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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2024, n. 5995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5995 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14239/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata Palermo il 21/3/1969 (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Salvatore Genova, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il nato il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Vincenzo Sparti, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte del 28/6/2024 e del 10/7/2024, per l'udienza dell'11/7/2024, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27/10/2021, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 19/7/1996 a Palermo e che da tale unione Controparte_1
erano nate le figlie , il 23/8/1998, e il 27/10/2004, deduceva: che il Per_1 Per_2
1 matrimonio si era rivelato infelice e l'affectio coniugalis era progressivamente venuta meno a causa delle continue e ripetute infedeltà del marito e ciò nonostante i propri sforzi di perdonarlo;
che il marito aveva lasciato la casa coniugale già da tempo annullando ogni possibilità di riconciliazione;
di svolgere lavori precari che non le permettevano di raggiungere il minimo indispensabile per vivere, nonostante si fosse prodigata alla ricerca di migliore occupazione;
che la figlia , studentessa universitaria, svolgeva piccoli Per_1
lavori saltuari, per lo più nei fine settimana, che non le consentivano di essere economicamente autosufficiente;
che la figlia ancora minore di età, era studentessa;
Per_2 che aveva un reddito da lavoro dipendente di circa € 1.700,00 mensili. Controparte_1
Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia della separazione con addebito al marito;
l'affidamento condiviso della figlia minore con domicilio prevalente presso la Per_2 madre e diritto di visita paterno;
l'assegnazione della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, per continuare ad abitarla insieme alle figlie;
l'obbligo a carico di Controparte_1
di corrisponderle un assegno di € 800,00 mensili, di cui € 350,00 a titolo di mantenimento personale per sé, € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Per_2
ed € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie relative alle stesse.
Si costituiva in giudizio il resistente contestando integralmente il ricorso e deducendo, in particolare: che il fallimento dell'unione coniugale era da imputare esclusivamente al carattere difficilissimo della moglie, che lo aveva praticamente costretto a lasciare la casa coniugale;
che, successivamente alla separazione di fatto, la ricorrente aveva trasferito su un conto proprio le somme presenti sul conto corrente cointestato;
che tali somme derivavano esclusivamente dal proprio TFR, dallo stesso percepito in quanto aveva dovuto lasciare l'impiego presso Unieuro, a causa di un incipiente stato depressivo;
che si era messo da subito a cercare un'altra occupazione per far fronte alle molte spese che anche la separazione aveva determinato;
che, dopo svariati lavori, lo stesso aveva finalmente trovato un impiego a tempo determinato per circa € 1.000,00 al mese, con scadenza al 31/1/2023; di versare tutto quello che poteva (€ 150,00 + € 80,00 di assegno unico), specie per contribuire al mantenimento della figlia che ancora non lavorava;
che la figlia , invece, era Per_2 Per_1
autosufficiente, avendo un lavoro stabile;
che anche la ricorrente aveva sempre lavorato e lavorava tuttora, con lavori non stabili, ma che le consentivano di accumulare ogni mese le stesse somme che percepiva lui, se non di più; che già da tempo la ricorrente si era rimessa 2 a lavorare dietro pressione del marito a causa delle difficoltà economiche, ma che non versava più soldi sul conto comune, avendo un altro conto corrente nascosto.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la separazione personale dei coniugi;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e l'obbligo a suo carico di corrisponderle un assegno di
€ 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle Per_2
spese straordinarie relative alla stessa.
Sentite le parti all'udienza del 15/12/2022, e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. le rimetteva dinanzi al Giudice Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza dell'8/1/2023: autorizzazione a continuare a vivere separati;
assegnazione della casa coniugale;
obbligo a carico di di corrispondere in favore di , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese, un assegno di € 350,00 mensili, di cui € 100,00 a titolo di mantenimento personale del coniuge ed € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie relative alla stessa secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo, in data 2 luglio 2019.
Quindi, la causa – istruita con le produzioni documentali e con l'escussione delle prove orali – veniva trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza indicata in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
____________________
2. Nel merito, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale dei coniugi, considerata la comune volontà delle parti, le quali, già da prima della instaurazione del presente giudizio, avevano cessato di convivere. Tale circostanza, unitamente al fal-limento del tentativo di conciliazione ed a quanto emerso nel corso del procedimento, è sintomatica dell'impossibilità di sanare la frattura del consorzio familiare e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Di talché, ricorrono indubbia-mente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
3. Procedendo, dunque, con l'esame delle domande ulteriori e, in particolare, della domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, deve evidenziarsi che, com'è noto, ai fini della pronuncia della separazione con addebito, è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovvero 3 che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza. In altre parole, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr., tra le più recenti, Cass. n.
