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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/08/2025, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
proc. n. 8943/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta allo spirare del termine di giorni venti, assegnato alle parti come da ordinanza resa in data 29/05/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8943 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricongiungimento familiare (art. 30), e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
C.U.I. , rapp.ta e difesa dall'avv. VALERIO LIGURGO, presso il cui studio C.F._2 elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
- RESISTENTE - conclusioni di parte ricorrente: “Tutto quanto sopra premesso il sottoscritto difensore, unitamente alla propria assistita chiede all'Ill.mo Giudice di voler accogliere il ricorso in favore della ricorrente e, per l'effetto, ordinare il rilascio del richiesto permesso di soggiorno per motivi familiari, nel pieno rispetto dei requisiti di legge. Con vittoria di spese e competenze di lite”;
- 1 - conclusioni di parte resistente: “Giudicarsi secondo giustizia sulle domande attoree e disporsi, nei confronti dell'Amministrazione dell'Interno, l'integrale compensazione delle spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe, con istanza presentata a mezzo di assicurata postale del 06/10/2021, ha chiesto al Questore della Provincia di il rilascio del permesso di CP_1 soggiorno per coesione familiare al figlio , nato il [...]. Persona_1
Con provvedimento recante prot. Cat. A12/Imm. nr. 41/2023, reso in data 03/02/2023 e notificato all'odierna ricorrente in data 03/04/2023, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, con intimazione di abbandonare il Territorio nazionale entro quindici giorni lavorativi dalla notifica del decreto de quo attraverso il valico di frontiera dello scalo aeroportuale di Malpensa (VA), avvertendo che, nel caso di non ottemperanza, si sarebbe proceduto all'applicazione dell'espulsione amministrativa, come previsto dall'art. 13 T.U.I. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 03/05/2023 e depositato il giorno 05/05/2023, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 7 e 8, non numerate, dell'atto introduttivo del presente giudizio. La prima udienza di comparizione delle parti, inizialmente fissata per il giorno 01/02/2024, è stata rinviata al 14/11/2024 previa assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notifica, avendo la ricorrente provveduto a notificare tardivamente il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con la conseguenza che non risultavano essere stati garantiti alla p.a. resistente, all'epoca non costituita, i termini minimi a comparire (v. note depositate dalla difesa in data 01/02/2024 ed ordinanza resa in data 01/02/2024). La p.a. si è costituita, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, in data 31/10/2024, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 1 dell'atto di comparsa. Con ordinanza resa in data 14/11/2024, premesso che:
− oggetto del presente giudizio non è la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, ma la verifica dei presupposti che fondano il riconoscimento del diritto invocato;
− le condizioni dell'azione possono sopravvenire anche in corso di causa, nonostante le manchevolezze (anche reciproche) verificatesi nella fase procedimentale;
− è interesse delle parti, tenute a comportarsi lealmente, addivenire ad una celere risoluzione della controversia, evitando sia un dispendio di energie processuali che di dare seguito a duplicazioni di procedimenti amministrativi;
è stato assegnato alle parti un termine di giorni venti per verificare la possibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, invitandole, a tal fine, a tenere
- 2 - conto dell'orientamento della giurisprudenza, di merito e di legittimità, consolidatasi in materia nonché del fatto che il Tribunale sarebbe stato chiamato a pronunciarsi sulle spese di lite, riservando, all'esito, l'adozione di ogni ulteriore procedimento. Con nota depositata in data 28/11/2024, l'Amministrazione ha comunicato di aver riaperto l'istruttoria e di aver acquisito atti e documenti non prodotti nella fase procedimentale, al fine di valutare la sussistenza del diritto del ricorrente al titolo di soggiorno richiesto. Con nota depositata in data 16/12/2024, la p.a. ha comunicato che “sulla base degli atti il procedimento è stato concluso con il decreto di conferma della precedente decisione, mancando la dimostrazione del legame familiare e dei requisiti previsti dall'art 29 D. Lgs 286/1998, come meglio argomentato nel provvedimento” la cui copia è stata poi prodotta in corso di causa. Con ordinanza resa in data 30/12/2024, ravvisata l'opportunità di consentire alla ricorrente di prendere posizione in ordine al contenuto del provvedimento emanato dalla Questura di in data 11/12/2024, è stata fissata la nuova udienza del giorno CP_1
29/05/2025, autorizzando le parti a depositare, entro quella data, memorie e documentazione. Con ordinanza resa in data 29/05/2025 (comunicata alle parti, a cura della cancelleria, in data 03/06/2025) – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – è stato assegnato alle parti un ulteriore termine di giorni venti per il deposito di memoria con cui prendere definitivamente posizione in ordine alla documentazione da ultimo acquisita e precisare le rispettive conclusioni. Spirato il suddetto termine, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalla p.a. in data 12/06/2025 e dalla ricorrente in data 20/06/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
IN DIRITTO
Il ricorso va accolto per i motivi che seguono.
