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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/12/2024, n. 3284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3284 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1935/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1935/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA GIOTTO, 26 MILANO presso lo studio dell'avv. LA FORESTA FABIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ALBERICI ANGELA ALBERICA
( ) C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in VIA FONTANA, 3 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. TORNAMBE'
PATRIZIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 14 sulle seguenti conclusioni:
Per - Pt_1 Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria domanda, ivi compreso
l'appello incidentale ex adverso formulato, istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 4431/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 26.05.2023 e notificata in data 06.06.2023, così giudicare:
Nel merito in via principale:
- rigettare la domanda formulata da in primo grado di condanna di Controparte_1 al pagamento della somma di € 821,54 per carenze/eccedenze Parte_1 nella resa dei volumi e dichiarare che nulla è dovuto in favore dell'appellata;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 restituire a l'importo di € 850,08 (€ 821,54 per capitale + € Parte_1
28,54 per interessi) ricevuto in data 09.06.2023 oltre interessi legali dal pagamento di tale somma alla sua restituzione;
Sempre nel merito, in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda principale, compensare le spese di lite di primo grado integralmente tra le parti ovvero, in via ulteriormente gradata, compensare tali spese parzialmente, ma liquidandole in tal caso, secondo i parametri di cui all'art. 5 DM 55/2014, sulla base del decisum e non del disputatum ed applicando pertanto lo scaglione di valore da 01 a 1.100,00 euro;
In ulteriore subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono condannare
[...]
al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio per la Parte_1 minor somma risultante dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 DM 55/2014, sulla base del decisum e non del disputatum ed applicando pertanto lo scaglione di valore da 01 a 1.100,00 euro;
In ogni caso:
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 restituire a l'importo di € 3.109,60 ovvero di € 2.317,85 Parte_1
oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- rigettare l'appello incidentale proposta da in quanto del tutto Controparte_1
destituito di fondamento sia in fatto che in diritto.
pagina 2 di 14 In via istruttoria:
Ci si oppone all'ammissione della CTU volta alla verifica dello stato delle copie asseritamente guaste in quanto meramente esplorativa;
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
Rigettare nel merito il gravame proposto da in quanto infondato Parte_1
in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
In via Incidentale
Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui parte in cui ha respinto le domande avanzate dalla relative ai volumi resi guasti, le spese di trasporto e gli Controparte_3
interessi sui ritardati pagamenti, conseguentemente, previa dichiarazione di inadempimento contrattuale posto in essere da
[...]
disporre la condanna della stessa al pagamento della ulteriore Parte_1
somma di Euro 5.083,46 (cinquemilaottantasei/46) per le causali di cui alle premesse oltre interessi legali da dovuto al soddisfo o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria.
In via Istruttoria
Voglia codesto giudicante ammettere CTU al fine di accertare e descrivere lo stato delle copie indicate nell'elenco prodotto sub doc. 3 e giacenti presso il magazzino nonché accertare e Controparte_4
Part Cont quantificare l'importo dovuto da ad per le copie dei titoli non recuperabili per fatto e colpa alla stessa ascrivibili.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Milano con sentenza n. 4431/2023 del 26 maggio 2023, pubblicata il medesimo giorno, definendo la causa n. 22174/2021 di Rg. promossa dalla società Controparte_1
Contr (in sigla ) con sede in Milano - onde ottenere la condanna della società
[...]
[...]
Part (in sigla da Cornaredo (MI), con la quale aveva stipulato Parte_1
un contratto per la distribuzione e promozione di proprie pubblicazioni presso il circuito delle librerie operanti anche on line, cartolibrerie e grossisti librari (denominati “intermediari”) pagina 3 di 14 ubicati in tutto il territorio nazionale e nel Canton Ticino, risolto, per iniziativa dell'Editrice, in data 31.12.2019, al pagamento della complessiva capital somma di € 5.905,00 (di cui € 4.749,57, in ragione della lamentata restituzione da parte della convenuta di copie guaste alla cessazione del rapporto negoziale in questione, € 821,54 per saldo dei calcoli delle carenze/eccedenze a chiusura del rapporto quanto a volumi trattati e relativi conteggi in dare ed avere, € 281,28 per Cont rimborso delle spese di trasporto dei volumi espresse nella fattura n. 1 del 27.1.2020 di ed €
173,20 a titolo di interessi) -, in parziale accoglimento delle domande dall'ivi procedente
Parte Contr formulate, aveva condannato la società al pagamento in favore di della somma di €
821,54 per il titolo sopra indicato, oltre agli interessi dal dovuto al saldo ed al rimborso delle spese di lite.
1.2 Avverso tale decisione proponeva appello la società con Parte_2
atto di citazione notificato telematicamente il 4 luglio 2023.
1.3 Si costituiva in giudizio la con comparsa di risposta del 20 Controparte_1
novembre 2023, depositata il medesimo giorno, con la quale resisteva al gravame, nel contempo proponendo appello incidentale per quanto non accolto delle pretese dalla medesima azionate in prime cure.
1.4 Alla prima udienza del 19 dicembre 2023, riservato alla valutazione in sede decisionale l'esame delle istanze istruttorie formulate dall'appellata, veniva fissata udienza del 17 dicembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
1.5 Ad esito della sostituzione disposta dal Presidente della Corte con decreto dell'8 aprile 2024, il nuovo relatore con decreto del 16 maggio 2024 anticipava l'udienza per la rimessione della lite in decisione al 29 ottobre 2024, con rimodulazione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 cpc per gli adempimenti ivi previsti.
1.6 Alla predetta udienza del 29 ottobre 2024 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito dai procuratori delle parti di apposite note scritte – la causa veniva, quindi, rimessa per la decisione al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata, laddove il Tribunale l'ha condannata a corrispondere in favore dell'appellata la somma di € 821,54 per “carenze/eccedenze”, avendo il primo decidente ritenuto assolto il relativo onere probatorio gravante sulla casa editrice pagina 4 di 14 Contr
in base al doc. 5 bis prodotto dalla stessa ed in quanto tale somma sarebbe stata contestata solo genericamente da parte della qui procedente, dopo avere versato alla controparte il minore importo di € 1.145,91 rispetto al credito ricavabile da tale documento, contenente il rendiconto del rapporto fra i libri consegnati a suo tempo dall'appellata e quelli resi dall'appellante alla chiusura del rapporto sinallagmatico.
2.2 Secondo ALI, il Giudice a quo in proposito è caduto in violazione di legge ed, in particolare,
Contr dell'art. 2697 cc e dell'art. 115 cpc, atteso che non ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente quanto all'an ed al quantum delle pretese dalla stessa azionate;
quanto sopra, considerato che, da un lato, il richiamato documento sub 5 bis dell'appellata è un semplice elenco riportante un file in formato excel autonomamente redatto da quest'ultima senza contraddittorio fra le parti, e che, dall'altro lato, in proposito, da parte sua erano state sollevate ampie e circostanziate eccezioni anche quanto a contenuto sia in fase stragiudiziale, che giudiziale (come desumibile dai doc. 7 e 8 del proprio fascicolo di primo grado e dalle eccezioni sollevate dalla pag. 10 e segg. della comparsa di costituzione e risposta e dalla pag. 3 in avanti della memoria ex art. 183, sesto comma,
n. 2 cpc, oltre che nelle note conclusive).
2.3 Oltretutto, aggiunge l'appellante, si tratta di un documento venuto ad esistenza in palese violazione ed inadempimento di quanto disposto dal punto 6.5 del contratto sottoscritto inter partes (doc. 2 del medesimo fascicolo), per il quale “le eventuali differenze tra quantità contabili e quantità fisiche di prodotti saranno verificate in contraddittorio tra le parti”; contraddittorio rifiutato dalla controparte, ancorché più volte sollecitata al riguardo (come da doc.
