogata per ulteriori venti anni.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 914/1965 (Norme concernenti l'aeroporto di Torino-Caselle) e' il seguente:
"Art. 1. - Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile e' autorizzato a riconoscere, agli effetti del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , e di ogni altra legge in quanto applicabile, per la durata di anni trenta, la qualifica privata dell'aeroporto di Torino-Caselle.
Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dal comune di Torino sulla parte dell'aeroporto di Torino-Caselle di pertinenza del Demanio statale diverranno di proprieta' dello Stato.
I Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile, per la difesa, per le finanze e per il tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge, nonche' alla disciplina, mediante apposita convenzione di durata trentennale, dei rapporti tra lo Stato ed il comune di Torino, al quale, per il periodo in cui e' abilitato all'esercizio dell'aeroporto, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24 ".
- Il D.M. 1 ottobre 1965, con il quale e' stata riconosciuta la qualifica privata dell'aeroporto di Torino-Caselle, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 22 ottobre 1965.
Entrata in vigore il 21 novembre 1986