a) Dei motivi di diniego del rilascio del permesso di soggiorno richiesto nonché dei motivi di impugnazione
Con il richiamato ed impugnato provvedimento, il Questore della Provincia di Novara ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare. In particolare, la p.a. ha dato atto delle seguenti circostanze: A. che “la cittadina pachistana è stata, da ultimo, autorizzata a soggiornare con il permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, scaduto il 13/06/2021” (cfr., in tal senso, decreto del Questore della Provincia di Novara recante prot. Cat. A12/Imm. nr. 41/2023 depositato, sub n. 4, unitamente al ricorso)
- 3 - B. che “la richiedente, ad integrazione dell'istanza, ha prodotto il certificato di nascita di PE rilasciato il 23/08/2022 dal Consolato pachistano a MI (non tradotto) e
[...] legalizzato dalla Prefettura di Novara” (ibidem); C. che “presso l'anagrafe di … è residente in [...], CP_1 Persona_1 mentre la richiedente è residente in [...]” (ibidem); D. che “la richiedente non risiede con il figlio né appartiene al suo nucleo familiare” (ibidem); E. che “il certificato di nascita allegato all'istanza non è idoneo a documentare il rapporto di filiazione con poiché non è stato rilasciato dalle competenti autorità in Persona_1
KI e legalizzato dall'ambasciata italiana in KI» (ibidem); F. che “la richiedente non ha depositato il certificato (rilasciato dalle autorità diplomatiche italiane in KI e legalizzato) che attesta che in Patria la medesima non ha altri figli che possano provvedere al suo sostentamento (art. 29, comma 1, lett. d, TUI)” (ibidem); G. che “in ragione di quanto poc'anzi osservato, in data 02/12/2022 – con raccomandata a.r. – è stata notificata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10-bis L. 241/90), ma l'interessata non ha fatto pervenire scritti difensivi né integrazione documentale idonea a sanare le irregolarità amministrative rappresentate” (ibidem). La ricorrente, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha impugnato il suddetto provvedimento, argomentando in ordine alla “violazione artt. 5, co. 5, 13, 29 co. 3 e 30 D.Lgs. n. 286/98, in riferimento agli artt. 3 e 6 L. 241/90, eccesso di potere nelle forme di carenza di istruttoria e difetto di motivazione;
violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo” (pagg. 2-6, non numerate, del ricorso), evidenziando, in particolare: i. che “come riscontrabile dalla documentazione allegata, e diversamente da quanto sostenuto dalla Amministrazione resistente, il certificato di nascita del sig. , rilasciato il Persona_1
23/08/2022 dal Consolato pachistano di MI e legalizzato dalla Prefettura di ha CP_1 valore di piena prova del rapporto di filiazione tra il predetto e la ricorrente, essendo del tutto equipollente al certificato nelle forme richieste dalla questura;
certificato quest'ultimo che può essere ottenuto in tempi molto più lunghi e con maggiori difficoltà” (pag. 4, non numerata, del ricorso); ii. che risulta aver trasferito il suo indirizzo di dimora abituale presso Persona_1
l'abitazione ubicata in via Strada privata dell'Anza n. 18, unitamente alla di lui madre” (pag. 5, non numerata, del ricorso); iii. che “dal certificato di stato di famiglia estratto dall'Ufficio Anagrafe del Comune di si CP_1 evince che già nell'anno 2018 [ella] era presente sul nostro territorio unitamente al suo nucleo familiare, tra cui anche il figlio , presso il precedente indirizzo di viale Manzoni n. 10” PE
(pag. 5, non numerata, del ricorso); iv. “quanto invece alla contestata mancanza dell'attestazione dell'assenza di figli in Patria in grado di provvedere al [suo] sostentamento …, occorre rilevare che tutti i [suoi] figli … risiedono sul nostro territorio, come da documentazione allegata, e sono in possesso di regolare titolo di soggiorno emesso dalle autorità italiane” (pag. 5, non numerata, del ricorso).
- 4 - La p.a., con la sua comparsa di costituzione, ha meglio ribadito, in punto di fatto, che:
✓ “la ricorrente è entrata in Italia il 12/04/2016 per ricongiungimento familiare al marito ed ha ottenuto il primo permesso di soggiorno valido dal 31/05/2016 al 09/10/2017, poi rinnovato per motivi di lavoro subordinato dal 02/10/2017 al 13/06/2020 e, infine, per attesa occupazione dal 28/09/2020 al 13/06/2021; nel corso di questi anni la medesima non ha mai dimostrato di essere madre di il quale, non avendo esibito neppure in Persona_1
Comune il certificato di nascita, è stato registrato all'anagrafe come "convivente" e non come figlio;
✓ la cittadina pachistana non ha prodotto - in fase di presentazione dell'istanza né in fase di partecipazione procedimentale e neppure in questa fase contenziosa - la documentazione che …
[l']Ufficio ha ufficialmente richiesto - osservando il disposto dell'art. 29, comma 1, lett. d), D.Lgs. 286/98 - per poter rilasciare il permesso richiesto. Il certificato di nascita del figlio PE
non è stato rilasciato, infatti, dalle competenti autorità in KI, ovvero quelle deputate
[...] ad estrarre in loco il certificato attestante la maternità, ma dal Consolato Generale del KI a MI, che non è in possesso dei registri di stato civile, con la conseguenza che la legalizzazione della firma dell'assistente amministrativo del citato è stata effettuata dalla Prefettura di Parte_2
e non dall'Ambasciata italiana in KI, deputata al riconoscimento della firma delle CP_1 autorità pakistane che emettono certificati in loco;
✓ non è neppure stato documentato che la ricorrente non abbia altri figli in KI che possano provvedere al suo sostentamento. Il legale di controparte dà per scontato fatti che non lo sono affatto, in quanto anche gli altri asseriti figli che vivono in Italia risultano registrati all'anagrafe come conviventi;
✓ all'epoca della presentazione dell'istanza la ricorrente risiedeva anagraficamente in Strada Privata dell'Anza n. 18, residenza diversa da il quale era residente in [...]