7-8 dello stesso fascicolo).
2.4 Ed inoltre, prosegue la qui attrice, già prima del radicamento della lite da parte sua era stato evidenziato all'odierna appellata come, in assenza di documenti attestanti la movimentazione dei singoli titoli, non fosse possibile verificare che il numero di volumi asseritamente mancanti riportato nel documento sub. 5 bis più volte citato fosse corretto e corrispondente ad effettive carenze, attesa la non corrispondenza a dati concreti e riscontrabili, mentre, per quanto emerso come dovuto dalle verifiche effettuate, essa stessa aveva versato alla la somma di Controparte_1
€ 1.145,91 intesa a definizione di quanto preteso dall'appellata, la quale, pur a fronte delle proprie eccezioni, nel corso del processo di prime cure non ha formulato alcuna istanza probatoria sul punto, né ha prodotto ulteriori documenti che potessero giustificare le sue richieste, per cui non è dato comprendere come il Tribunale abbia potuto considerare assolto l'onere della prova a carico di pagina 5 di 14 Contr
.
Parte
2.5 Del resto, riferisce da parte sua era stato prodotto un elenco – mai contestato dalla controparte
-, allegato alla propria pec del 16.11.2020 (doc. 8), descrivente le carenze e le eccedenze di libri appurate dalla stessa sulla base di schede di rilevamento contenute nell'impianto di raccolta dalla medesima utilizzato e delle bolle di consegna debitamente sottoscritte dai corrieri incaricati dalla
Casa editrice del ritiro delle merci che, contrapposto a quello redatto dalla qui appellata, dimostrava come nulla fosse più dovuto oltre all'importo già versato da parte sua per asseriti volumi mancanti;
da qui, secondo l'appellante, l'evidente errore compiuto dal primo decidente, allorquando ha considerato le proprie contestazioni generiche e, d'altra parte, accolto “sulla fiducia” la richiesta di pagamento della somma di € 821,53 avanzata al riguardo dalla dal momento in Controparte_1 cui l'elenco delle carenze/eccedenze riversato in atti dalla stessa (doc. 5 bis) non indica alcun prezzo di copertina dei volumi, con impossibilità, quindi, di calcolare il valore delle copie asseritamente mancanti, circostanza - puntualmente da parte sua contestata in giudizio avanti al
Tribunale fin dalla comparsa di costituzione e risposta - impeditiva, specie alla luce di quanto previsto dal già menzionato art.
6.5 del contratto intercorso fra le parti, della possibilità di verificare la congruità delle pretese dell' , che il primo decidente non avrebbe, conseguentemente, CP_6
dovuto accogliere in assenza di specifica prova, a carico dell'odierna appellata, anche relativamente al quantum.
2.6 Tale motivo è fondato.
2.7 Ritiene, infatti, la Corte non condivisibile quanto argomentato dal Giudice a quo per giustificare l'accoglimento della domanda di pagamento dell'appellata della somma di € 821,54 esposta quale saldo della partita di dare/avere dei volumi descritti come mancanti nell'elenco prodotto in prime cure dalla stessa (doc. 5 bis); ciò, avendo il Tribunale basato la propria decisione sulla circostanza che l'odierna appellante ne avesse contestato solo genericamente la richiesta e non avesse “assolto in giudizio il contrario onere probatorio dell'elemento estintivo e/o modificativo della domanda attorea”, in tale modo cadendo in un triplice errore: l'avere, da un lato, non tenuto nella dovuta considerazione le contestazioni ed eccezioni, ampie e dettagliate, mosse già prima del radicamento
Part della lite - e, poi, ripetutamente ribadite in corso di giudizio - da parte di (doc.
7-8 e quanto riportato negli atti di causa) proprio con riferimento non solo a detta somma, residuata dopo lo spontaneo pagamento dell'importo di € 1.145,91 accreditato dalla qui procedente per quanto la pagina 6 di 14 stessa era riuscita a ricostruire ed in base ai calcoli dalla medesima operati in proposito, ma anche avverso l'elenco stesso, che ha dato origine a quanto esposto dall' (doc. 5 bis di Controparte_7 quest'ultima), dove compaiono annotati vari volumi descritti per titolo e per codice, oltre che per quantità in giacenza, con un saldo carenze di n. 231 unità imputato all'odierna appellante, senza, peraltro, alcuna specificazione del prezzo dei volumi in questione, né dimostrazione aliunde del residuo valore commerciale degli stessi;
dall'altro lato, non avere percepito che trattasi di documento che, laddove pacificamente redatto, in via unilaterale, dalla Controparte_1
e dal quale nemmeno è dato evincere come la stessa abbia quantificato le somme
[...]
pretese verso risulta privo di idonea valenza probatoria;
Controparte_8 dall'altro lato ancora, il non avere valutato adeguatamente che, in sostanza, l'appellata non aveva affatto superato l'onere ex art. 2697 cod. civ. sulla stessa incombente al riguardo, qui rammentato che, per granitica giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia, la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cc pone a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (per tutte, cfr.:
Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 9706 del 10.4.2024; Cassazione Civile, Sez. L, sentenza n.
22862 del 10.11.2010); quanto sopra, ancor più, stante l'assenza di ulteriori riscontri probatori al riguardo, che l'appellata non ha dedotto, né offerto nell'intero corso del processo.
2.8 Da ciò, consegue che la sentenza gravata deve senz'altro essere riformata sul punto, la domanda di
Contr
come formulata in prime cure in proposito non potendo trovare accoglimento.
3.1 Ciò posto, per ordine logico, di seguito va esaminato l'appello incidentale proposto da
[...]
prima di ogni altra statuizione. Controparte_1
3.2 Orbene: l'appellata, in sostanza, ha riproposto le domande che il Giudice a quo ha rigettato per infondatezza e carenza di prova delle richieste formulate dalla stessa;
ciò, con riferimento: a) all'importo di € 4.749,57 esposto a titolo di risarcimento danni per il reso di volumi guasti da parte Parte della b) alla somma di € 160,60 per spese di trasporto inerenti le forniture dirette del secondo semestre, oggetto della fattura n. 1 del 27.1.2020 della medesima;
c) all'importo di € 173,29 preteso per interessi maturati sugli asseriti ritardati pagamenti di chiusura del rapporto sinallagmatico fra le parti, per un totale di € 5.083,46.
3.3 In particolare, quanto al primo aspetto (esistenza di copie guaste, motivo sub. a), la CP_1
lamenta che il Giudice di prime cure abbia omesso di valutare quanto emerso dalle prove
[...]
pagina 7 di 14 testimoniali, con violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2697 e 116 cpc;
ciò, in quanto, alla luce delle risultanze di causa, essa aveva senz'altro comprovato il fondamento delle proprie allegazioni, come desumibile dalle deposizioni rese dai signori e non smentiti, a Pt_3 Tes_1
suo dire, da quanto riferito dai testi di controparte, signori e , che, anzi, avevano Tes_2 Tes_3
Parte confermato l'esistenza di copie guaste, senza che l'avesse notiziata al riguardo nonostante fosse a ciò tenuta ex art.
1.b del contratto intercorso fra le parti, con conseguente obbligo della stessa di risarcire il danno provocatole, a mente dell'art.
7.3 del medesimo accordo negoziale. Da
Contr qui, per , la legittimità della propria richiesta di pagamento della somma di € 4.749,57 a titolo risarcitorio.
