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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4389 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 39619/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 11.11.2024, rimessa al
Collegio con verbale del 14.05.2025 e discussa nella camera di consiglio del 21.05.2025
promossa da
Parte_1 nato in [...] il [...]
C.F. C.F._1 residente in BIBERACHER STRASSE 70 89079 ULM GERMANIA con l'Avv. GRIMOLDI LUCA, presso il cui studio, sito in Milano, via Podgora n. 11, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
-parte attrice- nei confronti di
Controparte_1 nata a [...] il [...]
C.F. C.F._2 residente in CORSO ITALIA N. 83 04024 GAETA ITA con l'Avv. GUIDONI FERDERICO, presso il cui studio, sito in Roma, via dei Rododendri n. 11, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
-parte convenuta-
, nato a [...] il [...]. Controparte_2
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 11.11.2024.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI
Pagina 1 di 7 Sul contributo nel mantenimento di : CP_2
Le parti hanno confermato l'accordo raggiunto all'udienza del 12.03.2025 in punto di revoca del contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente. CP_2
Sull'assegno divorzile:
Per parte attrice (come da ricorso):
2. per quanto riguarda l'assegno divorzile: revocare in toto l'assegno divorzile disposto a favore della RA , con decorrenza: Controparte_1
a) per i motivi esposti in narrativa, dal gennaio 2021;
b) in subordine, da un momento successivo al gennaio 2021, ma anteriore alla data di deposito del presente ricorso, ritenuta equa dall'Ill.mo Tribunale adito;
c) dalla data di deposito del presente ricorso.
Per parte convenuta (come da memoria ex art. 473-bis.17 comma II c.p.c.):
A) In via principale e nel merito ed in via riconvenzionale, per quanto di ragione: stabilire, riconoscere, e disporre a favore della resistente un assegno ex art. 5 Legge n. 898/1970 e sue successive integrazioni e modificazioni da porsi a carico del ricorrente, nella misura pari ad
Euro 3.000,00 al mese, fatte salve le successive rivalutazioni ai sensi di legge e ferma restando ogni diversa determinazione sul punto ritenuta di giustizia da parte dell'Ill.mo
Tribunale adito;
B) Sulle domande avversarie: dichiarare inammissibili le stesse ed, in ogni caso, rigettare ogni domanda avversaria, che si ponga in contrasto con la sopra rassegnata domanda dispiegata in via principale, siccome totalmente infondata sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gaeta l'01.06.1998 (atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Gaeta al n. 35, parte II, serie A, anno 1998, nonché in quello del Comune di Minturno al n. 12, parte II, serie B, anno 1998).
Dalla loro unione è nato , il [...]. CP_2
Il Tribunale di Milano, con verbale di separazione omologato in data 05.06.2008, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e, successivamente, con sentenza n. 2708/2017, emessa il
01.03.2017 e pubblicata il 07.03.2017, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Con ricorso depositato in data 08.11.2024 ha chiesto, a parziale modifica Parte_1 della sentenza di divorzio, di revocare, con decorrenza da giugno 2018, il contributo paterno nel mantenimento del figlio e di revocare altresì, con decorrenza da gennaio 2021, l'assegno CP_2 divorzile posto a suo carico in favore di Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.02.2025 Controparte_1 si è costituita in giudizio e, contestando quanto asserito dall'attore, ha chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie, nonché l'aumento dell'assegno divorzile in suo favore a carico di Pt_1
nella somma di € 3.000 mensili.
[...]
Pagina 2 di 7 All'udienza del 12.03.2025, celebratasi dinnanzi al GOT, la sig.ra si è resa disponibile CP_1 ad accettare la revoca – a far data dalla domanda – del contributo paterno nel mantenimento del figlio
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. CP_2
All'udienza del 14.05.2025 il Giudice Delegato, sentite le parti, ha invitato i difensori ad interloquire sulle istanze anche istruttorie formulate in atti e, all'esito della discussione, ha rigettato le istanze istruttorie in quanto superflue ai fini della decisione.