15196/2023, Cass. 32837/2022; Cass. n. 27771/2022).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Ciò comporta la necessità di una accurata valutazione dei fatti, per potere determinare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, ha chiesto di addebitare la responsabilità della Parte_1 separazione a , ponendo a fondamento della propria domanda la reiterata Controparte_1
violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito.
Tale circostanza è stata smentita dal resistente, il quale ha offerto una diversa ricostruzione della crisi coniugale.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria, deve osservarsi come non risultino provati i tradimenti addotti dalla ricorrente a sostegno della domanda di addebito.
All'udienza del 24/1/2024, invero, la teste ha dichiarato che la sua relazione Tes_1
sentimentale con , che dura ancora oggi, era iniziata soltanto dopo Controparte_1
l'allontanamento dalla casa coniugale del resistente.
Inoltre, secondo la ricostruzione offerta dalla ricorrente stessa, l'unione coniugale sarebbe andata avanti, tra alti e bassi, grazie ai suoi sforzi di tenere unita la famiglia ed ai tentativi di perdonare il marito.
Di conseguenza, a prescindere dal difetto di prova dei tradimenti, l'intollerabilità della convivenza non può comunque considerarsi conseguenza diretta di alcuno specifico comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ascrivibile al resistente.
Ritiene, dunque, questo Tribunale di rigettare la domanda di addebito avanzata dalla 4 ricorrente.
4. In relazione alla casa coniugale, deve confermarsi l'assegnazione della stessa alla ricorrente per continuare ad abitarla insieme alle figlie. Parte_1
5. Relativamente alle statuizioni di natura economica, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., 27.6.2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto
è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze
(cfr. in tal senso Cass. 12.6.2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. 25.6.2006, n. 18547).
Con riferimento, all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della prole, deve rammentarsi che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha 5 diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 315 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Deve rammentarsi, inoltre, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, deve osservarsi che la ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato, tra l'altro, di lavorare come promoter per circa € 300,00 mensili e di vivere nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà con le figlie e che frequentava l'università e Per_1 Per_2 Per_1 lavorava con contratto a tempo determinato part-time per circa € 800,00/900,00 mensili e che era ancora una studentessa. Per_2
Effettivamente, dal modello 730 del 2021 relativo all'anno di imposta 2020, risulta un reddito derivante da prestazioni lavorative occasionali di € 1.936,00; dal modello 730 del
2022 relativo all'anno di imposta 2021, risulta un reddito complessivo lordo di € 5.227,00; 6 infine, dal modello 730 del 2023 relativo all'anno di imposta 2022, risulta un reddito complessivo lordo di € 5.020,00 (cfr. all.ti 1, 2 e 3 al deposito telematico del 18/10/2023).
Di contro, il resistente ha dichiarato di lavorare con contratto a tempo determinato e di contribuire alle spese abitative della casa in cui abita insieme alla madre per circa €
150,00/200,00 mensili.
In seguito, in sede di interrogatorio formale, il resistente ha dichiarato di avere cambiato lavoro e di avere ereditato dal proprio padre una quota dell'immobile, ove oggi risiede, sito in Palermo in via Trabucco n. 112.
Dal modello 730 del 2020 relativo all'anno di imposta 2019, risulta un reddito complessivo lordo di € 25.902,00; dal modello 730 del 2021 relativo all'anno di imposta 2020, risulta un reddito complessivo lordo di € 22.616,00; dal modello 730 del 2022 relativo all'anno di imposta 2021, risulta un reddito complessivo lordo di € 19.864,00 (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione); e dal modello 730 del 2023, relativo all'anno di imposta 2022, risulta un reddito complessivo lordo di € 14.000,00 (cfr. all. 1 al deposito telematico del
19/1/2024).
In merito alle figlie maggiorenni delle parti, deve rilevarsi che svolge attività Per_1 lavorativa tale da renderla autosufficiente, mentre sta proseguendo gli studi. Per_2
Ebbene, sulla base di tutti gli elementi suesposti, deve confermarsi l'obbligo a carico di di corrispondere in favore di un assegno di € 350,00 Controparte_1 Parte_1 mensili, di cui € 100,00 a titolo di mantenimento personale della stessa ed € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia somme annualmente rivalutabili secondo Per_2
gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa secondo il
Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
Ricorrono, infine, le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata Palermo il Parte_1
21/3/1969, e , nato a [...] il [...], di cui al matrimonio Controparte_1 concordatario contratto a Palermo il 19/7/1996, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 75, parte II, serie A, anno 1996; 7 • rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
• assegna la casa coniugale a , per continuare ad abitarla insieme alla Parte_1
figlia e alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1 Per_2
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 350,00 mensili, di cui € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento personale della ricorrente ed € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia somme annualmente rivalutabili secondo gli indici Per_2
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa, secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 5 dicembre 2024.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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