3.4 Del resto, aggiunge l'Editrice, in atti erano state prodotte da parte sua anche numerose fotografie
(doc. 9) unitamente all'elenco delle copie in discussione (doc. 12 del proprio fascicolo di prime cure), che il Giudice a quo non ha considerato, quando raffiguravano, fra l'altro, i bancali trasferiti dall'appellante alla società (nuova distributrice) contenenti i libri guasti, la cui esistenza, CP_4
Parte confermata nelle proprie difese anche da potrebbe accertarsi tramite CTU, qui sollecitata, essendo i volumi tuttora accantonati e a disposizione per le verifiche, come confermato dal teste
. Pt_3
3.5 Quanto sopra, prosegue la qui convenuta nell'appello incidentale, comprova l'inadempimento dell'appellante ai propri obblighi sinallagmatici, avendo la stessa reso volumi guasti senza segnalarli ed essendosi anche sottratta ad un controllo in contraddittorio, non avendo dato risposta alla propria email del 27.2.2020 con allegato l'elenco dei volumi in questione, non riscontrata da
Parte
– la quale strumentalmente ha affermato di non averla ricevuta -, così come non ha dato seguito alla pec del legale della del 30.10.2020, preceduta da altra del 14.10.2020 CP_9
(doc. 5 del medesimo fascicolo), né a quella dell'11.3.2021, tutte rimaste inevase e, così, inducendola ad intraprendere la procedura di negoziazione e, poi, l'attuale giudizio.
3.6 Tale, articolato, motivo è destituito di fondamento.
3.7 Vale, in proposito, evidenziare che, da un lato, nulla di utile alle tesi della è ricavabile dalle CP_6 deposizioni dei testi escussi: il signor sentito all'udienza del 17.6.2022, responsabile Tes_4
Cont della dopo avere riferito di avere “il ruolo di magazzino editoriale di ” e confermato che CP_4
Par Cont a seguito della disdetta del contratto con ha consegnato a noi tutte le giacenze di magazzino” e ricordato che “i volumi sono arrivati imballati in scatole su pallet”, ha anche pagina 8 di 14 precisato “non ho assistito alla loro lavorazione”, in sostanza affermando di non essere stato presente al momento dei ricevimento e controllo dei volumi, a nulla valendo che poi abbia Contr riconosciuto nel doc. 12 del fascicolo di uno scritto “elaborato dai nostri operatori secondo i nostri standard di servizio per la gestione della merce in ingresso”, aggiungendo - ma in tale modo, interpretando il contenuto di detto elenco, non dal medesimo redatto, ed esprimendo in proposito una valutazione soggettiva e tecnica non di sua competenza e, quindi, del tutto inammissibile, oltretutto senza avere avuto un riscontro diretto della circostanza – che “da quello che leggo i libri sono stati ritenuti invendibili e quindi segnalati come guasti”, concludendo che Cont
“su segnalazione di sono stati indicati come libri per il macero (non so dire al momento se siano stati effettivamente mandati al macero)”. Da quanto sopra, emerge come sia imputabile alla stessa Editrice la decisione di mandare al macero e di considerare guasti alcuni dei volumi resi da
Parte senza neppure attendere l'instaurazione di un contraddittorio con quest'ultima e senza lo svolgimento di specifico accertamento tecnico preventivo al riguardo nell'immediatezza dei fatti di causa. Del resto, il teste sentito all'udienza del 23.9.2022, della cui attendibilità Testimone_5
è ben dato dubitare, considerato che il medesimo ha riferito di possedere quote e di essere non solo presidente del CdA della società Guerini Next, controllata e partecipata dal
[...]
ma anche di avere un ruolo operativo nelle due società in questione, nulla Controparte_1
ha saputo riferire delle copie guaste consegnate alla Secit, essendosi limitato a ricostruire i rapporti
Part con all'origine del contratto ed all'avvio della collaborazione fra le stesse, riferendo del momento in cui “era in corso il trasferimento del magazzino dal magazzino editoriale da Par Interlaziale al nuovo distributore , la quale “aveva segnalato che aveva ricevuto alcuni volumi che voleva esaminare con noi per verificarne lo stato come vendibili o non vendibili”; tali Contr affermazioni non confermano quanto in corso di lite sostenuto dalla (riferito, per lo più, per quanto dedotto in prime cure, al momento non iniziale del rapporto fra le parti, ma alla sua successiva conclusione). Ed anche dalle deposizioni dei testi di parte appellante, Testimone_6
(sentito il 23.9.2022) e (escussa il 17.6.2022), non trovano conferma le
[...] Testimone_7
Contr deduzioni di;
ciò, perché, al contrario di quanto dalla stessa affermato, il primo, ha riferito
“non ricordo di volumi rovinati. Ho visto anche i bancali preparati da altri colleghi e non ho visto volumi danneggiati”; ciò, dopo avere precisato che “mi occupo del reparto dei resi dalle librerie” e che “una parte dei bancali resi a li avevo preparati io e posso dire che i volumi, quando CP_1 sono stati inscatolati nei carton pallet erano integri”; la seconda, ha affermato che “non ho
pagina 9 di 14 assistito all'imballo dei volumi da consegnare. Ero presente al momento del carico e posso dire che i volumi erano inscatolati, alcuni collocati in scatole della dimensione di un pallet, le cd pal box, altri in scatole di minori dimensioni”; e del tutto ininfluente risulta ai fini di causa la restante Parte parte della deposizione di detta teste, riferita alle consegne di volumi ad da parte del precedente distributore (Logistica Internazionale) nel 2017, allorquando iniziarono i rapporti fra le parti, alcuni dei quali già all'origine pacificamente guasti, certo non per colpa dell'appellante, tanto che la teste ha riferito di come ella stessa aveva “chiamato il signor per fargli vedere che la Pt_4
merce era per la gran parte invendibile e lui chiamò il signor che organizzò qualche CP_1
giorno dopo un incontro” al quale ella stessa aveva partecipato, aggiungendo che “c'erano Pt_4
, e un signore di Interlaziale e ricordo che ci fu detto di tenere i volumi e di Tes_1 CP_1 cercare di venderli perché non avevano al momento altro da darci”, concludendo che “questi libri sono stati messi a scaffale;
in parte sono stati venduti, altri sono stati resi dai clienti e conservati in magazzino fino alla chiusura del rapporto”, con la precisazione che “i bancali recanti l'etichetta con la dicitura Gea contenevano volumi che ci erano stati consegnati da e Controparte_10
che noi abbiamo conservato su indicazione del sig. il quale tuttavia era stato informato CP_1
che si trattava di volumi non vendibili”, il che esclude anche l'ipotizzata carenza di informazione Parte Contr da parte di erso circa lo stato dei volumi al momento del reso.
3.8 Del resto, quanto sostenuto dalla Editrice con riferimento alla questione non trova riscontro neppure dalle fotografie dalla medesima prodotte (doc. 9), che ritraggono alcuni bancali coperti e pochissimi libri al di fuori, solo in minima parte con qualche problema di lacerazione, della cui provenienza dall'odierna appellante, peraltro, non vi è alcuna concreta prova, tanto meno con riferimento a volumi del cui stato di conservazione la medesima dovesse rispondere in concreto ed il cui accertamento non può certo affidarsi alla CTU sollecitata in questa sede dall , attesone CP_6
l'evidente scopo esplorativo ed, in ogni caso, neppure utilmente esperibile, visto il tempo trascorso dagli eventi che ci occupano.
4.1 Quanto al secondo aspetto (spese di trasporto, motivo sub b), secondo AEG, l'importo di € 160,60 portato dalla propria fattura n. 1 del 27.1.2020 di complessivi € 281,28 trova giustificazione nelle Parte spese di trasporto per forniture dirette del secondo semestre del 2019, dovute da in forza dell'art.
2.3 del contratto, laddove autorizzate da quest'ultima (come da doc. 10, stesso fascicolo), mentre il Tribunale erroneamente le ha imputate alle spese di trasporto di cui all'art. 10.4 della scrittura negoziale oggetto di lite. pagina 10 di 14 4.2 Tale motivo è infondato.