Manzoni n. 10 a (v. rapporto stilato dall'Ufficio Immigrazione presso la CP_1
Questura di prodotto dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato come allegato CP_1
A). La p.a. ha dunque rivendicato la bontà del suo operato;
inoltre, ha accolto fattivamente l'invito del Tribunale a verificare la possibilità di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, al punto da aver riaperto l'istruttoria, in corso di causa, e di aver emanato il successivo decreto recante Cat. A12/Imm. nr. 400/2024, nel quale ha dato atto di aver acquisto “dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato la documentazione depositata in giudizio, dalla quale emerge: a) che la richiedente ha rinnovato il passaporto (che era nel frattempo scaduto di validità); b) che ha cambiato la propria residenza, iscrivendosi nello stato di famiglia Persona_1 della cittadina pachistana, tuttavia senza annotazioni in ordine al grado di parentela, risultando tutt'ora registrato come convivente”. La p.a. ha quindi evidenziato di aver Persona_1
“considerato che: a) il certificato di nascita prodotto in sede di istanza dalla cittadina pachistana è stato emesso dal Consolato Generale del KI a MI, autorità diplomatica non competente a certificare un fatto (come la nascita) verificatosi in KI;
b) la documentazione acquisita gli atti non è idonea a certificare, ai sensi di legge, il rapporto di filiazione tra la cittadina pachistana e Persona_1
- 5 - tanto che persino all'ufficio anagrafe del Comune di non risulta registrato il rapporto di parentela CP_1
( è iscritto come “convivente” della richiedente e non come “figlio”); c) non è pervenuta, Persona_1 da parte del legale difensore della cittadina pachistana, ulteriore documentazione, né sono state addotte eventuali ragioni che hanno impedito alla medesima di richiedere, presso le proprie competenti autorità in KI, la certificazione comprovante la maternità di (tenuto conto che Persona_1
l'Ambasciata italiana in KI, deputata alla legalizzazione delle certificazioni in argomento, è pienamente operativa); d) non è neppure pervenuta la certificazione richiesta dall'art. 29, comma 1, lett. d), D.Lgs. 286/98, in ordine all'assenza in Patria di altri figli che possano provvedere al sostentamento della ricorrente”. In conclusione, la Questura ha “valutato che gli esiti della verifica svolta in esecuzione del provvedimento dell'autorità giudiziaria R.G. n. 8943/2023 del 14/11/2024 non consent[iva]no di rilasciare il permesso di soggiorno richiesto dalla cittadina pachistana, poiché: 1) la medesima non ha dimostrato né in giudizio né a seguito della riapertura dell'istruttoria, di avere acquisito, nel frattempo, la certificazione comprovante il rapporto di filiazione, necessaria al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, e non ha neppure addotto le ragioni che le hanno impedito di ottenere tale documentazione;
2) in mancanza della documentazione prevista dalle disposizioni già richiamate, il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare alla ricorrente estenderebbe agli altri cittadini suoi connazionali l'aspettativa di accoglimento di analoghe istanze che potrebbero essere, in egual modo, non compiutamente corredate della certificazione prevista dalla legge;
3) verrebbero disapplicati, altrimenti, i principi di uguaglianza e di parità di trattamento rispetto agli altri cittadini stranieri, i quali si sono adoperati e continuano ad adoperarsi per ottenere e produrre tale certificazione”. Con note di trattazione scritta depositate in data 28/05/2025, la difesa ha rappresentato che “il rapporto di filiazione tra la ricorrente ed il figlio sig. , si evince dal certificato di Persona_1 nascita rilasciato dalle Autorità KIe e legalizzato dal Minstero per gli Affari Esteri del KI in data 26.07.2023. Il predetto documento risulta apostillato in data 14.05.2025 e quindi pienamente valido in Italia, in quanto è noto che, a far data dal 9 marzo 2023, il KI aderisce alla Convenzione dell'Aja la quale, come noto, prevede, ai fini della validità del documento formato all'estero, la sostituzione della legalizzazione con l'apposizione dell'apostille. Nel citato documento, la ricorrente ed il marito sig.
, anch'egli residente in Italia, vengono indicati come genitori di . Medesime Persona_2 Persona_1 considerazioni valgono anche per il certificato di stato di famiglia rilasciato in data 26.07.2023 ed estratto dal NADRA (National Database e Registration Autorithy) dello Stato del KI. Tale documento, anch'esso autenticato, attesta la composizione del nucleo familiare della ricorrente, trasferitosi nel nostro Paese. In merito ai dubbi sollevati dall'Amministrazione sulla presenza in KI di altri figli della ricorrente, inoltre, si ribadisce che tutti i predetti sono regolarmente residenti sul territorio nazionale, come si ricava dai rispettivi documenti di soggiorno e dal certificato di famiglia estratto dall'anagrafe del Comune di già depositati in atti. A tal riguardo, il sig. risulta residente in Strada CP_1 Persona_1 CP_1 provinciale Anza n. 18 unitamente alla ricorrente ed agli altri componenti del suo nucleo familiare”. Con memoria depositata in data 12/06/2025, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha
“preso atto della documentazione depositata dal[la] ricorrente, … evidenzia[ndo] che solamente nel corso del giudizio [la] ricorrente ha prodotto i certificati apostillati (con data 14 maggio 2025) e tradotti dal
- 6 - consolato (in data 20 maggio 2025). Il che conferma che la documentazione presentata alla Questura di non era idonea a dimostrare e comprovare il diritto al rilascio del permesso richiesto e che solo CP_1 successivamente al diniego la ricorrente ha cambiato residenza e solo a maggio 2025 la ricorrente ha ottenuto una qualsivoglia attestazione di contenuti e di autenticità dei certificati di nascita prodotti”. In conclusione, ha chiesto di giudicarsi secondo giustizia. Con memoria depositata in data 20/06/2025, dopo aver reiterato le deduzioni svolte nei precedenti scritti difensivi, la ricorrente si è limitata a rimarcare che “l'esibizione della documentazione richiesta successivamente al rigetto dell'istanza di soggiorno presentata non inficia la sussistenza dei presupposti necessari al riconoscimento del titolo avanzato dalla cittadina straniera”.