Quindi il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni ordinando la discussione orale della causa e, preso atto dell'accordo in punto di revoca del contributo al mantenimento del figlio, sulle conclusioni dalle stesse precisate ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 21.05.2025
***
Il contributo al mantenimento del figlio.
Con riferimento alla domanda di revoca del contributo paterno nel mantenimento del figlio maggiorenne , osserva innanzitutto il Collegio che il dovere di mantenere, istruire ed CP_2 educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. ss.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio, con riferimento ai figli maggiorenni, trova conferma nel disposto dell'art. 337-septies
c.c. il quale, attribuisce al giudice la facoltà, valutate le circostanze del caso concreto, di disporre in favore dello stesso, qualora non sia economicamente indipendente, il pagamento di un assegno periodico.
Pertanto, presupposto legittimante la possibilità di imporre ai genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne deve essere ravvisato dalla non autosufficienza incolpevole dello stesso, laddove si consideri che la giurisprudenza di legittimità ha avuto ripetutamente modo di osservare come “in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati:
(a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
(b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (v. ex aliis Cass. Sez. 1
n. 17183-20, Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264).
Nel caso di specie, è pacifico che , quasi ventottenne, abbia ormai da tempo interrotto il CP_2 percorso di studi, cominciando a svolgere attività lavorativa – come dichiarato dalla madre all'udienza del 14.05.2025 – “certamente da prima del 2020”. Attualmente risulta assunto con contratto a tempo indeterminato full time in qualità di cameriere (cfr. lettera di assunzione avente decorrenza dal 20.05.2024 di cui al doc. 9 di parte attrice).
Pagina 3 di 7 Pertanto, le determinazioni congiunte delle parti in ordine alla revoca – con decorrenza dalla data della domanda – del contributo paterno nel mantenimento del figlio devono essere integralmente recepite, potendo il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
L'assegno divorzile. L'attore ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile su di lui gravante disposto in favore della convenuta (come da sentenza di divorzio n. 2708/2017, emessa il 01.03.2017 e pubblicata il
07.03.2017), rappresentando un peggioramento della propria condizione economico-patrimoniale e un opposto miglioramento della condizione della moglie, la quale attualmente godrebbe di una situazione reddituale addirittura più florida della sua.
Di contro, la convenuta ha chiesto l'aumento dell'assegno divorzile ad € 3.000, contestando sia il peggioramento delle condizioni patrimoniali del sig. sia l'asserito miglioramento della Pt_1 propria situazione economica e rappresentando altresì di soffrire di una patologia oncologica invalidante dal punto di vista lavorativo (con conseguente riconoscimento in suo favore di un assegno di invalidità).
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. SU 18287/2018; Cass. Civ., sez. VI, 30/04/2021, n.
11472).
Dunque, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 22/09/2021, n.25635).
Nel caso di specie, ricostruite le allegazioni delle parti ed esaminati i documenti acquisiti agli atti, il
Collegio osserva quanto segue.
In sede di divorzio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2708/2017 del 01.03.2017, ha posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a titolo di assegno per il Pt_1 CP_1 suo mantenimento, la somma mensile di € 2.000, riducendo i precedenti € 3.000 stabiliti dalle parti in sede di separazione consensuale. Attualmente la somma, come rivalutata, ammonta ad € 2.400.