4.3 In proposito, vale osservare che l'art.
2.3 del contratto inter partes nulla prevede con riferimento al pagamento di spese di trasporto per le forniture dirette che l'Editrice si riservava di potere effettuare, al contrario, stabilendo che, ricorrendo siffatta condizione, “ogni deposito effettuato dall'editore sarà comunque preventivamente concordato con il distributore e farà comunque Par maturare corrispettivi dovuti dal punto vendita direttamente in favore di;
quindi, si tratta di Contr ipotesi ricorrendo la quale la società distributrice rimane creditrice e certo non debitrice di , la quale nemmeno ha comprovato che le consegne di volumi inerenti le spese addebitate alla prima
Parte fossero avvenute su esplicita richiesta di e, tanto meno, in che cosa fossero costituite in concreto.
5.1 Quanto agli interessi da ritardato pagamento (motivo sub c), esposti nella alla somma di € 173,29, secondo l'Editrice, in realtà, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, si tratterebbe di una posta creditoria originata dalla ritardata corresponsione dalla controparte degli importi dovuti in forza dei rendiconti finali, richiesti nella corrispondenza intercorsa (doc. 4, 4 bis e 5 del proprio fascicolo) ed
Part Contr in ragione del fatto che avrebbe dovuto emettere l'ultima fattura per vendite di prodotti di non oltre il 31.1.2020 sui venduti di dicembre 2019 dei clienti in conto estimatorio, con scadenza al
30.6.2020; e da tale data si sarebbero dovuti regolare anche i rapporti reciproci, compresi eventuali ritardi ed inefficienze della distributrice nel chiudere i conteggi con i clienti, che non possono
Contr riflettersi sull'editore; detti pagamenti, secondo , sono avvenuti 155 giorni dopo il 30.6.2020, con ogni conseguenza sulla debenza degli interessi sulle somme corrisposte dall'odierna appellante principale a chiusura del rapporto e che, in mancanza di altra specificazione, corrispondono a quelli legali.
5.2 Tale motivo non coglie nel segno.
5.3 Osserva in proposito il Collegio che dal tenore del contratto intercorso fra le parti non si evince la sussistenza di termini di pagamento perentori entro i quali, alla cessazione del rapporto, si dovessero effettuare i conteggi in dare ed avere ed i conseguenti versamenti dall'una parte all'altra, oltretutto dipendenti dal reso dei volumi giacenti in magazzino, con facoltà di Ali di accettare la restituzione di libri dai propri clienti per un periodo massimo di 4 mesi a decorrere dalla cessazione
Contr del rapporto, conseguentemente alla disdetta di (del 31.12.2019); nulla, infatti, riporta al riguardo l'art. 10, che si limita a disciplinare la resa fisica dei volumi nei tempi e modi anzidetti, ma pagina 11 di 14 non la chiusura contabile e finanziaria del vincolo sinallagmatico in questione, regolata, piuttosto, dall'art. 4 (rubricato “rendicontazione e tempistica dei pagamenti”) e dall'allegato A del medesimo, riportante le scadenze di pagamento riguardanti la normale gestione del vincolo negoziale, quantificati in “150 giorni + 5 gg. per tutti i clienti ivi indicati (salvo per il periodo dal CP_11
gennaio al marzo 2017, non rilevante per quanto dedotto in giudizio).
5.4 Pertanto, in mancanza di una specifica e chiara regolamentazione delle modalità di gestione del dare/avere fra le parti alla cessazione del rapporto e dei relativi termini di pagamento ed in assenza di prova certa ed oggettiva del dies a quo di insorgenza di un eventuale obbligo di pagamento maturato in capo alla distributrice per la voce tariffaria in questione, la pretesa delle Editrice al riguardo, peraltro anche del tutto generica in punto di tipologia di interessi dalla medesima esposti nella fattura n. 1 del 27.1.2020, va de plano disattesa.
5.5 Conseguentemente, l'appello incidentale non può trovare accoglimento.
6.1 Quanto sopra, assorbente ogni altra domanda, eccezione, istanza e questione oggetto di causa, porta a concludere che, rigettato l'appello incidentale proposto dalla società Controparte_1
Contr (in sigla ), in accoglimento dell'appello proposto dalla società
[...]
[...]
Parte (in sigla ed in parziale riforma della sentenza gravata, n. Parte_1
4431/2023 del 26 maggio 2023 del Tribunale di Milano, vada respinta anche la domanda proposta in giudizio dall'odierna appellata, tesa ad ottenere il pagamento della somma di € 821,54, oltre ad interessi, richiesta a titolo di saldo delle carenze/eccedenze a chiusura del rapporto fra le parti ed in forza dell'elenco dalla medesima prodotto (doc. 5 bis).
6.2 Consideratane la totale soccombenza ad esito del processo, l'appellata, Controparte_1
Contr (in sigla ), va condannata alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo
[...]
Parte grado in favore dell'appellante, (in sigla , liquidate Parte_1
come in dispositivo, secondo quanto previsto dal d.m. n.55/2014, come integrato dal DM 37/2018 ed adeguato con il D.M. 147/2022; ciò, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva effettivamente svolta e con contenimento entro i limiti delle apposite note, rispettivamente dell'11 aprile 2023 e del 14 ottobre 2024, depositate dall'appellante nelle due fasi del giudizio qui definito.
6.3 L'appellata, (in sigla EAG), va, altresì, condannata, in Controparte_1
accoglimento delle specifiche e comprovate domande dell'appellante sul punto (v. bonifico doc.4
pagina 12 di 14 dalla stessa prodotto), alla restituzione e quindi al pagamento in favore di Parte_1
Parte (in sigla di quanto versatole da quest'ultima in forza della provvisoria
[...]
esecutività della sentenza gravata, pari alla complessiva somma di € 3.959,68, oltre agli interessi legali dall'esborso (9.6.2023) fino al saldo effettivo.
6.4 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellata dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228, in ragione del rigetto dell'appello incidentale dalla stessa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, proposti avverso la sentenza n.
4431/2023 del 26 maggio 2023 del Tribunale di Milano rispettivamente dalle società
[...]
Parte Contr (in sigla ed (in sigla ), Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza gravata, rigetta la Contr domanda proposta in giudizio da (in sigla ), tesa ad Controparte_1
Parte ottenere il pagamento da (in sigla della somma Parte_1 di € 821,54, oltre ad interessi, a titolo di saldo delle carenze/eccedenze a chiusura del rapporto fra le parti ed in forza dell'elenco dalla medesima prodotto (doc. 5 bis);
Contr 2) rigetta l'appello incidentale proposto da (in sigla ); Controparte_1
Contr 3) condanna l'appellata, (in sigla ), a restituire e, quindi, Controparte_1
Parte a pagare in favore dell'appellante, (in sigla , la Parte_1 complessiva somma di € 3.959,68, oltre agli interessi legali dall'esborso (9.6.2023) fino al saldo effettivo;
4) condanna l'appellata, (in sigla EAG), alla rifusione in Controparte_1
Parte favore dell'appellante, (in sigla delle spese Parte_1
processuali del processo di primo grado, che liquida in complessivi € 2.552,00 (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851 per la fase istruttoria e di trattazione ed €
851,00 per la fase decisoria), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli altri oneri e contributi come per Legge;
pagina 13 di 14 Contr 5) condanna l'appellata, (in sigla ), alla rifusione in Controparte_1 favore dell'appellante, (in sigla ALI), delle spese Parte_1
processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.140,00 (di cui € 174,00 per anticipazioni, € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli altri oneri e contributi come per Legge;
6) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellata,
[...]
Contr (in sigla ), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui Controparte_1 all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228, in ragione del rigetto dell'appello incidentale dalla medesima proposto.