b) Dell'oggetto del giudizio
Tanto premesso, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessata avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti eventuali doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va considerato, poi, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, che l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita il thema decidendum (cfr., ex multis, Cass. civ. 27/02/2020, n. 5378, Cass. n. 10925 del 18/04/2019).
c) Della fattispecie normativa di riferimento
Venendo al merito della controversia, si osserva, dunque, per chiarezza espositiva, che la fattispecie astratta di riferimento – avendo la ricorrente, madre di cittadino pachistano regolarmente soggiornante, chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare – è quella disciplinata dal combinato disposto degli artt. 29 e 30 T.U.I. L'azione spiegata dinanzi a questo Giudice va, dunque, ricondotta all'art. 30, co. 6, d.lgs. n. 286/1998, che stabilisce che l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, nelle forme di cui all'art. 20 d.lgs. n. 150/2011, contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, ricorrendo, in particolare, alla sezione specializzata istituita dal d.l. n.
- 7 - 13/2017, convertito in l. n. 46/2017, giusta la nuova disciplina in tema di competenza delineata dagli artt. 3, lett. e), e 4 del d.l. cit.
d) Delle risultanze processuali
Così definiti i termini della questione, venendo nuovamente al caso di specie, osserva questo Giudice che la ricorrente ha sanato, in pendenza di giudizio, le carenze documentali che, più volte, la p.a. le aveva contestato nel corso del procedimento amministrativo (compresa la fase della riapertura dell'istruttoria avvenuta in ossequio a quanto disposto dal Tribunale con ordinanza resa in data 14/11/2024) e qui successivamente eccepito. È oggi pacifico tra le parti:
➢ “che la richiedente ha rinnovato il passaporto (che era nel frattempo scaduto di validità)” (v., sul punto, decreto del Questore della Provincia di Novara recante prot. Cat.A12/Imm. nr. 400/2024); tale circostanza trova riscontro nella copia del passaporto rilasciato all'odierna ricorrente ed avente validità fino al 18/01/2033 (v. documentazione, non indicizzata, depositata unitamente al ricorso);
➢ che risulta aver trasferito il suo indirizzo di dimora abituale presso l'abitazione Persona_1 ubicata in via Strada privata dell'Anza n. 18, unitamente alla di lui madre” (pag. 5, non numerata, del ricorso); tale circostanza trova riscontro nella “dichiarazione di cambio residenza n. 28191045” e nella “dichiarazione notarile” relativa al rogito della compravendita dell'immobile sito in Strada Privata dell'Anza n. 18, CP_1
La circostanza che sia figlio di è provata per il Persona_1 Parte_1 tramite del certificato di nascita relativo a rilasciato dal Consulate Persona_1
General of KI in MI, debitamente tradotto ed apostillato in data 14 maggio 2025 nonché dalla dichiarazione consolare di stato di famiglia rilasciata dal Consulate General of KI in MI (sul documento in lingua originale è stata apposta l'apostilla in data 14/05/2025). Si rimanda, sul punto, alla documentazione depositata dalla difesa solo in data 28/05/2025. L'assenza in Patria di altri figli che possano provvedere al sostentamento dell'odierna ricorrente si desume dall'esame della dichiarazione consolare di stato di famiglia rilasciata dal Consulate General of KI in MI (sul documento in lingua originale è stata apposta l'apostilla in data 14/05/2025) e dal certificato dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di in data 28/05/2025 (depositato in pari data). Per completezza espositiva, si CP_1 evidenzia che, sebbene tale ultimo documento non contenga alcun riferimento a CP_2
, la presenza sul territorio della ragazza si desume dalla copia della carta
[...]
d'identità italiana di quest'ultima (depositata unitamente al ricorso) nonché dalla copia del permesso di soggiorno depositata in data 14/11/2024. In sintesi, come già innanzi precisato, la carenza documentale evidenziata dalla p.a. in sede amministrativa risulta essere stata sanata, pur se tardivamente, con la conseguenza che, in base a quanto dedotto dalle parti e alla luce delle risultanze processuali, non sussistono
- 8 - motivi ostativi al rilascio, in favore di del permesso di soggiorno Parte_1 richiesto.