Nella ricostruzione delle posizioni economico-reddituali delle parti effettuata in sede di divorzio, il
Tribunale di Milano ha rilevato che “al momento degli accordi [di separazione consensuale] la
Pagina 4 di 7 svolgeva la professione di agente immobiliare e l' svolgeva la professione di CP_1 Pt_1 imprenditore” e che, anche all'esito delle indagini della Guardia di Finanza:
1. Il sig. disponeva di un rilevante patrimonio immobiliare oltre che di ingenti risparmi, Pt_1 dimostrando quindi una capacità patrimoniale senz'altro maggiore di quella risultante dal mero rapporto professionale;
aveva, tuttavia, subito anche una parziale riduzione della sua capacità patrimoniale “se non altro tenendo conto della intervenuta cessazione delle attività sociali” (cfr. pag. 5 della sentenza di divorzio);
2. La sig.ra “ad oggi, non gode di un inserimento lavorativo professionale e stabile CP_1
e non gode di un reddito sufficiente per il proprio mantenimento” (cfr. pag. 6 della sentenza di divorzio).
La situazione emersa in sede di divorzio era dunque quella di una forte disparità economico-reddituale delle parti, che poneva la sig.ra nella posizione di coniuge non solo economicamente più CP_1 debole ma anche privo di mezzi di sostentamento adeguati.
Tale disparità, tuttavia, ha subito nel tempo un sostanziale mutamento, che impone oggi – in considerazione delle sopravvenienze fattuali di seguito descritte – una rivalutazione delle condizioni economiche stabilite in sede di divorzio.
In particolare, dalla documentazione acquisita agli atti, emerge che attualmente:
1. Il sig. Pt_1
- presta la propria attività lavorativa alle dipendenze della in Controparte_3 qualità di Sales Director (South) East Europe a far data dall'01.02.2023, percependo una retribuzione mensile di circa € 4.200 lordi (oltre all'eventuale bonus di circa € 4.000 annui) e quindi una retribuzione netta mensile di circa € 3.400 (cfr. contratto e busta paga di cui ai docc. 1 e 2 di parte attrice);
- nella disclosure ha dichiarato di aver percepito un reddito pari ad € 36.234 (oltre a circa € 2.677 a titolo di sussidio disoccupazione) nel 2023, ad € 48.231 (oltre 9.627 a titolo di TFR) nel 2022 e ad € 41.054 (oltre ad € 3.000 di bonus) nel 2021 (cfr. doc. 8 di parte attrice);
- alcun riscontro probatorio è fornito al Tribunale in ordine all'eventuale consistenza del suo patrimonio immobiliare o di altri risparmi a qualunque titolo maturati ovvero in ordine alla titolarità di quote o partecipazioni sociali.
2. La sig.ra : CP_1
- presta attività lavorativa come receptionist e percepisce una retribuzione netta mensile di circa € 1.300, oltre a 13esima e 14esima (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
12.03.2025);
- nella disclosure ha dichiarato di aver prodotto un reddito da lavoro dipendente pari ad
€ 16.284 nel 2023, € 2.189 nel 2022 ed € 15.306 nel 2021, al quale si aggiungono gli introiti a titolo di canone di locazione percepiti per l'immobile di sua proprietà pari ad
€ 6.414 nel 2023, € 6.723 nel 2022 ed € 4.576 nel 2021 (cfr. doc. 9 di parte convenuta);
- è proprietaria di due immobili siti in Gaeta, di cui uno concesso in locazioni brevi e occasionali e l'altro concesso stabilmente in locazione con canone calmierato di circa
€ 389 mensili;
- vive in un immobile sito a Milano, per il quale sostiene un canone di locazione pari ad
€ 1.500 e rispetto al quale ha dichiarato di percepire occasionalmente introiti a titolo di sublocazione di singole stanze per circa € 500 mensili.
Pagina 5 di 7 Rileva il Collegio che la sig.ra – lungi dall'essere attualmente priva di mezzi di CP_1 sostentamento adeguati – ha rafforzato con proficuo la propria capacità economico-patrimoniale, consolidando la propria attività lavorativa e sfruttando le potenzialità del proprio patrimonio. Invero, come sopra evidenziato, la convenuta ha assunto una posizione stabile e produttiva nel mercato del lavoro ed è riuscita, al tempo stesso, a sfruttare il godimento indiretto delle sue proprietà immobiliari.
