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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/06/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1094/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1094/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10/06/2025 ad ore 11:40 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per 'avv. SCHIADÀ BARBARA . Parte_1
Per l'avv. ROMITI GIUSEPPE. Controparte_1
L'avv. Schiadà precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nella comparsa conclusionale alla quale si riporta per la discussione.
L'avv. Romiti precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nella memoria conclusiva alla quale si riporta per la discussione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 15.50
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1094/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO Parte_1 C.F._1
MAURIZIO e dell'avv. SCHIADÀ BARBARA elettivamente domiciliato in via Matteotti n. 99
60121 Ancona presso lo studio dei difensori
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMITI Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO N. 3 60027 OSIMO presso lo studio del difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 20/2023 emesso dal Tribunale di Ancona in data 11.1.2023 con il quale, su istanza della società gli veniva intimato il pagamento della somma di €. 10.593,74 Controparte_1
oltre interessi e spese del procedimento a titolo di spese legali liquidate dalla Corte di Appello di
Ancona con la sentenza n. 1341/2022-
In particolare, l'opponente eccepisce la compensazione ex art. 1241 c.c., posto che, a fronte dell'importo intimato in via monitoria, vanta un credito nei confronti della convenuta opposta per la complessiva somma di €. 18.589,84; riferisce che la aveva instaurato un Controparte_1
giudizio avanti al Tribunale di Ancona per la rimozione di manufatti posti in essere da esso opponente, all'esito del quale, con sentenza n. 272/2017, la domanda, per quello che qui rileva, era stata accolta con disposizione di rimozione dei manufatti e liquidazione delle spese legali per la somma di €. 2.792,12, evidenzia che la in pendenza dell'appello, non Controparte_1
ritenendo corretto l'adempimento di esso opponente alla predetta sentenza, depositava ricorso ex art. 612 c.p.c. chiedendo al g.e. di fissare le modalità dell'esecuzione, rappresenta che, nell'ambito di tale giudizio, il g.e. disponeva la rimozione dei manufatti e con decreto ai sensi dell'art. 614 disponeva liquidazione delle spese per €. 2.937,93, sostiene che l'esborso per la rimozione dei manufatti ammonta ad €. 3.660,00, rappresenta di avere corrisposto la somma di €. 800,00 a titolo di onorario per la fase esecutiva, afferma che con sentenza n. 596/2022 la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, aveva disposto l'integrale riforma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, deduce che, a seguito del giudizio di revisione instaurato dalla la Corte di Appello di Ancona aveva dichiarato il Controparte_1
ricorso inammissibile e liquidato in favore di esso opponente le spese legali per €. 8.462,89.
Tanto premesso in fatto, ha rilevato di essere creditore della somma di €. 18.589,84, sicchè operata la compensazione ex art. 1241 c.c., ha chiesto la condanna di parte opposta al pagamento della somma di
€. 7.996,10.
Con comparsa depositata in data 7.7.2023 si è costituita la società contestando Controparte_1
tutte le avverse difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, in pagina 3 di 7 particolare, ha rilevato che il ricorso al g.e. si era reso necessario in quanto l'opponente non aveva ottemperato al disposto del Tribunale di Ancona relativamente alla rimozione dei manufatti, posto che non corrispondeva a verità quanto dallo stesso affermato, ovvero di avere incaricato la ditta
AR RL per provvedere alla rimozione, come era emerso nell'ambito del procedimento per le modalità di esecuzione, sicchè la somma di €. 3.660,00 non era dovuta, come anche non erano rimborsabili gli importi corrisposti per le spese legali liquidate con decreto ex art. 614 c.p.c., infatti la procedura era stata determinata dalla mancata rimozione dei manufatti, sosteneva che le spese legali liquidate con la sentenza n. 272/2017 non erano mai state corrisposte dall'opponente, ha precisato che la sentenza della Corte di Appello con la quale erano state liquidate la somma di €. 8.462,89 era stata emessa successivamente al deposito del decreto ingiuntivo qui opposto, ha concluso chiedendo la conferma dello stesso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di prova testimoniale, all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Precisate le conclusioni e discussa la causa il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente occorre rilevare come risulti pacifico il credito vantato dall'opposta, atteso che l'opponente non ha contestato l'entità del credito nei propri atti difensivi, per cui trova applicazione l'art. 115 c.p.c. secondo cui i fatti non specificamente contestati devono essere posti a fondamento della decisione.
Ciò posto, parte opponente ha eccepito l'estinzione del credito per intervenuta compensazione ex art. 1241 c.c.