e) Delle spese di lite
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, alla luce del fatto che i profili rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda proposta sono stati valutati all'attualità, sulla scorta di documentazione depositata solo in pendenza di giudizio (e, più precisamente, solo in data 28/05/2025, a distanza di circa due anni dalla data di iscrizione a ruolo della causa), e non già con riferimento al momento in cui si è concluso il procedimento amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. ACCOGLIE il ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza in relazione alla domanda di rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare presentata a mezzo di assicurata postale n. 055958810773 del 06/10/2021;
-. COMPENSA integralmente le spese. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 27/06/2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta allo spirare del termine di giorni venti, assegnato alle parti come da ordinanza resa in data 29/05/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8943 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricongiungimento familiare (art. 30), e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
C.U.I. , rapp.ta e difesa dall'avv. VALERIO LIGURGO, presso il cui studio C.F._2 elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
- RESISTENTE - conclusioni di parte ricorrente: “Tutto quanto sopra premesso il sottoscritto difensore, unitamente alla propria assistita chiede all'Ill.mo Giudice di voler accogliere il ricorso in favore della ricorrente e, per l'effetto, ordinare il rilascio del richiesto permesso di soggiorno per motivi familiari, nel pieno rispetto dei requisiti di legge. Con vittoria di spese e competenze di lite”;
- 1 - conclusioni di parte resistente: “Giudicarsi secondo giustizia sulle domande attoree e disporsi, nei confronti dell'Amministrazione dell'Interno, l'integrale compensazione delle spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe, con istanza presentata a mezzo di assicurata postale del 06/10/2021, ha chiesto al Questore della Provincia di il rilascio del permesso di CP_1 soggiorno per coesione familiare al figlio , nato il [...]. Persona_1
Con provvedimento recante prot. Cat. A12/Imm. nr. 41/2023, reso in data 03/02/2023 e notificato all'odierna ricorrente in data 03/04/2023, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, con intimazione di abbandonare il Territorio nazionale entro quindici giorni lavorativi dalla notifica del decreto de quo attraverso il valico di frontiera dello scalo aeroportuale di Malpensa (VA), avvertendo che, nel caso di non ottemperanza, si sarebbe proceduto all'applicazione dell'espulsione amministrativa, come previsto dall'art. 13 T.U.I. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 03/05/2023 e depositato il giorno 05/05/2023, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 7 e 8, non numerate, dell'atto introduttivo del presente giudizio. La prima udienza di comparizione delle parti, inizialmente fissata per il giorno 01/02/2024, è stata rinviata al 14/11/2024 previa assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notifica, avendo la ricorrente provveduto a notificare tardivamente il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con la conseguenza che non risultavano essere stati garantiti alla p.a. resistente, all'epoca non costituita, i termini minimi a comparire (v. note depositate dalla difesa in data 01/02/2024 ed ordinanza resa in data 01/02/2024). La p.a. si è costituita, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, in data 31/10/2024, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 1 dell'atto di comparsa. Con ordinanza resa in data 14/11/2024, premesso che:
− oggetto del presente giudizio non è la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, ma la verifica dei presupposti che fondano il riconoscimento del diritto invocato;
− le condizioni dell'azione possono sopravvenire anche in corso di causa, nonostante le manchevolezze (anche reciproche) verificatesi nella fase procedimentale;
− è interesse delle parti, tenute a comportarsi lealmente, addivenire ad una celere risoluzione della controversia, evitando sia un dispendio di energie processuali che di dare seguito a duplicazioni di procedimenti amministrativi;
è stato assegnato alle parti un termine di giorni venti per verificare la possibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, invitandole, a tal fine, a tenere
- 2 - conto dell'orientamento della giurisprudenza, di merito e di legittimità, consolidatasi in materia nonché del fatto che il Tribunale sarebbe stato chiamato a pronunciarsi sulle spese di lite, riservando, all'esito, l'adozione di ogni ulteriore procedimento. Con nota depositata in data 28/11/2024, l'Amministrazione ha comunicato di aver riaperto l'istruttoria e di aver acquisito atti e documenti non prodotti nella fase procedimentale, al fine di valutare la sussistenza del diritto del ricorrente al titolo di soggiorno richiesto. Con nota depositata in data 16/12/2024, la p.a. ha comunicato che “sulla base degli atti il procedimento è stato concluso con il decreto di conferma della precedente decisione, mancando la dimostrazione del legame familiare e dei requisiti previsti dall'art 29 D. Lgs 286/1998, come meglio argomentato nel provvedimento” la cui copia è stata poi prodotta in corso di causa. Con ordinanza resa in data 30/12/2024, ravvisata l'opportunità di consentire alla ricorrente di prendere posizione in ordine al contenuto del provvedimento emanato dalla Questura di in data 11/12/2024, è stata fissata la nuova udienza del giorno CP_1
29/05/2025, autorizzando le parti a depositare, entro quella data, memorie e documentazione. Con ordinanza resa in data 29/05/2025 (comunicata alle parti, a cura della cancelleria, in data 03/06/2025) – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – è stato assegnato alle parti un ulteriore termine di giorni venti per il deposito di memoria con cui prendere definitivamente posizione in ordine alla documentazione da ultimo acquisita e precisare le rispettive conclusioni. Spirato il suddetto termine, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalla p.a. in data 12/06/2025 e dalla ricorrente in data 20/06/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
IN DIRITTO
Il ricorso va accolto per i motivi che seguono.