Milano, 4 novembre 2024.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Laura Sara Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1935/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA GIOTTO, 26 MILANO presso lo studio dell'avv. LA FORESTA FABIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ALBERICI ANGELA ALBERICA
( ) C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in VIA FONTANA, 3 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. TORNAMBE'
PATRIZIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 14 sulle seguenti conclusioni:
Per - Pt_1 Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni contraria domanda, ivi compreso
l'appello incidentale ex adverso formulato, istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 4431/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 26.05.2023 e notificata in data 06.06.2023, così giudicare:
Nel merito in via principale:
- rigettare la domanda formulata da in primo grado di condanna di Controparte_1 al pagamento della somma di € 821,54 per carenze/eccedenze Parte_1 nella resa dei volumi e dichiarare che nulla è dovuto in favore dell'appellata;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 restituire a l'importo di € 850,08 (€ 821,54 per capitale + € Parte_1
28,54 per interessi) ricevuto in data 09.06.2023 oltre interessi legali dal pagamento di tale somma alla sua restituzione;
Sempre nel merito, in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda principale, compensare le spese di lite di primo grado integralmente tra le parti ovvero, in via ulteriormente gradata, compensare tali spese parzialmente, ma liquidandole in tal caso, secondo i parametri di cui all'art. 5 DM 55/2014, sulla base del decisum e non del disputatum ed applicando pertanto lo scaglione di valore da 01 a 1.100,00 euro;
In ulteriore subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono condannare
[...]
al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio per la Parte_1 minor somma risultante dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 DM 55/2014, sulla base del decisum e non del disputatum ed applicando pertanto lo scaglione di valore da 01 a 1.100,00 euro;
In ogni caso:
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 restituire a l'importo di € 3.109,60 ovvero di € 2.317,85 Parte_1
oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- rigettare l'appello incidentale proposta da in quanto del tutto Controparte_1
destituito di fondamento sia in fatto che in diritto.
pagina 2 di 14 In via istruttoria:
Ci si oppone all'ammissione della CTU volta alla verifica dello stato delle copie asseritamente guaste in quanto meramente esplorativa;
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
Rigettare nel merito il gravame proposto da in quanto infondato Parte_1
in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
In via Incidentale
Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui parte in cui ha respinto le domande avanzate dalla relative ai volumi resi guasti, le spese di trasporto e gli Controparte_3
interessi sui ritardati pagamenti, conseguentemente, previa dichiarazione di inadempimento contrattuale posto in essere da
[...]
disporre la condanna della stessa al pagamento della ulteriore Parte_1
somma di Euro 5.083,46 (cinquemilaottantasei/46) per le causali di cui alle premesse oltre interessi legali da dovuto al soddisfo o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria.
In via Istruttoria
Voglia codesto giudicante ammettere CTU al fine di accertare e descrivere lo stato delle copie indicate nell'elenco prodotto sub doc. 3 e giacenti presso il magazzino nonché accertare e Controparte_4
Part Cont quantificare l'importo dovuto da ad per le copie dei titoli non recuperabili per fatto e colpa alla stessa ascrivibili.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Milano con sentenza n. 4431/2023 del 26 maggio 2023, pubblicata il medesimo giorno, definendo la causa n. 22174/2021 di Rg. promossa dalla società Controparte_1
Contr (in sigla ) con sede in Milano - onde ottenere la condanna della società
[...]
[...]
Part (in sigla da Cornaredo (MI), con la quale aveva stipulato Parte_1
un contratto per la distribuzione e promozione di proprie pubblicazioni presso il circuito delle librerie operanti anche on line, cartolibrerie e grossisti librari (denominati “intermediari”) pagina 3 di 14 ubicati in tutto il territorio nazionale e nel Canton Ticino, risolto, per iniziativa dell'Editrice, in data 31.12.2019, al pagamento della complessiva capital somma di € 5.905,00 (di cui € 4.749,57, in ragione della lamentata restituzione da parte della convenuta di copie guaste alla cessazione del rapporto negoziale in questione, € 821,54 per saldo dei calcoli delle carenze/eccedenze a chiusura del rapporto quanto a volumi trattati e relativi conteggi in dare ed avere, € 281,28 per Cont rimborso delle spese di trasporto dei volumi espresse nella fattura n. 1 del 27.1.2020 di ed €
173,20 a titolo di interessi) -, in parziale accoglimento delle domande dall'ivi procedente
Parte Contr formulate, aveva condannato la società al pagamento in favore di della somma di €
821,54 per il titolo sopra indicato, oltre agli interessi dal dovuto al saldo ed al rimborso delle spese di lite.
1.2 Avverso tale decisione proponeva appello la società con Parte_2
atto di citazione notificato telematicamente il 4 luglio 2023.
1.3 Si costituiva in giudizio la con comparsa di risposta del 20 Controparte_1
novembre 2023, depositata il medesimo giorno, con la quale resisteva al gravame, nel contempo proponendo appello incidentale per quanto non accolto delle pretese dalla medesima azionate in prime cure.
1.4 Alla prima udienza del 19 dicembre 2023, riservato alla valutazione in sede decisionale l'esame delle istanze istruttorie formulate dall'appellata, veniva fissata udienza del 17 dicembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
1.5 Ad esito della sostituzione disposta dal Presidente della Corte con decreto dell'8 aprile 2024, il nuovo relatore con decreto del 16 maggio 2024 anticipava l'udienza per la rimessione della lite in decisione al 29 ottobre 2024, con rimodulazione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 cpc per gli adempimenti ivi previsti.
1.6 Alla predetta udienza del 29 ottobre 2024 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito dai procuratori delle parti di apposite note scritte – la causa veniva, quindi, rimessa per la decisione al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata, laddove il Tribunale l'ha condannata a corrispondere in favore dell'appellata la somma di € 821,54 per “carenze/eccedenze”, avendo il primo decidente ritenuto assolto il relativo onere probatorio gravante sulla casa editrice pagina 4 di 14 Contr
in base al doc. 5 bis prodotto dalla stessa ed in quanto tale somma sarebbe stata contestata solo genericamente da parte della qui procedente, dopo avere versato alla controparte il minore importo di € 1.145,91 rispetto al credito ricavabile da tale documento, contenente il rendiconto del rapporto fra i libri consegnati a suo tempo dall'appellata e quelli resi dall'appellante alla chiusura del rapporto sinallagmatico.
2.2 Secondo ALI, il Giudice a quo in proposito è caduto in violazione di legge ed, in particolare,
Contr dell'art. 2697 cc e dell'art. 115 cpc, atteso che non ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente quanto all'an ed al quantum delle pretese dalla stessa azionate;
quanto sopra, considerato che, da un lato, il richiamato documento sub 5 bis dell'appellata è un semplice elenco riportante un file in formato excel autonomamente redatto da quest'ultima senza contraddittorio fra le parti, e che, dall'altro lato, in proposito, da parte sua erano state sollevate ampie e circostanziate eccezioni anche quanto a contenuto sia in fase stragiudiziale, che giudiziale (come desumibile dai doc. 7 e 8 del proprio fascicolo di primo grado e dalle eccezioni sollevate dalla pag. 10 e segg. della comparsa di costituzione e risposta e dalla pag. 3 in avanti della memoria ex art. 183, sesto comma,
n. 2 cpc, oltre che nelle note conclusive).
2.3 Oltretutto, aggiunge l'appellante, si tratta di un documento venuto ad esistenza in palese violazione ed inadempimento di quanto disposto dal punto 6.5 del contratto sottoscritto inter partes (doc. 2 del medesimo fascicolo), per il quale “le eventuali differenze tra quantità contabili e quantità fisiche di prodotti saranno verificate in contraddittorio tra le parti”; contraddittorio rifiutato dalla controparte, ancorché più volte sollecitata al riguardo (come da doc.