La compensazione è un modo di estinzione dell'obbligazione che si verifica in presenza di due crediti reciproci che abbiano fonte autonoma, nel senso che, quand'anche rinvengano il loro comune presupposto nel medesimo rapporto, siano fondati su titoli di diversa natura, in caso contrario, infatti,
la valutazione delle reciproche pretese si risolve in un mero accertamento contabile, che non fa venire in rilievo la disciplina della compensazione dettata dagli artt. 1241 e seguenti c.c.
In linea generale, la semplice coesistenza dei crediti reciproci ne determina ipso iure l'estinzione,
senza che, ai fini della produzione di tale effetto, sia necessaria alcuna dichiarazione delle parti, sicchè
anche la relativa pronuncia giudiziale ha carattere meramente dichiarativo, tuttavia, come stabilito dall'art. 1242 c.c., la compensazione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
pagina 4 di 7 Secondo quanto previsto dall'art. 1243 c.c., la compensazione è legale quando i due crediti hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e sono ugualmente liquidi ed esigibili, mentre è giudiziale quando il credito opposto in compensazione non è liquido, ma
è di facile e pronta liquidazione, di modo che il giudice può determinarne l'entità all'esito dell'attività
di accertamento compiuta nel corso del giudizio in cui la compensazione è opposta.
Da ultimo, si ha la compensazione volontaria ai sensi dell'art. 1252 c.c., quando, pur non ricorrendo le condizioni per l'operatività della compensazione legale o giudiziale, l'estinzione delle reciproche ragioni di credito si verifica per volontà delle parti, ossia dei titolari dei rispettivi rapporti obbligatori,
in virtù di un negozio bilaterale finalizzato alla produzione del relativo effetto.
Ciò posto, sono noti i principi espressi in materia di compensazione dalla Cassazione sez. un.
15.11.2016 n. 23225:
a) La compensazione legale ha efficacia satisfattoria se i crediti contrapposti sono certi, liquidi ed esigibili.
b) Il giudice non può pronunciare la compensazione, legale o giudiziale che sia, se l'esistenza del controcredito opposto dal debitore è controversa, nello stesso giudizio instaurato dal creditore principale ovvero in altro giudizio già pendente.
c) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato,
in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è
facile e pronta, quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione;
d) Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali,
oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità che include il requisito della certezza ed esigibilità.
Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione a decorrere dalla coesistenza e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.
Sulla base della predetta pronuncia, possono essere schematizzati i seguenti principi: le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi,
pagina 5 di 7 del credito opposto in compensazione: liquidità, che include il requisito della certezza, ed esigibilità; se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è di facile e pronta soluzione;
se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione né legale né
giudiziale.
Nel caso di specie, parte opponente ha opposto in compensazione il credito per spese processuali di cui alla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 324/2023 pari a complessivi €. 8.462,89.
Il predetto credito è dotato di tutti i requisiti richiesti dalla norma codicistica, sicchè l'invocata compensazione è ammissibile.
Nel merito, il giudice osserva che l'eccezione di compensazione è anche fondata, del resto parte opposta nulla ha contestato al riguardo.
L'opponente ha opposto in compensazione il controcredito derivante dalla restituzione delle somme pagate in virtù della sentenza n. 272/2017 emessa dal Tribunale di Ancona e successivamente riformata in sede di appello con la sentenza n. 596/2022, in particolare, il controcredito pari ad €. 2.729,12 derivante dalla restituzione della somma pagata a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza n. 272/2017, il controcredito pari ad €. 3.660,00 derivante dalla restituzione delle somme sostenute per la rimozione dei manufatti disposta dalla sentenza n. 272/2017 e oggetto di ordinanza emessa dal g.e. a seguito del ricorso ex art. 612
c.p.c., il controcredito pari ad €. 2.937,83 derivante dalla restituzione della somma pagata a titolo di spese processuali liquidate nel processo esecutivo ai sensi dell'art. 614 c.p.c., nonché
il controcredito pari ad €. 800,00 a titolo di restituzione della somma corrisposta al legale per la fase esecutiva.
Ebbene, rileva questo giudice che tali controcrediti sono stati contestati da parte opposta.
Ed allora, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, come sopra riportato,
in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal pagina 6 di 7 creditore principale l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione.
Ne consegue che il controcredito per cui è fondata l'eccezione di compensazione è costituito dalla somma liquidata con la sentenza n. 324/2023 emessa dalla Corte di Appello di Ancona
per un ammontare di €. 8.452,89, pertanto operata la compensazione, il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente va condannata al pagamento della somma di €. 2.130,85 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La natura della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 20/2023 emesso dal Tribunale di Ancona in data 11.1.2023;
-condanna al pagamento in favore della della somma Parte_1 Controparte_1 di €. 2.130,85 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Ancona, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1094/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10/06/2025 ad ore 11:40 innanzi al dott. Roberta Casoli, sono comparsi:
Per 'avv. SCHIADÀ BARBARA . Parte_1
Per l'avv. ROMITI GIUSEPPE. Controparte_1
L'avv. Schiadà precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nella comparsa conclusionale alla quale si riporta per la discussione.
