Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/03/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA
N. 1238/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE CONSENSUALE
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE.
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL./EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 29/01/2025
DA
nata a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
, nato a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
rappresentati e difesi la prima dall'Avv. RANDO FRANCESCA e il secondo dall'Avv.
FOSSATO MARCO, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati mantenendo l'obbligo del reciproco rispetto;
1
2. La casa coniugale, sita nel Comune di San Bonifacio (VR) via Attilio Mazzotto n. 10, condotta in locazione in forza di contratto datato 27.04.2023 (doc. 2), verrà assegnata al sig. , il quale vi abiterà unitamente ai figli ed Parte_2 Per_1 Per_2
3. La sig.ra , dal mese di luglio 2024 si è trasferita temporaneamente Parte_1 presso l'abitazione del nuovo compagno, corrente in Lonigo (VI);
4. I figli ed rimarranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, e collocati anagraficamente ed in via prevalente presso il padre. Le parti eserciteranno congiuntamente le responsabilità genitoriali sui figli, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli, di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute, saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, se non consentito dall'urgenza, di informarlo successivamente e tempestivamente;
5. Alla madre è garantito il diritto-dovere di tenere con sé i figli nelle seguenti modalità: due fine settimana alterni, dalle ore 12.30 del sabato sino alla domenica sera alle ore 21:30, e ciò quando la signora reperirà una soluzione abitativa idonea Pt_1
(fino ad allora la madre vedrà e terrà con sé i figli ogni quindici giorni o il sabato o la domenica dalla mattina fino alle ore 20.30); inoltre li vedrà e terrà con sé per due pomeriggi infrasettimanali dall'orario di uscita da scuola fino alle ore 20.00, dandone preavviso al marito in base ai suoi turni di lavoro;
c) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni la settimana dal 24 al 30 dicembre e/o la settimana dal 31 dicembre al 06 gennaio, così da avvicendare tra i genitori il Natale e il Capodanno;
d) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni il sabato e la domenica di Pasqua, ovvero il Lunedì dell'Angelo e il giorno seguente;
e) durante le vacanze estive, 20 (venti giorni) anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 aprile di ogni anno. Si precisa che, la madre dovrà esercitare il proprio diritto-dovere di tenere con sé i figli, in assenza del nuovo compagno, fintanto che ed non saranno pronti Per_1 Per_2
ad accettarlo. Anche per quanto riguarda il pernotto presso la nuova abitazione, al momento la sig.ra nei fine settimana di sua spettanza, trascorrerà le giornate Pt_1
di sabato e di domenica ogni quindici giorni con i figli, riaccompagnandoli a casa la
2 sera dopo cena alle ore 20.30;
6. Allo stato, il signor si farà carico interamente del mantenimento dei Parte_2
figli ed fatta eccezione per le spese straordinarie, meglio elencate Per_1 Per_2
nel Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Vicenza, le quali dovranno essere rimborsate dalla sig.ra previa esibizione di pezze giustificative, nella misura Pt_1
del 50%, in favore del marito, entro il giorno 15 del mese successivo, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato al sig. codice Iban: Parte_2
[...];
7. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e che pertanto non sussistono reciprocamente i presupposti per la corresponsione di un contributo al mantenimento;
8. L'auto Ford targata EG681VE, intestata alla sig.ra verrà mantenuta in uso Pt_1 alla stessa, mentre l'auto Bmw targata ET880NY, anch'essa intestata alla sig.ra ma in uso al sig. , verrà intestata a quest'ultimo. Le spese necessarie al Pt_1 Pt_2
passaggio di proprietà saranno a carico del sig. ; Pt_2
9. Per quanto non concordato nel presente atto, il sig. e la sig.ra Parte_2 Pt_1
dichiarano di voler definire gli ulteriori aspetti patrimoniali, nella successiva fase
[...]
di divorzio;
10. I coniugi chiedono l'omologa;
11. Spese e competenze legali integralmente compensate.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione personale allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 14 e 17.02.2025 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto emerge dagli elementi acquisiti al processo.
3 I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali della separazione con riferimento alla posizione dei due figli ( nato il Persona_3
22.03.2010 e nata il [...]). Persona_4
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque essere omologata, atteso che le condizioni relative ai figli appaiono conformi all'interesse dei medesimi.
Visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali raggiunti dalle parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Rignano Garganico
(FG) (atto n. 4 Part. II serie A anno 2010) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 11 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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