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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/05/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 736 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da avv. Giancarlo Tonetto (C.F. ) C.F._1
appellante rappresentato e difeso da sé medesimo contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
appellata rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Calvani
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del G.E. del Tribunale di Venezia emessa in data
16.04.2024.
Conclusioni di parte appellante:
1 “Nel merito: in riforma dell'ordinanza-sentenza resa il 18-23.4.24 dal Giudice dell'Esecuzione Immobiliare n.12/23 del Tribunale di Venezia, condannare la Sig.ra
al pagamento a favore dell'appellante delle spese legali che vorrà, al CP_1 riguardo, liquidare per la precedente ed attuale fase del processo, in applicazione dell'art.
306 c.p.c. conseguenti alla rinuncia dell'esecutata alla proposta opposizione, per le ragioni esposte nella narrativa dell'appello.
Con vittoria di spese anche per il presente grado di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“• rigettare, in quanto infondato, l'appello
• spese di causa rifuse secondo D. M. 55/2014, giudizio di appello, valore indeterminato - complessità bassa, valori minimi fasi: studio;
introduttiva; decisionale, oltre spese generali
15% e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. Giancarlo Tonetto interveniva, in proprio, nella procedura esecutiva immobiliare n.270/2021 R.G. promossa davanti al Tribunale di Venezia nei confronti di , CP_1
per ottenere il pagamento di un credito professionale, pari ad €20.624,22, vantato nei confronti della medesima, in forza di titolo giudiziario esecutivo e definitivo.
Avverso l'atto di intervento la debitrice proponeva ricorso in opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c., contestando il diritto del creditore di procedere in executivis ed il quantum del credito azionato e chiedendo la sospensione dell'esecuzione.
Si costituiva l'avv. Giancarlo Tonetto, il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, pur riconoscendo che il proprio credito era inferiore a quello indicato nell'atto di intervento, ammontando ad €10.672,95.
All'udienza del 16.04.2024 dichiarava di rinunciare al ricorso in CP_1
opposizione e rilevava che ricorrevano giusti motivi per la compensazione delle spese.
L'intervenuto prendeva atto della rinuncia, chiedendo però la liquidazione delle spese.
Il G.E. del Tribunale di Venezia, con ordinanza emessa il 16.04.2024 e comunicata il
18.04.2024, rilevato che l'opponente aveva rinunciato all'opposizione ex art 615 c.p.c. in ragione della rideterminazione del credito da parte dell'intervenuto, così statuiva: “dispone
2 il non luogo a provvedere in merito all'opposizione proposta da in data CP_1
8.1.24; compensa le spese di lite”.
2. Con atto di citazione notificato in data 22.04.2024, l'avv. Giancarlo Tonetto ha interposto appello avverso tale provvedimento, affermando che ha natura di sentenza e che il G.E. ha errato nella parte in cui ha compensato le spese processuali, in quanto, a fronte della rinuncia agli atti dell'opposizione, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del procedimento e condannare l'opponente rinunciante, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., alla rifusione delle spese di lite a favore del convenuto opposto che l'aveva espressamente richiesta.
3. Si è costituita , la quale ha chiesto il rigetto del gravame, deducendo che il CP_1
G.E. aveva correttamente ritenuto che era cessata la materia del contendere e compensato le spese di lite.
4. Ritiene il Collegio superfluo affrontare il motivo di impugnazione, in quanto l'appello proposto dall'avv. Giancarlo Tonetto è inammissibile.
Deve anzitutto rilevarsi che ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile trova applicazione il cd. "principio dell'apparenza", che impone di individuare il mezzo in base alla qualificazione data dal giudice (anche implicitamente) con il provvedimento impugnato all'azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza (Cass. n. 18182 del 24/06/2021).
Ora, non vi è dubbio che il provvedimento impugnato è un'ordinanza resa a definizione della fase sommaria del giudizio di opposizione, che ne ha disposto la chiusura, senza assegnare il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Tale ordinanza non è suscettibile di impugnazione col mezzo proprio previsto per la sentenza, ossia con l'appello, perché in tali circostanze la parte che ne abbia interesse può senz'altro introdurre il giudizio di merito, a prescindere dall'assegnazione del termine da parte del giudice dell'esecuzione, onde far valere in quella sede ogni doglianza, compresa quella sulla statuizione sulle spese (v. Cass. n. 11848 del 12/04/2022 e Cass. n.
31077 del 08/11/2023).