a) Dei motivi di diniego del rilascio del permesso di soggiorno richiesto nonché dei motivi di impugnazione
Con il richiamato ed impugnato provvedimento, il Questore della Provincia di Novara ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare. In particolare, la p.a. ha dato atto delle seguenti circostanze: A. che “la cittadina pachistana è stata, da ultimo, autorizzata a soggiornare con il permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, scaduto il 13/06/2021” (cfr., in tal senso, decreto del Questore della Provincia di Novara recante prot. Cat. A12/Imm. nr. 41/2023 depositato, sub n. 4, unitamente al ricorso)
- 3 - B. che “la richiedente, ad integrazione dell'istanza, ha prodotto il certificato di nascita di PE rilasciato il 23/08/2022 dal Consolato pachistano a MI (non tradotto) e
[...] legalizzato dalla Prefettura di Novara” (ibidem); C. che “presso l'anagrafe di … è residente in [...], CP_1 Persona_1 mentre la richiedente è residente in [...]” (ibidem); D. che “la richiedente non risiede con il figlio né appartiene al suo nucleo familiare” (ibidem); E. che “il certificato di nascita allegato all'istanza non è idoneo a documentare il rapporto di filiazione con poiché non è stato rilasciato dalle competenti autorità in Persona_1
KI e legalizzato dall'ambasciata italiana in KI» (ibidem); F. che “la richiedente non ha depositato il certificato (rilasciato dalle autorità diplomatiche italiane in KI e legalizzato) che attesta che in Patria la medesima non ha altri figli che possano provvedere al suo sostentamento (art. 29, comma 1, lett. d, TUI)” (ibidem); G. che “in ragione di quanto poc'anzi osservato, in data 02/12/2022 – con raccomandata a.r. – è stata notificata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10-bis L. 241/90), ma l'interessata non ha fatto pervenire scritti difensivi né integrazione documentale idonea a sanare le irregolarità amministrative rappresentate” (ibidem). La ricorrente, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha impugnato il suddetto provvedimento, argomentando in ordine alla “violazione artt. 5, co. 5, 13, 29 co. 3 e 30 D.Lgs. n. 286/98, in riferimento agli artt. 3 e 6 L. 241/90, eccesso di potere nelle forme di carenza di istruttoria e difetto di motivazione;
violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo” (pagg. 2-6, non numerate, del ricorso), evidenziando, in particolare: i. che “come riscontrabile dalla documentazione allegata, e diversamente da quanto sostenuto dalla Amministrazione resistente, il certificato di nascita del sig. , rilasciato il Persona_1
23/08/2022 dal Consolato pachistano di MI e legalizzato dalla Prefettura di ha CP_1 valore di piena prova del rapporto di filiazione tra il predetto e la ricorrente, essendo del tutto equipollente al certificato nelle forme richieste dalla questura;
certificato quest'ultimo che può essere ottenuto in tempi molto più lunghi e con maggiori difficoltà” (pag. 4, non numerata, del ricorso); ii. che risulta aver trasferito il suo indirizzo di dimora abituale presso Persona_1
l'abitazione ubicata in via Strada privata dell'Anza n. 18, unitamente alla di lui madre” (pag. 5, non numerata, del ricorso); iii. che “dal certificato di stato di famiglia estratto dall'Ufficio Anagrafe del Comune di si CP_1 evince che già nell'anno 2018 [ella] era presente sul nostro territorio unitamente al suo nucleo familiare, tra cui anche il figlio , presso il precedente indirizzo di viale Manzoni n. 10” PE
(pag. 5, non numerata, del ricorso); iv. “quanto invece alla contestata mancanza dell'attestazione dell'assenza di figli in Patria in grado di provvedere al [suo] sostentamento …, occorre rilevare che tutti i [suoi] figli … risiedono sul nostro territorio, come da documentazione allegata, e sono in possesso di regolare titolo di soggiorno emesso dalle autorità italiane” (pag. 5, non numerata, del ricorso).
- 4 - La p.a., con la sua comparsa di costituzione, ha meglio ribadito, in punto di fatto, che:
✓ “la ricorrente è entrata in Italia il 12/04/2016 per ricongiungimento familiare al marito ed ha ottenuto il primo permesso di soggiorno valido dal 31/05/2016 al 09/10/2017, poi rinnovato per motivi di lavoro subordinato dal 02/10/2017 al 13/06/2020 e, infine, per attesa occupazione dal 28/09/2020 al 13/06/2021; nel corso di questi anni la medesima non ha mai dimostrato di essere madre di il quale, non avendo esibito neppure in Persona_1
Comune il certificato di nascita, è stato registrato all'anagrafe come "convivente" e non come figlio;
✓ la cittadina pachistana non ha prodotto - in fase di presentazione dell'istanza né in fase di partecipazione procedimentale e neppure in questa fase contenziosa - la documentazione che …
[l']Ufficio ha ufficialmente richiesto - osservando il disposto dell'art. 29, comma 1, lett. d), D.Lgs. 286/98 - per poter rilasciare il permesso richiesto. Il certificato di nascita del figlio PE
non è stato rilasciato, infatti, dalle competenti autorità in KI, ovvero quelle deputate
[...] ad estrarre in loco il certificato attestante la maternità, ma dal Consolato Generale del KI a MI, che non è in possesso dei registri di stato civile, con la conseguenza che la legalizzazione della firma dell'assistente amministrativo del citato è stata effettuata dalla Prefettura di Parte_2
e non dall'Ambasciata italiana in KI, deputata al riconoscimento della firma delle CP_1 autorità pakistane che emettono certificati in loco;
✓ non è neppure stato documentato che la ricorrente non abbia altri figli in KI che possano provvedere al suo sostentamento. Il legale di controparte dà per scontato fatti che non lo sono affatto, in quanto anche gli altri asseriti figli che vivono in Italia risultano registrati all'anagrafe come conviventi;
✓ all'epoca della presentazione dell'istanza la ricorrente risiedeva anagraficamente in Strada Privata dell'Anza n. 18, residenza diversa da il quale era residente in [...]