7-8 dello stesso fascicolo).
2.4 Ed inoltre, prosegue la qui attrice, già prima del radicamento della lite da parte sua era stato evidenziato all'odierna appellata come, in assenza di documenti attestanti la movimentazione dei singoli titoli, non fosse possibile verificare che il numero di volumi asseritamente mancanti riportato nel documento sub. 5 bis più volte citato fosse corretto e corrispondente ad effettive carenze, attesa la non corrispondenza a dati concreti e riscontrabili, mentre, per quanto emerso come dovuto dalle verifiche effettuate, essa stessa aveva versato alla la somma di Controparte_1
€ 1.145,91 intesa a definizione di quanto preteso dall'appellata, la quale, pur a fronte delle proprie eccezioni, nel corso del processo di prime cure non ha formulato alcuna istanza probatoria sul punto, né ha prodotto ulteriori documenti che potessero giustificare le sue richieste, per cui non è dato comprendere come il Tribunale abbia potuto considerare assolto l'onere della prova a carico di pagina 5 di 14 Contr
.
Parte
2.5 Del resto, riferisce da parte sua era stato prodotto un elenco – mai contestato dalla controparte
-, allegato alla propria pec del 16.11.2020 (doc. 8), descrivente le carenze e le eccedenze di libri appurate dalla stessa sulla base di schede di rilevamento contenute nell'impianto di raccolta dalla medesima utilizzato e delle bolle di consegna debitamente sottoscritte dai corrieri incaricati dalla
Casa editrice del ritiro delle merci che, contrapposto a quello redatto dalla qui appellata, dimostrava come nulla fosse più dovuto oltre all'importo già versato da parte sua per asseriti volumi mancanti;
da qui, secondo l'appellante, l'evidente errore compiuto dal primo decidente, allorquando ha considerato le proprie contestazioni generiche e, d'altra parte, accolto “sulla fiducia” la richiesta di pagamento della somma di € 821,53 avanzata al riguardo dalla dal momento in Controparte_1 cui l'elenco delle carenze/eccedenze riversato in atti dalla stessa (doc. 5 bis) non indica alcun prezzo di copertina dei volumi, con impossibilità, quindi, di calcolare il valore delle copie asseritamente mancanti, circostanza - puntualmente da parte sua contestata in giudizio avanti al
Tribunale fin dalla comparsa di costituzione e risposta - impeditiva, specie alla luce di quanto previsto dal già menzionato art.
6.5 del contratto intercorso fra le parti, della possibilità di verificare la congruità delle pretese dell' , che il primo decidente non avrebbe, conseguentemente, CP_6
dovuto accogliere in assenza di specifica prova, a carico dell'odierna appellata, anche relativamente al quantum.
2.6 Tale motivo è fondato.
2.7 Ritiene, infatti, la Corte non condivisibile quanto argomentato dal Giudice a quo per giustificare l'accoglimento della domanda di pagamento dell'appellata della somma di € 821,54 esposta quale saldo della partita di dare/avere dei volumi descritti come mancanti nell'elenco prodotto in prime cure dalla stessa (doc. 5 bis); ciò, avendo il Tribunale basato la propria decisione sulla circostanza che l'odierna appellante ne avesse contestato solo genericamente la richiesta e non avesse “assolto in giudizio il contrario onere probatorio dell'elemento estintivo e/o modificativo della domanda attorea”, in tale modo cadendo in un triplice errore: l'avere, da un lato, non tenuto nella dovuta considerazione le contestazioni ed eccezioni, ampie e dettagliate, mosse già prima del radicamento
Part della lite - e, poi, ripetutamente ribadite in corso di giudizio - da parte di (doc.
7-8 e quanto riportato negli atti di causa) proprio con riferimento non solo a detta somma, residuata dopo lo spontaneo pagamento dell'importo di € 1.145,91 accreditato dalla qui procedente per quanto la pagina 6 di 14 stessa era riuscita a ricostruire ed in base ai calcoli dalla medesima operati in proposito, ma anche avverso l'elenco stesso, che ha dato origine a quanto esposto dall' (doc. 5 bis di Controparte_7 quest'ultima), dove compaiono annotati vari volumi descritti per titolo e per codice, oltre che per quantità in giacenza, con un saldo carenze di n. 231 unità imputato all'odierna appellante, senza, peraltro, alcuna specificazione del prezzo dei volumi in questione, né dimostrazione aliunde del residuo valore commerciale degli stessi;
dall'altro lato, non avere percepito che trattasi di documento che, laddove pacificamente redatto, in via unilaterale, dalla Controparte_1
e dal quale nemmeno è dato evincere come la stessa abbia quantificato le somme
[...]
pretese verso risulta privo di idonea valenza probatoria;
Controparte_8 dall'altro lato ancora, il non avere valutato adeguatamente che, in sostanza, l'appellata non aveva affatto superato l'onere ex art. 2697 cod. civ. sulla stessa incombente al riguardo, qui rammentato che, per granitica giurisprudenza, di merito e di legittimità, in materia, la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cc pone a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (per tutte, cfr.:
Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 9706 del 10.4.2024; Cassazione Civile, Sez. L, sentenza n.
22862 del 10.11.2010); quanto sopra, ancor più, stante l'assenza di ulteriori riscontri probatori al riguardo, che l'appellata non ha dedotto, né offerto nell'intero corso del processo.
2.8 Da ciò, consegue che la sentenza gravata deve senz'altro essere riformata sul punto, la domanda di
Contr
come formulata in prime cure in proposito non potendo trovare accoglimento.
3.1 Ciò posto, per ordine logico, di seguito va esaminato l'appello incidentale proposto da
[...]
prima di ogni altra statuizione. Controparte_1
3.2 Orbene: l'appellata, in sostanza, ha riproposto le domande che il Giudice a quo ha rigettato per infondatezza e carenza di prova delle richieste formulate dalla stessa;
ciò, con riferimento: a) all'importo di € 4.749,57 esposto a titolo di risarcimento danni per il reso di volumi guasti da parte Parte della b) alla somma di € 160,60 per spese di trasporto inerenti le forniture dirette del secondo semestre, oggetto della fattura n. 1 del 27.1.2020 della medesima;
c) all'importo di € 173,29 preteso per interessi maturati sugli asseriti ritardati pagamenti di chiusura del rapporto sinallagmatico fra le parti, per un totale di € 5.083,46.
3.3 In particolare, quanto al primo aspetto (esistenza di copie guaste, motivo sub. a), la CP_1
lamenta che il Giudice di prime cure abbia omesso di valutare quanto emerso dalle prove
[...]
pagina 7 di 14 testimoniali, con violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2697 e 116 cpc;
ciò, in quanto, alla luce delle risultanze di causa, essa aveva senz'altro comprovato il fondamento delle proprie allegazioni, come desumibile dalle deposizioni rese dai signori e non smentiti, a Pt_3 Tes_1
suo dire, da quanto riferito dai testi di controparte, signori e , che, anzi, avevano Tes_2 Tes_3
Parte confermato l'esistenza di copie guaste, senza che l'avesse notiziata al riguardo nonostante fosse a ciò tenuta ex art.
1.b del contratto intercorso fra le parti, con conseguente obbligo della stessa di risarcire il danno provocatole, a mente dell'art.
7.3 del medesimo accordo negoziale. Da
Contr qui, per , la legittimità della propria richiesta di pagamento della somma di € 4.749,57 a titolo risarcitorio.
