Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 11/04/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00384/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00367/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2024, proposto da
EG LE, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Bormioli e Giorgio Valfrè, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Genova, piazza Dante, 9/14;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Enrica Croci, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, corso Aurelio Saffi, 7/2;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego alla richiesta di deroga per l’ampliamento di un fabbricato esistente ad uso residenziale sito in via San Secondo n. 24 in Comune di Ventimiglia (IM), ricevuto tramite pec in data 29.01.2024, inviata al tecnico incaricato dal ricorrente, non notificato tuttora a quest’ultimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario dello stabile ad uso abitativo sito in Ventimiglia, via San Secondo n. 24.
Tale fabbricato, composto da un piano fuori terra con sovrastante terrazza accessibile tramite una scala a chiocciola esterna, è ubicato nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia ed in posizione sopraelevata rispetto ad essa: nel punto più ravvicinato, posto in corrispondenza della scala a chiocciola, esso dista 5,70 m circa dai binari.
Con istanza del 8 giugno 2023, l’interessato chiedeva il rilascio di un’autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 753/1980, per un intervento di ampliamento del fabbricato in questione: come si evince dalla relazione tecnica allegata all’istanza, il progettato ampliamento comporta la realizzazione di due vani (una camera e un bagno) nella parte retrostante dello stabile, ad una distanza di 8,75 m circa dalla ferrovia.
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (di seguito “RFI”) ha respinto l’istanza con nota del 29 gennaio 2024, particolarmente evidenziando gli ostacoli che sarebbero frapposti agli interventi di manutenzione e all’intervento dei mezzi di soccorso, già limitati dalla presenza di numerosi fabbricati.
Il diniego è stato impugnato con ricorso notificato il 29 marzo 2024 e depositato il 19 aprile successivo.
Questi i motivi di gravame:
I) “Violazione dell’art. 10 bis l. 241/90 - Violazione e falsa applicazione delle regole del giusto procedimento”.
Il ricorrente deduce che, a fronte della natura non vincolata del potere esercitato da RFI, l’atto impugnato avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto.
II) “Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, carenza e difetto di istruttoria e per travisamento ed erronea valutazione dei fatti”.
RFI non avrebbe preso in considerazione decisive circostanze di fatto, segnatamente le autorizzazioni in deroga già rilasciate per un precedente intervento di ampliamento (nel 1995) e per la realizzazione di un terrazzo (nel 1996), ad una distanza dalla ferrovia inferiore rispetto all’ampliamento in progetto.
III) “Violazione dell’art. 3 l.241/90: carenza e difetto di motivazione per manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, erroneità dei presupposti di fatto”.
Il diniego sarebbe sorretto da una motivazione inadeguata, come tale sintomatica di carente attività istruttoria.
Con memoria depositata il 24 gennaio 2025, RFI, già costituitasi formalmente in giudizio, controdeduce alle censure ex adverso sollevate, concludendo per il rigetto del ricorso.
Le parti in causa hanno depositato memorie di replica.
Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’art. 49, primo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto , stabilisce che “ lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia ”.
Ai sensi del successivo art. 60, primo comma, possono essere autorizzate riduzioni a tale limite di distanza “ quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano ”.
Non definendo rigidamente le condizioni o i parametri sulla base dei quali devono essere valutate le istanze di autorizzazione in deroga al vincolo, la normativa di settore attribuisce all’amministrazione ferroviaria un’ampia discrezionalità in materia.
Ne deriva l’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis , l. 7 agosto 1990, n. 241, e la conseguente illegittimità del provvedimento di rigetto adottato senza il coinvolgimento del privato nella fase istruttoria.
Nel caso in esame, infatti, il ricorrente non si è limitato a denunciare l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, ma ha anche rappresentato gli elementi che, qualora posto in condizioni di contraddire con RFI, sarebbero stati ipoteticamente capaci di modificare l’assunto della stessa, con particolare riguardo alla posizione ampiamente sopraelevata del fabbricato rispetto alla ferrovia e all’antecedente rilascio di autorizzazioni in deroga per interventi sul medesimo immobile.
Non giova alla parte resistente, per contro, richiamare la sentenza del T.A.R. Toscana n. 659 del 29 giugno 2023 che, definendo una controversia inerente ad un diniego di autorizzazione in deroga ex art. 60, d.P.R. n. 753/1980, ha escluso l’utilità di un’eventuale decisione di accoglimento del ricorso con cui veniva denunciata analoga violazione procedimentale: anzitutto, deve tenersi conto del fatto che, a seguito della novella introdotta con l’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con l. 11 settembre 2020, n. 120, il mancato rispetto dell’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell'istanza, imposto dal citato art. 10 bis , determina l’annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all’amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della “sanatoria” di cui all’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 ( ex multis , Cons. Stato sez. V, 13 agosto 2024, n. 7119); in secondo luogo, la fattispecie vagliata dal T.A.R. Toscana risultava alquanto diversa rispetto a quella dedotta nel presente giudizio, trattandosi in quel caso di un intervento di demolizione di un fabbricato ad uso abitativo largo 9 m e costruzione, alla stessa distanza dalle rotaie, di un immobile largo oltre 28 m.
In definitiva, il primo motivo è fondato e la sua natura assorbente consente di prescindere dall’esame delle altre censure.
La particolarità della vicenda induce a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO