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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/10/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1052/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, viale Kennedy 2/D, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Domenico Spasari (PEC: che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e Email_2 difende giusta procura in atti. RESISTENTE Oggetto: Ripetizione di indebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 06/06/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver ricevuto il 17.1.2025, una comunicazione con cui l'Ente di previdenza segnalava la sussistenza di un indebito versamento della prestazione di mobilità n.460160/2014, di importo complessivamente pari a 3.888,50 per il periodo intercorrente fra il 5/9/2014 e il 30/9/2016. Parte ricorrente deduceva la non debenza dell'importo ripetuto, in ragione dell'insussistenza di comportamento doloso a suo carico e dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di €3.888,50 avanzata dall nei confronti CP_1 dell'istante per le causali dianzi indicate e, quindi, Accertare e dichiarare l'irreperibilità della somma suindicata, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, conseguentemente Accertata e
1 dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito pensionistico de qua, ritenere e dichiarare che il ricorrente CP_ nulla deve all per la causale in oggetto. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo preteso con le comunicazioni impugnate, deducendo l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese avanzate ex adverso oltre all'assenza di condotta dolosa.
3. Si segnala, preliminarmente, come l'azione di ripetizione di indebito soggiaccia al termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.), decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita.
4. Come si evince dalla documentazione versata in atti, dalla parte ricorrente, la comunicazione di indebito si riferisce al periodo intercorrente fra il 5/9/2014 e il 30/9/2016.
5.
Considerato che
il termine di prescrizione alla cui osservanza è sottoposto l'istituto della ripetizione di indebito, è ordinario e che la comunicazione di indebito impugnata è stata notificata il 17.1.2025, nessuna estinzione può ravvisarsi nel caso di specie, in ragione del tempestivo inoltro del provvedimento impugnato.
6. Neppure, nel resto, il ricorso può trovare valorizzazione perché, secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4.8.2010, grava sul beneficiario delle prestazioni previdenziali l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione.
6.1. Infatti, il principio statuito è: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».
7. Nel caso di specie, parte ricorrente ha omesso di provare e di chiedere di provare di avere diritto alla prestazione contestatagli.
8. Pertanto, non vi è alcun elemento da cui desumere l'illegittimità della restituzione avversata.
9. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
600,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 23/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, viale Kennedy 2/D, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Domenico Spasari (PEC: che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e Email_2 difende giusta procura in atti. RESISTENTE Oggetto: Ripetizione di indebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 06/06/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver ricevuto il 17.1.2025, una comunicazione con cui l'Ente di previdenza segnalava la sussistenza di un indebito versamento della prestazione di mobilità n.460160/2014, di importo complessivamente pari a 3.888,50 per il periodo intercorrente fra il 5/9/2014 e il 30/9/2016. Parte ricorrente deduceva la non debenza dell'importo ripetuto, in ragione dell'insussistenza di comportamento doloso a suo carico e dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di €3.888,50 avanzata dall nei confronti CP_1 dell'istante per le causali dianzi indicate e, quindi, Accertare e dichiarare l'irreperibilità della somma suindicata, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio, conseguentemente Accertata e
1 dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito pensionistico de qua, ritenere e dichiarare che il ricorrente CP_ nulla deve all per la causale in oggetto. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza dell'importo preteso con le comunicazioni impugnate, deducendo l'estinzione per intervenuta prescrizione delle pretese avanzate ex adverso oltre all'assenza di condotta dolosa.
3. Si segnala, preliminarmente, come l'azione di ripetizione di indebito soggiaccia al termine decennale di prescrizione (art. 2946 c.c.), decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita.
4. Come si evince dalla documentazione versata in atti, dalla parte ricorrente, la comunicazione di indebito si riferisce al periodo intercorrente fra il 5/9/2014 e il 30/9/2016.
5.
Considerato che
il termine di prescrizione alla cui osservanza è sottoposto l'istituto della ripetizione di indebito, è ordinario e che la comunicazione di indebito impugnata è stata notificata il 17.1.2025, nessuna estinzione può ravvisarsi nel caso di specie, in ragione del tempestivo inoltro del provvedimento impugnato.
6. Neppure, nel resto, il ricorso può trovare valorizzazione perché, secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte, con sentenza n. 18046 del 4.8.2010, grava sul beneficiario delle prestazioni previdenziali l'onere di provare in giudizio la titolarità del diritto in contestazione.
6.1. Infatti, il principio statuito è: «In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».
7. Nel caso di specie, parte ricorrente ha omesso di provare e di chiedere di provare di avere diritto alla prestazione contestatagli.
8. Pertanto, non vi è alcun elemento da cui desumere l'illegittimità della restituzione avversata.
9. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
600,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 23/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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