3.4 Del resto, aggiunge l'Editrice, in atti erano state prodotte da parte sua anche numerose fotografie
(doc. 9) unitamente all'elenco delle copie in discussione (doc. 12 del proprio fascicolo di prime cure), che il Giudice a quo non ha considerato, quando raffiguravano, fra l'altro, i bancali trasferiti dall'appellante alla società (nuova distributrice) contenenti i libri guasti, la cui esistenza, CP_4
Parte confermata nelle proprie difese anche da potrebbe accertarsi tramite CTU, qui sollecitata, essendo i volumi tuttora accantonati e a disposizione per le verifiche, come confermato dal teste
. Pt_3
3.5 Quanto sopra, prosegue la qui convenuta nell'appello incidentale, comprova l'inadempimento dell'appellante ai propri obblighi sinallagmatici, avendo la stessa reso volumi guasti senza segnalarli ed essendosi anche sottratta ad un controllo in contraddittorio, non avendo dato risposta alla propria email del 27.2.2020 con allegato l'elenco dei volumi in questione, non riscontrata da
Parte
– la quale strumentalmente ha affermato di non averla ricevuta -, così come non ha dato seguito alla pec del legale della del 30.10.2020, preceduta da altra del 14.10.2020 CP_9
(doc. 5 del medesimo fascicolo), né a quella dell'11.3.2021, tutte rimaste inevase e, così, inducendola ad intraprendere la procedura di negoziazione e, poi, l'attuale giudizio.
3.6 Tale, articolato, motivo è destituito di fondamento.
3.7 Vale, in proposito, evidenziare che, da un lato, nulla di utile alle tesi della è ricavabile dalle CP_6 deposizioni dei testi escussi: il signor sentito all'udienza del 17.6.2022, responsabile Tes_4
Cont della dopo avere riferito di avere “il ruolo di magazzino editoriale di ” e confermato che CP_4
Par Cont a seguito della disdetta del contratto con ha consegnato a noi tutte le giacenze di magazzino” e ricordato che “i volumi sono arrivati imballati in scatole su pallet”, ha anche pagina 8 di 14 precisato “non ho assistito alla loro lavorazione”, in sostanza affermando di non essere stato presente al momento dei ricevimento e controllo dei volumi, a nulla valendo che poi abbia Contr riconosciuto nel doc. 12 del fascicolo di uno scritto “elaborato dai nostri operatori secondo i nostri standard di servizio per la gestione della merce in ingresso”, aggiungendo - ma in tale modo, interpretando il contenuto di detto elenco, non dal medesimo redatto, ed esprimendo in proposito una valutazione soggettiva e tecnica non di sua competenza e, quindi, del tutto inammissibile, oltretutto senza avere avuto un riscontro diretto della circostanza – che “da quello che leggo i libri sono stati ritenuti invendibili e quindi segnalati come guasti”, concludendo che Cont
“su segnalazione di sono stati indicati come libri per il macero (non so dire al momento se siano stati effettivamente mandati al macero)”. Da quanto sopra, emerge come sia imputabile alla stessa Editrice la decisione di mandare al macero e di considerare guasti alcuni dei volumi resi da
Parte senza neppure attendere l'instaurazione di un contraddittorio con quest'ultima e senza lo svolgimento di specifico accertamento tecnico preventivo al riguardo nell'immediatezza dei fatti di causa. Del resto, il teste sentito all'udienza del 23.9.2022, della cui attendibilità Testimone_5
è ben dato dubitare, considerato che il medesimo ha riferito di possedere quote e di essere non solo presidente del CdA della società Guerini Next, controllata e partecipata dal
[...]
ma anche di avere un ruolo operativo nelle due società in questione, nulla Controparte_1
ha saputo riferire delle copie guaste consegnate alla Secit, essendosi limitato a ricostruire i rapporti
Part con all'origine del contratto ed all'avvio della collaborazione fra le stesse, riferendo del momento in cui “era in corso il trasferimento del magazzino dal magazzino editoriale da Par Interlaziale al nuovo distributore , la quale “aveva segnalato che aveva ricevuto alcuni volumi che voleva esaminare con noi per verificarne lo stato come vendibili o non vendibili”; tali Contr affermazioni non confermano quanto in corso di lite sostenuto dalla (riferito, per lo più, per quanto dedotto in prime cure, al momento non iniziale del rapporto fra le parti, ma alla sua successiva conclusione). Ed anche dalle deposizioni dei testi di parte appellante, Testimone_6
(sentito il 23.9.2022) e (escussa il 17.6.2022), non trovano conferma le
[...] Testimone_7
Contr deduzioni di;
ciò, perché, al contrario di quanto dalla stessa affermato, il primo, ha riferito
“non ricordo di volumi rovinati. Ho visto anche i bancali preparati da altri colleghi e non ho visto volumi danneggiati”; ciò, dopo avere precisato che “mi occupo del reparto dei resi dalle librerie” e che “una parte dei bancali resi a li avevo preparati io e posso dire che i volumi, quando CP_1 sono stati inscatolati nei carton pallet erano integri”; la seconda, ha affermato che “non ho
pagina 9 di 14 assistito all'imballo dei volumi da consegnare. Ero presente al momento del carico e posso dire che i volumi erano inscatolati, alcuni collocati in scatole della dimensione di un pallet, le cd pal box, altri in scatole di minori dimensioni”; e del tutto ininfluente risulta ai fini di causa la restante Parte parte della deposizione di detta teste, riferita alle consegne di volumi ad da parte del precedente distributore (Logistica Internazionale) nel 2017, allorquando iniziarono i rapporti fra le parti, alcuni dei quali già all'origine pacificamente guasti, certo non per colpa dell'appellante, tanto che la teste ha riferito di come ella stessa aveva “chiamato il signor per fargli vedere che la Pt_4
merce era per la gran parte invendibile e lui chiamò il signor che organizzò qualche CP_1
giorno dopo un incontro” al quale ella stessa aveva partecipato, aggiungendo che “c'erano Pt_4
, e un signore di Interlaziale e ricordo che ci fu detto di tenere i volumi e di Tes_1 CP_1 cercare di venderli perché non avevano al momento altro da darci”, concludendo che “questi libri sono stati messi a scaffale;
in parte sono stati venduti, altri sono stati resi dai clienti e conservati in magazzino fino alla chiusura del rapporto”, con la precisazione che “i bancali recanti l'etichetta con la dicitura Gea contenevano volumi che ci erano stati consegnati da e Controparte_10
che noi abbiamo conservato su indicazione del sig. il quale tuttavia era stato informato CP_1
che si trattava di volumi non vendibili”, il che esclude anche l'ipotizzata carenza di informazione Parte Contr da parte di erso circa lo stato dei volumi al momento del reso.
3.8 Del resto, quanto sostenuto dalla Editrice con riferimento alla questione non trova riscontro neppure dalle fotografie dalla medesima prodotte (doc. 9), che ritraggono alcuni bancali coperti e pochissimi libri al di fuori, solo in minima parte con qualche problema di lacerazione, della cui provenienza dall'odierna appellante, peraltro, non vi è alcuna concreta prova, tanto meno con riferimento a volumi del cui stato di conservazione la medesima dovesse rispondere in concreto ed il cui accertamento non può certo affidarsi alla CTU sollecitata in questa sede dall , attesone CP_6
l'evidente scopo esplorativo ed, in ogni caso, neppure utilmente esperibile, visto il tempo trascorso dagli eventi che ci occupano.
4.1 Quanto al secondo aspetto (spese di trasporto, motivo sub b), secondo AEG, l'importo di € 160,60 portato dalla propria fattura n. 1 del 27.1.2020 di complessivi € 281,28 trova giustificazione nelle Parte spese di trasporto per forniture dirette del secondo semestre del 2019, dovute da in forza dell'art.
2.3 del contratto, laddove autorizzate da quest'ultima (come da doc. 10, stesso fascicolo), mentre il Tribunale erroneamente le ha imputate alle spese di trasporto di cui all'art. 10.4 della scrittura negoziale oggetto di lite. pagina 10 di 14 4.2 Tale motivo è infondato.