Manzoni n. 10 a (v. rapporto stilato dall'Ufficio Immigrazione presso la CP_1
Questura di prodotto dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato come allegato CP_1
A). La p.a. ha dunque rivendicato la bontà del suo operato;
inoltre, ha accolto fattivamente l'invito del Tribunale a verificare la possibilità di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, al punto da aver riaperto l'istruttoria, in corso di causa, e di aver emanato il successivo decreto recante Cat. A12/Imm. nr. 400/2024, nel quale ha dato atto di aver acquisto “dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato la documentazione depositata in giudizio, dalla quale emerge: a) che la richiedente ha rinnovato il passaporto (che era nel frattempo scaduto di validità); b) che ha cambiato la propria residenza, iscrivendosi nello stato di famiglia Persona_1 della cittadina pachistana, tuttavia senza annotazioni in ordine al grado di parentela, risultando tutt'ora registrato come convivente”. La p.a. ha quindi evidenziato di aver Persona_1
“considerato che: a) il certificato di nascita prodotto in sede di istanza dalla cittadina pachistana è stato emesso dal Consolato Generale del KI a MI, autorità diplomatica non competente a certificare un fatto (come la nascita) verificatosi in KI;
b) la documentazione acquisita gli atti non è idonea a certificare, ai sensi di legge, il rapporto di filiazione tra la cittadina pachistana e Persona_1
- 5 - tanto che persino all'ufficio anagrafe del Comune di non risulta registrato il rapporto di parentela CP_1
( è iscritto come “convivente” della richiedente e non come “figlio”); c) non è pervenuta, Persona_1 da parte del legale difensore della cittadina pachistana, ulteriore documentazione, né sono state addotte eventuali ragioni che hanno impedito alla medesima di richiedere, presso le proprie competenti autorità in KI, la certificazione comprovante la maternità di (tenuto conto che Persona_1
l'Ambasciata italiana in KI, deputata alla legalizzazione delle certificazioni in argomento, è pienamente operativa); d) non è neppure pervenuta la certificazione richiesta dall'art. 29, comma 1, lett. d), D.Lgs. 286/98, in ordine all'assenza in Patria di altri figli che possano provvedere al sostentamento della ricorrente”. In conclusione, la Questura ha “valutato che gli esiti della verifica svolta in esecuzione del provvedimento dell'autorità giudiziaria R.G. n. 8943/2023 del 14/11/2024 non consent[iva]no di rilasciare il permesso di soggiorno richiesto dalla cittadina pachistana, poiché: 1) la medesima non ha dimostrato né in giudizio né a seguito della riapertura dell'istruttoria, di avere acquisito, nel frattempo, la certificazione comprovante il rapporto di filiazione, necessaria al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, e non ha neppure addotto le ragioni che le hanno impedito di ottenere tale documentazione;
2) in mancanza della documentazione prevista dalle disposizioni già richiamate, il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare alla ricorrente estenderebbe agli altri cittadini suoi connazionali l'aspettativa di accoglimento di analoghe istanze che potrebbero essere, in egual modo, non compiutamente corredate della certificazione prevista dalla legge;
3) verrebbero disapplicati, altrimenti, i principi di uguaglianza e di parità di trattamento rispetto agli altri cittadini stranieri, i quali si sono adoperati e continuano ad adoperarsi per ottenere e produrre tale certificazione”. Con note di trattazione scritta depositate in data 28/05/2025, la difesa ha rappresentato che “il rapporto di filiazione tra la ricorrente ed il figlio sig. , si evince dal certificato di Persona_1 nascita rilasciato dalle Autorità KIe e legalizzato dal Minstero per gli Affari Esteri del KI in data 26.07.2023. Il predetto documento risulta apostillato in data 14.05.2025 e quindi pienamente valido in Italia, in quanto è noto che, a far data dal 9 marzo 2023, il KI aderisce alla Convenzione dell'Aja la quale, come noto, prevede, ai fini della validità del documento formato all'estero, la sostituzione della legalizzazione con l'apposizione dell'apostille. Nel citato documento, la ricorrente ed il marito sig.
, anch'egli residente in Italia, vengono indicati come genitori di . Medesime Persona_2 Persona_1 considerazioni valgono anche per il certificato di stato di famiglia rilasciato in data 26.07.2023 ed estratto dal NADRA (National Database e Registration Autorithy) dello Stato del KI. Tale documento, anch'esso autenticato, attesta la composizione del nucleo familiare della ricorrente, trasferitosi nel nostro Paese. In merito ai dubbi sollevati dall'Amministrazione sulla presenza in KI di altri figli della ricorrente, inoltre, si ribadisce che tutti i predetti sono regolarmente residenti sul territorio nazionale, come si ricava dai rispettivi documenti di soggiorno e dal certificato di famiglia estratto dall'anagrafe del Comune di già depositati in atti. A tal riguardo, il sig. risulta residente in Strada CP_1 Persona_1 CP_1 provinciale Anza n. 18 unitamente alla ricorrente ed agli altri componenti del suo nucleo familiare”. Con memoria depositata in data 12/06/2025, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha
“preso atto della documentazione depositata dal[la] ricorrente, … evidenzia[ndo] che solamente nel corso del giudizio [la] ricorrente ha prodotto i certificati apostillati (con data 14 maggio 2025) e tradotti dal
- 6 - consolato (in data 20 maggio 2025). Il che conferma che la documentazione presentata alla Questura di non era idonea a dimostrare e comprovare il diritto al rilascio del permesso richiesto e che solo CP_1 successivamente al diniego la ricorrente ha cambiato residenza e solo a maggio 2025 la ricorrente ha ottenuto una qualsivoglia attestazione di contenuti e di autenticità dei certificati di nascita prodotti”. In conclusione, ha chiesto di giudicarsi secondo giustizia. Con memoria depositata in data 20/06/2025, dopo aver reiterato le deduzioni svolte nei precedenti scritti difensivi, la ricorrente si è limitata a rimarcare che “l'esibizione della documentazione richiesta successivamente al rigetto dell'istanza di soggiorno presentata non inficia la sussistenza dei presupposti necessari al riconoscimento del titolo avanzato dalla cittadina straniera”.