A ciò si aggiunga altresì la rilevanza del diniego opposto alla sua richiesta di assegno di invalidità per assenza dei relativi presupposti, che evidentemente attesta l'assenza di condizioni psico-fisiche inidonee al lavoro (cfr. doc. 15 di parte convenuta).
Sono, di conseguenza, venute meno sia l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della sig.ra sia l'impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarseli da sé. CP_1
Posta l'assenza dei presupposti necessari al riconoscimento di un assegno divorzile in funzione assistenziale, rispetto al profilo compensativo-perequativo dell'assegno medesimo non può prescindersi dal sopravvenuto ridimensionamento, per difetto, della posizione economico-reddituale del sig. Pt_1
Sul punto, evidenzia il Collegio che il sig. attualmente svolge la prestazione lavorativa come Pt_1 lavoratore dipendente di una società, avendo cessato di ricoprire la carica di titolare della propria ditta individuale ovvero di detenere quote o partecipazioni sociali in altre società.
Da ciò discende che la disparità economico-reddituale delle parti (emersa con evidenza in sede di divorzio anche e soprattutto, da un lato, per risparmi e plusvalenze registrati dal sig. in Pt_1 ragione delle partecipazioni sociali e, dall'altro, per la precarietà della situazione lavorativa della sig.ra ) è nella sostanza superata dal fatto che il primo ha subito una riduzione della CP_1 propria capacità economica (seppur ancora elevata) e che la seconda ha consolidato e incrementato in modo non irrilevante la propria posizione economico-patrimoniale.
Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che l'assegno divorzile non debba essere riconosciuto né nella sua funzione assistenziale, avendo la ricorrente adeguati mezzi propri con cui potersi mantenere, né nella sua funzione “equilibratrice-perequativa” , non potendosi peraltro affermare che, anche ad ammettersi un sacrificio, condiviso dalle parti, della sig.ra alla propria CP_1 professionalità e ai relativi guadagni per dedicarsi maggiormente alla cura della famiglia, il sig. abbia per ciò solo incrementato la propria capacità lavorativa dedicandosi a tempo pieno e Pt_1 con serenità alla propria attività professionale.
Il Collegio ritiene dunque che, venuti meno i presupposti per il riconoscimento in favore di di un assegno divorzile, debba essere disposta la revoca, a far data dalla Controparte_1 domanda, dell'assegno divorzile posto a carico di . Parte_1
Da ultimo, evidenzia il Collegio che a nulla rilevano le contestazioni di parte convenuta in ordine alle inadempienze del sig. agli obblighi su dui lui gravanti in forza della sentenza di divorzio, non Pt_1 essendo questa A.G. sul punto competente e avendo dette doglianze altra sede in cui poter essere sollevate.
Le spese di lite.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti in punto di revoca del contributo nel mantenimento del figlio, nonché della soccombenza di parte convenuta in ordine alla domanda di assegno divorzile, ritiene il Collegio che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, debbano essere poste per 1/2 a carico di e compensate per il resto. Controparte_1
Pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
39619/2024, ogni altra istanza od eccezione respinta o disattesa, a parziale modifica della sentenza n.
2708/2017, emessa dal Tribunale di Milano in data 01.03.2017 e pubblicata in data 07.03.2017, così provvede:
1) Revoca, sull'accordo delle parti, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024 (il ricorso è stato depositato in data 08.11.2024), l'obbligo di di contribuire Parte_1 nel mantenimento del figlio , nato [...], maggiorenne ed economicamente CP_2 autosufficiente;
2) Revoca, con decorrenza a far data dalla domanda (mensilità di novembre 2024), l'obbligo di di versare la somma mensile di € 2.000 a titolo di assegno divorzile Parte_1 in favore di;
Controparte_1
3) Liquida le spese di lite nella somma di € 3.000 per compensi, oltre al 15% di rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA, disponendo che le stesse vengano poste a carico di in ragione di 1/2 e compensate tra le parti per il resto. Controparte_1
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 11.11.2024, rimessa al
Collegio con verbale del 14.05.2025 e discussa nella camera di consiglio del 21.05.2025
promossa da
Parte_1 nato in [...] il [...]
C.F. C.F._1 residente in BIBERACHER STRASSE 70 89079 ULM GERMANIA con l'Avv. GRIMOLDI LUCA, presso il cui studio, sito in Milano, via Podgora n. 11, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
-parte attrice- nei confronti di
Controparte_1 nata a [...] il [...]
C.F. C.F._2 residente in CORSO ITALIA N. 83 04024 GAETA ITA con l'Avv. GUIDONI FERDERICO, presso il cui studio, sito in Roma, via dei Rododendri n. 11, ha eletto domicilio, giusta procura in atti
-parte convenuta-
, nato a [...] il [...]. Controparte_2
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 11.11.2024.
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI
Pagina 1 di 7 Sul contributo nel mantenimento di : CP_2
Le parti hanno confermato l'accordo raggiunto all'udienza del 12.03.2025 in punto di revoca del contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente. CP_2
Sull'assegno divorzile:
Per parte attrice (come da ricorso):
2. per quanto riguarda l'assegno divorzile: revocare in toto l'assegno divorzile disposto a favore della RA , con decorrenza: Controparte_1
a) per i motivi esposti in narrativa, dal gennaio 2021;
b) in subordine, da un momento successivo al gennaio 2021, ma anteriore alla data di deposito del presente ricorso, ritenuta equa dall'Ill.mo Tribunale adito;
c) dalla data di deposito del presente ricorso.
Per parte convenuta (come da memoria ex art. 473-bis.17 comma II c.p.c.):
A) In via principale e nel merito ed in via riconvenzionale, per quanto di ragione: stabilire, riconoscere, e disporre a favore della resistente un assegno ex art. 5 Legge n. 898/1970 e sue successive integrazioni e modificazioni da porsi a carico del ricorrente, nella misura pari ad
Euro 3.000,00 al mese, fatte salve le successive rivalutazioni ai sensi di legge e ferma restando ogni diversa determinazione sul punto ritenuta di giustizia da parte dell'Ill.mo
Tribunale adito;
B) Sulle domande avversarie: dichiarare inammissibili le stesse ed, in ogni caso, rigettare ogni domanda avversaria, che si ponga in contrasto con la sopra rassegnata domanda dispiegata in via principale, siccome totalmente infondata sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gaeta l'01.06.1998 (atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Gaeta al n. 35, parte II, serie A, anno 1998, nonché in quello del Comune di Minturno al n. 12, parte II, serie B, anno 1998).
Dalla loro unione è nato , il [...]. CP_2
Il Tribunale di Milano, con verbale di separazione omologato in data 05.06.2008, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e, successivamente, con sentenza n. 2708/2017, emessa il
01.03.2017 e pubblicata il 07.03.2017, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Con ricorso depositato in data 08.11.2024 ha chiesto, a parziale modifica Parte_1 della sentenza di divorzio, di revocare, con decorrenza da giugno 2018, il contributo paterno nel mantenimento del figlio e di revocare altresì, con decorrenza da gennaio 2021, l'assegno CP_2 divorzile posto a suo carico in favore di Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.02.2025 Controparte_1 si è costituita in giudizio e, contestando quanto asserito dall'attore, ha chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie, nonché l'aumento dell'assegno divorzile in suo favore a carico di Pt_1
nella somma di € 3.000 mensili.
[...]
Pagina 2 di 7 All'udienza del 12.03.2025, celebratasi dinnanzi al GOT, la sig.ra si è resa disponibile CP_1 ad accettare la revoca – a far data dalla domanda – del contributo paterno nel mantenimento del figlio
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. CP_2
All'udienza del 14.05.2025 il Giudice Delegato, sentite le parti, ha invitato i difensori ad interloquire sulle istanze anche istruttorie formulate in atti e, all'esito della discussione, ha rigettato le istanze istruttorie in quanto superflue ai fini della decisione.
Quindi il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni ordinando la discussione orale della causa e, preso atto dell'accordo in punto di revoca del contributo al mantenimento del figlio, sulle conclusioni dalle stesse precisate ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 21.05.2025
***
Il contributo al mantenimento del figlio.
Con riferimento alla domanda di revoca del contributo paterno nel mantenimento del figlio maggiorenne , osserva innanzitutto il Collegio che il dovere di mantenere, istruire ed CP_2 educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. ss.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio, con riferimento ai figli maggiorenni, trova conferma nel disposto dell'art. 337-septies
c.c. il quale, attribuisce al giudice la facoltà, valutate le circostanze del caso concreto, di disporre in favore dello stesso, qualora non sia economicamente indipendente, il pagamento di un assegno periodico.
Pertanto, presupposto legittimante la possibilità di imporre ai genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne deve essere ravvisato dalla non autosufficienza incolpevole dello stesso, laddove si consideri che la giurisprudenza di legittimità ha avuto ripetutamente modo di osservare come “in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati:
(a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
(b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (v. ex aliis Cass. Sez. 1
n. 17183-20, Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264).
Nel caso di specie, è pacifico che , quasi ventottenne, abbia ormai da tempo interrotto il CP_2 percorso di studi, cominciando a svolgere attività lavorativa – come dichiarato dalla madre all'udienza del 14.05.2025 – “certamente da prima del 2020”. Attualmente risulta assunto con contratto a tempo indeterminato full time in qualità di cameriere (cfr. lettera di assunzione avente decorrenza dal 20.05.2024 di cui al doc. 9 di parte attrice).
Pagina 3 di 7 Pertanto, le determinazioni congiunte delle parti in ordine alla revoca – con decorrenza dalla data della domanda – del contributo paterno nel mantenimento del figlio devono essere integralmente recepite, potendo il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
L'assegno divorzile. L'attore ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile su di lui gravante disposto in favore della convenuta (come da sentenza di divorzio n. 2708/2017, emessa il 01.03.2017 e pubblicata il
07.03.2017), rappresentando un peggioramento della propria condizione economico-patrimoniale e un opposto miglioramento della condizione della moglie, la quale attualmente godrebbe di una situazione reddituale addirittura più florida della sua.
Di contro, la convenuta ha chiesto l'aumento dell'assegno divorzile ad € 3.000, contestando sia il peggioramento delle condizioni patrimoniali del sig. sia l'asserito miglioramento della Pt_1 propria situazione economica e rappresentando altresì di soffrire di una patologia oncologica invalidante dal punto di vista lavorativo (con conseguente riconoscimento in suo favore di un assegno di invalidità).
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. SU 18287/2018; Cass. Civ., sez. VI, 30/04/2021, n.
11472).
Dunque, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 22/09/2021, n.25635).
Nel caso di specie, ricostruite le allegazioni delle parti ed esaminati i documenti acquisiti agli atti, il
Collegio osserva quanto segue.
In sede di divorzio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2708/2017 del 01.03.2017, ha posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a titolo di assegno per il Pt_1 CP_1 suo mantenimento, la somma mensile di € 2.000, riducendo i precedenti € 3.000 stabiliti dalle parti in sede di separazione consensuale. Attualmente la somma, come rivalutata, ammonta ad € 2.400.
Nella ricostruzione delle posizioni economico-reddituali delle parti effettuata in sede di divorzio, il
Tribunale di Milano ha rilevato che “al momento degli accordi [di separazione consensuale] la
Pagina 4 di 7 svolgeva la professione di agente immobiliare e l' svolgeva la professione di CP_1 Pt_1 imprenditore” e che, anche all'esito delle indagini della Guardia di Finanza:
1. Il sig. disponeva di un rilevante patrimonio immobiliare oltre che di ingenti risparmi, Pt_1 dimostrando quindi una capacità patrimoniale senz'altro maggiore di quella risultante dal mero rapporto professionale;
aveva, tuttavia, subito anche una parziale riduzione della sua capacità patrimoniale “se non altro tenendo conto della intervenuta cessazione delle attività sociali” (cfr. pag. 5 della sentenza di divorzio);
2. La sig.ra “ad oggi, non gode di un inserimento lavorativo professionale e stabile CP_1
e non gode di un reddito sufficiente per il proprio mantenimento” (cfr. pag. 6 della sentenza di divorzio).
La situazione emersa in sede di divorzio era dunque quella di una forte disparità economico-reddituale delle parti, che poneva la sig.ra nella posizione di coniuge non solo economicamente più CP_1 debole ma anche privo di mezzi di sostentamento adeguati.
Tale disparità, tuttavia, ha subito nel tempo un sostanziale mutamento, che impone oggi – in considerazione delle sopravvenienze fattuali di seguito descritte – una rivalutazione delle condizioni economiche stabilite in sede di divorzio.
In particolare, dalla documentazione acquisita agli atti, emerge che attualmente:
1. Il sig. Pt_1
- presta la propria attività lavorativa alle dipendenze della in Controparte_3 qualità di Sales Director (South) East Europe a far data dall'01.02.2023, percependo una retribuzione mensile di circa € 4.200 lordi (oltre all'eventuale bonus di circa € 4.000 annui) e quindi una retribuzione netta mensile di circa € 3.400 (cfr. contratto e busta paga di cui ai docc. 1 e 2 di parte attrice);
- nella disclosure ha dichiarato di aver percepito un reddito pari ad € 36.234 (oltre a circa € 2.677 a titolo di sussidio disoccupazione) nel 2023, ad € 48.231 (oltre 9.627 a titolo di TFR) nel 2022 e ad € 41.054 (oltre ad € 3.000 di bonus) nel 2021 (cfr. doc. 8 di parte attrice);
- alcun riscontro probatorio è fornito al Tribunale in ordine all'eventuale consistenza del suo patrimonio immobiliare o di altri risparmi a qualunque titolo maturati ovvero in ordine alla titolarità di quote o partecipazioni sociali.
2. La sig.ra : CP_1
- presta attività lavorativa come receptionist e percepisce una retribuzione netta mensile di circa € 1.300, oltre a 13esima e 14esima (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
12.03.2025);
- nella disclosure ha dichiarato di aver prodotto un reddito da lavoro dipendente pari ad
€ 16.284 nel 2023, € 2.189 nel 2022 ed € 15.306 nel 2021, al quale si aggiungono gli introiti a titolo di canone di locazione percepiti per l'immobile di sua proprietà pari ad
€ 6.414 nel 2023, € 6.723 nel 2022 ed € 4.576 nel 2021 (cfr. doc. 9 di parte convenuta);
- è proprietaria di due immobili siti in Gaeta, di cui uno concesso in locazioni brevi e occasionali e l'altro concesso stabilmente in locazione con canone calmierato di circa
€ 389 mensili;
- vive in un immobile sito a Milano, per il quale sostiene un canone di locazione pari ad
€ 1.500 e rispetto al quale ha dichiarato di percepire occasionalmente introiti a titolo di sublocazione di singole stanze per circa € 500 mensili.
Pagina 5 di 7 Rileva il Collegio che la sig.ra – lungi dall'essere attualmente priva di mezzi di CP_1 sostentamento adeguati – ha rafforzato con proficuo la propria capacità economico-patrimoniale, consolidando la propria attività lavorativa e sfruttando le potenzialità del proprio patrimonio. Invero, come sopra evidenziato, la convenuta ha assunto una posizione stabile e produttiva nel mercato del lavoro ed è riuscita, al tempo stesso, a sfruttare il godimento indiretto delle sue proprietà immobiliari.