L'avv. Romiti precisa le conclusioni richiamando quelle contenute nella memoria conclusiva alla quale si riporta per la discussione.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.
Verbale chiuso alle ore 15.50
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1094/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO Parte_1 C.F._1
MAURIZIO e dell'avv. SCHIADÀ BARBARA elettivamente domiciliato in via Matteotti n. 99
60121 Ancona presso lo studio dei difensori
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMITI Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO N. 3 60027 OSIMO presso lo studio del difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 20/2023 emesso dal Tribunale di Ancona in data 11.1.2023 con il quale, su istanza della società gli veniva intimato il pagamento della somma di €. 10.593,74 Controparte_1
oltre interessi e spese del procedimento a titolo di spese legali liquidate dalla Corte di Appello di
Ancona con la sentenza n. 1341/2022-
In particolare, l'opponente eccepisce la compensazione ex art. 1241 c.c., posto che, a fronte dell'importo intimato in via monitoria, vanta un credito nei confronti della convenuta opposta per la complessiva somma di €. 18.589,84; riferisce che la aveva instaurato un Controparte_1
giudizio avanti al Tribunale di Ancona per la rimozione di manufatti posti in essere da esso opponente, all'esito del quale, con sentenza n. 272/2017, la domanda, per quello che qui rileva, era stata accolta con disposizione di rimozione dei manufatti e liquidazione delle spese legali per la somma di €. 2.792,12, evidenzia che la in pendenza dell'appello, non Controparte_1
ritenendo corretto l'adempimento di esso opponente alla predetta sentenza, depositava ricorso ex art. 612 c.p.c. chiedendo al g.e. di fissare le modalità dell'esecuzione, rappresenta che, nell'ambito di tale giudizio, il g.e. disponeva la rimozione dei manufatti e con decreto ai sensi dell'art. 614 disponeva liquidazione delle spese per €. 2.937,93, sostiene che l'esborso per la rimozione dei manufatti ammonta ad €. 3.660,00, rappresenta di avere corrisposto la somma di €. 800,00 a titolo di onorario per la fase esecutiva, afferma che con sentenza n. 596/2022 la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, aveva disposto l'integrale riforma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, deduce che, a seguito del giudizio di revisione instaurato dalla la Corte di Appello di Ancona aveva dichiarato il Controparte_1
ricorso inammissibile e liquidato in favore di esso opponente le spese legali per €. 8.462,89.
Tanto premesso in fatto, ha rilevato di essere creditore della somma di €. 18.589,84, sicchè operata la compensazione ex art. 1241 c.c., ha chiesto la condanna di parte opposta al pagamento della somma di
€. 7.996,10.
Con comparsa depositata in data 7.7.2023 si è costituita la società contestando Controparte_1
tutte le avverse difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, in pagina 3 di 7 particolare, ha rilevato che il ricorso al g.e. si era reso necessario in quanto l'opponente non aveva ottemperato al disposto del Tribunale di Ancona relativamente alla rimozione dei manufatti, posto che non corrispondeva a verità quanto dallo stesso affermato, ovvero di avere incaricato la ditta
AR RL per provvedere alla rimozione, come era emerso nell'ambito del procedimento per le modalità di esecuzione, sicchè la somma di €. 3.660,00 non era dovuta, come anche non erano rimborsabili gli importi corrisposti per le spese legali liquidate con decreto ex art. 614 c.p.c., infatti la procedura era stata determinata dalla mancata rimozione dei manufatti, sosteneva che le spese legali liquidate con la sentenza n. 272/2017 non erano mai state corrisposte dall'opponente, ha precisato che la sentenza della Corte di Appello con la quale erano state liquidate la somma di €. 8.462,89 era stata emessa successivamente al deposito del decreto ingiuntivo qui opposto, ha concluso chiedendo la conferma dello stesso.
La causa è stata istruita mediante espletamento di prova testimoniale, all'esito è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Precisate le conclusioni e discussa la causa il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente occorre rilevare come risulti pacifico il credito vantato dall'opposta, atteso che l'opponente non ha contestato l'entità del credito nei propri atti difensivi, per cui trova applicazione l'art. 115 c.p.c. secondo cui i fatti non specificamente contestati devono essere posti a fondamento della decisione.
Ciò posto, parte opponente ha eccepito l'estinzione del credito per intervenuta compensazione ex art. 1241 c.c.