4.3 In proposito, vale osservare che l'art.
2.3 del contratto inter partes nulla prevede con riferimento al pagamento di spese di trasporto per le forniture dirette che l'Editrice si riservava di potere effettuare, al contrario, stabilendo che, ricorrendo siffatta condizione, “ogni deposito effettuato dall'editore sarà comunque preventivamente concordato con il distributore e farà comunque Par maturare corrispettivi dovuti dal punto vendita direttamente in favore di;
quindi, si tratta di Contr ipotesi ricorrendo la quale la società distributrice rimane creditrice e certo non debitrice di , la quale nemmeno ha comprovato che le consegne di volumi inerenti le spese addebitate alla prima
Parte fossero avvenute su esplicita richiesta di e, tanto meno, in che cosa fossero costituite in concreto.
5.1 Quanto agli interessi da ritardato pagamento (motivo sub c), esposti nella alla somma di € 173,29, secondo l'Editrice, in realtà, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, si tratterebbe di una posta creditoria originata dalla ritardata corresponsione dalla controparte degli importi dovuti in forza dei rendiconti finali, richiesti nella corrispondenza intercorsa (doc. 4, 4 bis e 5 del proprio fascicolo) ed
Part Contr in ragione del fatto che avrebbe dovuto emettere l'ultima fattura per vendite di prodotti di non oltre il 31.1.2020 sui venduti di dicembre 2019 dei clienti in conto estimatorio, con scadenza al
30.6.2020; e da tale data si sarebbero dovuti regolare anche i rapporti reciproci, compresi eventuali ritardi ed inefficienze della distributrice nel chiudere i conteggi con i clienti, che non possono
Contr riflettersi sull'editore; detti pagamenti, secondo , sono avvenuti 155 giorni dopo il 30.6.2020, con ogni conseguenza sulla debenza degli interessi sulle somme corrisposte dall'odierna appellante principale a chiusura del rapporto e che, in mancanza di altra specificazione, corrispondono a quelli legali.
5.2 Tale motivo non coglie nel segno.
5.3 Osserva in proposito il Collegio che dal tenore del contratto intercorso fra le parti non si evince la sussistenza di termini di pagamento perentori entro i quali, alla cessazione del rapporto, si dovessero effettuare i conteggi in dare ed avere ed i conseguenti versamenti dall'una parte all'altra, oltretutto dipendenti dal reso dei volumi giacenti in magazzino, con facoltà di Ali di accettare la restituzione di libri dai propri clienti per un periodo massimo di 4 mesi a decorrere dalla cessazione
Contr del rapporto, conseguentemente alla disdetta di (del 31.12.2019); nulla, infatti, riporta al riguardo l'art. 10, che si limita a disciplinare la resa fisica dei volumi nei tempi e modi anzidetti, ma pagina 11 di 14 non la chiusura contabile e finanziaria del vincolo sinallagmatico in questione, regolata, piuttosto, dall'art. 4 (rubricato “rendicontazione e tempistica dei pagamenti”) e dall'allegato A del medesimo, riportante le scadenze di pagamento riguardanti la normale gestione del vincolo negoziale, quantificati in “150 giorni + 5 gg. per tutti i clienti ivi indicati (salvo per il periodo dal CP_11
gennaio al marzo 2017, non rilevante per quanto dedotto in giudizio).
5.4 Pertanto, in mancanza di una specifica e chiara regolamentazione delle modalità di gestione del dare/avere fra le parti alla cessazione del rapporto e dei relativi termini di pagamento ed in assenza di prova certa ed oggettiva del dies a quo di insorgenza di un eventuale obbligo di pagamento maturato in capo alla distributrice per la voce tariffaria in questione, la pretesa delle Editrice al riguardo, peraltro anche del tutto generica in punto di tipologia di interessi dalla medesima esposti nella fattura n. 1 del 27.1.2020, va de plano disattesa.
5.5 Conseguentemente, l'appello incidentale non può trovare accoglimento.
6.1 Quanto sopra, assorbente ogni altra domanda, eccezione, istanza e questione oggetto di causa, porta a concludere che, rigettato l'appello incidentale proposto dalla società Controparte_1
Contr (in sigla ), in accoglimento dell'appello proposto dalla società
[...]
[...]
Parte (in sigla ed in parziale riforma della sentenza gravata, n. Parte_1
4431/2023 del 26 maggio 2023 del Tribunale di Milano, vada respinta anche la domanda proposta in giudizio dall'odierna appellata, tesa ad ottenere il pagamento della somma di € 821,54, oltre ad interessi, richiesta a titolo di saldo delle carenze/eccedenze a chiusura del rapporto fra le parti ed in forza dell'elenco dalla medesima prodotto (doc. 5 bis).
6.2 Consideratane la totale soccombenza ad esito del processo, l'appellata, Controparte_1
Contr (in sigla ), va condannata alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo
[...]
Parte grado in favore dell'appellante, (in sigla , liquidate Parte_1
come in dispositivo, secondo quanto previsto dal d.m. n.55/2014, come integrato dal DM 37/2018 ed adeguato con il D.M. 147/2022; ciò, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva effettivamente svolta e con contenimento entro i limiti delle apposite note, rispettivamente dell'11 aprile 2023 e del 14 ottobre 2024, depositate dall'appellante nelle due fasi del giudizio qui definito.
6.3 L'appellata, (in sigla EAG), va, altresì, condannata, in Controparte_1
accoglimento delle specifiche e comprovate domande dell'appellante sul punto (v. bonifico doc.4
pagina 12 di 14 dalla stessa prodotto), alla restituzione e quindi al pagamento in favore di Parte_1
Parte (in sigla di quanto versatole da quest'ultima in forza della provvisoria
[...]
esecutività della sentenza gravata, pari alla complessiva somma di € 3.959,68, oltre agli interessi legali dall'esborso (9.6.2023) fino al saldo effettivo.
6.4 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellata dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228, in ragione del rigetto dell'appello incidentale dalla stessa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, proposti avverso la sentenza n.
4431/2023 del 26 maggio 2023 del Tribunale di Milano rispettivamente dalle società
[...]
Parte Contr (in sigla ed (in sigla ), Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza gravata, rigetta la Contr domanda proposta in giudizio da (in sigla ), tesa ad Controparte_1
Parte ottenere il pagamento da (in sigla della somma Parte_1 di € 821,54, oltre ad interessi, a titolo di saldo delle carenze/eccedenze a chiusura del rapporto fra le parti ed in forza dell'elenco dalla medesima prodotto (doc. 5 bis);
Contr 2) rigetta l'appello incidentale proposto da (in sigla ); Controparte_1
Contr 3) condanna l'appellata, (in sigla ), a restituire e, quindi, Controparte_1
Parte a pagare in favore dell'appellante, (in sigla , la Parte_1 complessiva somma di € 3.959,68, oltre agli interessi legali dall'esborso (9.6.2023) fino al saldo effettivo;
4) condanna l'appellata, (in sigla EAG), alla rifusione in Controparte_1
Parte favore dell'appellante, (in sigla delle spese Parte_1
processuali del processo di primo grado, che liquida in complessivi € 2.552,00 (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851 per la fase istruttoria e di trattazione ed €
851,00 per la fase decisoria), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli altri oneri e contributi come per Legge;
pagina 13 di 14 Contr 5) condanna l'appellata, (in sigla ), alla rifusione in Controparte_1 favore dell'appellante, (in sigla ALI), delle spese Parte_1
processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.140,00 (di cui € 174,00 per anticipazioni, € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli altri oneri e contributi come per Legge;
6) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellata,
[...]
Contr (in sigla ), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui Controparte_1 all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228, in ragione del rigetto dell'appello incidentale dalla medesima proposto.
Milano, 4 novembre 2024.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Laura Sara Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni
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