A ciò si aggiunga altresì la rilevanza del diniego opposto alla sua richiesta di assegno di invalidità per assenza dei relativi presupposti, che evidentemente attesta l'assenza di condizioni psico-fisiche inidonee al lavoro (cfr. doc. 15 di parte convenuta).
Sono, di conseguenza, venute meno sia l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento della sig.ra sia l'impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarseli da sé. CP_1
Posta l'assenza dei presupposti necessari al riconoscimento di un assegno divorzile in funzione assistenziale, rispetto al profilo compensativo-perequativo dell'assegno medesimo non può prescindersi dal sopravvenuto ridimensionamento, per difetto, della posizione economico-reddituale del sig. Pt_1
Sul punto, evidenzia il Collegio che il sig. attualmente svolge la prestazione lavorativa come Pt_1 lavoratore dipendente di una società, avendo cessato di ricoprire la carica di titolare della propria ditta individuale ovvero di detenere quote o partecipazioni sociali in altre società.
Da ciò discende che la disparità economico-reddituale delle parti (emersa con evidenza in sede di divorzio anche e soprattutto, da un lato, per risparmi e plusvalenze registrati dal sig. in Pt_1 ragione delle partecipazioni sociali e, dall'altro, per la precarietà della situazione lavorativa della sig.ra ) è nella sostanza superata dal fatto che il primo ha subito una riduzione della CP_1 propria capacità economica (seppur ancora elevata) e che la seconda ha consolidato e incrementato in modo non irrilevante la propria posizione economico-patrimoniale.
Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che l'assegno divorzile non debba essere riconosciuto né nella sua funzione assistenziale, avendo la ricorrente adeguati mezzi propri con cui potersi mantenere, né nella sua funzione “equilibratrice-perequativa” , non potendosi peraltro affermare che, anche ad ammettersi un sacrificio, condiviso dalle parti, della sig.ra alla propria CP_1 professionalità e ai relativi guadagni per dedicarsi maggiormente alla cura della famiglia, il sig. abbia per ciò solo incrementato la propria capacità lavorativa dedicandosi a tempo pieno e Pt_1 con serenità alla propria attività professionale.
Il Collegio ritiene dunque che, venuti meno i presupposti per il riconoscimento in favore di di un assegno divorzile, debba essere disposta la revoca, a far data dalla Controparte_1 domanda, dell'assegno divorzile posto a carico di . Parte_1
Da ultimo, evidenzia il Collegio che a nulla rilevano le contestazioni di parte convenuta in ordine alle inadempienze del sig. agli obblighi su dui lui gravanti in forza della sentenza di divorzio, non Pt_1 essendo questa A.G. sul punto competente e avendo dette doglianze altra sede in cui poter essere sollevate.
Le spese di lite.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti in punto di revoca del contributo nel mantenimento del figlio, nonché della soccombenza di parte convenuta in ordine alla domanda di assegno divorzile, ritiene il Collegio che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, debbano essere poste per 1/2 a carico di e compensate per il resto. Controparte_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
39619/2024, ogni altra istanza od eccezione respinta o disattesa, a parziale modifica della sentenza n.
2708/2017, emessa dal Tribunale di Milano in data 01.03.2017 e pubblicata in data 07.03.2017, così provvede:
1) Revoca, sull'accordo delle parti, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2024 (il ricorso è stato depositato in data 08.11.2024), l'obbligo di di contribuire Parte_1 nel mantenimento del figlio , nato [...], maggiorenne ed economicamente CP_2 autosufficiente;
2) Revoca, con decorrenza a far data dalla domanda (mensilità di novembre 2024), l'obbligo di di versare la somma mensile di € 2.000 a titolo di assegno divorzile Parte_1 in favore di;
Controparte_1
3) Liquida le spese di lite nella somma di € 3.000 per compensi, oltre al 15% di rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA, disponendo che le stesse vengano poste a carico di in ragione di 1/2 e compensate tra le parti per il resto. Controparte_1
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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