La compensazione è un modo di estinzione dell'obbligazione che si verifica in presenza di due crediti reciproci che abbiano fonte autonoma, nel senso che, quand'anche rinvengano il loro comune presupposto nel medesimo rapporto, siano fondati su titoli di diversa natura, in caso contrario, infatti,
la valutazione delle reciproche pretese si risolve in un mero accertamento contabile, che non fa venire in rilievo la disciplina della compensazione dettata dagli artt. 1241 e seguenti c.c.
In linea generale, la semplice coesistenza dei crediti reciproci ne determina ipso iure l'estinzione,
senza che, ai fini della produzione di tale effetto, sia necessaria alcuna dichiarazione delle parti, sicchè
anche la relativa pronuncia giudiziale ha carattere meramente dichiarativo, tuttavia, come stabilito dall'art. 1242 c.c., la compensazione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
pagina 4 di 7 Secondo quanto previsto dall'art. 1243 c.c., la compensazione è legale quando i due crediti hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e sono ugualmente liquidi ed esigibili, mentre è giudiziale quando il credito opposto in compensazione non è liquido, ma
è di facile e pronta liquidazione, di modo che il giudice può determinarne l'entità all'esito dell'attività
di accertamento compiuta nel corso del giudizio in cui la compensazione è opposta.
Da ultimo, si ha la compensazione volontaria ai sensi dell'art. 1252 c.c., quando, pur non ricorrendo le condizioni per l'operatività della compensazione legale o giudiziale, l'estinzione delle reciproche ragioni di credito si verifica per volontà delle parti, ossia dei titolari dei rispettivi rapporti obbligatori,
in virtù di un negozio bilaterale finalizzato alla produzione del relativo effetto.
Ciò posto, sono noti i principi espressi in materia di compensazione dalla Cassazione sez. un.
15.11.2016 n. 23225:
a) La compensazione legale ha efficacia satisfattoria se i crediti contrapposti sono certi, liquidi ed esigibili.
b) Il giudice non può pronunciare la compensazione, legale o giudiziale che sia, se l'esistenza del controcredito opposto dal debitore è controversa, nello stesso giudizio instaurato dal creditore principale ovvero in altro giudizio già pendente.
c) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato,
in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è
facile e pronta, quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione;
d) Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali,
oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità che include il requisito della certezza ed esigibilità.
Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione a decorrere dalla coesistenza e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.
Sulla base della predetta pronuncia, possono essere schematizzati i seguenti principi: le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi,
pagina 5 di 7 del credito opposto in compensazione: liquidità, che include il requisito della certezza, ed esigibilità; se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è di facile e pronta soluzione;
se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione né legale né
giudiziale.
Nel caso di specie, parte opponente ha opposto in compensazione il credito per spese processuali di cui alla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 324/2023 pari a complessivi €. 8.462,89.
Il predetto credito è dotato di tutti i requisiti richiesti dalla norma codicistica, sicchè l'invocata compensazione è ammissibile.
Nel merito, il giudice osserva che l'eccezione di compensazione è anche fondata, del resto parte opposta nulla ha contestato al riguardo.
L'opponente ha opposto in compensazione il controcredito derivante dalla restituzione delle somme pagate in virtù della sentenza n. 272/2017 emessa dal Tribunale di Ancona e successivamente riformata in sede di appello con la sentenza n. 596/2022, in particolare, il controcredito pari ad €. 2.729,12 derivante dalla restituzione della somma pagata a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza n. 272/2017, il controcredito pari ad €. 3.660,00 derivante dalla restituzione delle somme sostenute per la rimozione dei manufatti disposta dalla sentenza n. 272/2017 e oggetto di ordinanza emessa dal g.e. a seguito del ricorso ex art. 612
c.p.c., il controcredito pari ad €. 2.937,83 derivante dalla restituzione della somma pagata a titolo di spese processuali liquidate nel processo esecutivo ai sensi dell'art. 614 c.p.c., nonché
il controcredito pari ad €. 800,00 a titolo di restituzione della somma corrisposta al legale per la fase esecutiva.
Ebbene, rileva questo giudice che tali controcrediti sono stati contestati da parte opposta.
Ed allora, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, come sopra riportato,
in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal pagina 6 di 7 creditore principale l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione.
Ne consegue che il controcredito per cui è fondata l'eccezione di compensazione è costituito dalla somma liquidata con la sentenza n. 324/2023 emessa dalla Corte di Appello di Ancona
per un ammontare di €. 8.452,89, pertanto operata la compensazione, il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente va condannata al pagamento della somma di €. 2.130,85 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La natura della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 20/2023 emesso dal Tribunale di Ancona in data 11.1.2023;
-condanna al pagamento in favore della della somma Parte_1 Controparte_1 di €. 2.130,85 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Ancona, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7