b) Dell'oggetto del giudizio
Tanto premesso, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessata avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti eventuali doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va considerato, poi, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, che l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita il thema decidendum (cfr., ex multis, Cass. civ. 27/02/2020, n. 5378, Cass. n. 10925 del 18/04/2019).
c) Della fattispecie normativa di riferimento
Venendo al merito della controversia, si osserva, dunque, per chiarezza espositiva, che la fattispecie astratta di riferimento – avendo la ricorrente, madre di cittadino pachistano regolarmente soggiornante, chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare – è quella disciplinata dal combinato disposto degli artt. 29 e 30 T.U.I. L'azione spiegata dinanzi a questo Giudice va, dunque, ricondotta all'art. 30, co. 6, d.lgs. n. 286/1998, che stabilisce che l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, nelle forme di cui all'art. 20 d.lgs. n. 150/2011, contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, ricorrendo, in particolare, alla sezione specializzata istituita dal d.l. n.
- 7 - 13/2017, convertito in l. n. 46/2017, giusta la nuova disciplina in tema di competenza delineata dagli artt. 3, lett. e), e 4 del d.l. cit.
d) Delle risultanze processuali
Così definiti i termini della questione, venendo nuovamente al caso di specie, osserva questo Giudice che la ricorrente ha sanato, in pendenza di giudizio, le carenze documentali che, più volte, la p.a. le aveva contestato nel corso del procedimento amministrativo (compresa la fase della riapertura dell'istruttoria avvenuta in ossequio a quanto disposto dal Tribunale con ordinanza resa in data 14/11/2024) e qui successivamente eccepito. È oggi pacifico tra le parti:
➢ “che la richiedente ha rinnovato il passaporto (che era nel frattempo scaduto di validità)” (v., sul punto, decreto del Questore della Provincia di Novara recante prot. Cat.A12/Imm. nr. 400/2024); tale circostanza trova riscontro nella copia del passaporto rilasciato all'odierna ricorrente ed avente validità fino al 18/01/2033 (v. documentazione, non indicizzata, depositata unitamente al ricorso);
➢ che risulta aver trasferito il suo indirizzo di dimora abituale presso l'abitazione Persona_1 ubicata in via Strada privata dell'Anza n. 18, unitamente alla di lui madre” (pag. 5, non numerata, del ricorso); tale circostanza trova riscontro nella “dichiarazione di cambio residenza n. 28191045” e nella “dichiarazione notarile” relativa al rogito della compravendita dell'immobile sito in Strada Privata dell'Anza n. 18, CP_1
La circostanza che sia figlio di è provata per il Persona_1 Parte_1 tramite del certificato di nascita relativo a rilasciato dal Consulate Persona_1
General of KI in MI, debitamente tradotto ed apostillato in data 14 maggio 2025 nonché dalla dichiarazione consolare di stato di famiglia rilasciata dal Consulate General of KI in MI (sul documento in lingua originale è stata apposta l'apostilla in data 14/05/2025). Si rimanda, sul punto, alla documentazione depositata dalla difesa solo in data 28/05/2025. L'assenza in Patria di altri figli che possano provvedere al sostentamento dell'odierna ricorrente si desume dall'esame della dichiarazione consolare di stato di famiglia rilasciata dal Consulate General of KI in MI (sul documento in lingua originale è stata apposta l'apostilla in data 14/05/2025) e dal certificato dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di in data 28/05/2025 (depositato in pari data). Per completezza espositiva, si CP_1 evidenzia che, sebbene tale ultimo documento non contenga alcun riferimento a CP_2
, la presenza sul territorio della ragazza si desume dalla copia della carta
[...]
d'identità italiana di quest'ultima (depositata unitamente al ricorso) nonché dalla copia del permesso di soggiorno depositata in data 14/11/2024. In sintesi, come già innanzi precisato, la carenza documentale evidenziata dalla p.a. in sede amministrativa risulta essere stata sanata, pur se tardivamente, con la conseguenza che, in base a quanto dedotto dalle parti e alla luce delle risultanze processuali, non sussistono
- 8 - motivi ostativi al rilascio, in favore di del permesso di soggiorno Parte_1 richiesto.
e) Delle spese di lite
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, alla luce del fatto che i profili rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda proposta sono stati valutati all'attualità, sulla scorta di documentazione depositata solo in pendenza di giudizio (e, più precisamente, solo in data 28/05/2025, a distanza di circa due anni dalla data di iscrizione a ruolo della causa), e non già con riferimento al momento in cui si è concluso il procedimento amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. ACCOGLIE il ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza in relazione alla domanda di rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare presentata a mezzo di assicurata postale n. 055958810773 del 06/10/2021;
-. COMPENSA integralmente le spese. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 27/06/2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
- 9 -