3 5. La novità della questione decisa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.05.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
4
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 736 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da avv. Giancarlo Tonetto (C.F. ) C.F._1
appellante rappresentato e difeso da sé medesimo contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
appellata rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Calvani
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del G.E. del Tribunale di Venezia emessa in data
16.04.2024.
Conclusioni di parte appellante:
1 “Nel merito: in riforma dell'ordinanza-sentenza resa il 18-23.4.24 dal Giudice dell'Esecuzione Immobiliare n.12/23 del Tribunale di Venezia, condannare la Sig.ra
al pagamento a favore dell'appellante delle spese legali che vorrà, al CP_1 riguardo, liquidare per la precedente ed attuale fase del processo, in applicazione dell'art.
306 c.p.c. conseguenti alla rinuncia dell'esecutata alla proposta opposizione, per le ragioni esposte nella narrativa dell'appello.
Con vittoria di spese anche per il presente grado di giudizio”.
Conclusioni di parte appellata:
“• rigettare, in quanto infondato, l'appello
• spese di causa rifuse secondo D. M. 55/2014, giudizio di appello, valore indeterminato - complessità bassa, valori minimi fasi: studio;
introduttiva; decisionale, oltre spese generali
15% e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. Giancarlo Tonetto interveniva, in proprio, nella procedura esecutiva immobiliare n.270/2021 R.G. promossa davanti al Tribunale di Venezia nei confronti di , CP_1
per ottenere il pagamento di un credito professionale, pari ad €20.624,22, vantato nei confronti della medesima, in forza di titolo giudiziario esecutivo e definitivo.
Avverso l'atto di intervento la debitrice proponeva ricorso in opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c., contestando il diritto del creditore di procedere in executivis ed il quantum del credito azionato e chiedendo la sospensione dell'esecuzione.
Si costituiva l'avv. Giancarlo Tonetto, il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, pur riconoscendo che il proprio credito era inferiore a quello indicato nell'atto di intervento, ammontando ad €10.672,95.
All'udienza del 16.04.2024 dichiarava di rinunciare al ricorso in CP_1
opposizione e rilevava che ricorrevano giusti motivi per la compensazione delle spese.
L'intervenuto prendeva atto della rinuncia, chiedendo però la liquidazione delle spese.
Il G.E. del Tribunale di Venezia, con ordinanza emessa il 16.04.2024 e comunicata il
18.04.2024, rilevato che l'opponente aveva rinunciato all'opposizione ex art 615 c.p.c. in ragione della rideterminazione del credito da parte dell'intervenuto, così statuiva: “dispone
2 il non luogo a provvedere in merito all'opposizione proposta da in data CP_1
8.1.24; compensa le spese di lite”.
2. Con atto di citazione notificato in data 22.04.2024, l'avv. Giancarlo Tonetto ha interposto appello avverso tale provvedimento, affermando che ha natura di sentenza e che il G.E. ha errato nella parte in cui ha compensato le spese processuali, in quanto, a fronte della rinuncia agli atti dell'opposizione, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del procedimento e condannare l'opponente rinunciante, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., alla rifusione delle spese di lite a favore del convenuto opposto che l'aveva espressamente richiesta.
3. Si è costituita , la quale ha chiesto il rigetto del gravame, deducendo che il CP_1
G.E. aveva correttamente ritenuto che era cessata la materia del contendere e compensato le spese di lite.
4. Ritiene il Collegio superfluo affrontare il motivo di impugnazione, in quanto l'appello proposto dall'avv. Giancarlo Tonetto è inammissibile.
Deve anzitutto rilevarsi che ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile trova applicazione il cd. "principio dell'apparenza", che impone di individuare il mezzo in base alla qualificazione data dal giudice (anche implicitamente) con il provvedimento impugnato all'azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza (Cass. n. 18182 del 24/06/2021).
Ora, non vi è dubbio che il provvedimento impugnato è un'ordinanza resa a definizione della fase sommaria del giudizio di opposizione, che ne ha disposto la chiusura, senza assegnare il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Tale ordinanza non è suscettibile di impugnazione col mezzo proprio previsto per la sentenza, ossia con l'appello, perché in tali circostanze la parte che ne abbia interesse può senz'altro introdurre il giudizio di merito, a prescindere dall'assegnazione del termine da parte del giudice dell'esecuzione, onde far valere in quella sede ogni doglianza, compresa quella sulla statuizione sulle spese (v. Cass. n. 11848 del 12/04/2022 e Cass. n.
31077 del 08/11/2023).
3 5. La novità della questione decisa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.05.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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